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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2025
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 637/25, est. dr.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale dell'1/7/25 e promossa
DA
(c.f. e P. Iva P.IVA_1 ), Parte_1 in p.l.r.p.t. nato a [...] il giorno 01 Parte_1
Dicembre 1953, residente in [...] - con sede legale in
20900 Monza alla Via Boccione 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Arona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di costei in 88062 Novalba di Cardinale alla Via Provinciale 6, giusta procura da intendersi apposta in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
C.F._1 ), nato il [...] a (c.f. Controparte_1
AR (Bangladesh), e residente a [...], in Largo Rodari n. 2 e CP_2
[...] (c.f. nato a [...] 1'11.04.1959 e C.F. 2
,
residente a [...], rappresentati e difesi, come da procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado telematica, dall'Avv. Giovanni Furfari, presso il cui studio, sito a NO (MI), alla Via Morosini n. 16 hanno eletto domicilio
APPELLATI
E CONTRO
Controparte_3 - (c.f. P.IVA_2 ), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. IT SA per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313 (in atti), la quale elegge domicilio in NO, Via M. e G. Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
637/2025 resa inter partes dal Tribunale di NO, sez. Lavoro, in persona della dott.ssa Chiereleison depositata in data 17/03/2025 e pubblicata in data 18/03/2025, mai notificata accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art 414 cpc e per mancata allegazione del CCNL;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva il cui contenuto è qui da intendere interamente richiamato e
-
trascritto-;
Nel merito: Accogliere, per tutti i motivi di cui in narrativa, il presente gravame con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc."
PER GLI APPELLATI CP_1 E CP_2 _come da memoria di costituzione:
"Nel merito: respingere l'avverso appello e, per l'effetto, confermare integralmente, anche con diverse motivazioni, l'impugnata sentenza del Tribunale di NO n. 637/2025, emessa in data
11/02/2025, comunicata via PEC in data 18/03/2025 e non notificata;
In via subordinata, salvo gravame accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 all'inquadramento nel superiore livello 4° del CCNL IO Terziario applicato al rapporto di lavoro, sin dal 01.09.2019 quanto al Sig. [...] CP_1 sin dal mese di gennaio 2005 (passaggio a Parte_1 quanto al Sig. CP_2
[...]o a partire dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 alle rivendicate differenze retributive per aver percepito, in occasione del lavoro domeni fe restato, una maggiorazione inferiore a quella del 30% stabilita dal CCNL IO Terziario applicato al rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 al riconoscimento della festività del 16 agosto prevista dalla contrattazione collettiva integrativo provinciale;
-- accertare e dichiarare, conseguentemente, che i Sig.ri CP_1 e CP_2 sono titolari nei confronti della dei seguenti crediti:Parte_1
• Il Sig. Controparte_1 dell'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 996,18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
• Il Sig. CP_2 dell'importo di € 34.015,26 lordi, di cui € 28.726,68 lordi a titolo di differenze retributi superiore;
€ 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE Controparte_4 C.F. e P. IVA persona del socio accomandatario Sig. C.F. P.IVA 1 in Parte_1
, nato il [...] a [...] e residente in 20900 C.F. 3
13 con sede legale a Monza (MB), via Umberto Boccioni n. 6, CAP: 20900, pec: al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Email_1 dell'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 996, 18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
o del diverso, maggiore o minore importo, che risulterà dovuto in corso di causa e ritenuto di giustizia e/o secondo equità; al pagamento in favore del Sig. CP 2 dell'importo di € 34.015,26 lordi,
-
di cui € 28.726,68 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
o del diverso, maggiore o minore importo, che risulterà dovuto in corso di causa e ritenuto di giustizia e/o determinato secondo equità; con condanna af versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed
-
assistenziali in favore dell;
- con condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfetarie, IVA e cpa come per legge.
In via istruttoria: prova per testi, CTU contabile."
PER L'APPELLATO CP_3_come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in I grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art. 3 commi 9 e 10 L. 335/95.
Spese, diritti ed onorari come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di NO, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 637/25, in accoglimento del ricorso presentato da Controparte_1 e da CP_2 che avevano lavorato, dalle date di del CCNL IO rispettivamenteassunzione e con gli inquadramenti Parte_1indicati, sino al 28/2/23 alle dipendenze della nella stazione di servizio di AS GO, Tangenziale est di
[...]
NO, in regime full time dal lunedì alla domenica su tre turni (06.00 - 14.00; 14.00 - 22.00; 22.00 - 6.00) ed assumevano di avere svolto mansioni di
"pompista specializzato" riconducibili al 4^ livello del CCNL IO ben prima del formale riconoscimento da parte datoriale e lamentavano, altresì, la erronea maggiorazione del 15% (e non quella del 30%) per le giornate domenicali/festive prestate, oltre all'omesso pagamento della festività soppressa del 16 agosto - 1) condannava la resistente a pagare a Controparte_1 l'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
di € 996,18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
e di € 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
2) condannava la resistente a pagare ad CP_2 l'importo di € 34.015,26 lordi, di cui €
28.726,68 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
di € 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
e di € 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
3) condannava la resistente al versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed assistenziali nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95; 4) il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) e poneva le spese di lite a carico della soccombente, liquidate per i ricorrenti nella somma di € 6.000,00 e per l'CP_3 nella somma di 1.800,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori come per legge. PE quanto concerne la domanda azionata ai sensi dell'art. 2103 c.c., il giudice a quo, dopo aver ricordato la giurisprudenza di legittimità in materia, richiamava le declaratorie del 6^ livello ("lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche", tra cui il "pompista comune senza responsabilità di cassa"), del
5^ livello ("lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite", tra cui il pompista con responsabilità di cassa) e del 4^ livello del CCNL IO ("lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite", tra cui il “pompista specializzato” che "attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza" e riportava le deposizioni raccolte ( PE_2
[...] ).PEsona_3 PEsona_4
Alla luce delle risultanze testimoniali e documentali, riteneva fondata la prospettazione attorea, rilevando innanzi tutto che il pompista specializzato si caratterizzava, rispetto ai livelli inferiori, in particolar modo per la responsabilità di cassa: "Un primo dato avente significativa rilevanza probatoria è la costante presenza nelle buste paga dei ricorrenti, per i periodi indicati in ricorso, della voce "indennità di maneggio denaro" ed altresì della voce "ammanchi" (con le relative trattenute).
Le voci in questione dimostrano già documentalmente, che le mansioni svolte dai ricorrenti non potevano essere quelle di pompista comune, ma dovevano comportare anche l'incasso dei corrispettivi e la correlativa responsabilità di cassa.
Le voci in questione compaiono nelle buste paga del ricorrente CP_1 a partire dal settembre 2019, quando il ricorrente risultava ancora inquadrato al 6 livello (cfr. doc. 4A, fascicolo ricorrenti, a partire dalla pagina 16 e doc. 4B, 4C fascicolo ricorrenti).
Le medesime voci compaiono regolarmente nelle buste paga del ricorrente CP_2 a partire dall'inizio del rapporto (docc. 11A e ss, fascicolo ricorrenti).
I dati documentali sopra richiamati, risultanti dai cedolini elaborati ed emessi dal datore di lavoro, sono già idonei a smentire la ricostruzione datoriale circa il fatto che i ricorrenti non abbiano mai provveduto alla gestione dei pagamenti e della cassa.
I dati in questione sono, altresì, idonei a collocare l'attività svolta dai ricorrenti nel superiore livello
4, tenuto conto che è proprio la riscossione e la responsabilità di cassa che caratterizza, in prima battuta, l'attività del pompista specializzato e lo colloca nel livello in questione.
La rilevanza primaria della responsabilità di cassa ai fini dell'inquadramento, in rapporto alle altre caratteristiche del pompista specializzato, è dimostrata dal fatto che le parti contrattuali si sono preoccupate di escluderla in maniera espressa nel delineare la figura di pompista comune, che potrebbe, quindi, occuparsi anche di altre attività accessorie, senza tuttavia gestire gli incassi, né risponderne."
Osservava, comunque, che gli elementi di prova sopra indicati erano stati confermati dai testi escussi, disattendendo al riguardo l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. formulata dalla resistente con riferimento a Persona_2 e considerando attendibili le deposizioni rese dagli stessi: PEsona_3
"Se in astratto si può ritenere che le deposizioni di ricorrenti in procedimenti connessi debbano essere vagliate con maggiore scrupolo rispetto a quelle di soggetti che non abbiano promosso alcuna azione nei confronti del datore di lavoro, nel caso di specie le deposizioni appaiono convincenti, in quanto del tutto coerenti tra loro e soprattutto in quanto confermate dai dati documentali sopra riportati.
