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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2172/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MARIA Parte_1
ROSA BELLEZZA;
appellante e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 389/23 con la quale il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA ha dichiarato inammissibile perché nullo il ricorso volto ad “… accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente e che hanno dato luogo alla visita di revisione presentano, dalla data della revisione, un grado di inabilità superiore al 3%, in quella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente e/o indennizzo in capitale nella misura superiore al 3 %, nella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo..” Il primo giudice ha dichiarato la nullità del ricorso avendo riguardo alle conclusioni incongrue con riguardo alla normativa applicabile e tenuto conto della carenza deduttiva in ordine alle mansioni ed allo stato patologico. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità in considerazione del fatto che il convenuto si era difeso nel merito e che le incongruenze in relazione alla normativa applicabile erano non rilevanti in quanto “Accettare che la nullità del ricorso possa essere determinata dalla mancata precisazione che si richiedeva una percentuale superiore al 5% è ingiusto e sbagliato, giacché anche se nel petitum si fosse specificato che la percentuale doveva essere superiore al 5%, il rischio (fisiologico) del rigetto della domanda sarebbe rimasto invariato, giacchè il CTU avrebbe potuto riconfermare giusta la valutazione del 3%, o riconoscere un danno biologico del 4%
o del 5%. “.
Ha chiesto perciò revocare la sentenza e rimettersi gli atti al primo giudice ovvero, in subordine, previo espletamento di consulenza tecnica accogliersi la domanda formulata in primo grado. Pur citato non si è costituito l' di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. La pronuncia resa dal primo giudice – estremamente garantista perché consente la riproposizione della domanda – deve essere in questa sede integralmente condivisa.
Il ricorso di primo grado, sia analiticamente che globalmente analizzato, è decisamente e insanabilmente carente.
Il ricorrente – al di là delle palesi incongruenze della domanda in relazione alla normativa applicabile- ha dedotto circostanze del tutto scarne per cui non è dato comprendere in che circostanze è insorta la patologia dedotta, non è neppure ventilato il nesso di causalità, in che modo è intervenuta la valutazione dell' e soprattutto perché il ricorrente impugni una non meglio identificata CP_1 revisione in relazione alla quale sono formulate le conclusioni del ricorso di primo grado (“…accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente e che hanno dato luogo alla visita di revisione presentano, dalla data della revisione, un grado di inabilità superiore al 3%, in quella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione..”). Né rileva quanto dedotto dall'appellante circa il fatto che l' si sarebbe difeso nel merito. Invero CP_2 l'istituto stesso ha dedotto la carenza di allegazioni e prova del nesso di causalità (“… In via preliminare l' contesta tutti i fatti storici esposti da controparte e ne chiede la prova rigorosa. CP_1
Peraltro la controparte non ha chiesto di provare il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento già riconosciuto dall' il nesso causale è uno degli elementi essenziali del diritto azionato e deve CP_1 pertanto essere provato in base al principio generale di onere della prova ex art.2987 c.c.. ..). Peraltro, come sopra già evidenziato, ove si fosse argomentato diversamente la genericità delle deduzioni non avrebbe consentito al ricorrente di essere ammesso alla prova a suo carico. Non va sottaciuto che il ricorrente si dichiara carpentiere e dipendente di una ditta fallita, appaltatrice della
Fincantieri, senza alcuna altra specificazione. Non spiega in alcun modo come avrebbe contratto la patologia dedotta, in quali condizioni materiali di tempo e di luogo. Il che evidenzia che il necessario nesso di causalità non è neppure ventilato. E in nessun caso avrebbe potuto essere provato.
Si deve, perciò, anche in questa sede condividere la decisione resa dal primo giudice, come detto ampiamente garantista, con conseguente rigetto del gravame.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in ragione della ridotta attività processuale espletata.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello
• compensa le spese;
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24 Il Consigliere rel/ est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2172/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MARIA Parte_1
ROSA BELLEZZA;
appellante e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 389/23 con la quale il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA ha dichiarato inammissibile perché nullo il ricorso volto ad “… accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente e che hanno dato luogo alla visita di revisione presentano, dalla data della revisione, un grado di inabilità superiore al 3%, in quella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente e/o indennizzo in capitale nella misura superiore al 3 %, nella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo..” Il primo giudice ha dichiarato la nullità del ricorso avendo riguardo alle conclusioni incongrue con riguardo alla normativa applicabile e tenuto conto della carenza deduttiva in ordine alle mansioni ed allo stato patologico. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità in considerazione del fatto che il convenuto si era difeso nel merito e che le incongruenze in relazione alla normativa applicabile erano non rilevanti in quanto “Accettare che la nullità del ricorso possa essere determinata dalla mancata precisazione che si richiedeva una percentuale superiore al 5% è ingiusto e sbagliato, giacché anche se nel petitum si fosse specificato che la percentuale doveva essere superiore al 5%, il rischio (fisiologico) del rigetto della domanda sarebbe rimasto invariato, giacchè il CTU avrebbe potuto riconfermare giusta la valutazione del 3%, o riconoscere un danno biologico del 4%
o del 5%. “.
Ha chiesto perciò revocare la sentenza e rimettersi gli atti al primo giudice ovvero, in subordine, previo espletamento di consulenza tecnica accogliersi la domanda formulata in primo grado. Pur citato non si è costituito l' di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. La pronuncia resa dal primo giudice – estremamente garantista perché consente la riproposizione della domanda – deve essere in questa sede integralmente condivisa.
Il ricorso di primo grado, sia analiticamente che globalmente analizzato, è decisamente e insanabilmente carente.
Il ricorrente – al di là delle palesi incongruenze della domanda in relazione alla normativa applicabile- ha dedotto circostanze del tutto scarne per cui non è dato comprendere in che circostanze è insorta la patologia dedotta, non è neppure ventilato il nesso di causalità, in che modo è intervenuta la valutazione dell' e soprattutto perché il ricorrente impugni una non meglio identificata CP_1 revisione in relazione alla quale sono formulate le conclusioni del ricorso di primo grado (“…accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente e che hanno dato luogo alla visita di revisione presentano, dalla data della revisione, un grado di inabilità superiore al 3%, in quella maggiore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione..”). Né rileva quanto dedotto dall'appellante circa il fatto che l' si sarebbe difeso nel merito. Invero CP_2 l'istituto stesso ha dedotto la carenza di allegazioni e prova del nesso di causalità (“… In via preliminare l' contesta tutti i fatti storici esposti da controparte e ne chiede la prova rigorosa. CP_1
Peraltro la controparte non ha chiesto di provare il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento già riconosciuto dall' il nesso causale è uno degli elementi essenziali del diritto azionato e deve CP_1 pertanto essere provato in base al principio generale di onere della prova ex art.2987 c.c.. ..). Peraltro, come sopra già evidenziato, ove si fosse argomentato diversamente la genericità delle deduzioni non avrebbe consentito al ricorrente di essere ammesso alla prova a suo carico. Non va sottaciuto che il ricorrente si dichiara carpentiere e dipendente di una ditta fallita, appaltatrice della
Fincantieri, senza alcuna altra specificazione. Non spiega in alcun modo come avrebbe contratto la patologia dedotta, in quali condizioni materiali di tempo e di luogo. Il che evidenzia che il necessario nesso di causalità non è neppure ventilato. E in nessun caso avrebbe potuto essere provato.
Si deve, perciò, anche in questa sede condividere la decisione resa dal primo giudice, come detto ampiamente garantista, con conseguente rigetto del gravame.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in ragione della ridotta attività processuale espletata.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello
• compensa le spese;
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24 Il Consigliere rel/ est. Il Presidente