Articolo 23 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 febbraio 1979
Art. 23.
Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potra' essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.
Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilita' nelle ipotesi di morte in attivita' di servizio dei suddetti dipendenti.
Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non e' possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.
La competenza prevista dai commi precedenti potra' essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentali e con la decorrenza che verra' fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuera' ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e' affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potra' essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonche' quello normale di riversibilita' nei riguardi dei relativi aventi causa, allorche' si verifichi decesso in attivita' di servizio.
Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvedera' ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla, data di presentazione della domanda.
In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvedera' lo stesso organo che e' competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.
I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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