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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazzale Primo Maggio n. 9 61121 Pesaro ITALIA presso il difensore avv. BIANCHI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TORNANI SIMONE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI N. 58 47900 RIMINI presso il difensore avv. TORNANI
SIMONE
C.F. ) Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, quali rispettivamente proprietaria/conducente e compagnia di assicurazione per la
[...] responsabilità civile dell'autoveicolo Lancia Y tg. DP 201 VV, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, quantificati in €
pagina 1 di 16 90.290,18, previa declaratoria che il sinistro stradale avvenuto a Rimini in data 01/06/2016 si era verificato per responsabilità concorsuale delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Esponeva, in particolare, l'attrice che il pomeriggio del 01/06/2016, verso le ore 18.35, ella stava attraversando a piedi la Via Verdi — in prossimità dell'ingresso del Consiglio Comunale
— provenendo dalla Piazzetta Solferino e diretta verso Piazzetta San Martino, ove si trovava la propria abitazione, quando veniva investita dall'autovettura condotta da Parte_2
la quale procedeva a velocità non prudenziale lungo Via Verdi diretta verso monte, nonostante il cantiere e il ponteggio ivi presenti per le opere di ristrutturazione del cinema “Fulgor”. A causa dell'impatto, l'attrice rovinava a terra riportando lesioni, per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, ove le veniva diagnosticato un
“politrauma della strada” e veniva ricoverata con una prognosi provvisoria di 30 giorni.
Nei giorni successivi veniva sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio e, in data
16/06/2016, veniva dimessa con la seguente diagnosi: “frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio dx, frattura estremo acromiale della clavicola sx, frattura scomposta della branca ischio-pubica dx”, con la prescrizione di riposo assoluto per 30 giorni.
All'esito della degenza e delle cure del caso, l'attrice si sottoponeva a visita medico legale e inviava richiesta di risarcimento del danno, seguita da invito alla negoziazione assistita, ma la compagnia assicurativa del veicolo investitore negava qualunque risarcimento.
L'attrice, pur riconoscendo di avere attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, riteneva che la responsabilità per la causazione del sinistro fosse da attribuire, a titolo di concorso nella misura del 50%, anche alla condotta imprudente della conducente dell'autoveicolo e, pertanto, instaurava il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e rejetta: I] Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sinistro nella misura del 50% tra le parti;
II] per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, all'integrale risarcimento di danni subiti dall'attore e allo stato quantificati in € 90.290,18 o nella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'espletamento della richiedenda CTU medica;
III] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso difensore oltre al
15% di rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. come per legge e oltre rimborso di spese di CTU e CTP ove sostenute”.
2. Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda svolta Controparte_1 dall'attrice e deducendo che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva della stessa danneggiata. In particolare, la compagnia assicurativa sosteneva che il pomeriggio del pagina 2 di 16 01/06/2016 pioveva incessantemente e alla guida del veicolo Lancia Y targato Parte_2
DP201VV, percorreva a velocità moderata la Via Verdi, la cui carreggiata è di soli 4 metri con senso di marcia consentito solo in direzione monte. Percorsi 20 metri circa, giunta all'altezza dell'intersezione formata tra Via Verdi e Via Solferino, la si trovava improvvisamente Pt_2
sbarrata la strada da , la quale a causa della pioggia in atto, con l'ombrello Parte_1
aperto che le impediva la visuale, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra (rispetto alla direzione di marcia tenuta dall'autovettura), repentinamente e senza guardare alla sua destra. A causa della condotta tenuta dal pedone, che aveva impegnato improvvisamente la strada, sbucando da dietro un fabbricato di pertinenza del Municipio di Rimini, eretto a raso sulla Via Verdi, la non aveva potuto fare nulla per evitare l'urto, che era stato di entità Pt_2 lieve e non aveva causato il caricamento del pedone sul cofano anteriore dell'autovettura, la quale non presentava segni di collisione. L'urto era avvenuto quando il pedone aveva appena iniziato l'attraversamento, sul margine della carreggiata lato Ancona, in un punto posto ad una distanza di metri 60 dall'attraversamento pedonale più vicino. La responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro era confermata dalla circostanza che gli Agenti della Polizia Locale di Rimini avevano sanzionato la SI.ra ai sensi dell'art. 190, commi II° e X° Parte_1
C.d.S. in quanto, nell'occasione aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli attraversamenti pedonali, presenti a circa 60 metri.
La convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda. In via subordinata, contestava l'importo richiesto dall'attrice a titolo di risarcimento del danno, evidenziando che le pretese erano eccessive e che non sussistevano i presupposti per la personalizzazione della liquidazione.
Concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella verificazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto respingere la domanda proposta da quest'ultima poiché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e compensi di causa”.
3. Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del 09/12/2020, Parte_2
verificato che la notifica nei suoi confronti si era perfezionata senza il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c., ne veniva disposta la rinnovazione e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 02/11/2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta venivano ammesse le prove per interrogatorio Pt_2
formale e per testimoni richieste dalle parti e veniva disposta CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
pagina 3 di 16 All'udienza del 26/06/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disponeva che l' di Rimini fornisse informazioni scritte circa la rendita CP_2
riconosciuta in favore di , specificando quale parte della rendita era Parte_1
stata riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, a quanto ammontava la capitalizzazione delle somme per tale titolo e da quale data era iniziata l'erogazione.