Premesso quanto sopra, i testi escussi, colleghi dei ricorrenti che hanno operato con le medesime mansioni presso la stessa stazione di servizio, hanno confermato che i ricorrenti svolgevano le articolate mansioni riportate in ricorso, occupandosi non solo dei rifornimenti, ma anche dei servizi accessori agli automobilisti e soprattutto dell'incasso dei corrispettivi dei prodotti venduti.......
I testi in questione hanno confermato anche la circostanza che i ricorrenti fossero addetti, come gli altri, con esclusione della signora R_ , al turno notturno, turno durante il quale la stazione di servizio veniva gestita dal dipendente dall'interno dell'ufficio, ricevendo i pagamenti e attivando le pompe del fai-da-te per l'erogazione del carburante.
'La presenza di una dipendente, la signora che svolgeva prevalentemente le Parte_2 mansioni di cassiera per quanto attiene al suo rapporto di lavoro, non implica che le mansioni di cassa svolte dai ricorrenti fossero residuali: i testi hanno, infatti, riferito che tutti gli addetti, inclusa PE la signora svolgevano dei turni, di talché, in assenza della cassiera, le mansioni di incasso dovevano essere svolte con regolarità da tutti gli altri addetti, in particolare durante il turno notturno quando la stazione era presidiata con il minimo del personale e la signora R_ non prestava servizio.
D'altra parte, lo svolgimento delle mansioni di cassa con regolarità è confermato, come già rilevato, dalla presenza in buste paga dell'indennità di maneggio denaro per i periodi indicati in ricorso.
E' quindi provato che i ricorrenti svolgessero attività di pompista specializzato, occupandosi non solo della erogazione di carburante ma anche di tutte quelle attività indicate nella declaratoria sopra citata, con responsabilità di cassa."
In difetto di specifiche contestazioni, poneva a fondamento della decisione sul quantum debeatur i conteggi prodotti dai ricorrenti.
PE quanto concerne la domanda di differenze retributive per la minore maggiorazione erogata per il lavoro festivo e domenicale, osservava che la pretesa era fondata sull'art. 149 relativo alla maggiorazione dello straordinario
("le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 e con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206"); sull'art. 153 relativo al lavoro domenicale (“ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile"); e sull'art. 155 relativo alla retribuzione prestazioni festive ("Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 154 -ndr festività nazionale e infrasettimanale- dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149 e 211 di questo contratto" del CCNL applicato: "E' pacifico che i ricorrenti siano stati retribuiti con una maggiorazione del
15%, quindi agli stessi dovranno essere riconosciute le maggiorazioni di cui ai conteggi formulati da parte ricorrente, anch'essi non specificamente contestati. Quanto alla applicabilità al caso di specie dell'art. 157 del medesimo CCNL, deve rilevarsi che l'eccezione formulata da parte resistente è priva di riferimenti in punto di fatto, non essendo allegato e dimostrato che i ricorrenti rientrino tra i dipendenti "da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali", ai quali potrebbe applicarsi la disposizione in questione.")
Accoglieva, pure, la pretesa inerente la retribuzione per il 16 agosto in base all'art. 12 del Contratto Provinciale del 1971, confermata dal successivo Accordo
Provinciale del 17/5/83 e dal verbale di accordo del 4/6/19 ove si legge che "le parti condividono che gli istituti contrattuali definiti dagli Accordi Territoriali del 15.6.1960 (reso erga omnes con DPR del 2 gennaio 1962 n. 541), del 2 dicembre 1971 e del 17 maggio 1983, nonché previsti e disciplinati in qualsiasi altro accordo territoriale sottoscritto o che verrà sottoscritto dalle Parti stesse, devono costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello" (...) "le parti riconfermano, per la Città Metropolitana di NO, il carattere festivo della giornata del 16 agosto e l'importo del terzo elemento provinciale o assegno supplementare pari a € 11,36 per il settore terziario, distribuzione e servizi” – in quanto il CCNL Commercio rinviava esplicitamente alla contrattazione integrativa provinciale, peraltro già applicata in maniera implicita dalla resistente, stante il riconoscimento in busta paga del terzo elemento provinciale di € 11,36.
Richiamava sul punto la pronuncia n. 594/23 della Corte di Appello di NO, affermando che "Il caso di specie è del tutto analogo a quello trattato dalle sentenze sopra citate, posto che la società datrice, come si evince chiaramente dalle lettere di assunzione in atti
(ove si legge che "per altre condizioni non espressamente previste dalla presente lettera si farà riferimento alla normativa di legge e al C.C.N.L. applicato dall'azienda": docc. 3, 10, fascicolo ricorrenti), ha inteso applicare l'intero contratto collettivo, con il conseguente obbligo di applicare anche la contrattazione provinciale integrativa."
Da ultimo, respingeva la eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, poiché per giurisprudenza di legittimità costante la prescrizione nei rapporti di lavoro alle dipendenze di aziende con meno di 15 dipendenti, come nel caso in esame, decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/22). ha proposto appello, affidandosi aParte_1 otto ordini di censure.
Con il primo motivo "Sull'esatto inquadramento del lavoratore nel V livello del ccnl commercio/terziario. sul riconoscimento/ attribuzione del IV livello superiore disposto dal giudice di prime cure” (pag. 5) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il
Tribunale di NO ha ritenuto che la attività prestata dagli attuali appellati fosse riconducibile al IV livello del CCNL IO.
Dopo aver richiamato la declaratoria del IV e del V livello, sostiene che [...] CP_1 CP_2 hanno svolto mansioni equivalenti all'inquadramento e via via loro riconosciuto in busta paga;
che, attesa la presenza nelle buste paghe sin dalla data di assunzione, della voce "indennità di maneggio” e “ammanchi", il V livello avrebbe dovuto essere chiesto fin dalla instaurazione dei rapporti di lavoro;
e che "dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado nonché dagli atti di causa non è dato evincere ove il giudice di prime cure abbia ravvisato che "...le parti contrattuali si sono preoccupate di escluderla in maniera espressa nel delineare la figura di pompista comune, figura professionale che potrebbe, quindi occuparsi anche di altre attività accessorie senza tuttavia gestire gli incassi, né risponderne" (paragrafo 10°, pagina 11, sentenza impugnata)". Con il secondo motivo
-"Intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_5 (pag.
8) – impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO ha rigettato la eccezione di prescrizione.
Sostiene che “se da un lato non è contestabile il principio trascritto in sentenza ed oggetto di impugnazione, dall'altro la stessa Suprema Corte nella medesima sentenza ha evidenziato che il suddetto principio vale solo "per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012)".
Nel caso che ci occupa, senza rinuncia alcuna alle precedenti osservazioni, relativamente al sig.
CP_2 il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori, anche in questa sede contestate, possono essere fatte valere solo dal 17/07/2007 e non dalla data di assunzione (dal mese di
Ottobre 2004)!".
- ―Con il terzo motivo "Sulla prova testimoniale" (pag. 8) lamenta il malgoverno del materiale probatorio, osservando da un lato che "contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata la dichiarazione di Parte_3 è assolutamente indifferente al fine del decidere atteso che questi è stato assunto in un momento successivo rispetto a quello in cui gli appellati hanno invocato il livello superiore ovvero il IV livello " e che nessuno dei testi "è stato in grado di riferire se ciascun appellato abbia svolto le mansioni rivendicate, in un periodo antecedente a quello in cui è stato riconosciuto il IV livello"; dall'altro lato, che non è stata considerato dal giudice a quo quanto dichiarato da sulla PEsona_2 mancanza di potere decisionale e di autonomia degli attuali appellati, circostanza che avrebbe precluso il riconoscimento del IV livello. CP Con il quarto motivo "Sulla chiamata in causa dell' (pag. 10) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha chiamato in causa l'CP_3 "a parere di questa difesa il Giudice di primo grado ha abusato dei propri poteri concedendo il termine per l'integrazione nei confronti dell' (utilizzando espressamente la frase
"con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio )
e non, al contrario rilevandone la nullità per come espressamente statuito dalla Cassazione che consente semplicemente con "il limite del giudicato una instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio". Da ciò discende, pertanto, anche l'odierna richiesta di annullamento della soccombenza alle spese di giudizio nei confronti dell'
" (pag. 12) - impugna la sentenza Con il quinto motivo - "Sulla condanna alle spese n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO la ha condannata alla rifusione delle spese sostenute dai lavoratori.
