Sentenza 3 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2003, n. 8835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8835 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2003 |
Testo completo
1 08835/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTO CoMPRAVENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 14080/00 Dott. Vincenzo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 19372 poth. Alfredo * DE JULIO - Consigliere Rep. 2402 Dott. Rosario -Consigliere Ud.29/01/03 Dott. Roberto Michele TRIOLA MALPICA - Consigliere Dott. Emilio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO D'APRILE, ALDO BASILE, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA PANARELLI ANNITO, EZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, difeso dall'avvocato SERGIO GENTILE, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 153 avverso la sentenza n. 703/99 della Corte d'Appello di 十 -1- BARI, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Raffaele che ha concluso il Generale Dott. CENICCOLA rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 giugno 1995 NI LL conveniva in giudizio, dinanzi al ES proponendo Tribunale di Trani, Armando opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 29 maggio 1995 dal Presidente di quell'Ufficio Giudiziario per la somma di £. a spese ed accessori, su ricorso 35.231.800, oltre aver eseguito vari del ES per la pretesa di infissi per l'abitazione di esso opponente. Assumeva il LL l'inesistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ai sensi dell'art. 633 s cpc sia per mancanza di valida prova scritta, sia u A eseguita la interamente stata perchè non era fornitura e ne chiedeva la revoca instando in via riconvenzionale per la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento del ES, con conseguente condanna del predetto alla restituzione £. 4.500.000, oltre al del versatogli anticipo di risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e al rimborso delle spese di lite. Costituitosi, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione assumendo che il saldo del prezzo doveva essere versato alla consegna della merce con assegno in un'unica soluzione;
che per la consegna 3 non era previsto un termine degli infissi essenziale, termine peraltro differito di poco;
che alla consegna degli infissi il LL aveva pagare l'intero opposto subito il rifiuto di importo dovuto;
che il portone mancante non era stato realizzato in quanto, contrariamente a quanto non erano state in contratto, ancora previsto le intese circa la definizione del raggiunte disegno e non erano state prese le opportune misure riservate al momento in cui sarebbero state tolte le tavole di chiusura dall'ingresso principale provvisoria;
che comunque la somma portata dal decreto non conteneva il prezzo pattuito per tale infisso;
che l'IVA era stata calcolata al 19% perché stata dal committente la attestata non era circostanza che trattavasi di prima casa. ed assunte le richieste Acquisita documentazione prove testimoniali il Tribunale, in veste monocratica, rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente alle spese. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello del luglio 1999, in 14 di Bari sentenza con ' del terzo motivo di impugnazione, accoglimento dichiarava risolto il contratto "inter partes" per inadempimento del ES, revocava il decreto 4 opposto, condannava il ES medesimo a rimborsare al LL l'acconto di £.
4.300.000 con al saldo, condannava interessi legali dal 29.7.94 altresì l'appellato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento da liquidarsi in al in favore di separata sede ed rimborso delle spese dei due gradi controparte della metà del giudizio, compensate per il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per ES base di due cassazione Armando sulla motivi. che ho Resiste con controricorso NI LL, emoria. anche depositato m MOTIVI DELLA DECISIONE .in ricorso si denunzia Con il primo motivo di riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione 1375,1460 e 1662 e falsa applicazione degli artt. cc, nonché omessa, insufficiente contraddittoria e motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che essendo stato pattuito in contratto il pagamento del saldo della merce allo scarico della stessa, la dichiarazione del LL nel giorno convenuto per tale operazione di voler provvedere al rilascio dell'assegno in pagamento soltanto dopo il montaggio e il positivo 5 collaudo degli infissi (confermata da testimoni, ed in sede di interrogatorio ed altresì per iscritto con lettera del giorno successivo) costituendo grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il successivo inadempimento alla giustificava consegna della merce di esso ES, sicuro di perdere la controprestazione anche se avesse effettuato lo scarico degli infissi. In sostanza, di fronte alla buona fede di esso ricorrente che, preannunciando la consegna e ья trasportando gli