Acquisita la documentazione dall' , le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva CP_2
trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, oggetto del presente giudizio è la domanda dell'attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Rimini in data 01/06/2016.
Tra le parti non è contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicata in atto di citazione, l'odierna attrice sia stata investita dall'autovettura condotta da e di Parte_2 proprietà di quest'ultima, assicurata Non è contestato nemmeno che, CP_1 nell'occasione, l'attrice stesse attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.
Ad essere controversa tra le parti è la valutazione circa la responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, che parte attrice vorrebbe attribuire nella misura del 50% alla conducente dell'autoveicolo, riconoscendo la propria responsabilità per il restante 50%, mentre secondo la compagnia assicurativa sarebbe da imputare in via esclusiva alla danneggiata.
5. In diritto occorre premettere che, in caso di investimento di un pedone, viene in rilievo la presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., secondo il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, la presunzione di responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone può ritenersi superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando dalle modalità del fatto si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
Ne consegue che l'accertamento della condotta colposa del pedone investito non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo necessario, altresì, che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1 comma, c.c., dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 4 di 16 A tal fine, a nulla rileva l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo dimostrare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele necessarie in base al caso concreto, anche sotto il profilo della velocità con cui il veicolo procedeva (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8663). Come affermato dalla Cassazione,
“Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cassazione civile sez.
III, 05/03/2013, n. 5399).
Ne deriva che la responsabilità del conducente può essere esclusa solo se “risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile” (Cassazione civile sez. III - 28/02/2019, n.
5819; sul punto anche Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, n.14064).
Sul punto è unanime anche l'orientamento della giurisprudenza di merito: “La violazione di una regola di condotta da parte del pedone, se può essere sufficiente ad integrare un concorso rilevante agli effetti previsti dall'art. 1227 c.c., non è invece sufficiente ad escludere la colpa dell'investitore” (Tribunale Palermo, sez. III, 08/01/2018, n. 88).
Secondo il Tribunale di Trieste, per accertare la responsabilità esclusiva del pedone bisogna verificare che : “In caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze: 1) il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza, si sia trovato nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone si sia trovato a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto; 3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone” (Tribunale di Trieste 29/01/2019 n.51).
pagina 5 di 16 Pronunciandosi su un caso in cui un pedone è stato investito mentre si accingeva, in orario notturno, ad attraversare una superstrada, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che, quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo, che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro, si determina un'ipotesi di condotta imprevedibile del pedone che pone il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e osservarne tempestivamente i movimenti (Cassazione civile sez. III, 29/09/2006, n. 21249).
Qualora il conducente non riesca a vincere la presunzione di colpa, la condotta colposa del pedone investito può venire in rilievo per ridurre la percentuale di responsabilità a carico dell'investitore, a norma dell'art. 1227 c.c., secondo il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, applicabile anche alla responsabilità per fatto illecito in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
Al riguardo, la Cassazione precisa che “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cassazione civile sez.
III - 13/11/2014, n. 24204).
6. Nel caso di specie, la difesa della compagnia assicurativa non ha dimostrato che la conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e che l'investimento sia stato determinato da una condotta non solo imprudente, ma del tutto anomala e imprevedibile da parte dell'attrice.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Rimini emerge una dinamica del sinistro così descritta: “L'autovettura lancia y condotta da percorreva la Parte_2
via Verdi con direzione di marcia mare-monte quando giunta all'intersezione con la via
Solferino, alla sua sinistra, entrava in collisione con il pedone, signora Parte_1
che proveniente dalla via Solferino con direzione An-Ra si immetteva sulla Via verdi. Il pedone veniva urtato dall'autovettura con la parte anteriore per poi cadere a terra. Il passaggio pedonale più vicino in direzione monte è posto a 60 metri circa dal luogo del sinistro”.
pagina 6 di 16 Gli stessi Agenti hanno raccolto le dichiarazioni di la quale subito dopo il Parte_2
sinistro ha riferito di avere visto una signora con l'ombrello aperto che, proveniente da sinistra, si immetteva improvvisamente nella carreggiata senza guardare dalla sua parte e di non essere riuscita, malgrado la brusca frenata, ad evitare l'urto.
Nelle stesse circostanze è stato sentito anche passante intervenuto sul posto per Testimone_1 soccorrere l'attrice, il quale ha riferito che quest'ultima dopo l'incidente “…tra sé e sé ha detto che probabilmente non ha guardato prima di attraversare la strada”.
è stato sentito anche come testimone nel presente giudizio e, all'udienza del 22/09/2023, Tes_1 ha dichiarato tra le altre cose che: “si è vero pioveva…non ho visto il sinistro, la macchina era già ferma e pioveva forte io ho raggiunto la signora che era a terra per soccorrerla…posso solo dire che la signora era posizionata a terra in mezzo alla strada quando l'ho soccorsa”, mentre non gli è stato chiesto di riferire circa eventuali dichiarazioni rese dall'attrice subito dopo il sinistro.