Evidenzia che la transazione non è stata raggiunta per la mancata adesione alla proposta formulata da parte degli attuali appellati e pertanto "nel caso di specie il Giudice di prime cure avrebbe, in quanto sussistenti i requisiti di legge, anche nel caso di riconoscimento della domanda del ricorrente, disporre la compensazione delle spese e competenze di giudizio".
-Con il sesto motivo – “Sulla mancata contestazione dei conteggi" (pag. 12) – impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha fatto propri i conteggi predisposti dai lavoratori.
Ricorda di avere sia nella memoria ex art. 416 c.p.c. (punto n. 3), sia nelle note autorizzate "ribadito che l'allegato conteggio di qualifica di qualsivoglia efficacia probatoria atteso che lo stesso non reca alcuna data e sottoscrizione e, quindi non è dato comprendere con certezza la paternità dello stesso nonché la data di redazione. In subordine a quanto sopra, si eccepisce che i conteggi prodotti da controparte non sono analitici e risultano poco chiari sotto il profilo contabile e sotto il profilo dei titoli dedotti in giudizio con ogni conseguenza di legge ex art
24 della Costituzione. PE tutti i motivi sopra esposti parte resistente si vede costretta a contestare i conteggi nella loro interezza".
Osserva, poi, che non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla maggiorazione del 30% ex art. 149 del CCNL IO, poiché i "ricorrenti hanno sempre riferito di aver prestato l'attività lavorativa presso il distributore AS GO presso tangenziale Est di NO con consequenziale applicazione dell'art 157 del medesimo CCNL trattandosi di tratto autostradale, ben noto a tutti i residenti del circondario di NO". Con il settimo motivo "Sul giudice naturale” (pag. 13) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano non si è pronunciato sulla eccezione della violazione dell'art. 25 C.
Rileva che "nonostante la richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 151 disp att. cpc il
Giudice di Prime cure ha ritenuto di non dovervi procedere ma, arbitrariamente ha trattenuto sul proprio ruolo anche il procedimento n. R.G. 7545/2023, originariamente assegnato al G.L. dott.ssa
Gigli, in aperta violazione dell'art 25 della Costituzione Italiana.
Detta violazione comporta inequivocabilmente la nullità del processo recante n. R.G. 7545/2023, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo".
Infine, con l'ottavo motivo "Sulla condanna relativa al pagamento della soma richiesta a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto” (pag. 14) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO ha accolto la domanda inerente il pagamento della festività del 16/8.
Osserva che "l'onere probatorio incombe sul lavoratore il quale avrebbe dovuto chiarire per quale anno ha chiesto la suddetta somma, in quale misura, e chiarendo se la stessa sia stata o meno retribuita e in che misura.
Il lavoratore avrebbe dovuto provare se ha prestati la propria attività lavorativa in occasione del 16 agosto di ciascun anno indicato in ricorso.
Sul punto il ricorso doveva essere rigettato atteso che parte appellata non ha ottemperato al relativo onere probatorio".
Controparte_1 e CP_2 si sono ritualmente costituiti in giudizio.
Eccepiscono preliminarmente la inammissibilità della produzione del CCNL (doc. 10 appellante), perché nuova, nonché la inammissibilità della contestazione inerente l'applicazione dell'art. 157 del CCNL Commercio e dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., perché formulate solo in sede di gravame.
Replicano in ogni caso puntualmente alle doglianze di controparte, difendendo la sentenza di primo grado.
Anche l'CP_3 resiste in giudizio. nelle azioni promosse per la Ricorda di essere litisconsorte necessario che in punto prescrizione dei regolarizzazione del rapporto contributivo e contributi omessi vige la disciplina di cui all'art.3, commi 9 e 10 della legge n. 335/95. Circa l'onere delle spese deduce che, non avendo determinato l'insorgenza della lite, dovrà essere sollevato dalle spese del grado che andranno poste a carico della parte che, con il suo ingiusto comportamento, ha determinato la lite in ordine al capo di domanda che ha causato la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza dell'1/7/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sul giudice naturale (VIII motivo)
La denunziata omessa pronuncia non è ravvisabile.
Si legge nel verbale di udienza del 6/6/24 quanto segue: "L'avv. Arona preliminarmente insiste nella richiesta riunione delle cause odierne. Osserva poi che con il provvedimento di cui alla data del 21.11.2023 il Presidente di Sezione ha assegnato la causa n.
7545/2023 a questo giudice per i provvedimenti di competenza ex art. 151. Allo stato, non essendo stata disposta la riunione, a parere di questa difesa la causa con il n. 7545/2023 dovrà ritornare al giudice naturale, ossia la dott.ssa Gigli.
L'avv. Salvatore Smeriglio si rimette.
L'avv. SA si rimette.
Il giudice,
rilevato che l'assegnazione presidenziale al medesimo giudice ex art. 274 c.p.c. lascia impregiudicata la facoltà del giudice assegnatario di valutare l'opportunità di riunire o meno i procedimenti connessi;
considerato altresì che l'assegnazione al medesimo giudice ex art. 274 c.p.c. è svolta anche al fine di consentire l'eventuale trattazione congiunta del procedimento e non solo la riunione,
rigetta l'istanza. "
Il Tribunale di NO ha pertanto esaminato l'eccezione sollevata dall'attuale appellante, pronunciandosi sul punto. ex art. 2103 c.c. (I motivo) e sulla prova testimoniale (III
*Sull'inquadramento motivo)
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei lavoratori è inammissibile la produzione del CCNL per il personale dipendente delle imprese che svolgono attività nel settore della distribuzione di carburante, perché offerto in visione solo in questa sede e comunque perché non conferente ai fini della decisione, essendo documentale oltre a non essere mai stato messo in discussione nel corso del
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giudizio di primo grado che agli attuali appellati fosse applicato il CCNL IO (vedi lettere di assunzione docc. 2 e 10 ricorrenti). Va ricordato che assunto il 3/8/18, ha rivendicato Controparte_1 '
l'inquadramento nel livello 4^ dal 1/9/19 (quando era inquadrato nel 6^) fino al 28/2/22 (dall'1/3/22 gli è stato riconosciuto il 4^); mentre CP_2 assunto il 5/10/04 da rivendica Controparte_6
l'inquadramento nel livello 4^ dal 1/1/05 (quando era inquadrato nel 6^) fino al 30/4/22 (dall'1/5/22 gli è stato riconosciuto il 4^). Risulta per tabulas che il primo pretende il riconoscimento del profilo professionale di pompista specializzato, nonostante fosse all'epoca retribuito come pompista comune (6^ livello), da quando gli è stata erogata la indennità di maneggio denaro (che compare invero per la prima volta nella busta paga del settembre 2019); il secondo pretende il riconoscimento del profilo professionale di pompista specializzato, nonostante fosse all'epoca retribuito come pompista comune (6^ livello), dal gennaio 2005, da quando cioè la precedente datrice di lavoro ha mutato la denominazione sociale nella attuale Parte_1
[...]
Tanto premesso, le censure sviluppate dall'attuale appellante nel primo motivo - ove sembra sostenere la erroneità della decisione per il riconoscimento del 4^ livello e non del 5^ livello sono inammissibili per la loro genericità, non
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dialogando con l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
In ogni caso sono infondate.
alle figureCome già messo in evidenza dal Tribunale di NO in base professionali che le parti sociali hanno indicato per rappresentare i rispettivi livelli di inquadramento, al 6^ livello appartiene il "pompista comune senza responsabilità di cassa”, al 5^ livello appartiene il “pompista con responsabilità di cassa, addetto al carico-scarico carburante, barista responsabile anche della vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti, all'interno di aree chiuse e limitate" e al 4^ livello appartiene il
"pompista specializzato: (attende alla erogazione di carburante ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza, provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio lavoro;
informazioni ed assistenza)...".
