Sentenza breve 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 14/03/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2026, proposto da
Società Agricola Zualt di LO UG & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito di Fagagna, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
1. della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vito di Fagagna n. 46 del 20 dicembre 2025, pubblicata all’Albo pretorio dal 24/12/2025, avente ad oggetto “Piano attuativo comunale (P.A.C.) di iniziativa privata in ‘zona e6.2 Zualt’. Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Presa atto conclusioni autorità competente a seguito consultazione pubblica”, con la quale è stato deliberato di non approvare il Piano Attuativo Comunale proposto dalla società odierna ricorrente;
2. della Deliberazione della Giunta Comunale di San Vito di Fagagna n. 103 del 17 dicembre 2025, richiamata quale presupposto della Delibera consiliare n. 46/2025, con la quale la Giunta, quale Autorità Competente in materia di V.A.S., ha espresso parere negativo sul medesimo Piano Attuativo Comunale;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto di interesse, i pareri e le osservazioni richiamati nelle delibere impugnate, tra cui il parere dell’ARPA FVG prot. 0030689/P/GEN/VAL del 22/09/2025, le osservazioni del sig. A.M. prot. 4555 del 12/09/2025 e del sig. E.F. prot. 4567 del 12/09/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito di Fagagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NU IN e uditi per la società ricorrente l’avv. Federica domenicali in sostituzione dell’avv. Cesare Tapparo e per il Comune intimato l’avv. Mattia Matarazzo come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2026 e depositato il successivo 25 febbraio 2026, la società Agricola ZUALT di LO UG & C. S.S., operante nel settore zootecnico, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati adottati dal Comune di San Vito di Fagagna (UD) in relazione al progetto di Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata, denominato “ZONA E6.2 ZUALT”, presentato per la realizzazione di un ampliamento del compendio produttivo, destinato all’allevamento di suini, su terreni di sua proprietà (mappali n. 197 e 486 del Foglio n. 34).
1.1. Si duole, in particolare, della deliberazione del Consiglio comunale che ne ha denegato l’approvazione, nonché di quella presupposta della Giunta comunale, che ha espresso parere negativo all’esito della procedura di V.A.S., cui è stato sottoposto il detto P.A.C., che ritiene afflitte dai vizi compendiati nei seguenti motivi di impugnazione:
1) “Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di giusto procedimento, di leale collaborazione e del legittimo affidamento”, con cui lamenta, in estrema sintesi: i) lo sviamento di potere che, a suo avviso, ha connotato l’intero iter procedimentale, reso, tra l’altro, palese dall’irragionevole durata del procedimento; ii) il difetto di istruttoria e contraddittorietà che infirma il parere negativo di V.A.S., atteso che la Giunta comunale si è limitata al mero e acritico recepimento delle osservazioni negative pervenute da terzi. Senza trascurare, peraltro, di considerare che il parere dell’ARPA per il Friuli Venezia Giulia, pur evidenziando delle criticità, non conteneva affatto una bocciatura senza appello del progetto, ma invitava a implementare il piano di monitoraggio e a valutare ulteriori misure di mitigazione; iii) la violazione, nel complesso, dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento ingenerato nei suoi confronti circa l’esito positivo del procedimento di suo interesse.
2) “Violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 17.2, punto 6.3, delle N.T.A. del P.R.G.C. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti e manifesta illogicità”, con cui censura la ritenuta non conformità del P.A.C. all’art. 17.2, punto 6.3, delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. che fissa in 20.000 mq la dimensione minima del lotto di pertinenza di tutte le tipologie di allevamento - addotta, tra le altre, a sostegno delle delibere gravate - in quanto frutto di un’erronea applicazione della norma e di una macroscopica contraddittorietà con gli orientamenti espressi dalla stessa Amministrazione Comunale con riguardo agli insediamenti già esistenti come quello che qui viene in rilievo, oggetto di mero ed auspicato ampliamento e, peraltro, nemmeno individuato nelle tavole di zonizzazione come portatore di “problematiche localizzative” e soggetto a particolari prescrizioni dimensionali.
3) “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 “tabella distanze” delle N.T.A. del P.R.G.C. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria”, con cui denuncia l’apoditticità della ritenuta non conformità del progetto alle distanze minime di cui all'allegato 1 della "tabella distanze allevamenti zootecnici” delle Norme di Attuazione del P.R.G.C” - pure addotta, tra le altre, a sostegno delle delibere gravate - in quanto, per l’appunto, motivazione meramente apparente, che non consente di comprendere l’ iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e di esercitare il diritto di difesa. Senza tralasciare di evidenziare che trattasi di profilo mai rilevato dagli uffici tecnici comunali nel corso della lunga istruttoria, ma fatto proprio dalla Giunta comunale in recepimento delle osservazioni di un cittadino, senza esperire al riguardo alcuna verifica istruttoria autonoma.
4) “Violazione di legge (D.Lgs. 152/2006, artt. 14 e 15). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. Illegittimo esercizio della funzione di Autorità Competente in sede di V.A.S.”, con cui lamenta che la procedura di V.A.S. è stata utilizzata dall’Amministrazione per affossare un’iniziativa sgradita. La deliberazione giuntale gravata non sarebbe, in particolare, idonea ad assolvere alla funzione di esprimere il “parere motivato” di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 152/2006, ma si connoterebbe per essere un mero assemblaggio di critiche altrui, non adeguatamente ponderate.