Quanto alle altre testimonianze assunte, , all'epoca compagno della Testimone_2
convenuta ha dichiarato di essere giunto sul posto a incidente già avvenuto e di Parte_2
avere appreso delle circostanze del sinistro dalla stessa e da altre persone presenti, non Pt_2
identificate (“si è vero, io ai tempi ero residente in [...]e ho ricevuto la telefonata di che mi riferiva che aveva appena avuto questo incidente, per cui sono sceso, pioveva Pt_2 molto. Io sono arrivato a sinistro già avvenuto c'era la macchina e la signora a Parte_1 terra che si lamentava…pioveva abbondantemente, per quello che ho sentito e si è ricostruito con altri testi presenti in quel momento la signora correva…come già detto sono intervenuto dopo il sinistro e ho sentito le ricostruzioni fatte dagli altri testi presenti assieme alle autorità intervenute…per le ricostruzioni fatte lei sbucava dall'edificio del consiglio comunale e andava verso la piazzetta san Martino…la macchina era perfettamente integra”).
Il teste sovraintendente della Polizia Locale di Rimini, ha dichiarato: “si è Testimone_3 vero non abbiamo trovato tracce sul cofano…non abbiamo trovato dei segni di collisione anche perché quel giorno pioveva molto forte…lì la strada è molto stretta il pedone veniva da sinistra verso destra rispetto alla direzione del veicolo…il passaggio pedonale era a circa 60 metri.
L'urto non l'abbiamo accertato”.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, deve concludersi che certamente l'attrice ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali e senza prestare la necessaria attenzione, poiché altrimenti si sarebbe accorta del sopraggiungere dell'autovettura condotta da Parte_2
Anche la condotta di quest'ultima, tuttavia, non appare esente da rilievi, posto che, circolando pagina 7 di 16 in pieno centro cittadino, sotto una pioggia battente, in una via stretta e in un punto in cui la presenza degli edifici a raso della carreggiata non consentiva una piena visibilità, ella avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla possibile presenza di pedoni, tenendo una velocità particolarmente moderata e restando pronta ad arrestare la marcia in occasione delle intersezioni con altre strade o piazze, pur se sprovviste di strisce pedonali.
In proposito è sufficiente osservare che, nei centri abitati, avviene frequentemente che i pedoni attraversino la strada al di fuori delle strisce pedonali e pertanto tale condotta, pur contraria alle norme del Codice della Strada, non può essere considerata imprevedibile per un automobilista di media diligenza.
La condotta tenuta dalla convenuta nel caso di specie appare contraria non solo alle Pt_2 norme di comune di prudenza, ma anche alle prescrizioni dell'art. 141 Codice della Strada, secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (…), nei passaggi stretti
o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (…)”.
Nel caso di specie, peraltro, il teste estraneo alle parti e intervenuto sul posto subito Tes_1 dopo l'urto, ha dichiarato che l'attrice quando è stata soccorsa era posizionata a terra in mezzo alla strada, dunque è verosimile che ella avesse già iniziato l'attraversamento prima di essere investita e che potesse essere avvistata in tempo dalla vettura che sopraggiungeva.
La stessa ha dichiarato agli Agenti della Polizia Locale di averla vista Parte_2 all'ultimo e di avere frenato bruscamente, non riuscendo però a evitare l'urto e tale evento appare imputabile a entrambi i soggetti coinvolti.
Nessun valore confessorio, invece, può avere la frase che l'attrice avrebbe pronunciato davanti al testimone subito dopo l'incidente, in quanto resa da soggetto verosimilmente sotto Tes_1
shock e in termini di mera probabilità (“probabilmente non ha guardato prima di attraversare
pagina 8 di 16 la strada”).
Da tali considerazioni si ricava che, pur in presenza di una condotta imprudente da parte del pedone, l'urto da parte della vettura poteva essere evitato mediante un comportamento accorto da parte della conducente, che le consentisse di effettuare una frenata di emergenza, con conseguente responsabilità della convenuta Parte_2
Inoltre, deve essere affermata anche la responsabilità solidale della convenuta
[...]
tenuta al risarcimento ex art. 144 d.lgs. 209/2005, la quale, peraltro, non ha Controparte_3
svolto alcuna contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
7. Una volta accertata la responsabilità delle convenute, è incontestato il concorso di colpa dell'attrice nella verificazione del sinistro, in quanto ella ha violato, oltre che le norme di comune prudenza, anche la disposizione dell'art. 190 C.d.S., laddove prevede che “…
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
(…) 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
La condotta imprudente dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'incidente deve essere attribuita nella misura del 50% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
8. Così ricostruita la responsabilità per la causazione del sinistro, occorre individuare le conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU dott.ssa nella propria relazione ha Persona_1 così concluso: “A causa ed in conseguenza dell'evento traumatico accaduto in data 01.06.2016, la SI.ra ha riportato ferite al volto, frattura estremo acromiale clavicola Parte_1
sin., fratture costali multiple a sin., frattura branca ischio pubica dx. e frattura piatto tibiale
pagina 9 di 16 esterno ginocchio dx. trattata con intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti tuttora in situ;
le lesioni sono state clinicamente e strumentalmente accertate;
le predette lesioni sono causalmente riconducibili in termini esclusivi con il sinistro per cui è causa;
le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e la durata della inabilità temporanea totale è computabile in gg. 30
(trenta); quella parziale al 75 % in gg. 30 (trenta) e al 50 % in gg. 55 (cinquantacinque); la inabilità temporanea lavorativa è computabile come da tutela (dal 01.06.2016 al CP_2
23.09.2016); a seguito delle lesioni si è verificata una compromissione permanente della integrità psico fisica del soggetto (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago) valutabile nella misura del 27 % (ventisette per cento) secondo i comuni barèmes in uso”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
9. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (59 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 27%, un danno non patrimoniale pagina 10 di 16 risarcibile di € 127.425,00, di cui € 89.108,00 per il danno biologico e i restanti € 38.317,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.162,50
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00.
