Art. 3.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.
Il termine massimo accordato per la reimportazione e' fissato in sei mesi.