Il giudice di prime cure ha innanzi tutto sottolineato come un elemento probatorio significativo a supporto dell'assunto attoreo fosse la circostanza che nel periodo interessato era stata erogata agli attuali appellati la indennità di cassa e/o erano stati loro trattenuti in busta paga importi per ammanchi, a dimostrazione del fatto che le mansioni svolte non erano certamente sussumibili nella declaratoria del 6^ livello, essendo quanto meno il 5^ livello connotato dalla responsabilità di cassa. in base ad una corretta lettura delle univoche deposizioni di
-Ha poi ritenuto univocità che li rende attendibili, avendo, PEsona_2 e PEsona_3 tra l'altro, la loro ricostruzione dei fatti trovato parziale riscontro nella testimonianza di che la pluralità di compiti demandati Parte_2 - agli attuali appellati nei tre turni di lavoro (in quello notturno la attività precipua era quella di ricevere i pagamenti, poiché la utenza si riforniva con il self-service) coincideva con quella tipica del pompista specializzato, il quale non si limita alla mera fornitura di carburante ed alla pulizia (6^livello), né ad avere la responsabilità di cassa (5^ livello), ma espleta una ulteriore serie di incombenze che spaziano dalla vendita dei prodotti presenti nello shop (accessori o meno alle auto) alla assistenza tecnica ed alla piccola manutenzione (4^ livello), Controparte_1 e da CP_2 attività che sono sempre state effettuate da
[...] negli anni in contestazione.
Invero, anche a voler ritenere che PEsona_3 possa riferire per conoscenza diretta solo dal 2018 (pur avendo il citato teste riferito di lavorare per PEsona_2 era in forza a la attuale appellante dal 2017),
[...] fin dal 23/6/04 e quindi prima del periodo che Parte_1
(gennaio 2005) e il predetto teste ha confermato oltre al interessa CP_2
- capitolo n. 11 relativo al CP_1
-il capitolo n. 20 del ricorso ex art. 414 c.p.c. che elencava le mansioni asseritamente svolte da CP_2 dall'1/1/05.
Con riferimento, da ultimo, alla eccepita mancanza di autonomia e di potere decisionale, il Collegio rileva che nella declaratoria del 4^ livello rientrano i
"lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite", per cui non è richiesto un particolare potere decisionale, né la relativa autonomia, a differenza di quanto invece è previsto per il 3^ livello, nel quale rientrano “i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita".
*Sull'eccezione di prescrizione (II motivo)
La doglianza è priva di pregio.
Questa Corte è consolidata nell'affermare che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (così Cass. n. 26246/22).
Nel caso in esame il rapporto di lavoro con CP_2 è cessato il 28/2/23 e il presente giudizio è stato instaurato il 31/7/23, per cui la sentenza va confermata anche in relazione a questo aspetto.
*Sulla condanna relativa alla maggiorazione del 30% sul lavoro festivo/domenicale (VI motivo seconda parte) e sulla condanna relativa alla retribuzione per il 16/8 (VII motivo)
Nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. Parte_1 ha replicato unicamente alla domanda avente ad oggetto le
[...] differenze retributive per il livello superiore, limitandosi a dedurre, in relazione alle altre due domande (maggiorazione errata per il lavoro domenicale/festivo ed omessa retribuzione per il 16/8), "la genericità di esposizione in riferimento all'indennità di maneggio e/o differenze retributive non consentono -con ogni conseguenza di legge-di apprestare sul punto un'adeguata difesa"; indeterminatezza che non è configurabile, in quanto i lavoratori hanno esposto puntualmente le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno delle ulteriori pretese, pure sulle modalità di computo delle somme richieste
(vedi infra).
Non può pertanto trovare ingresso nel presente giudizio, seppur esaminata dal giudice a quo, la invocata applicabilità dell'art. 157 del CCNL IO che prevede la maggiorazione del 10% della quota oraria della normale retribuzione per il lavoro ordinario prestato dal personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione esclusivamente autostradali perché è stata introdotta tardivamente in giudizio.
La doglianza come formulata è comunque inconferente, non essendo stato aggredito il passaggio motivazionale posto alla base della decisione (carenza di allegazione); così come non può essere esaminata la eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., anch'essa formulata nelle more del procedimento di primo grado.
PE quanto attiene, invece, alla retribuzione riconosciuta dal giudice a quo per la prestazione svolta nella giornata del 16/8, la doglianza sull'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dei lavoratori come era stato messo correttamente in luce nella memoria ex art. 416 c.p.c. non è condivisibile.
Gli attuali appellati hanno infatti richiesto il pagamento solo per le giornate del 16/8 in cui hanno lavorato, precisamente il CP_1 dal 2018 al 2022 e per l' CP_2 anni dal 2009 al 2022, perché solo dal 2009 le buste paga (doc. 11 ricorrenti) riportano analiticamente lo schema dei giorni di effettivo servizio e/o di assenza e dunque è agevole verificare in quali anni il lavoratore ha reso la prestazione in data 16/8.
Ne consegue che, essendo l'importo in questione stato calcolato solo per le giornate del 16/8 in cui gli attuali appellati hanno prestato attività lavorativa, la sentenza gravata va confermata anche in relazione a queste somme.
*Sulla mancata contestazione dei conteggi (VI motivo)
Il rilievo non è persuasivo. ed elaborati dall' Controparte_7I conteggi depositati dai lavoratori di NO LA (docc. 5 e 12 ricorrenti) sono comprensibili, dovendo essere letti alla luce delle tabelle allegate (doc. 6 ricorrenti) e delle spiegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sia per quanto attiene alle somme correlate al superiore inquadramento ("I conteggi allegati calcolano, applicando i minimi tabellari e gli altri istituti economici previsti dal CCNL IO/Terziario applicato al rapporto di lavoro, le differenze retributive derivanti dalla sottrazione al trattamento retributivo previsto per un lavoratore specializzato di livello 4°, di quello percepito in base al livello di inquadramento effettivo dei ricorrenti, per i seguenti periodi..."); sia per quanto attiene alle somme connesse al festivo/domenicale; e sia per quanto attiene alle somme correlate alla giornata del 16/8 (" conteggi allegati calcolano, dunque, le relative differenze, differenziandole a seconda che il 16 agosto risulti lavorato o non lavorato dai ricorrenti. Nel primo caso viene aggiunta la maggiorazione del 30% sul percepito e calcolata, altresì, una festività non goduta;
nel secondo caso, invece, viene calcolata la retribuzione pari ad una giornata retribuita
(per 1/26mo di mensilità pari a 6,66 ore). Ciò precisato, in una con il giudice a quo, non possono che ritenersi generiche le contestazioni mosse da parte appellante.
*Sulla chiamata in causa dell'CP_3. (IV motivo)
La censura non coglie nel segno.
PE univoca giurisprudenza di legittimità l'CP_3 è litisconsorte necessario nei giudizi diretti ad ottenere la condanna al versamento della contribuzione (cfr.
Cass. S.U. n. 7514/22).
Ne consegue che il Tribunale di NO, a fronte della domanda azionata dai lavoratori, ha giustamente disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto, diversamente, la decisione sarebbe stata inutiliter data, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nei successivi gradi del giudizio, trattandosi di eccezione anche rilevabile d'ufficio.
*Sulla condanna alle spese di lite (V motivo) Pure l'ultima censura non coglie nel segno.
Premesso che non è stata formulata una doglianza sul quantum liquidato, è vero (cfr. verbali di udienza del 12/12/23 e dell'8/2/24) che la proposta del Tribunale di NO (“definizione della controversia con il pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 35 per cento della domanda, oltre contributo spese di lite") è stata accettata da e non dai lavoratori. Parte_1
non può trovare applicazione l'art. 91 c.p.c. là dove prevede che Ciò nonostante il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.", poiché il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato integralmente accolto.
La regola applicabile, pertanto, è quella generale della soccombenza, non sussistendo alcuna delle ipotesi sancite dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, contrasto giurisprudenziale, novità della questione) in presenza delle quali il giudice ha la facoltà (e non l'obbligo) di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
PE le considerazioni sopra riportate, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado liquidate ai sensi del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 secondo il valore complessivo della controversia (scaglione € 26.001 € 52.000), tenuto conto della assenza di istruttoria in questa fase e della diversa posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto a quella dei lavoratori seguono la soccombenza.
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L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 637/25 del Tribunale di NO, che conferma.
l'attuale appellante alle spese del grado sostenute da [...] CO
CP_2 che liquida in € 3.600,00, oltre a spese generali, CP_1 e oneri ed accessori di legge ed alle spese del grado sostenute dall'CP_3 che liquida in € 2.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge 228/2012.