2. Il Comune di Fagagna, costituito, pur riconoscendo la fondatezza del secondo motivo di impugnazione, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza per carenza d’interesse, in ragione del fatto che la ricorrente ha contestato la legittimità solamente di talune delle motivazioni addotte a sostegno del parere negativo emesso dalla Giunta comunale all’esito della procedura di V.A.S. e, poi, della deliberazione consiliare con cui è stata definitivamente denegata l’approvazione del progetto di Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata, denominato “ZONA E6.2 ZUALT”.
2.1. Ha, poi, controdedotto alle avverse censure, rilevandone in taluni casi anche singolarmente l’inammissibilità e/o contestandone, comunque, la fondatezza. Ha, quindi, concluso per l’inammissibilità e/o per la reiezione del ricorso e, in ogni caso, per il rigetto dell’istanza cautelare, stante, tra l’altro, l’indimostrata sussistenza del requisito del periculum in mora.
3. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza camerale del 10 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare.
3.1. La ricorrente, in particolare, replicando alle avverse difese, ha argomentato circa la fondatezza del ricorso, ritraibile, a suo avviso, dalla riconosciuta illegittimità da parte del Comune dell’elemento motivazionale censurato col secondo motivo di gravame. Ha, poi, negato la ricorrenza degli elementi caratterizzanti l’atto plurimotivato e, comunque, dedotto di avere contestato in generale l’impianto argomentativo/motivazionale posto a sostegno degli atti deliberativi gravati.
3.2. Il Comune ha, invece, insistito sulla sussistenza di altre motivazioni, non specificamente censurate.
3.3. L’affare è stato indi, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
4. Il ricorso è inammissibile, risultando fondata l’eccezione preliminare in tal senso sollevata dal Comune intimato.
4.1. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, sia la deliberazione giuntale con cui il Comune ha espresso parere negativo in esito alla esperita procedura di V.A.S., che, poi, quella consiliare di diniego all’approvazione della realizzazione dell’iniziativa progettuale, di cui il primo atto deliberativo costituisce, in buona parte, fondamentale supporto motivazionale, sono sorrette da plurime e autonome ragioni giustificatrici, ognuna di per sé in grado di sostenere le decisioni assunte dall’Amministrazione.
4.1.1. Il parere negativo di V.A.S. poggia, infatti, su sei distinti elementi motivazionali, indicati nei punti contraddistinti dal n. 2 al n. 7 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 103/2025, alla cui lettura si rinvia.
4.1.2. Il diniego all’approvazione del P.A.C. trova, invece, giustificazione e supporto in detto parere negativo (e, ovviamente, in tutte le ragioni che lo sorreggono) e nella ritenuta non conformità del P.A.C. alle norme del P.R.G.C. [segnatamente per: i) non conformità all’art. 17.2 punto 6.3 delle n.t.a. del P.R.G.C.; ii) non conformità alle distanze minime di cui all’allegato 1 della “tabella distanze allevamenti zootecnici” delle n.t.a. del P.R.G.C.. Ovvero per le motivazioni di cui al pt.i 2 e 3 del dispositivo della d.G.C. n. 103/2025].
4.2. Parte ricorrente ha censurato, però, solo una minima parte di tutte queste distinte motivazioni.
4.2.1. Segnatamente:
- con il primo e il quarto motivo si è limitata a lamentare, in maniera general generica, l’illegittimità dell’impianto argomentativo della detta deliberazione giuntale, viziato, a suo avviso, dall’acritica adesione, nel complesso, ad osservazioni proposte da soggetti terzi. Nessuna specifica censura ha, però, articolato avverso le singole e specifiche motivazioni che la sorreggono, fatto salvo con riguardo al parere dell’ARPA, che ha esplicitato non essere di per sé idoneo a supportare il parere negativo espresso dall’Amministrazione comunale;
- con il secondo e il terzo motivo ha, invece, censurato unicamente che le motivazioni contenute ai poc’anzi citati punti 2 e 3 del dispositivo della più volte citata deliberazione giuntale, che il Consiglio comunale ha ritenuto di ulteriormente ed espressamente ribadire nel proprio deliberato.
4.2.2. Null’altro.
4.3. E’, dunque, evidente che la ricorrente alcuna concreta utilità può trarre dalla riconosciuta illegittimità da parte del Comune del solo vizio compendiato nel secondo motivo di impugnazione, in quanto inidoneo di per sé a travolgere gli atti deliberativi impugnati.
4.3.1. In base ad un consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in presenza di un atto plurimotivato, il ricorrente è onerato, infatti, della contestazione puntuale di tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento, a pena di inammissibilità del ricorso.
4.3.2. Segnatamente, con riferimento all’impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati ovvero sorretti da distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, “la parte che agisce per l’annullamento ha l’onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l’avversata decisione, pena l’inammissibilità dell’azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l’annullamento dell’atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215) ...” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, 13 gennaio 2026, n. 283).
5. In definitiva, il ricorso è - come detto - inammissibile e soggiace alla relativa declaratoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della società ricorrente, vengono liquidate a favore del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la società Agricola ZUALT di LO UG & C. S.S. al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di San Vito di Fagagna (UD), che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU IN, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO