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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 318/25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione civile composta dai Signori magistrati: Dott. Francesco Saverio Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 9.7.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 318/2025 R.G., e vertente TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Sig. , con sede in Viale Duca degli Abruzzi - 64046 - Montorio al Vomano Parte_2 (TE), elettivamente domiciliata alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino – Teramo (TE), presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) C.F._1 (utenza fax n. 0861.1990146) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RECLAMANTE E
sedente in Colledara alla Zona Industriale, p.i. e iscrizione Controparte_1 P.IVA_2 Registro Imprese di Teramo numero R.E.A. , rappresentata in questo atto dal legale P.IVA_3 rappresentante Sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo Margiotta e dall'Avv. Luigi Di Loreto, presso il di loro Studio in Pratola EL (Aq) alla SS5 Dir -località pratelle- elettivamente domiciliata, anche quale domicilio digitale, pec Email_1 giusta mandato in atti;
RECLAMATO E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO
Parte_4 ALTRI RECLAMATI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: reclamo avverso sentenza Tribunale di Teramo nr. 22/25 di apertura della liquidazione giudiziale RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Propone reclamo l'istante in epigrafe indicata avverso la sentenza di cui all'oggetto e denuncia che il Tribunale di Teramo avrebbe illegittimamente accolto la domanda di apertura della L.G., proposta sia dalla che dalla Procura, della ritenendo sussistente lo stato di CP_2 CP_3 insolvenza della società reclamante. pagina 1 di 5 In ordine all'Istanza di apertura della L.G. avanzata dalla assume la Controparte_1 reclamante come il credito dedotto, per omessa corresponsione di penale contrattuale asseritamente maturata per inadempimento, fosse solo presunto, in quanto non giudizialmente accertato e del tutto contestato da essa reclamante. In ordine all'Istanza di apertura della L.G. avanzata dal P.M. a risultare del tutto insussistente sarebbe finanche lo stato di insolvenza dell'azienda, per come espressamente richiesto dall'art. 2, lett. b) C.C.I.I.
2.Il reclamo è manifestamente infondato ed in tale prospettiva non appare necessario neanche scendere a valutare la regolarità della notifica alla Liquidazione reclamata.
2.1 Omette di considerare il reclamante che la (pretesa) posizione creditoria dell'istante parte privata non è stata minimamente considerata dal Tribunale nella decisione Controparte_1 qui gravata, essendo stata ritenuta sufficiente, ai fini de quibus, l'istanza pure contestualmente presentata dalla parte pubblica. Dopo avere infatti verificato la propria competenza e la sussistenza dei cd limiti e requisiti dimensionali, anche ex art, 49 codice impresa, il Tribunale ha dedotto dal mero esame della documentazione in atti la sussistenza di un indiscutibile stato di insolvenza non meramente temporaneo, inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I., in quanto:
• • dalle debitorie erariali pervenute risultano esposizioni verso Agenzia delle Entrate Riscossione per € 231.756,87;
• • dal bilancio per l'esercizio 2020, ultimo depositato, risultavano debiti verso fornitori per
€ 122.915,00;
• • l'entità del capitale sociale versato (€ 1.000,00) consente di escludere l'esistenza di liquidità sufficienti a scongiurare lo stato di insolvenza, come peraltro porta a ritenere la mancata attivazione di procedure di definizione conciliativa rispetto ai debiti erariali. Tanto ciò valutato, ha quindi conseguentemente accolto il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale avanzato dal Pubblico Ministero.
2.2 Sullo stato di insolvenza. Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare. Con il sintagma "soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni' il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, articolo 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento pagina 2 di 5 dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla legge fallimentare, articolo 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c. In tale prospettiva, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si pagina 3 di 5 deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
2.3Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti e debiti scaduti anche per importi rilevanti, cui la reclamante neanche si professa di essere in grado di far fronte. Il motivo di reclamo esposto nell'atto di gravame infatti si limita, in modo assolutamente generico ed asettico, ad invocare l'applicazione di tecniche di valutazione fondate su un'analisi del «valore reale» degli elementi iscritti nell'attivo e nel passivo di bilancio, da operare sulla base dei criteri di mercato (fair value), e tuttavia poi non si dimostra neanche in grado di calare nel concreto tali
“alte” considerazione. Il motivo specifico di gravame si compendia nella seguente indimostrata affermazione “appare evidente come, alla luce della documentazione versata in atti, non possa certamente definirsi come di “insolvenza” lo stato della . I dati di bilancio e quanto emerge dalle CP_3 scritture contabili non evidenziano in alcun modo una condizione di “insolvenza” secondo quanto sovra ampiamente descritto ed argomentato.” A fronte allora della inequivocità di quei dati contabili assolutamente negativi già evidenziati in sede di primo grado, non viene offerta alla Corte alcuna possibilità di scrutinare altri dati eventualmente enucleabili dalla stessa documentazione. Si conferma allora lo stato di insolvenza desumibile dai seguenti inequivoci indicatori, efficacemente evidenziato dalla difesa del reclamato: patrimonio netto insufficiente rispetto all'esposizione debitoria;
elevato indebitamento previdenziale e tributario;
assenza di liquidità per far fronte alle obbligazioni correnti;
cessazione dell'attività produttiva e dismissione degli assets aziendali Oltre poi a quanto evidenziato dal Tribunale, rileva questa Corte, in una prospettiva di convinta conferma della valutazione della sussistenza di uno stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni, come sintomatiche di un approccio effettivamente già da tempo almeno dismissivo, se non addirittura fraudolento, siano le condotte poste in essere dal management della reclamante e costituite dalle – qui incontestate – seguenti operazion immobiliari: vendita del primo immobile il 18 febbraio 2021 per € 5.000,00;
- vendita del secondo immobile il 23 marzo 2021 per € 170.000,00;
- vendita di due locali commerciali il 30 aprile 2021 per € 30.000,00;
- cessione delle quote sociali il 6 luglio 2022 per € 1.000,00 Il reclamo deve essere pertanto respinto.
