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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10306/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10306/2019 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Corso Umberto I, n. 8 97015 Modica Italia;
rappresentato e difeso dall'avv. POIDOMANI SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice presente ha concluso come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha adito questo Tribunale chiedendo - in via preliminare – di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento del n. 7707 del Controparte_2
17.4.2019 a firma del Direttore Generale, per intervenuta decadenza dal potere di revoca (violazione rispettivamente degli artt. 21 quinquies e nonies della l. 241 del 1990), e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo, dichiarando quindi non dovute le somme chieste in restituzione o comunque accertare l'intervenuta prescrizione di tale ultima pretesa;
in subordine, sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il suddetto provvedimento, per violazione dell'art. 7 della l.
241/90, stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo dichiarando non dovute le somme chieste in restituzione;
nel merito, di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento nella parte in cui dispone la revoca ai sensi delle lettere b), c1) e d) dell'art. 8 del d.m. 20.10.1995 n. 527, non essendo addebitabile all'attrice alcuno degli inadempimenti individuati da tali norme e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo dichiarando non dovute le somme chieste in restituzione;
sempre nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento nella parte in cui dispone la restituzione del contributo erogato, essendo stato il medesimo effettivamente utilizzato per la costruzione dell'impianto e non essendo imputabile all'attrice, a nessun titolo, il mancato completamento dello stesso e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo.
L'attrice ha esposto di avere ottenuto un finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992 con decreto ministeriale n. 0120356 del 3.10.2002 del MISE per la realizzazione nel territorio di Modica di un impianto di compostaggio per la trattazione ed il confezionamento di biomassa. I lavori richiesti dal
2 finanziamento veniva iniziati dalla predetta società, senonché medio tempore avevano inizio dei giudizi in sede amministrativa innanzi al TAR avviati dai residenti della zona interessati dalla realizzazione dell'impianto e un procedimento penale nei confronti di e di tutti i funzionari che Controparte_1
avevano rilasciato i vari pareri favorevoli alla realizzazione dei lavori, con sottoposizione a sequestro dell'area dell'impianto e successiva condanna di per il reato di cui alla lett. c) Controparte_1
dell'art. 44 del DPR 380/2001, per il quale veniva successivamente dichiarata la prescrizione nel frattempo maturata con sentenza della Corte d'Appello e conseguente revoca dell'ordine di demolizione dei manufatti.
Ha dedotto quindi la società attrice che a distanza di ben tredici anni dalla data (3.10.2006) prevista per l'ultimazione dei lavori, il , con provvedimento n. 7707 del Controparte_2
17.4.2019 a firma del Direttore Generale, notificato il 23.4.2019, senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento, aveva comunicato la revoca delle agevolazioni di cui al
D.D. di concessione provvisoria n. 0120356 del 3.10.2002 e aveva disposto il recupero dell'importo di
€ 332.893,00.
La società attrice ha eccepito la illegittimità del predetto provvedimento sotto diversi profili:
intervenuta prescrizione del diritto di chiedere la restituzione della quota di contributo erogata e decadenza ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990; in subordine, per la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
nel merito, la illegittimità del provvedimento per essere stata disposta la revoca ai sensi delle lettere b),
c1) e d) dell'art. 8 del d.m. n. 20.10.1995 n. 527, in quanto le somme ricevute sono state impiegate nella realizzazione del progetto e l'impresa aveva i requisiti per ottenere la prima tranche di finanziamento, mentre con riferimento al mancato completamento del programma nel termine di 48
3 mesi, tale circostanza non poteva ritenersi imputabile alla società ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto determinata dalle vicende giudiziarie indicate;
infine, con riferimento alla richiesta di restituzione del contributo già erogato pari ad euro 332.893,00, in quanto effettivamente spesa dalla beneficiaria –
unitamente a risorse proprie – per la realizzazione della prima parte dell'impianto.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica della citazione, ha omesso di costituirsi nel CP_2
presente procedimento.
Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in esame.
Come noto la giurisprudenza prevalente ritiene che le controversie attinenti alla revoca di un finanziamento pubblico rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la decadenza del beneficiario dal contributo interviene in ragione della mancata osservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione (TAR Milano n. 1383/2023; TAR
Torino n. 44/2023; Corte d'Appello di Messina, n. 470/2023; Tribunale di Latina n. 996/2023; Cass.
civ. Sezioni unite n. 1776/2013).