10. Quanto alla richiesta di parte attrice di procedere alla personalizzazione della liquidazione, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di
pagina 11 di 16 un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
Nel caso di specie, l'attrice riferisce di aver dovuto rinunciare, in conseguenza del sinistro, ad attività del tempo libero come il jogging e le passeggiate con le amiche, ma la circostanza, oltre che generica, non ha trovato adeguata conferma nella testimonianza di . Testimone_4
In assenza di prova, dunque, null'altro deve essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale.
11. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche riportate in atti pari a € 903,90, che vanno pertanto riconosciute, e non prevedibili ulteriori spese mediche future. Ad esse devono aggiungersi le spese documentate di € 336,00 per trasporto in ambulanza e di € 9,30 per copia della cartella clinica, in quanto esborsi resi necessari dal sinistro.
12. Quanto al lamentato danno da lesione della capacità lavorativa specifica, l'attrice si è limitata ad affermare di non poter più svolgere la sua attività di badante come prima del sinistro, senza tuttavia documentare nulla né quanto all'attività svolta e ai redditi percepiti prima del sinistro, né quanto alla sua condizione lavorativa negli anni successivi al sinistro.
pagina 12 di 16 Dunque, poiché, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 15238/2014), la domanda sul punto non può essere accolta.
13. Occorre, ora, considerare che, come si ricava dalla documentazione in atti, l'attrice ha percepito da , a titolo indennizzo per l'infortunio occorsole, una rendita di valore capitale di € CP_2
82.766,15, di cui € 42.453,85 per danno biologico pari al 25% ed € 40.312,30 per danno patrimoniale (v. prospetto depositato da ). CP_2
14. Al riguardo, occorre premettere che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale rilevato in diverse questioni in materia di compensatio lucri cum damno, “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_2
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato”
(Cass., S.U., 12566/2018).
In particolare, le Sezioni Unite con la pronuncia citata hanno affermato che “In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come
l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento. (…) occorre in primo luogo considerare che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario CP_2
erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei
pagina 13 di 16 valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass.,
Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall' soddisfa, CP_2
neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile
l'infortunio in itinere subito dal lavoratore. 5.1. - D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all' l'importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in CP_2
favore del lavoratore assicurato. Difatti, l'art. 1916 cod. civ. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, «anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali», estendendosi così il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., Sez. U., 16 aprile 1997, n. 3288). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell'indennità, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., Sez. III, 16 gennaio 1985, n. 99). (…) 5.3. - La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con
l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall' a titolo di rendita per l'inabilità permanente vanno detratte CP_2 dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato”.
Occorre, inoltre, considerare che l' “non indennizza il danno biologico temporaneo, non CP_2 accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali)”. Pertanto, “(a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a CP_2
titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
13222 del 26.6.2015); (b) se l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, CP_2
occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico,
pagina 14 di 16 separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”, mentre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (cfr. Cass. n.
26117/2021).
15. Applicando al caso di specie i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata, dall'ammontare dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico (pari a €
89.108,00) deve essere sottratto l'importo della rendita calcolata per il danno biologico CP_2
(€ 42.453,85), per una differenza di € 46.654,15.
In conclusione, pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere quantificata sommando gli importi di € 46.654,15 per danno biologico, € 1.249,20 per spese, €
9.200,00 per danno da invalidità temporanea ed € 38.317,00 per danno da sofferenza soggettiva, per un totale di € 95.420,35, che, ridotto al 50% in ragione del concorso di colpa, porta ad un risultato finale di € 47.710,17.
16. Sulla tale somma andranno corrisposti la rivalutazione secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dall'esborso (per le spese) alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
17. Le spese del presente giudizio, comprensive delle spese documentate di CTP sostenute da parte attrice, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dell'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Le spese della CTU, già liquidate, devono essere poste a carico delle parti convenute in quanto prevalentemente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti per il sinistro di cui è causa nella misura del
50% e, per l'effetto, li condanna in solido a corrispondere all'attrice la somma di € 47.710,17, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
pagina 15 di 16 2. condanna le parti convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1.830,00 per CTP, € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 584/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazzale Primo Maggio n. 9 61121 Pesaro ITALIA presso il difensore avv. BIANCHI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TORNANI SIMONE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BUFALINI N. 58 47900 RIMINI presso il difensore avv. TORNANI
SIMONE
C.F. ) Parte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, quali rispettivamente proprietaria/conducente e compagnia di assicurazione per la
[...] responsabilità civile dell'autoveicolo Lancia Y tg. DP 201 VV, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti, quantificati in €
pagina 1 di 16 90.290,18, previa declaratoria che il sinistro stradale avvenuto a Rimini in data 01/06/2016 si era verificato per responsabilità concorsuale delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Esponeva, in particolare, l'attrice che il pomeriggio del 01/06/2016, verso le ore 18.35, ella stava attraversando a piedi la Via Verdi — in prossimità dell'ingresso del Consiglio Comunale
— provenendo dalla Piazzetta Solferino e diretta verso Piazzetta San Martino, ove si trovava la propria abitazione, quando veniva investita dall'autovettura condotta da Parte_2
la quale procedeva a velocità non prudenziale lungo Via Verdi diretta verso monte, nonostante il cantiere e il ponteggio ivi presenti per le opere di ristrutturazione del cinema “Fulgor”. A causa dell'impatto, l'attrice rovinava a terra riportando lesioni, per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, ove le veniva diagnosticato un
“politrauma della strada” e veniva ricoverata con una prognosi provvisoria di 30 giorni.