3.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
3.1Il Collegio ritiene che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 94 c.p.c.. Tale norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente la imprudenza insita nella proposizione di un reclamo sulla basi di assunti chiaramente smentiti dagli atti e i documenti versati in atti che provavano il contrario di pagina 4 di 5 quanto dedotto dalla reclamante, e che, per di più, sotto il profilo giuridico, appariva manifestamente infondato. Alla stessa conclusione, si perviene, comunque, anche applicando l'art. 51, ultimo comma, seconda parte, C.C.I.I. sussistendo nella specie, per quanto si dirà infra, il presupposto della mala fede. Pertanto, che ha proposto il reclamo in nome e per conto della società della Parte_2 quale è legale rappresentante, va condannato al rimborso delle spese processuali in favore della reclamata. Le spese si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, valore indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate) e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria). L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Poiché la sopra illustrata manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, dei motivi del reclamo erano a conoscenza del legale rappresentante della società (la lo stesso, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, C.C.I.I., deve essere condannato, in solido con la società reclamante, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante e quale legale rappresentante della Parte_2 società reclamante e ai sensi dell'art. 94 c.p.c. 51 CCII, in solido tra loro a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio liquidate in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che la parte reclamante e sono, in solido tra loro, tenuti al Parte_2 pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese come da parte motiva. Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco Saverio Filocamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione civile composta dai Signori magistrati: Dott. Francesco Saverio Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 9.7.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 318/2025 R.G., e vertente TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Sig. , con sede in Viale Duca degli Abruzzi - 64046 - Montorio al Vomano Parte_2 (TE), elettivamente domiciliata alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino – Teramo (TE), presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) C.F._1 (utenza fax n. 0861.1990146) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RECLAMANTE E
sedente in Colledara alla Zona Industriale, p.i. e iscrizione Controparte_1 P.IVA_2 Registro Imprese di Teramo numero R.E.A. , rappresentata in questo atto dal legale P.IVA_3 rappresentante Sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo Margiotta e dall'Avv. Luigi Di Loreto, presso il di loro Studio in Pratola EL (Aq) alla SS5 Dir -località pratelle- elettivamente domiciliata, anche quale domicilio digitale, pec Email_1 giusta mandato in atti;
RECLAMATO E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO
Parte_4 ALTRI RECLAMATI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi OGGETTO: reclamo avverso sentenza Tribunale di Teramo nr. 22/25 di apertura della liquidazione giudiziale RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Propone reclamo l'istante in epigrafe indicata avverso la sentenza di cui all'oggetto e denuncia che il Tribunale di Teramo avrebbe illegittimamente accolto la domanda di apertura della L.G., proposta sia dalla che dalla Procura, della ritenendo sussistente lo stato di CP_2 CP_3 insolvenza della società reclamante. pagina 1 di 5 In ordine all'Istanza di apertura della L.G. avanzata dalla assume la Controparte_1 reclamante come il credito dedotto, per omessa corresponsione di penale contrattuale asseritamente maturata per inadempimento, fosse solo presunto, in quanto non giudizialmente accertato e del tutto contestato da essa reclamante. In ordine all'Istanza di apertura della L.G. avanzata dal P.M. a risultare del tutto insussistente sarebbe finanche lo stato di insolvenza dell'azienda, per come espressamente richiesto dall'art. 2, lett. b) C.C.I.I.
2.Il reclamo è manifestamente infondato ed in tale prospettiva non appare necessario neanche scendere a valutare la regolarità della notifica alla Liquidazione reclamata.
