Articolo 3 della Legge 24 novembre 1949, n. 920
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 dicembre 1949
Art. 3.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949