NO, 1/7/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 637/25, est. dr.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale dell'1/7/25 e promossa
DA
(c.f. e P. Iva P.IVA_1 ), Parte_1 in p.l.r.p.t. nato a [...] il giorno 01 Parte_1
Dicembre 1953, residente in [...] - con sede legale in
20900 Monza alla Via Boccione 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Arona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di costei in 88062 Novalba di Cardinale alla Via Provinciale 6, giusta procura da intendersi apposta in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
C.F._1 ), nato il [...] a (c.f. Controparte_1
AR (Bangladesh), e residente a [...], in Largo Rodari n. 2 e CP_2
[...] (c.f. nato a [...] 1'11.04.1959 e C.F. 2
,
residente a [...], rappresentati e difesi, come da procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado telematica, dall'Avv. Giovanni Furfari, presso il cui studio, sito a NO (MI), alla Via Morosini n. 16 hanno eletto domicilio
APPELLATI
E CONTRO
Controparte_3 - (c.f. P.IVA_2 ), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. IT SA per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, in data 22.03.24, Rep. 37875 Raccolta 7313 (in atti), la quale elegge domicilio in NO, Via M. e G. Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
"Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
637/2025 resa inter partes dal Tribunale di NO, sez. Lavoro, in persona della dott.ssa Chiereleison depositata in data 17/03/2025 e pubblicata in data 18/03/2025, mai notificata accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art 414 cpc e per mancata allegazione del CCNL;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva il cui contenuto è qui da intendere interamente richiamato e
-
trascritto-;
Nel merito: Accogliere, per tutti i motivi di cui in narrativa, il presente gravame con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc."
PER GLI APPELLATI CP_1 E CP_2 _come da memoria di costituzione:
"Nel merito: respingere l'avverso appello e, per l'effetto, confermare integralmente, anche con diverse motivazioni, l'impugnata sentenza del Tribunale di NO n. 637/2025, emessa in data
11/02/2025, comunicata via PEC in data 18/03/2025 e non notificata;
In via subordinata, salvo gravame accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede, il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 all'inquadramento nel superiore livello 4° del CCNL IO Terziario applicato al rapporto di lavoro, sin dal 01.09.2019 quanto al Sig. [...] CP_1 sin dal mese di gennaio 2005 (passaggio a Parte_1 quanto al Sig. CP_2
[...]o a partire dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 alle rivendicate differenze retributive per aver percepito, in occasione del lavoro domeni fe restato, una maggiorazione inferiore a quella del 30% stabilita dal CCNL IO Terziario applicato al rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri CP_1 e CP_2 al riconoscimento della festività del 16 agosto prevista dalla contrattazione collettiva integrativo provinciale;
-- accertare e dichiarare, conseguentemente, che i Sig.ri CP_1 e CP_2 sono titolari nei confronti della dei seguenti crediti:Parte_1
• Il Sig. Controparte_1 dell'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 996,18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
• Il Sig. CP_2 dell'importo di € 34.015,26 lordi, di cui € 28.726,68 lordi a titolo di differenze retributi superiore;
€ 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE Controparte_4 C.F. e P. IVA persona del socio accomandatario Sig. C.F. P.IVA 1 in Parte_1
, nato il [...] a [...] e residente in 20900 C.F. 3
13 con sede legale a Monza (MB), via Umberto Boccioni n. 6, CAP: 20900, pec: al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Email_1 dell'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 996, 18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
€ 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
o del diverso, maggiore o minore importo, che risulterà dovuto in corso di causa e ritenuto di giustizia e/o secondo equità; al pagamento in favore del Sig. CP 2 dell'importo di € 34.015,26 lordi,
-
di cui € 28.726,68 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
€ 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
€ 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
o del diverso, maggiore o minore importo, che risulterà dovuto in corso di causa e ritenuto di giustizia e/o determinato secondo equità; con condanna af versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed
-
assistenziali in favore dell;
- con condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese forfetarie, IVA e cpa come per legge.
In via istruttoria: prova per testi, CTU contabile."
PER L'APPELLATO CP_3_come da memoria di costituzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in I grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art. 3 commi 9 e 10 L. 335/95.
Spese, diritti ed onorari come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di NO, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza n. 637/25, in accoglimento del ricorso presentato da Controparte_1 e da CP_2 che avevano lavorato, dalle date di del CCNL IO rispettivamenteassunzione e con gli inquadramenti Parte_1indicati, sino al 28/2/23 alle dipendenze della nella stazione di servizio di AS GO, Tangenziale est di
[...]
NO, in regime full time dal lunedì alla domenica su tre turni (06.00 - 14.00; 14.00 - 22.00; 22.00 - 6.00) ed assumevano di avere svolto mansioni di
"pompista specializzato" riconducibili al 4^ livello del CCNL IO ben prima del formale riconoscimento da parte datoriale e lamentavano, altresì, la erronea maggiorazione del 15% (e non quella del 30%) per le giornate domenicali/festive prestate, oltre all'omesso pagamento della festività soppressa del 16 agosto - 1) condannava la resistente a pagare a Controparte_1 l'importo di € 7.265,06 lordi, di cui € 5.937,75 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
di € 996,18 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale e festivo prestato;
e di € 331,13 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
2) condannava la resistente a pagare ad CP_2 l'importo di € 34.015,26 lordi, di cui €
28.726,68 lordi a titolo di differenze retributive sul livello superiore;
di € 4.214,73 lordi a titolo di differenze sulla retribuzione percepita in occasione del lavoro domenicale/festivo prestato;
e di € 1.073,85 lordi a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto;
3) condannava la resistente al versamento, sulle somme dovute, dei contributi previdenziali ed assistenziali nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95; 4) il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5) e poneva le spese di lite a carico della soccombente, liquidate per i ricorrenti nella somma di € 6.000,00 e per l'CP_3 nella somma di 1.800,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori come per legge. PE quanto concerne la domanda azionata ai sensi dell'art. 2103 c.c., il giudice a quo, dopo aver ricordato la giurisprudenza di legittimità in materia, richiamava le declaratorie del 6^ livello ("lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche", tra cui il "pompista comune senza responsabilità di cassa"), del
5^ livello ("lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite", tra cui il pompista con responsabilità di cassa) e del 4^ livello del CCNL IO ("lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite", tra cui il “pompista specializzato” che "attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza" e riportava le deposizioni raccolte ( PE_2
[...] ).PEsona_3 PEsona_4
Alla luce delle risultanze testimoniali e documentali, riteneva fondata la prospettazione attorea, rilevando innanzi tutto che il pompista specializzato si caratterizzava, rispetto ai livelli inferiori, in particolar modo per la responsabilità di cassa: "Un primo dato avente significativa rilevanza probatoria è la costante presenza nelle buste paga dei ricorrenti, per i periodi indicati in ricorso, della voce "indennità di maneggio denaro" ed altresì della voce "ammanchi" (con le relative trattenute).
Le voci in questione dimostrano già documentalmente, che le mansioni svolte dai ricorrenti non potevano essere quelle di pompista comune, ma dovevano comportare anche l'incasso dei corrispettivi e la correlativa responsabilità di cassa.
Le voci in questione compaiono nelle buste paga del ricorrente CP_1 a partire dal settembre 2019, quando il ricorrente risultava ancora inquadrato al 6 livello (cfr. doc. 4A, fascicolo ricorrenti, a partire dalla pagina 16 e doc. 4B, 4C fascicolo ricorrenti).
Le medesime voci compaiono regolarmente nelle buste paga del ricorrente CP_2 a partire dall'inizio del rapporto (docc. 11A e ss, fascicolo ricorrenti).
I dati documentali sopra richiamati, risultanti dai cedolini elaborati ed emessi dal datore di lavoro, sono già idonei a smentire la ricostruzione datoriale circa il fatto che i ricorrenti non abbiano mai provveduto alla gestione dei pagamenti e della cassa.
I dati in questione sono, altresì, idonei a collocare l'attività svolta dai ricorrenti nel superiore livello
4, tenuto conto che è proprio la riscossione e la responsabilità di cassa che caratterizza, in prima battuta, l'attività del pompista specializzato e lo colloca nel livello in questione.
La rilevanza primaria della responsabilità di cassa ai fini dell'inquadramento, in rapporto alle altre caratteristiche del pompista specializzato, è dimostrata dal fatto che le parti contrattuali si sono preoccupate di escluderla in maniera espressa nel delineare la figura di pompista comune, che potrebbe, quindi, occuparsi anche di altre attività accessorie, senza tuttavia gestire gli incassi, né risponderne."
