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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2181/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Adriana Forastiere Giudice rel. dott. Fabrizio Valloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 630 C. 3 C.P.C.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. r.g. 2181/2025 promosso da:
, (d'ora in poi “ ”) corrente in Moniga del Controparte_1 CP_1
Garda (BS), Via Namponti, 3/A, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Gussago (BS), Vicolo Canale, 13, presso lo studio dell'Avv. Werner Manzillo, dal quale è rappresentata e difesa;
RECLAMANTE nei confronti di Contr
, corrente in Imola (BO), Via Maduno, 5, Controparte_3
c.f. , in persona dell'omonimo titolare Sig. C.F._1 Controparte_3 residente in [...];
RECLAMATA
***
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza emessa il 22.9.2025 dal Giudice della esecuzione nell'ambito del procedimento R.G.E. 255/2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630, co. 3,
c.p.c., è il provvedimento con cui il Giudice della esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito ad istanza di in CP_1 danno dell'odierno reclamato ed estingueva il processo esecutivo. 1 ***
I punti da 1) a 9) del reclamo contengono la ricostruzione precisa dello svolgimento del giudizio di prime cure: ad essi, in quanto scevri da considerazioni difensive di parte, può farsi integrale rimando.
In sintesi, l'ordinanza oggi impugnata si fonda sull'accertamento della violazione, da parte della creditrice procedente (oggi reclamante) del disposto dell'art. 543, comma 5, c.p.c., secondo cui:
“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica [al debitore e] al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Con l'odierno reclamo, illustrava la trafila processuale di primo grado, CP_1
e condensava, quale unico motivo di gravame, il seguente:
“La procedura esecutiva, con udienza indicata in citazione al 20.05.2025, veniva iscritta a ruolo in data 11.03.2025 e, il 17.03.2025 il Giudice dell'Esecuzione designato provvedeva, mediante decreto di fissazione udienza, al rinvio d'ufficio della stessa al 02.09.2025.
Ebbene, essendo tale decreto stato emesso antecedentemente al termine di notifica dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., data la nuova data d'udienza, il Creditore provvedeva alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e del decreto di rinvio dell'udienza emesso dal G.E. indicando la nuova udienza del 02.09.2025.
La notifica si perfezionava per i terzi pignorati in data 22.04.2025 e per il debitore esecutato il 12.05.2025.
Ebbene, il Creditore procedente ha adempiuto correttamente e tempestivamente all'onere di cui all'art. 543, co. 5, c.p.c. menzionando lo stesso nell'istanza di assegnazione e di fissazione udienza depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura, nonché nella memoria in luogo dell'udienza con nota di precisazione del credito depositata il, facendo menzione della notifica anche nell'indicazione dei documenti allegati.
2 Tuttavia, per mera svista ne ometteva il deposito avvedendosi dell'errore solo a lettura dell'ordinanza ivi reclamata.”.
Il reclamato ometteva di costituirsi.
La causa giunge oggi in decisione a seguito di udienza collegiale celebratasi in forma cartolare.
***
Il reclamo è infondato.
È pacifico che, nella procedura esecutiva presso terzi, non abbia CP_1 depositato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al terzo entro la data della udienza indicata nell'atto di pignoramento.
È ammesso dalla reclamante, inoltre, che ciò sia avvenuto “per mera svista”.
Ciò conduce alla reiezione del gravame, poiché la violazione della norma processuale di cui si discute è pacifica e non contestata.
La norma è chiara nel suo rigore: l'inefficacia del pignoramento segue non solo alla omessa tempestiva notifica dell'avviso de quo, ma anche all'omesso deposito di esso, pur laddove la notifica sia stata tempestivamente effettuata.
Deposito che, inoltre, deve essere effettuato entro la data dell'udienza di comparizione “indicata nell'atto di pignoramento”: essa, come spiegato dal primo
Giudice, è infatti l'unica conosciuta e conoscibile dal terzo pignorato.
L'intero ordito processuale è improntato quindi ad evidente rigore, che si giustifica, però, per la ratio del sistema.
Da un lato, la esigenza di evitare la immobilizzazione di somme (presso terzi) senza che si sia proceduto a iscrivere il pignoramento.
Dall'altro, la esigenza di speditezza della procedura esecutiva in quanto tale.
Il congegno descritto dall'art. 543 c.p.c. serve, in pratica, ad ottenere una rapida liberazione dei beni pignorati, al fine di evitare che si debba ricorrere al giudice dell'esecuzione onde pervenire al risultato. La norma, apparentemente volta a favorire i terzi, a ben vedere è diretta a soddisfare l'interesse del debitore a disporre rapidamente di nuovo di quanto pignorato. Ed invero, l'art. 164-ter disp. att. non pone(va) nessuna sanzione diretta ed esplicita, sicché in caso di inerzia del creditore procedente, prima della modifica dell'art. 543, co. 5 c.p.c., il debitore 3 era costretto a laboriose richieste al g.e. per sbloccare quei cespiti che erano stati vincolati alla soddisfazione del creditore.
Chiarito tutto quanto precede, va osservato come il reclamo:
- non contenga alcuna critica esplicita e motivata in ordine alla razionalità del sistema descritto;
- non alleghi (e tantomeno dimostri) il ricorrere di una causa non imputabile al creditore procedente per la inosservanza delle norme processuali.
Il tenore delle difese spiegate sembra piuttosto diretto ad adombrare la sproporzione tra la inosservanza della regola processuale e la gravità della sanzione.
Ma anche questo assunto non coglie nel segno, perché:
- da un lato, l'adempimento relativo al deposito dell'avviso notificato non pare oggettivamente gravoso (e si è detto sopra della sua ratio);
- dall'altro lato, l'estinzione della procedura esecutiva (peraltro comminata
“agli esordi”) non impedisce, ovviamente, una rinnovazione di essa.
***
Per quanto esposto il reclamo deve essere rigettato.
Nulla per le spese in difetto di costituzione di altri soggetti.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui alla epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della 4 reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Ravenna, Camera di consiglio della Sezione civile del 19.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Adriana Forastiere
Il Presidente
dott. Giovanni Trerè
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Adriana Forastiere Giudice rel. dott. Fabrizio Valloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 630 C. 3 C.P.C.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 27.11.2025, nella causa iscritta al n. r.g. 2181/2025 promosso da:
, (d'ora in poi “ ”) corrente in Moniga del Controparte_1 CP_1
Garda (BS), Via Namponti, 3/A, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Gussago (BS), Vicolo Canale, 13, presso lo studio dell'Avv. Werner Manzillo, dal quale è rappresentata e difesa;
RECLAMANTE nei confronti di Contr
, corrente in Imola (BO), Via Maduno, 5, Controparte_3
c.f. , in persona dell'omonimo titolare Sig. C.F._1 Controparte_3 residente in [...];
RECLAMATA
***
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza emessa il 22.9.2025 dal Giudice della esecuzione nell'ambito del procedimento R.G.E. 255/2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630, co. 3,
c.p.c., è il provvedimento con cui il Giudice della esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito ad istanza di in CP_1 danno dell'odierno reclamato ed estingueva il processo esecutivo. 1 ***
I punti da 1) a 9) del reclamo contengono la ricostruzione precisa dello svolgimento del giudizio di prime cure: ad essi, in quanto scevri da considerazioni difensive di parte, può farsi integrale rimando.
In sintesi, l'ordinanza oggi impugnata si fonda sull'accertamento della violazione, da parte della creditrice procedente (oggi reclamante) del disposto dell'art. 543, comma 5, c.p.c., secondo cui:
“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica [al debitore e] al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Con l'odierno reclamo, illustrava la trafila processuale di primo grado, CP_1
e condensava, quale unico motivo di gravame, il seguente:
“La procedura esecutiva, con udienza indicata in citazione al 20.05.2025, veniva iscritta a ruolo in data 11.03.2025 e, il 17.03.2025 il Giudice dell'Esecuzione designato provvedeva, mediante decreto di fissazione udienza, al rinvio d'ufficio della stessa al 02.09.2025.
Ebbene, essendo tale decreto stato emesso antecedentemente al termine di notifica dell'avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c., data la nuova data d'udienza, il Creditore provvedeva alla notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo e del decreto di rinvio dell'udienza emesso dal G.E. indicando la nuova udienza del 02.09.2025.