Nei giorni successivi veniva sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio e, in data
16/06/2016, veniva dimessa con la seguente diagnosi: “frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio dx, frattura estremo acromiale della clavicola sx, frattura scomposta della branca ischio-pubica dx”, con la prescrizione di riposo assoluto per 30 giorni.
All'esito della degenza e delle cure del caso, l'attrice si sottoponeva a visita medico legale e inviava richiesta di risarcimento del danno, seguita da invito alla negoziazione assistita, ma la compagnia assicurativa del veicolo investitore negava qualunque risarcimento.
L'attrice, pur riconoscendo di avere attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, riteneva che la responsabilità per la causazione del sinistro fosse da attribuire, a titolo di concorso nella misura del 50%, anche alla condotta imprudente della conducente dell'autoveicolo e, pertanto, instaurava il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e rejetta: I] Accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sinistro nella misura del 50% tra le parti;
II] per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, all'integrale risarcimento di danni subiti dall'attore e allo stato quantificati in € 90.290,18 o nella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a seguito dell'espletamento della richiedenda CTU medica;
III] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso difensore oltre al
15% di rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. come per legge e oltre rimborso di spese di CTU e CTP ove sostenute”.
2. Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda svolta Controparte_1 dall'attrice e deducendo che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva della stessa danneggiata. In particolare, la compagnia assicurativa sosteneva che il pomeriggio del pagina 2 di 16 01/06/2016 pioveva incessantemente e alla guida del veicolo Lancia Y targato Parte_2
DP201VV, percorreva a velocità moderata la Via Verdi, la cui carreggiata è di soli 4 metri con senso di marcia consentito solo in direzione monte. Percorsi 20 metri circa, giunta all'altezza dell'intersezione formata tra Via Verdi e Via Solferino, la si trovava improvvisamente Pt_2
sbarrata la strada da , la quale a causa della pioggia in atto, con l'ombrello Parte_1
aperto che le impediva la visuale, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra (rispetto alla direzione di marcia tenuta dall'autovettura), repentinamente e senza guardare alla sua destra. A causa della condotta tenuta dal pedone, che aveva impegnato improvvisamente la strada, sbucando da dietro un fabbricato di pertinenza del Municipio di Rimini, eretto a raso sulla Via Verdi, la non aveva potuto fare nulla per evitare l'urto, che era stato di entità Pt_2 lieve e non aveva causato il caricamento del pedone sul cofano anteriore dell'autovettura, la quale non presentava segni di collisione. L'urto era avvenuto quando il pedone aveva appena iniziato l'attraversamento, sul margine della carreggiata lato Ancona, in un punto posto ad una distanza di metri 60 dall'attraversamento pedonale più vicino. La responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro era confermata dalla circostanza che gli Agenti della Polizia Locale di Rimini avevano sanzionato la SI.ra ai sensi dell'art. 190, commi II° e X° Parte_1
C.d.S. in quanto, nell'occasione aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli attraversamenti pedonali, presenti a circa 60 metri.
La convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda. In via subordinata, contestava l'importo richiesto dall'attrice a titolo di risarcimento del danno, evidenziando che le pretese erano eccessive e che non sussistevano i presupposti per la personalizzazione della liquidazione.
Concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella verificazione del sinistro di cui è causa, e per l'effetto respingere la domanda proposta da quest'ultima poiché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e compensi di causa”.
3. Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del 09/12/2020, Parte_2
verificato che la notifica nei suoi confronti si era perfezionata senza il rispetto del termine di cui all'art. 163-bis c.p.c., ne veniva disposta la rinnovazione e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 02/11/2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta venivano ammesse le prove per interrogatorio Pt_2
formale e per testimoni richieste dalle parti e veniva disposta CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
pagina 3 di 16 All'udienza del 26/06/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice ai sensi dell'art. 213 c.p.c. disponeva che l' di Rimini fornisse informazioni scritte circa la rendita CP_2
riconosciuta in favore di , specificando quale parte della rendita era Parte_1
stata riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, a quanto ammontava la capitalizzazione delle somme per tale titolo e da quale data era iniziata l'erogazione.
Acquisita la documentazione dall' , le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva CP_2
trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, oggetto del presente giudizio è la domanda dell'attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Rimini in data 01/06/2016.
Tra le parti non è contestato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicata in atto di citazione, l'odierna attrice sia stata investita dall'autovettura condotta da e di Parte_2 proprietà di quest'ultima, assicurata Non è contestato nemmeno che, CP_1 nell'occasione, l'attrice stesse attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.
Ad essere controversa tra le parti è la valutazione circa la responsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, che parte attrice vorrebbe attribuire nella misura del 50% alla conducente dell'autoveicolo, riconoscendo la propria responsabilità per il restante 50%, mentre secondo la compagnia assicurativa sarebbe da imputare in via esclusiva alla danneggiata.
5. In diritto occorre premettere che, in caso di investimento di un pedone, viene in rilievo la presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., secondo il quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, la presunzione di responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone può ritenersi superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, o quando dalle modalità del fatto si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
Ne consegue che l'accertamento della condotta colposa del pedone investito non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo necessario, altresì, che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1 comma, c.c., dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 4 di 16 A tal fine, a nulla rileva l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo dimostrare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele necessarie in base al caso concreto, anche sotto il profilo della velocità con cui il veicolo procedeva (Cassazione civile sez. III - 04/04/2017, n. 8663). Come affermato dalla Cassazione,
“Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cassazione civile sez.
III, 05/03/2013, n. 5399).
Ne deriva che la responsabilità del conducente può essere esclusa solo se “risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. In caso di investimento del pedone, inoltre, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile” (Cassazione civile sez. III - 28/02/2019, n.
5819; sul punto anche Cassazione civile sez. III, 11/06/2010, n.14064).
Sul punto è unanime anche l'orientamento della giurisprudenza di merito: “La violazione di una regola di condotta da parte del pedone, se può essere sufficiente ad integrare un concorso rilevante agli effetti previsti dall'art. 1227 c.c., non è invece sufficiente ad escludere la colpa dell'investitore” (Tribunale Palermo, sez. III, 08/01/2018, n. 88).
Secondo il Tribunale di Trieste, per accertare la responsabilità esclusiva del pedone bisogna verificare che : “In caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze: 1) il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza, si sia trovato nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone si sia trovato a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto; 3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone” (Tribunale di Trieste 29/01/2019 n.51).
pagina 5 di 16 Pronunciandosi su un caso in cui un pedone è stato investito mentre si accingeva, in orario notturno, ad attraversare una superstrada, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che, quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo, che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro, si determina un'ipotesi di condotta imprevedibile del pedone che pone il conducente nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e osservarne tempestivamente i movimenti (Cassazione civile sez. III, 29/09/2006, n. 21249).
Qualora il conducente non riesca a vincere la presunzione di colpa, la condotta colposa del pedone investito può venire in rilievo per ridurre la percentuale di responsabilità a carico dell'investitore, a norma dell'art. 1227 c.c., secondo il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, applicabile anche alla responsabilità per fatto illecito in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.
Al riguardo, la Cassazione precisa che “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cassazione civile sez.
III - 13/11/2014, n. 24204).
6. Nel caso di specie, la difesa della compagnia assicurativa non ha dimostrato che la conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e che l'investimento sia stato determinato da una condotta non solo imprudente, ma del tutto anomala e imprevedibile da parte dell'attrice.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Rimini emerge una dinamica del sinistro così descritta: “L'autovettura lancia y condotta da percorreva la Parte_2
via Verdi con direzione di marcia mare-monte quando giunta all'intersezione con la via
Solferino, alla sua sinistra, entrava in collisione con il pedone, signora Parte_1
che proveniente dalla via Solferino con direzione An-Ra si immetteva sulla Via verdi. Il pedone veniva urtato dall'autovettura con la parte anteriore per poi cadere a terra. Il passaggio pedonale più vicino in direzione monte è posto a 60 metri circa dal luogo del sinistro”.
pagina 6 di 16 Gli stessi Agenti hanno raccolto le dichiarazioni di la quale subito dopo il Parte_2
sinistro ha riferito di avere visto una signora con l'ombrello aperto che, proveniente da sinistra, si immetteva improvvisamente nella carreggiata senza guardare dalla sua parte e di non essere riuscita, malgrado la brusca frenata, ad evitare l'urto.
Nelle stesse circostanze è stato sentito anche passante intervenuto sul posto per Testimone_1 soccorrere l'attrice, il quale ha riferito che quest'ultima dopo l'incidente “…tra sé e sé ha detto che probabilmente non ha guardato prima di attraversare la strada”.
è stato sentito anche come testimone nel presente giudizio e, all'udienza del 22/09/2023, Tes_1 ha dichiarato tra le altre cose che: “si è vero pioveva…non ho visto il sinistro, la macchina era già ferma e pioveva forte io ho raggiunto la signora che era a terra per soccorrerla…posso solo dire che la signora era posizionata a terra in mezzo alla strada quando l'ho soccorsa”, mentre non gli è stato chiesto di riferire circa eventuali dichiarazioni rese dall'attrice subito dopo il sinistro.