infissi, aveva fatto offerta della н е sua prestazione, si ergeva la mala fede del LL che aveva rifiutato categoricamente il proprio adempimento rendendolo grave e ponendolo come antecedente logico-giuridico rispetto all'altrui lieve e giustificata inadempienza. La doglianza non può essere accolta. Nell'accogliere il gravame di merito del LL decisione prime cure che aveva di avverso la riconvenzionale dal predetto rigettato la domanda del contratto per avanzata di risoluzione inadempimento del ES, premesso che la questione da risolvere era quella di stabilire quale delle due parti aveva per prima inadempiuta la propria fondamentale prestazione (consegna della merce a 6 domicilio e pagamento) posto che per l'inadempimento posteriore dell'altra parte vale il ,nei contratti con principio secondo cui prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se с non offre di adempiere l'altro non adempie contemporamemante (art. 1460 cc), ha affermato il giudice d'appello non esservi dubbio che l'attuale ricorrente fosse venuto per primo meno al suo obbligo di consegnare la merce al domicilio della e r o f controparte. Invero, essendo nel contratto stabilito che il e avvenire "a scarico pagamento del prezzo doveva una interpretazione merce con A.B.", già secondo logica, tale espressione doveva essere intesa, della della convenzione, nel tenuto conto natura senso di "messa in sito degli infissi", posto che appariva illogico che il committente avesse dovuto rivolgersi ad altro falegname per tale completamento dell'opera e atteso che solo con tale operazione sarebbe stato possibile controllare la degli infissi medesimi con buona esecuzione riferimento alle misure prese delle aperture da coprire. a ritenere che il ES fosse Ma anche voler 7 tenuto al solo scarico, egli comunque, ad avviso di quel giudice, vertendosi nel caso di specie in tema di appalto e non di contratto d'opera , avrebbe merce e consentire all'altra dovuto scaricare la parte appaltante di controllare la buona esecuzione la consegna, ai sensi dell'opera, prima di ricevere dell'art. 1665 cc. Vero era che dalle prove testimoniali emergeva che il LL, prima del pagamento, aveva preteso la A messa in opera degli infissi,ma risultava altresì W univocamente , secondo il giudicante, che dopo egli A ' si era accontentato di controllare l'opera all'atto dello scarico, il che l'attuale ricorrente non gli aveva consentito, pretendendo assurdamente che il controllo avvenisse sull'autocarro ove gli infissi erano ammassati coperti da stracci di protezione. Esendo agevole stimare che in tali circostanze nessuna verifica sarebbe stata seriamente possibile, era quindi da ritenere che il rifiuto di LL era stato pagamento da parte del al principio improntato legittimamente "inadimplenti non est adimplendum". E poiché l'inadempimento del ES atteneva alla sua fondamentale obbligazione (rifiuto di consegnare esserel'opera per verificata) e non 8 aveva scarsa importanza per la controparte ai sensi dlel'art. 1455 cc, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attuale ricorrente era stata dalla Corte barese accolta , con gli effetti restitutori ex art. 1458 cc Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, improntate ad una corretta applicazione delle norme che il ricorrente assume violate, costituiscono fatto in ordine alla prevalenza apprezzamento di s cronologica ai fini della risoluzione contrattuale, e causale u dell'inadempimento del ES, non solo completo ed A esauriente ma altresì sorretto da motivazione da vizi logici, e pertanto congrua, esente insindacabile nell'attuale sede di legittimità. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 278 stesso codice. Rileva il ricorrente che essendo stata omessa da controparte ogni richiesta di accertamento del "quantum" del risarcimento non poteva essere emessa condanna generica ai danni, essendosi esso ES sia in primo che in secondo grado opposto alla separazione del giudizio sull' "an" da quello sul"quantum”. La censura non ha pregio giacchè, ritenuta la 9 potenzialità lesiva dell'inadempimento del larichiesta Corte ritualmente essendone ES, barese correttamente ha pronunciato condanna generica al risarcimento, lasciando al LL la facoltà di pretendere la relativa quantificazione in separata sede. Né il ricorrente medesimo, con generici riferimenti contenuti in ricorso, ha dimostrato, come era suo onere in virtù del principio della ы н autosufficienza del ricorso per cassazione, о l'esistenza di una sua specifica opposizione alla separazione dei giudizi. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo. . . . . .
P.Q.M.
il ricorso e condanna il La Corte, rigetta favore di NI ricorrente al pagamento, in presente giudizio, che LL, delle spese del oltre ad euro 1200,00 143, 00 liquida in euro per onorari. . € 29 gennaio 2003. - Velfer Pres. Roma Mensifier est. Alfred DEPOSITATA IN CANCELLERÍA -3 GIU. 2003 IL CANCELLIERE IA Di Nuzzo IL CANCELLIERE MO Nuzzo Oggi, IA Di