La notifica si perfezionava per i terzi pignorati in data 22.04.2025 e per il debitore esecutato il 12.05.2025.
Ebbene, il Creditore procedente ha adempiuto correttamente e tempestivamente all'onere di cui all'art. 543, co. 5, c.p.c. menzionando lo stesso nell'istanza di assegnazione e di fissazione udienza depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo della procedura, nonché nella memoria in luogo dell'udienza con nota di precisazione del credito depositata il, facendo menzione della notifica anche nell'indicazione dei documenti allegati.
2 Tuttavia, per mera svista ne ometteva il deposito avvedendosi dell'errore solo a lettura dell'ordinanza ivi reclamata.”.
Il reclamato ometteva di costituirsi.
La causa giunge oggi in decisione a seguito di udienza collegiale celebratasi in forma cartolare.
***
Il reclamo è infondato.
È pacifico che, nella procedura esecutiva presso terzi, non abbia CP_1 depositato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo notificato al terzo entro la data della udienza indicata nell'atto di pignoramento.
È ammesso dalla reclamante, inoltre, che ciò sia avvenuto “per mera svista”.
Ciò conduce alla reiezione del gravame, poiché la violazione della norma processuale di cui si discute è pacifica e non contestata.
La norma è chiara nel suo rigore: l'inefficacia del pignoramento segue non solo alla omessa tempestiva notifica dell'avviso de quo, ma anche all'omesso deposito di esso, pur laddove la notifica sia stata tempestivamente effettuata.
Deposito che, inoltre, deve essere effettuato entro la data dell'udienza di comparizione “indicata nell'atto di pignoramento”: essa, come spiegato dal primo
Giudice, è infatti l'unica conosciuta e conoscibile dal terzo pignorato.
L'intero ordito processuale è improntato quindi ad evidente rigore, che si giustifica, però, per la ratio del sistema.
Da un lato, la esigenza di evitare la immobilizzazione di somme (presso terzi) senza che si sia proceduto a iscrivere il pignoramento.
Dall'altro, la esigenza di speditezza della procedura esecutiva in quanto tale.
Il congegno descritto dall'art. 543 c.p.c. serve, in pratica, ad ottenere una rapida liberazione dei beni pignorati, al fine di evitare che si debba ricorrere al giudice dell'esecuzione onde pervenire al risultato. La norma, apparentemente volta a favorire i terzi, a ben vedere è diretta a soddisfare l'interesse del debitore a disporre rapidamente di nuovo di quanto pignorato. Ed invero, l'art. 164-ter disp. att. non pone(va) nessuna sanzione diretta ed esplicita, sicché in caso di inerzia del creditore procedente, prima della modifica dell'art. 543, co. 5 c.p.c., il debitore 3 era costretto a laboriose richieste al g.e. per sbloccare quei cespiti che erano stati vincolati alla soddisfazione del creditore.
Chiarito tutto quanto precede, va osservato come il reclamo:
- non contenga alcuna critica esplicita e motivata in ordine alla razionalità del sistema descritto;
- non alleghi (e tantomeno dimostri) il ricorrere di una causa non imputabile al creditore procedente per la inosservanza delle norme processuali.
Il tenore delle difese spiegate sembra piuttosto diretto ad adombrare la sproporzione tra la inosservanza della regola processuale e la gravità della sanzione.
Ma anche questo assunto non coglie nel segno, perché:
- da un lato, l'adempimento relativo al deposito dell'avviso notificato non pare oggettivamente gravoso (e si è detto sopra della sua ratio);
- dall'altro lato, l'estinzione della procedura esecutiva (peraltro comminata
“agli esordi”) non impedisce, ovviamente, una rinnovazione di essa.
***
Per quanto esposto il reclamo deve essere rigettato.
Nulla per le spese in difetto di costituzione di altri soggetti.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui alla epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il reclamo;
- nulla per le spese;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della 4 reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Ravenna, Camera di consiglio della Sezione civile del 19.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Adriana Forastiere
Il Presidente
dott. Giovanni Trerè
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