Osservava, comunque, che gli elementi di prova sopra indicati erano stati confermati dai testi escussi, disattendendo al riguardo l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. formulata dalla resistente con riferimento a Persona_2 e considerando attendibili le deposizioni rese dagli stessi: PEsona_3
"Se in astratto si può ritenere che le deposizioni di ricorrenti in procedimenti connessi debbano essere vagliate con maggiore scrupolo rispetto a quelle di soggetti che non abbiano promosso alcuna azione nei confronti del datore di lavoro, nel caso di specie le deposizioni appaiono convincenti, in quanto del tutto coerenti tra loro e soprattutto in quanto confermate dai dati documentali sopra riportati.
Premesso quanto sopra, i testi escussi, colleghi dei ricorrenti che hanno operato con le medesime mansioni presso la stessa stazione di servizio, hanno confermato che i ricorrenti svolgevano le articolate mansioni riportate in ricorso, occupandosi non solo dei rifornimenti, ma anche dei servizi accessori agli automobilisti e soprattutto dell'incasso dei corrispettivi dei prodotti venduti.......
I testi in questione hanno confermato anche la circostanza che i ricorrenti fossero addetti, come gli altri, con esclusione della signora R_ , al turno notturno, turno durante il quale la stazione di servizio veniva gestita dal dipendente dall'interno dell'ufficio, ricevendo i pagamenti e attivando le pompe del fai-da-te per l'erogazione del carburante.
'La presenza di una dipendente, la signora che svolgeva prevalentemente le Parte_2 mansioni di cassiera per quanto attiene al suo rapporto di lavoro, non implica che le mansioni di cassa svolte dai ricorrenti fossero residuali: i testi hanno, infatti, riferito che tutti gli addetti, inclusa PE la signora svolgevano dei turni, di talché, in assenza della cassiera, le mansioni di incasso dovevano essere svolte con regolarità da tutti gli altri addetti, in particolare durante il turno notturno quando la stazione era presidiata con il minimo del personale e la signora R_ non prestava servizio.
D'altra parte, lo svolgimento delle mansioni di cassa con regolarità è confermato, come già rilevato, dalla presenza in buste paga dell'indennità di maneggio denaro per i periodi indicati in ricorso.
E' quindi provato che i ricorrenti svolgessero attività di pompista specializzato, occupandosi non solo della erogazione di carburante ma anche di tutte quelle attività indicate nella declaratoria sopra citata, con responsabilità di cassa."
In difetto di specifiche contestazioni, poneva a fondamento della decisione sul quantum debeatur i conteggi prodotti dai ricorrenti.
PE quanto concerne la domanda di differenze retributive per la minore maggiorazione erogata per il lavoro festivo e domenicale, osservava che la pretesa era fondata sull'art. 149 relativo alla maggiorazione dello straordinario
("le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 e con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206"); sull'art. 153 relativo al lavoro domenicale (“ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile"); e sull'art. 155 relativo alla retribuzione prestazioni festive ("Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 154 -ndr festività nazionale e infrasettimanale- dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149 e 211 di questo contratto" del CCNL applicato: "E' pacifico che i ricorrenti siano stati retribuiti con una maggiorazione del
15%, quindi agli stessi dovranno essere riconosciute le maggiorazioni di cui ai conteggi formulati da parte ricorrente, anch'essi non specificamente contestati. Quanto alla applicabilità al caso di specie dell'art. 157 del medesimo CCNL, deve rilevarsi che l'eccezione formulata da parte resistente è priva di riferimenti in punto di fatto, non essendo allegato e dimostrato che i ricorrenti rientrino tra i dipendenti "da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali", ai quali potrebbe applicarsi la disposizione in questione.")
Accoglieva, pure, la pretesa inerente la retribuzione per il 16 agosto in base all'art. 12 del Contratto Provinciale del 1971, confermata dal successivo Accordo
Provinciale del 17/5/83 e dal verbale di accordo del 4/6/19 ove si legge che "le parti condividono che gli istituti contrattuali definiti dagli Accordi Territoriali del 15.6.1960 (reso erga omnes con DPR del 2 gennaio 1962 n. 541), del 2 dicembre 1971 e del 17 maggio 1983, nonché previsti e disciplinati in qualsiasi altro accordo territoriale sottoscritto o che verrà sottoscritto dalle Parti stesse, devono costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello" (...) "le parti riconfermano, per la Città Metropolitana di NO, il carattere festivo della giornata del 16 agosto e l'importo del terzo elemento provinciale o assegno supplementare pari a € 11,36 per il settore terziario, distribuzione e servizi” – in quanto il CCNL Commercio rinviava esplicitamente alla contrattazione integrativa provinciale, peraltro già applicata in maniera implicita dalla resistente, stante il riconoscimento in busta paga del terzo elemento provinciale di € 11,36.
Richiamava sul punto la pronuncia n. 594/23 della Corte di Appello di NO, affermando che "Il caso di specie è del tutto analogo a quello trattato dalle sentenze sopra citate, posto che la società datrice, come si evince chiaramente dalle lettere di assunzione in atti
(ove si legge che "per altre condizioni non espressamente previste dalla presente lettera si farà riferimento alla normativa di legge e al C.C.N.L. applicato dall'azienda": docc. 3, 10, fascicolo ricorrenti), ha inteso applicare l'intero contratto collettivo, con il conseguente obbligo di applicare anche la contrattazione provinciale integrativa."
Da ultimo, respingeva la eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, poiché per giurisprudenza di legittimità costante la prescrizione nei rapporti di lavoro alle dipendenze di aziende con meno di 15 dipendenti, come nel caso in esame, decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 26246/22). ha proposto appello, affidandosi aParte_1 otto ordini di censure.
Con il primo motivo "Sull'esatto inquadramento del lavoratore nel V livello del ccnl commercio/terziario. sul riconoscimento/ attribuzione del IV livello superiore disposto dal giudice di prime cure” (pag. 5) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il
Tribunale di NO ha ritenuto che la attività prestata dagli attuali appellati fosse riconducibile al IV livello del CCNL IO.
Dopo aver richiamato la declaratoria del IV e del V livello, sostiene che [...] CP_1 CP_2 hanno svolto mansioni equivalenti all'inquadramento e via via loro riconosciuto in busta paga;
che, attesa la presenza nelle buste paghe sin dalla data di assunzione, della voce "indennità di maneggio” e “ammanchi", il V livello avrebbe dovuto essere chiesto fin dalla instaurazione dei rapporti di lavoro;
e che "dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado nonché dagli atti di causa non è dato evincere ove il giudice di prime cure abbia ravvisato che "...le parti contrattuali si sono preoccupate di escluderla in maniera espressa nel delineare la figura di pompista comune, figura professionale che potrebbe, quindi occuparsi anche di altre attività accessorie senza tuttavia gestire gli incassi, né risponderne" (paragrafo 10°, pagina 11, sentenza impugnata)". Con il secondo motivo
-"Intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_5 (pag.
8) – impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO ha rigettato la eccezione di prescrizione.
Sostiene che “se da un lato non è contestabile il principio trascritto in sentenza ed oggetto di impugnazione, dall'altro la stessa Suprema Corte nella medesima sentenza ha evidenziato che il suddetto principio vale solo "per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012)".
Nel caso che ci occupa, senza rinuncia alcuna alle precedenti osservazioni, relativamente al sig.
CP_2 il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori, anche in questa sede contestate, possono essere fatte valere solo dal 17/07/2007 e non dalla data di assunzione (dal mese di
Ottobre 2004)!".
- ―Con il terzo motivo "Sulla prova testimoniale" (pag. 8) lamenta il malgoverno del materiale probatorio, osservando da un lato che "contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata la dichiarazione di Parte_3 è assolutamente indifferente al fine del decidere atteso che questi è stato assunto in un momento successivo rispetto a quello in cui gli appellati hanno invocato il livello superiore ovvero il IV livello " e che nessuno dei testi "è stato in grado di riferire se ciascun appellato abbia svolto le mansioni rivendicate, in un periodo antecedente a quello in cui è stato riconosciuto il IV livello"; dall'altro lato, che non è stata considerato dal giudice a quo quanto dichiarato da sulla PEsona_2 mancanza di potere decisionale e di autonomia degli attuali appellati, circostanza che avrebbe precluso il riconoscimento del IV livello. CP Con il quarto motivo "Sulla chiamata in causa dell' (pag. 10) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha chiamato in causa l'CP_3 "a parere di questa difesa il Giudice di primo grado ha abusato dei propri poteri concedendo il termine per l'integrazione nei confronti dell' (utilizzando espressamente la frase
"con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio )
e non, al contrario rilevandone la nullità per come espressamente statuito dalla Cassazione che consente semplicemente con "il limite del giudicato una instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio". Da ciò discende, pertanto, anche l'odierna richiesta di annullamento della soccombenza alle spese di giudizio nei confronti dell'
" (pag. 12) - impugna la sentenza Con il quinto motivo - "Sulla condanna alle spese n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO la ha condannata alla rifusione delle spese sostenute dai lavoratori.