Quanto alle altre testimonianze assunte, , all'epoca compagno della Testimone_2
convenuta ha dichiarato di essere giunto sul posto a incidente già avvenuto e di Parte_2
avere appreso delle circostanze del sinistro dalla stessa e da altre persone presenti, non Pt_2
identificate (“si è vero, io ai tempi ero residente in [...]e ho ricevuto la telefonata di che mi riferiva che aveva appena avuto questo incidente, per cui sono sceso, pioveva Pt_2 molto. Io sono arrivato a sinistro già avvenuto c'era la macchina e la signora a Parte_1 terra che si lamentava…pioveva abbondantemente, per quello che ho sentito e si è ricostruito con altri testi presenti in quel momento la signora correva…come già detto sono intervenuto dopo il sinistro e ho sentito le ricostruzioni fatte dagli altri testi presenti assieme alle autorità intervenute…per le ricostruzioni fatte lei sbucava dall'edificio del consiglio comunale e andava verso la piazzetta san Martino…la macchina era perfettamente integra”).
Il teste sovraintendente della Polizia Locale di Rimini, ha dichiarato: “si è Testimone_3 vero non abbiamo trovato tracce sul cofano…non abbiamo trovato dei segni di collisione anche perché quel giorno pioveva molto forte…lì la strada è molto stretta il pedone veniva da sinistra verso destra rispetto alla direzione del veicolo…il passaggio pedonale era a circa 60 metri.
L'urto non l'abbiamo accertato”.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, deve concludersi che certamente l'attrice ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali e senza prestare la necessaria attenzione, poiché altrimenti si sarebbe accorta del sopraggiungere dell'autovettura condotta da Parte_2
Anche la condotta di quest'ultima, tuttavia, non appare esente da rilievi, posto che, circolando pagina 7 di 16 in pieno centro cittadino, sotto una pioggia battente, in una via stretta e in un punto in cui la presenza degli edifici a raso della carreggiata non consentiva una piena visibilità, ella avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla possibile presenza di pedoni, tenendo una velocità particolarmente moderata e restando pronta ad arrestare la marcia in occasione delle intersezioni con altre strade o piazze, pur se sprovviste di strisce pedonali.
In proposito è sufficiente osservare che, nei centri abitati, avviene frequentemente che i pedoni attraversino la strada al di fuori delle strisce pedonali e pertanto tale condotta, pur contraria alle norme del Codice della Strada, non può essere considerata imprevedibile per un automobilista di media diligenza.
La condotta tenuta dalla convenuta nel caso di specie appare contraria non solo alle Pt_2 norme di comune di prudenza, ma anche alle prescrizioni dell'art. 141 Codice della Strada, secondo cui: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (…), nei passaggi stretti
o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (…)”.
Nel caso di specie, peraltro, il teste estraneo alle parti e intervenuto sul posto subito Tes_1 dopo l'urto, ha dichiarato che l'attrice quando è stata soccorsa era posizionata a terra in mezzo alla strada, dunque è verosimile che ella avesse già iniziato l'attraversamento prima di essere investita e che potesse essere avvistata in tempo dalla vettura che sopraggiungeva.
La stessa ha dichiarato agli Agenti della Polizia Locale di averla vista Parte_2 all'ultimo e di avere frenato bruscamente, non riuscendo però a evitare l'urto e tale evento appare imputabile a entrambi i soggetti coinvolti.
Nessun valore confessorio, invece, può avere la frase che l'attrice avrebbe pronunciato davanti al testimone subito dopo l'incidente, in quanto resa da soggetto verosimilmente sotto Tes_1
shock e in termini di mera probabilità (“probabilmente non ha guardato prima di attraversare
pagina 8 di 16 la strada”).
Da tali considerazioni si ricava che, pur in presenza di una condotta imprudente da parte del pedone, l'urto da parte della vettura poteva essere evitato mediante un comportamento accorto da parte della conducente, che le consentisse di effettuare una frenata di emergenza, con conseguente responsabilità della convenuta Parte_2
Inoltre, deve essere affermata anche la responsabilità solidale della convenuta
[...]
tenuta al risarcimento ex art. 144 d.lgs. 209/2005, la quale, peraltro, non ha Controparte_3
svolto alcuna contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
7. Una volta accertata la responsabilità delle convenute, è incontestato il concorso di colpa dell'attrice nella verificazione del sinistro, in quanto ella ha violato, oltre che le norme di comune prudenza, anche la disposizione dell'art. 190 C.d.S., laddove prevede che “…
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
(…) 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
La condotta imprudente dell'attrice è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'incidente deve essere attribuita nella misura del 50% alla condotta colposa della stessa danneggiata, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
8. Così ricostruita la responsabilità per la causazione del sinistro, occorre individuare le conseguenze dannose che ad essa possono essere ricondotte.
Quanto al danno non patrimoniale, la CTU dott.ssa nella propria relazione ha Persona_1 così concluso: “A causa ed in conseguenza dell'evento traumatico accaduto in data 01.06.2016, la SI.ra ha riportato ferite al volto, frattura estremo acromiale clavicola Parte_1
sin., fratture costali multiple a sin., frattura branca ischio pubica dx. e frattura piatto tibiale
pagina 9 di 16 esterno ginocchio dx. trattata con intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti tuttora in situ;
le lesioni sono state clinicamente e strumentalmente accertate;
le predette lesioni sono causalmente riconducibili in termini esclusivi con il sinistro per cui è causa;
le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e la durata della inabilità temporanea totale è computabile in gg. 30
(trenta); quella parziale al 75 % in gg. 30 (trenta) e al 50 % in gg. 55 (cinquantacinque); la inabilità temporanea lavorativa è computabile come da tutela (dal 01.06.2016 al CP_2
23.09.2016); a seguito delle lesioni si è verificata una compromissione permanente della integrità psico fisica del soggetto (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale, delle consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago) valutabile nella misura del 27 % (ventisette per cento) secondo i comuni barèmes in uso”.