Segnatamente, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di
4 attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776).
Nel caso di specie, il con provvedimento n. 7707 del 17.04.2019 Controparte_2
ha revocato la concessione del finanziamento già riconosciuto con decreto ministeriale n. 0120356 del
3.10.2002, con erogazione della prima quota di euro 332.893,00 in data 17.06.2004, sicché la fattispecie esaminata rientra nella ipotesi descritta dalla giurisprudenza citata che individua la giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo all'esame della eccezione di prescrizione, si osserva che in linea generale, qualora la legge non preveda diversamente, ai sensi dell'art. 2946 c.c. i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Nel caso di specie, il decreto ministeriale che ha concesso l'agevolazione alla società attrice è stato emesso il 3.10.2002 e la prima e unica quota di contributo di euro 332.893,00 è stata resa disponibile alla società il 17.06.2004 mentre – in mancanza di preavviso di avvio del procedimento amministrativo
– il provvedimento di revoca è stato emesso solo in data 17.04.2019 e notificato il 23.04.2019.
Risulta quindi decorso il termine decennale di prescrizione sia considerando quale dies a quo quello della erogazione del contributo, sia con riferimento al termine finale di esecuzione del programma
(ultimazione indicata nel 3.10.2006), senza che la parte convenuta abbia dato prova di alcuna interruzione della prescrizione o alcunché di specifico abbia dedotto sul punto non costituendosi in giudizio.
Sebbene sia noto l'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto decorrente dal provvedimento di revoca della agevolazione e non dal momento della erogazione della quota di contributo il termine di prescrizione (Cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024), deve tuttavia essere applicato il
5 predetto principio tenendo conto della fattispecie in concreto esaminata.
Segnatamente, nel caso di specie già alla data prevista per la scadenza della esecuzione del programma di realizzazione degli investimenti (3.10.2006), all'evidenza non prorogato, è stato noto da parte dell'Amministrazione che non vi era stato l'adempimento integrale degli interventi richiesti per la erogazione del finanziamento.
Da ciò consegue che il principio indicato per cui la prescrizione deve farsi decorrere dal momento della revoca del beneficio presuppone in ogni caso che la revoca sia intervenuta successivamente per circostanze sopravvenute, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
ma pur sempre in termini ragionevoli e non (come nel caso di specie) oltre il decennio.
Se infatti la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, l'Amministrazione era già in condizioni di chiedere in ripetizione la prima somma di contributo erogata al momento della scadenza prevista per il programma di investimenti (3.10.2006),
essendosi in quel momento consolidata la inadempienza del beneficiario.
Dunque, l'inerzia protrattasi per oltre dieci anni ha determinato la prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata, dovendosi intendere la giurisprudenza di legittimità menzionata come relativa ad ipotesi in cui la revoca sia stata esercitata in termini ragionevoli.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che: “Ai procedimenti sanzionatori in senso lato,
quale quello di revoca di agevolazioni concesse ed erogate in via provvisoria, non si applica il termine
breve per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ma la loro durata deve essere comunque
ragionevole. E « ragionevole durata » può ravvisarsi per i procedimenti sanzionatori in senso stretto,
quando l'Amministrazione procedente almeno si muova entro il più lungo perimetro temporale segnato
6 dalla prescrizione quinquennale;
e per i procedimenti afflittivi in senso ampio, nel termine decennale,
che corrisponde ad un parametro insuperabile anche con riferimento all'esercizio del potere” (T.A.R.
Napoli, (Campania) sez. III, 22/03/2024, n.1876).