Evidenzia che la transazione non è stata raggiunta per la mancata adesione alla proposta formulata da parte degli attuali appellati e pertanto "nel caso di specie il Giudice di prime cure avrebbe, in quanto sussistenti i requisiti di legge, anche nel caso di riconoscimento della domanda del ricorrente, disporre la compensazione delle spese e competenze di giudizio".
-Con il sesto motivo – “Sulla mancata contestazione dei conteggi" (pag. 12) – impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha fatto propri i conteggi predisposti dai lavoratori.
Ricorda di avere sia nella memoria ex art. 416 c.p.c. (punto n. 3), sia nelle note autorizzate "ribadito che l'allegato conteggio di qualifica di qualsivoglia efficacia probatoria atteso che lo stesso non reca alcuna data e sottoscrizione e, quindi non è dato comprendere con certezza la paternità dello stesso nonché la data di redazione. In subordine a quanto sopra, si eccepisce che i conteggi prodotti da controparte non sono analitici e risultano poco chiari sotto il profilo contabile e sotto il profilo dei titoli dedotti in giudizio con ogni conseguenza di legge ex art
24 della Costituzione. PE tutti i motivi sopra esposti parte resistente si vede costretta a contestare i conteggi nella loro interezza".
Osserva, poi, che non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla maggiorazione del 30% ex art. 149 del CCNL IO, poiché i "ricorrenti hanno sempre riferito di aver prestato l'attività lavorativa presso il distributore AS GO presso tangenziale Est di NO con consequenziale applicazione dell'art 157 del medesimo CCNL trattandosi di tratto autostradale, ben noto a tutti i residenti del circondario di NO". Con il settimo motivo "Sul giudice naturale” (pag. 13) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano non si è pronunciato sulla eccezione della violazione dell'art. 25 C.
Rileva che "nonostante la richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 151 disp att. cpc il
Giudice di Prime cure ha ritenuto di non dovervi procedere ma, arbitrariamente ha trattenuto sul proprio ruolo anche il procedimento n. R.G. 7545/2023, originariamente assegnato al G.L. dott.ssa
Gigli, in aperta violazione dell'art 25 della Costituzione Italiana.
Detta violazione comporta inequivocabilmente la nullità del processo recante n. R.G. 7545/2023, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo".
Infine, con l'ottavo motivo "Sulla condanna relativa al pagamento della soma richiesta a titolo di retribuzione per la festività del 16 agosto” (pag. 14) - impugna la sentenza n. 637/25 nella parte in cui il Tribunale di NO ha accolto la domanda inerente il pagamento della festività del 16/8.
Osserva che "l'onere probatorio incombe sul lavoratore il quale avrebbe dovuto chiarire per quale anno ha chiesto la suddetta somma, in quale misura, e chiarendo se la stessa sia stata o meno retribuita e in che misura.
Il lavoratore avrebbe dovuto provare se ha prestati la propria attività lavorativa in occasione del 16 agosto di ciascun anno indicato in ricorso.
Sul punto il ricorso doveva essere rigettato atteso che parte appellata non ha ottemperato al relativo onere probatorio".
Controparte_1 e CP_2 si sono ritualmente costituiti in giudizio.
Eccepiscono preliminarmente la inammissibilità della produzione del CCNL (doc. 10 appellante), perché nuova, nonché la inammissibilità della contestazione inerente l'applicazione dell'art. 157 del CCNL Commercio e dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., perché formulate solo in sede di gravame.
Replicano in ogni caso puntualmente alle doglianze di controparte, difendendo la sentenza di primo grado.
Anche l'CP_3 resiste in giudizio. nelle azioni promosse per la Ricorda di essere litisconsorte necessario che in punto prescrizione dei regolarizzazione del rapporto contributivo e contributi omessi vige la disciplina di cui all'art.3, commi 9 e 10 della legge n. 335/95. Circa l'onere delle spese deduce che, non avendo determinato l'insorgenza della lite, dovrà essere sollevato dalle spese del grado che andranno poste a carico della parte che, con il suo ingiusto comportamento, ha determinato la lite in ordine al capo di domanda che ha causato la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza dell'1/7/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sul giudice naturale (VIII motivo)
La denunziata omessa pronuncia non è ravvisabile.
Si legge nel verbale di udienza del 6/6/24 quanto segue: "L'avv. Arona preliminarmente insiste nella richiesta riunione delle cause odierne. Osserva poi che con il provvedimento di cui alla data del 21.11.2023 il Presidente di Sezione ha assegnato la causa n.
7545/2023 a questo giudice per i provvedimenti di competenza ex art. 151. Allo stato, non essendo stata disposta la riunione, a parere di questa difesa la causa con il n. 7545/2023 dovrà ritornare al giudice naturale, ossia la dott.ssa Gigli.
L'avv. Salvatore Smeriglio si rimette.
L'avv. SA si rimette.
Il giudice,
rilevato che l'assegnazione presidenziale al medesimo giudice ex art. 274 c.p.c. lascia impregiudicata la facoltà del giudice assegnatario di valutare l'opportunità di riunire o meno i procedimenti connessi;
considerato altresì che l'assegnazione al medesimo giudice ex art. 274 c.p.c. è svolta anche al fine di consentire l'eventuale trattazione congiunta del procedimento e non solo la riunione,
rigetta l'istanza. "
Il Tribunale di NO ha pertanto esaminato l'eccezione sollevata dall'attuale appellante, pronunciandosi sul punto. ex art. 2103 c.c. (I motivo) e sulla prova testimoniale (III
*Sull'inquadramento motivo)
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei lavoratori è inammissibile la produzione del CCNL per il personale dipendente delle imprese che svolgono attività nel settore della distribuzione di carburante, perché offerto in visione solo in questa sede e comunque perché non conferente ai fini della decisione, essendo documentale oltre a non essere mai stato messo in discussione nel corso del
-
giudizio di primo grado che agli attuali appellati fosse applicato il CCNL IO (vedi lettere di assunzione docc. 2 e 10 ricorrenti). Va ricordato che assunto il 3/8/18, ha rivendicato Controparte_1 '
l'inquadramento nel livello 4^ dal 1/9/19 (quando era inquadrato nel 6^) fino al 28/2/22 (dall'1/3/22 gli è stato riconosciuto il 4^); mentre CP_2 assunto il 5/10/04 da rivendica Controparte_6
l'inquadramento nel livello 4^ dal 1/1/05 (quando era inquadrato nel 6^) fino al 30/4/22 (dall'1/5/22 gli è stato riconosciuto il 4^). Risulta per tabulas che il primo pretende il riconoscimento del profilo professionale di pompista specializzato, nonostante fosse all'epoca retribuito come pompista comune (6^ livello), da quando gli è stata erogata la indennità di maneggio denaro (che compare invero per la prima volta nella busta paga del settembre 2019); il secondo pretende il riconoscimento del profilo professionale di pompista specializzato, nonostante fosse all'epoca retribuito come pompista comune (6^ livello), dal gennaio 2005, da quando cioè la precedente datrice di lavoro ha mutato la denominazione sociale nella attuale Parte_1
[...]
Tanto premesso, le censure sviluppate dall'attuale appellante nel primo motivo - ove sembra sostenere la erroneità della decisione per il riconoscimento del 4^ livello e non del 5^ livello sono inammissibili per la loro genericità, non
-
dialogando con l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
In ogni caso sono infondate.
alle figureCome già messo in evidenza dal Tribunale di NO in base professionali che le parti sociali hanno indicato per rappresentare i rispettivi livelli di inquadramento, al 6^ livello appartiene il "pompista comune senza responsabilità di cassa”, al 5^ livello appartiene il “pompista con responsabilità di cassa, addetto al carico-scarico carburante, barista responsabile anche della vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti, all'interno di aree chiuse e limitate" e al 4^ livello appartiene il
"pompista specializzato: (attende alla erogazione di carburante ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza, provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio lavoro;
informazioni ed assistenza)...".