Tali conclusioni devono essere recepite, in quanto congruamente motivate e non contestate dai consulenti della parti.
9. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età della danneggiata al momento del fatto (59 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 27%, un danno non patrimoniale pagina 10 di 16 risarcibile di € 127.425,00, di cui € 89.108,00 per il danno biologico e i restanti € 38.317,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.162,50
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00.
10. Quanto alla richiesta di parte attrice di procedere alla personalizzazione della liquidazione, occorre premettere che, con le note sentenze dell'11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tuttavia, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria l'automatica attribuzione, per il medesimo pregiudizio, del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di
pagina 11 di 16 un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
Nel caso di specie, l'attrice riferisce di aver dovuto rinunciare, in conseguenza del sinistro, ad attività del tempo libero come il jogging e le passeggiate con le amiche, ma la circostanza, oltre che generica, non ha trovato adeguata conferma nella testimonianza di . Testimone_4
In assenza di prova, dunque, null'altro deve essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale.
11. Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche riportate in atti pari a € 903,90, che vanno pertanto riconosciute, e non prevedibili ulteriori spese mediche future. Ad esse devono aggiungersi le spese documentate di € 336,00 per trasporto in ambulanza e di € 9,30 per copia della cartella clinica, in quanto esborsi resi necessari dal sinistro.
12. Quanto al lamentato danno da lesione della capacità lavorativa specifica, l'attrice si è limitata ad affermare di non poter più svolgere la sua attività di badante come prima del sinistro, senza tuttavia documentare nulla né quanto all'attività svolta e ai redditi percepiti prima del sinistro, né quanto alla sua condizione lavorativa negli anni successivi al sinistro.
pagina 12 di 16 Dunque, poiché, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta
l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 15238/2014), la domanda sul punto non può essere accolta.
13. Occorre, ora, considerare che, come si ricava dalla documentazione in atti, l'attrice ha percepito da , a titolo indennizzo per l'infortunio occorsole, una rendita di valore capitale di € CP_2
82.766,15, di cui € 42.453,85 per danno biologico pari al 25% ed € 40.312,30 per danno patrimoniale (v. prospetto depositato da ). CP_2
14. Al riguardo, occorre premettere che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale rilevato in diverse questioni in materia di compensatio lucri cum damno, “L'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto CP_2
dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato”
(Cass., S.U., 12566/2018).
In particolare, le Sezioni Unite con la pronuncia citata hanno affermato che “In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come
l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento. (…) occorre in primo luogo considerare che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario CP_2
erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei
pagina 13 di 16 valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass.,
Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall' soddisfa, CP_2
neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile
l'infortunio in itinere subito dal lavoratore. 5.1. - D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all' l'importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in CP_2
favore del lavoratore assicurato. Difatti, l'art. 1916 cod. civ. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, «anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali», estendendosi così il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., Sez. U., 16 aprile 1997, n. 3288). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell'indennità, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., Sez. III, 16 gennaio 1985, n. 99). (…) 5.3. - La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con
l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall' a titolo di rendita per l'inabilità permanente vanno detratte CP_2 dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato”.
Occorre, inoltre, considerare che l' “non indennizza il danno biologico temporaneo, non CP_2 accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali)”. Pertanto, “(a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a CP_2
titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
13222 del 26.6.2015); (b) se l ha costituito in favore del danneggiato una rendita, CP_2
occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico,
pagina 14 di 16 separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”, mentre “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale” (cfr. Cass. n.
26117/2021).
15. Applicando al caso di specie i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata, dall'ammontare dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico (pari a €
89.108,00) deve essere sottratto l'importo della rendita calcolata per il danno biologico CP_2
(€ 42.453,85), per una differenza di € 46.654,15.
In conclusione, pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere quantificata sommando gli importi di € 46.654,15 per danno biologico, € 1.249,20 per spese, €
9.200,00 per danno da invalidità temporanea ed € 38.317,00 per danno da sofferenza soggettiva, per un totale di € 95.420,35, che, ridotto al 50% in ragione del concorso di colpa, porta ad un risultato finale di € 47.710,17.
16. Sulla tale somma andranno corrisposti la rivalutazione secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro ovvero dall'esborso (per le spese) alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
17. Le spese del presente giudizio, comprensive delle spese documentate di CTP sostenute da parte attrice, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dell'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Le spese della CTU, già liquidate, devono essere poste a carico delle parti convenute in quanto prevalentemente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti per il sinistro di cui è causa nella misura del
50% e, per l'effetto, li condanna in solido a corrispondere all'attrice la somma di € 47.710,17, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in motivazione;
pagina 15 di 16 2. condanna le parti convenute in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1.830,00 per CTP, € 786,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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