Pertanto, la domanda della società attrice deve essere accolta nel senso che deve essere dichiarato prescritto il diritto fatto valere dalla Amministrazione convenuta per il decorso del termine decennale,
assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 10306/2019,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone in accoglimento della domanda:
dichiara non dovute le somme chieste in restituzione alla società attrice in forza del n. 7707 del
17.04.2019 del per intervenuta prescrizione;
Controparte_2
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.397,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10306/2019 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Corso Umberto I, n. 8 97015 Modica Italia;
rappresentato e difeso dall'avv. POIDOMANI SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice presente ha concluso come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ha adito questo Tribunale chiedendo - in via preliminare – di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento del n. 7707 del Controparte_2
17.4.2019 a firma del Direttore Generale, per intervenuta decadenza dal potere di revoca (violazione rispettivamente degli artt. 21 quinquies e nonies della l. 241 del 1990), e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo, dichiarando quindi non dovute le somme chieste in restituzione o comunque accertare l'intervenuta prescrizione di tale ultima pretesa;
in subordine, sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il suddetto provvedimento, per violazione dell'art. 7 della l.
241/90, stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo dichiarando non dovute le somme chieste in restituzione;
nel merito, di ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento nella parte in cui dispone la revoca ai sensi delle lettere b), c1) e d) dell'art. 8 del d.m. 20.10.1995 n. 527, non essendo addebitabile all'attrice alcuno degli inadempimenti individuati da tali norme e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo dichiarando non dovute le somme chieste in restituzione;
sempre nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento nella parte in cui dispone la restituzione del contributo erogato, essendo stato il medesimo effettivamente utilizzato per la costruzione dell'impianto e non essendo imputabile all'attrice, a nessun titolo, il mancato completamento dello stesso e conseguentemente disapplicarlo o annullarlo.
L'attrice ha esposto di avere ottenuto un finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992 con decreto ministeriale n. 0120356 del 3.10.2002 del MISE per la realizzazione nel territorio di Modica di un impianto di compostaggio per la trattazione ed il confezionamento di biomassa. I lavori richiesti dal
2 finanziamento veniva iniziati dalla predetta società, senonché medio tempore avevano inizio dei giudizi in sede amministrativa innanzi al TAR avviati dai residenti della zona interessati dalla realizzazione dell'impianto e un procedimento penale nei confronti di e di tutti i funzionari che Controparte_1
avevano rilasciato i vari pareri favorevoli alla realizzazione dei lavori, con sottoposizione a sequestro dell'area dell'impianto e successiva condanna di per il reato di cui alla lett. c) Controparte_1
dell'art. 44 del DPR 380/2001, per il quale veniva successivamente dichiarata la prescrizione nel frattempo maturata con sentenza della Corte d'Appello e conseguente revoca dell'ordine di demolizione dei manufatti.
Ha dedotto quindi la società attrice che a distanza di ben tredici anni dalla data (3.10.2006) prevista per l'ultimazione dei lavori, il , con provvedimento n. 7707 del Controparte_2
17.4.2019 a firma del Direttore Generale, notificato il 23.4.2019, senza alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento, aveva comunicato la revoca delle agevolazioni di cui al
D.D. di concessione provvisoria n. 0120356 del 3.10.2002 e aveva disposto il recupero dell'importo di
€ 332.893,00.
La società attrice ha eccepito la illegittimità del predetto provvedimento sotto diversi profili:
intervenuta prescrizione del diritto di chiedere la restituzione della quota di contributo erogata e decadenza ai sensi dell'art. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990; in subordine, per la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
nel merito, la illegittimità del provvedimento per essere stata disposta la revoca ai sensi delle lettere b),
c1) e d) dell'art. 8 del d.m. n. 20.10.1995 n. 527, in quanto le somme ricevute sono state impiegate nella realizzazione del progetto e l'impresa aveva i requisiti per ottenere la prima tranche di finanziamento, mentre con riferimento al mancato completamento del programma nel termine di 48
3 mesi, tale circostanza non poteva ritenersi imputabile alla società ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto determinata dalle vicende giudiziarie indicate;
infine, con riferimento alla richiesta di restituzione del contributo già erogato pari ad euro 332.893,00, in quanto effettivamente spesa dalla beneficiaria –
unitamente a risorse proprie – per la realizzazione della prima parte dell'impianto.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica della citazione, ha omesso di costituirsi nel CP_2
presente procedimento.
Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in esame.
Come noto la giurisprudenza prevalente ritiene che le controversie attinenti alla revoca di un finanziamento pubblico rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la decadenza del beneficiario dal contributo interviene in ragione della mancata osservanza di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione (TAR Milano n. 1383/2023; TAR
Torino n. 44/2023; Corte d'Appello di Messina, n. 470/2023; Tribunale di Latina n. 996/2023; Cass.
civ. Sezioni unite n. 1776/2013).
Segnatamente, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di
4 attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776).
Nel caso di specie, il con provvedimento n. 7707 del 17.04.2019 Controparte_2
ha revocato la concessione del finanziamento già riconosciuto con decreto ministeriale n. 0120356 del
3.10.2002, con erogazione della prima quota di euro 332.893,00 in data 17.06.2004, sicché la fattispecie esaminata rientra nella ipotesi descritta dalla giurisprudenza citata che individua la giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo all'esame della eccezione di prescrizione, si osserva che in linea generale, qualora la legge non preveda diversamente, ai sensi dell'art. 2946 c.c. i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Nel caso di specie, il decreto ministeriale che ha concesso l'agevolazione alla società attrice è stato emesso il 3.10.2002 e la prima e unica quota di contributo di euro 332.893,00 è stata resa disponibile alla società il 17.06.2004 mentre – in mancanza di preavviso di avvio del procedimento amministrativo
– il provvedimento di revoca è stato emesso solo in data 17.04.2019 e notificato il 23.04.2019.
Risulta quindi decorso il termine decennale di prescrizione sia considerando quale dies a quo quello della erogazione del contributo, sia con riferimento al termine finale di esecuzione del programma
(ultimazione indicata nel 3.10.2006), senza che la parte convenuta abbia dato prova di alcuna interruzione della prescrizione o alcunché di specifico abbia dedotto sul punto non costituendosi in giudizio.
Sebbene sia noto l'orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto decorrente dal provvedimento di revoca della agevolazione e non dal momento della erogazione della quota di contributo il termine di prescrizione (Cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024), deve tuttavia essere applicato il
5 predetto principio tenendo conto della fattispecie in concreto esaminata.
Segnatamente, nel caso di specie già alla data prevista per la scadenza della esecuzione del programma di realizzazione degli investimenti (3.10.2006), all'evidenza non prorogato, è stato noto da parte dell'Amministrazione che non vi era stato l'adempimento integrale degli interventi richiesti per la erogazione del finanziamento.
Da ciò consegue che il principio indicato per cui la prescrizione deve farsi decorrere dal momento della revoca del beneficio presuppone in ogni caso che la revoca sia intervenuta successivamente per circostanze sopravvenute, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
ma pur sempre in termini ragionevoli e non (come nel caso di specie) oltre il decennio.
Se infatti la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere, l'Amministrazione era già in condizioni di chiedere in ripetizione la prima somma di contributo erogata al momento della scadenza prevista per il programma di investimenti (3.10.2006),
essendosi in quel momento consolidata la inadempienza del beneficiario.
Dunque, l'inerzia protrattasi per oltre dieci anni ha determinato la prescrizione del diritto alla restituzione della somma erogata, dovendosi intendere la giurisprudenza di legittimità menzionata come relativa ad ipotesi in cui la revoca sia stata esercitata in termini ragionevoli.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che: “Ai procedimenti sanzionatori in senso lato,
quale quello di revoca di agevolazioni concesse ed erogate in via provvisoria, non si applica il termine
breve per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ma la loro durata deve essere comunque
ragionevole. E « ragionevole durata » può ravvisarsi per i procedimenti sanzionatori in senso stretto,
quando l'Amministrazione procedente almeno si muova entro il più lungo perimetro temporale segnato
6 dalla prescrizione quinquennale;
e per i procedimenti afflittivi in senso ampio, nel termine decennale,
che corrisponde ad un parametro insuperabile anche con riferimento all'esercizio del potere” (T.A.R.
Napoli, (Campania) sez. III, 22/03/2024, n.1876).
Pertanto, la domanda della società attrice deve essere accolta nel senso che deve essere dichiarato prescritto il diritto fatto valere dalla Amministrazione convenuta per il decorso del termine decennale,
assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 10306/2019,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone in accoglimento della domanda:
dichiara non dovute le somme chieste in restituzione alla società attrice in forza del n. 7707 del
17.04.2019 del per intervenuta prescrizione;
Controparte_2
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.397,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 aprile 2025.
IL GIUDICE
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