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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1452 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1452 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREOZZI MARTINA C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
NETTUNO, VIA SANGALLO 56 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 3 aprile 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18 giugno 1995 in
AL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL anno 1995; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 2), da cui nascevano due figli, (Roma, Persona_1
06/09/2000) e (Roma, 19/05/2004), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2
dunque:
1) per quanto riguarda entrambi i figli maggiorenni si conviene che il padre possa incontrarli e tenerli con sè organizzandosi direttamente con loro in ragione dell'età, con collocamento prevalente presso la madre e con la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in AL
(RM), Via Cavour n. 4;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 complessiva di €1.000,00 (mille//00) a titolo di mantenimento per entrambi figli (ovvero
€500,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 30 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, come previsto per legge;
3) le spese straordinarie per entrambi i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente ovvero quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, individuate secondo il noto protocollo in vigore presso il Tribunale di Tivoli saranno suddivise al 50% tra i genitori, purché preventivamente concordate tra i coniugi e comunque documentate;
4) quanto, invece, alle spese relative alle utenze telefoniche mobili di entrambi i figli, nonché alle tasse universitarie di entrambi i ragazzi, e , ed ancora quelle relative alla Per_2 Per_1 gestione dell'automobile in uso al figlio e da ultimo le spese relative agli abbonamenti Per_1
alle utenze di Sky, Dazn, Netflix saranno, invece, interamente a carico del sig. Parte_2
;
[...]
5) La sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile;
Parte_1
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) la casa coniugale sita in AL (RM), Via Cavour n. 4 di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie resterà assegnata, di comune accordo, alla sig.ra che la Parte_1
continuerà ad abitare unitamente ai figli maggiorenni e entrambi Per_2 Per_1
economicamente non autosufficiente;
Pag. 2 a 4 8) il sig. si impegna a sostenere interamente le spese relative alla TARI e Parte_2 all'IMU dovute per l'immobile sito AL (RM), Via Cavour n. 4 distinto in Catasto al
Foglio 45, part. 42, 289 e 290 sub 1, e al foglio 43 part. 262 ;
9) Le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale, dichiarando non sussistenti altre pendenze insolute;
10) Le parti, altresì, richiedono volersi trasmettere l'emananda decisione al competente
Ufficiale dello Stato Civile per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
11) le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente sostenute dal sig. . Parte_2
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del 20.4.2015 del Tribunale di Tivoli (R.G. n. 5911/2014);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative, considerata la raggiunta maggiore età dei figli, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del
Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 3 a 4 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data 18 giugno 1995 in AL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AL anno 1995; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 2);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 12), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 7.11.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1452 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREOZZI MARTINA C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
NETTUNO, VIA SANGALLO 56 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.7.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 3 aprile 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18 giugno 1995 in
AL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL anno 1995; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 2), da cui nascevano due figli, (Roma, Persona_1
06/09/2000) e (Roma, 19/05/2004), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e Per_2
dunque:
1) per quanto riguarda entrambi i figli maggiorenni si conviene che il padre possa incontrarli e tenerli con sè organizzandosi direttamente con loro in ragione dell'età, con collocamento prevalente presso la madre e con la residenza anagrafica presso l'abitazione sita in AL
(RM), Via Cavour n. 4;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile Parte_2 Parte_1 complessiva di €1.000,00 (mille//00) a titolo di mantenimento per entrambi figli (ovvero
€500,00 per ciascun figlio), da versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 30 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, come previsto per legge;
3) le spese straordinarie per entrambi i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente ovvero quelle mediche, scolastiche, ludiche e sportive, individuate secondo il noto protocollo in vigore presso il Tribunale di Tivoli saranno suddivise al 50% tra i genitori, purché preventivamente concordate tra i coniugi e comunque documentate;
4) quanto, invece, alle spese relative alle utenze telefoniche mobili di entrambi i figli, nonché alle tasse universitarie di entrambi i ragazzi, e , ed ancora quelle relative alla Per_2 Per_1 gestione dell'automobile in uso al figlio e da ultimo le spese relative agli abbonamenti Per_1
alle utenze di Sky, Dazn, Netflix saranno, invece, interamente a carico del sig. Parte_2
;
[...]
5) La sig.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile;
Parte_1
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) la casa coniugale sita in AL (RM), Via Cavour n. 4 di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie resterà assegnata, di comune accordo, alla sig.ra che la Parte_1
continuerà ad abitare unitamente ai figli maggiorenni e entrambi Per_2 Per_1
economicamente non autosufficiente;
Pag. 2 a 4 8) il sig. si impegna a sostenere interamente le spese relative alla TARI e Parte_2 all'IMU dovute per l'immobile sito AL (RM), Via Cavour n. 4 distinto in Catasto al
Foglio 45, part. 42, 289 e 290 sub 1, e al foglio 43 part. 262 ;
9) Le parti danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni ulteriore rapporto patrimoniale e/o materiale con consensuale risoluzione di ogni questione personale, dichiarando non sussistenti altre pendenze insolute;
10) Le parti, altresì, richiedono volersi trasmettere l'emananda decisione al competente
Ufficiale dello Stato Civile per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
11) le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) Le spese del presente giudizio sono integralmente sostenute dal sig. . Parte_2
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del 20.4.2015 del Tribunale di Tivoli (R.G. n. 5911/2014);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative, considerata la raggiunta maggiore età dei figli, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del
Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 3 a 4 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data 18 giugno 1995 in AL (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
AL anno 1995; atto numero 3; parte II;
serie A;
Ufficio 2);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 12), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 7.11.2024
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4