2.1 Omette di considerare il reclamante che la (pretesa) posizione creditoria dell'istante parte privata non è stata minimamente considerata dal Tribunale nella decisione Controparte_1 qui gravata, essendo stata ritenuta sufficiente, ai fini de quibus, l'istanza pure contestualmente presentata dalla parte pubblica. Dopo avere infatti verificato la propria competenza e la sussistenza dei cd limiti e requisiti dimensionali, anche ex art, 49 codice impresa, il Tribunale ha dedotto dal mero esame della documentazione in atti la sussistenza di un indiscutibile stato di insolvenza non meramente temporaneo, inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I., in quanto:
• • dalle debitorie erariali pervenute risultano esposizioni verso Agenzia delle Entrate Riscossione per € 231.756,87;
• • dal bilancio per l'esercizio 2020, ultimo depositato, risultavano debiti verso fornitori per
€ 122.915,00;
• • l'entità del capitale sociale versato (€ 1.000,00) consente di escludere l'esistenza di liquidità sufficienti a scongiurare lo stato di insolvenza, come peraltro porta a ritenere la mancata attivazione di procedure di definizione conciliativa rispetto ai debiti erariali. Tanto ciò valutato, ha quindi conseguentemente accolto il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale avanzato dal Pubblico Ministero.
2.2 Sullo stato di insolvenza. Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare. Con il sintagma "soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni' il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, articolo 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento pagina 2 di 5 dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla legge fallimentare, articolo 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c. In tale prospettiva, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si pagina 3 di 5 deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
2.3Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti e debiti scaduti anche per importi rilevanti, cui la reclamante neanche si professa di essere in grado di far fronte. Il motivo di reclamo esposto nell'atto di gravame infatti si limita, in modo assolutamente generico ed asettico, ad invocare l'applicazione di tecniche di valutazione fondate su un'analisi del «valore reale» degli elementi iscritti nell'attivo e nel passivo di bilancio, da operare sulla base dei criteri di mercato (fair value), e tuttavia poi non si dimostra neanche in grado di calare nel concreto tali
“alte” considerazione. Il motivo specifico di gravame si compendia nella seguente indimostrata affermazione “appare evidente come, alla luce della documentazione versata in atti, non possa certamente definirsi come di “insolvenza” lo stato della . I dati di bilancio e quanto emerge dalle CP_3 scritture contabili non evidenziano in alcun modo una condizione di “insolvenza” secondo quanto sovra ampiamente descritto ed argomentato.” A fronte allora della inequivocità di quei dati contabili assolutamente negativi già evidenziati in sede di primo grado, non viene offerta alla Corte alcuna possibilità di scrutinare altri dati eventualmente enucleabili dalla stessa documentazione. Si conferma allora lo stato di insolvenza desumibile dai seguenti inequivoci indicatori, efficacemente evidenziato dalla difesa del reclamato: patrimonio netto insufficiente rispetto all'esposizione debitoria;
elevato indebitamento previdenziale e tributario;
assenza di liquidità per far fronte alle obbligazioni correnti;
cessazione dell'attività produttiva e dismissione degli assets aziendali Oltre poi a quanto evidenziato dal Tribunale, rileva questa Corte, in una prospettiva di convinta conferma della valutazione della sussistenza di uno stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni, come sintomatiche di un approccio effettivamente già da tempo almeno dismissivo, se non addirittura fraudolento, siano le condotte poste in essere dal management della reclamante e costituite dalle – qui incontestate – seguenti operazion immobiliari: vendita del primo immobile il 18 febbraio 2021 per € 5.000,00;
- vendita del secondo immobile il 23 marzo 2021 per € 170.000,00;
- vendita di due locali commerciali il 30 aprile 2021 per € 30.000,00;
- cessione delle quote sociali il 6 luglio 2022 per € 1.000,00 Il reclamo deve essere pertanto respinto.
3.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
3.1Il Collegio ritiene che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 94 c.p.c.. Tale norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020). Nella specie, appare evidente la imprudenza insita nella proposizione di un reclamo sulla basi di assunti chiaramente smentiti dagli atti e i documenti versati in atti che provavano il contrario di pagina 4 di 5 quanto dedotto dalla reclamante, e che, per di più, sotto il profilo giuridico, appariva manifestamente infondato. Alla stessa conclusione, si perviene, comunque, anche applicando l'art. 51, ultimo comma, seconda parte, C.C.I.I. sussistendo nella specie, per quanto si dirà infra, il presupposto della mala fede. Pertanto, che ha proposto il reclamo in nome e per conto della società della Parte_2 quale è legale rappresentante, va condannato al rimborso delle spese processuali in favore della reclamata. Le spese si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, valore indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (vista la modestia, in fatto e in diritto, delle questioni trattate) e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria). L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Poiché la sopra illustrata manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, dei motivi del reclamo erano a conoscenza del legale rappresentante della società (la lo stesso, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, C.C.I.I., deve essere condannato, in solido con la società reclamante, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante e quale legale rappresentante della Parte_2 società reclamante e ai sensi dell'art. 94 c.p.c. 51 CCII, in solido tra loro a rifondere alla reclamata le spese del presente giudizio liquidate in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che la parte reclamante e sono, in solido tra loro, tenuti al Parte_2 pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese come da parte motiva. Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco Saverio Filocamo
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