Il giudice di prime cure ha innanzi tutto sottolineato come un elemento probatorio significativo a supporto dell'assunto attoreo fosse la circostanza che nel periodo interessato era stata erogata agli attuali appellati la indennità di cassa e/o erano stati loro trattenuti in busta paga importi per ammanchi, a dimostrazione del fatto che le mansioni svolte non erano certamente sussumibili nella declaratoria del 6^ livello, essendo quanto meno il 5^ livello connotato dalla responsabilità di cassa. in base ad una corretta lettura delle univoche deposizioni di
-Ha poi ritenuto univocità che li rende attendibili, avendo, PEsona_2 e PEsona_3 tra l'altro, la loro ricostruzione dei fatti trovato parziale riscontro nella testimonianza di che la pluralità di compiti demandati Parte_2 - agli attuali appellati nei tre turni di lavoro (in quello notturno la attività precipua era quella di ricevere i pagamenti, poiché la utenza si riforniva con il self-service) coincideva con quella tipica del pompista specializzato, il quale non si limita alla mera fornitura di carburante ed alla pulizia (6^livello), né ad avere la responsabilità di cassa (5^ livello), ma espleta una ulteriore serie di incombenze che spaziano dalla vendita dei prodotti presenti nello shop (accessori o meno alle auto) alla assistenza tecnica ed alla piccola manutenzione (4^ livello), Controparte_1 e da CP_2 attività che sono sempre state effettuate da
[...] negli anni in contestazione.
Invero, anche a voler ritenere che PEsona_3 possa riferire per conoscenza diretta solo dal 2018 (pur avendo il citato teste riferito di lavorare per PEsona_2 era in forza a la attuale appellante dal 2017),
[...] fin dal 23/6/04 e quindi prima del periodo che Parte_1
(gennaio 2005) e il predetto teste ha confermato oltre al interessa CP_2
- capitolo n. 11 relativo al CP_1
-il capitolo n. 20 del ricorso ex art. 414 c.p.c. che elencava le mansioni asseritamente svolte da CP_2 dall'1/1/05.
Con riferimento, da ultimo, alla eccepita mancanza di autonomia e di potere decisionale, il Collegio rileva che nella declaratoria del 4^ livello rientrano i
"lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite", per cui non è richiesto un particolare potere decisionale, né la relativa autonomia, a differenza di quanto invece è previsto per il 3^ livello, nel quale rientrano “i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita".
*Sull'eccezione di prescrizione (II motivo)
La doglianza è priva di pregio.
Questa Corte è consolidata nell'affermare che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (così Cass. n. 26246/22).
Nel caso in esame il rapporto di lavoro con CP_2 è cessato il 28/2/23 e il presente giudizio è stato instaurato il 31/7/23, per cui la sentenza va confermata anche in relazione a questo aspetto.
*Sulla condanna relativa alla maggiorazione del 30% sul lavoro festivo/domenicale (VI motivo seconda parte) e sulla condanna relativa alla retribuzione per il 16/8 (VII motivo)
Nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. Parte_1 ha replicato unicamente alla domanda avente ad oggetto le
[...] differenze retributive per il livello superiore, limitandosi a dedurre, in relazione alle altre due domande (maggiorazione errata per il lavoro domenicale/festivo ed omessa retribuzione per il 16/8), "la genericità di esposizione in riferimento all'indennità di maneggio e/o differenze retributive non consentono -con ogni conseguenza di legge-di apprestare sul punto un'adeguata difesa"; indeterminatezza che non è configurabile, in quanto i lavoratori hanno esposto puntualmente le ragioni in fatto ed in diritto a sostegno delle ulteriori pretese, pure sulle modalità di computo delle somme richieste
(vedi infra).
Non può pertanto trovare ingresso nel presente giudizio, seppur esaminata dal giudice a quo, la invocata applicabilità dell'art. 157 del CCNL IO che prevede la maggiorazione del 10% della quota oraria della normale retribuzione per il lavoro ordinario prestato dal personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione esclusivamente autostradali perché è stata introdotta tardivamente in giudizio.
La doglianza come formulata è comunque inconferente, non essendo stato aggredito il passaggio motivazionale posto alla base della decisione (carenza di allegazione); così come non può essere esaminata la eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., anch'essa formulata nelle more del procedimento di primo grado.
PE quanto attiene, invece, alla retribuzione riconosciuta dal giudice a quo per la prestazione svolta nella giornata del 16/8, la doglianza sull'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dei lavoratori come era stato messo correttamente in luce nella memoria ex art. 416 c.p.c. non è condivisibile.
Gli attuali appellati hanno infatti richiesto il pagamento solo per le giornate del 16/8 in cui hanno lavorato, precisamente il CP_1 dal 2018 al 2022 e per l' CP_2 anni dal 2009 al 2022, perché solo dal 2009 le buste paga (doc. 11 ricorrenti) riportano analiticamente lo schema dei giorni di effettivo servizio e/o di assenza e dunque è agevole verificare in quali anni il lavoratore ha reso la prestazione in data 16/8.
Ne consegue che, essendo l'importo in questione stato calcolato solo per le giornate del 16/8 in cui gli attuali appellati hanno prestato attività lavorativa, la sentenza gravata va confermata anche in relazione a queste somme.
*Sulla mancata contestazione dei conteggi (VI motivo)
Il rilievo non è persuasivo. ed elaborati dall' Controparte_7I conteggi depositati dai lavoratori di NO LA (docc. 5 e 12 ricorrenti) sono comprensibili, dovendo essere letti alla luce delle tabelle allegate (doc. 6 ricorrenti) e delle spiegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sia per quanto attiene alle somme correlate al superiore inquadramento ("I conteggi allegati calcolano, applicando i minimi tabellari e gli altri istituti economici previsti dal CCNL IO/Terziario applicato al rapporto di lavoro, le differenze retributive derivanti dalla sottrazione al trattamento retributivo previsto per un lavoratore specializzato di livello 4°, di quello percepito in base al livello di inquadramento effettivo dei ricorrenti, per i seguenti periodi..."); sia per quanto attiene alle somme connesse al festivo/domenicale; e sia per quanto attiene alle somme correlate alla giornata del 16/8 (" conteggi allegati calcolano, dunque, le relative differenze, differenziandole a seconda che il 16 agosto risulti lavorato o non lavorato dai ricorrenti. Nel primo caso viene aggiunta la maggiorazione del 30% sul percepito e calcolata, altresì, una festività non goduta;
nel secondo caso, invece, viene calcolata la retribuzione pari ad una giornata retribuita
(per 1/26mo di mensilità pari a 6,66 ore). Ciò precisato, in una con il giudice a quo, non possono che ritenersi generiche le contestazioni mosse da parte appellante.
*Sulla chiamata in causa dell'CP_3. (IV motivo)
La censura non coglie nel segno.
PE univoca giurisprudenza di legittimità l'CP_3 è litisconsorte necessario nei giudizi diretti ad ottenere la condanna al versamento della contribuzione (cfr.
Cass. S.U. n. 7514/22).
Ne consegue che il Tribunale di NO, a fronte della domanda azionata dai lavoratori, ha giustamente disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto, diversamente, la decisione sarebbe stata inutiliter data, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nei successivi gradi del giudizio, trattandosi di eccezione anche rilevabile d'ufficio.
*Sulla condanna alle spese di lite (V motivo) Pure l'ultima censura non coglie nel segno.
Premesso che non è stata formulata una doglianza sul quantum liquidato, è vero (cfr. verbali di udienza del 12/12/23 e dell'8/2/24) che la proposta del Tribunale di NO (“definizione della controversia con il pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari al 35 per cento della domanda, oltre contributo spese di lite") è stata accettata da e non dai lavoratori. Parte_1
non può trovare applicazione l'art. 91 c.p.c. là dove prevede che Ciò nonostante il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.", poiché il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato integralmente accolto.
La regola applicabile, pertanto, è quella generale della soccombenza, non sussistendo alcuna delle ipotesi sancite dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, contrasto giurisprudenziale, novità della questione) in presenza delle quali il giudice ha la facoltà (e non l'obbligo) di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
PE le considerazioni sopra riportate, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado liquidate ai sensi del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 secondo il valore complessivo della controversia (scaglione € 26.001 € 52.000), tenuto conto della assenza di istruttoria in questa fase e della diversa posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto a quella dei lavoratori seguono la soccombenza.
-
L'attuale appellante è tenuta inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 637/25 del Tribunale di NO, che conferma.
l'attuale appellante alle spese del grado sostenute da [...] CO
CP_2 che liquida in € 3.600,00, oltre a spese generali, CP_1 e oneri ed accessori di legge ed alle spese del grado sostenute dall'CP_3 che liquida in € 2.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge 228/2012.
NO, 1/7/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni