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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Società_1 S.r.l. Con Socio Unico Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Avv. Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dr. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB035P00896/2017 IRES-ALTRO 2012
- sul ricorso n. 3469/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. Con Socio Unico - Difeso da
Avv. Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dr.
Avv. Difensore_3 CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB005P01023/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si provvede alla riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Società_1- S.r.l., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2012, n. TMB035P00896/2017 ai fini IRES, n. TMB0C5P01023/2017 ai fini IRAP notificati in data 28 dicembre 2017, da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti con cui 1'Ufficio formulava due rilievi in materia di transfer pricing: il primo per omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito connessi al1e operazioni infragruppo c.d. internazionali, per un importo complessivamente pari ad Euro 3.139.004,00; il secondo per deduzione di costi per royalties infragruppo in misura eccedente il valore di libera concorrenza, per un importo complessivamente pari ad Euro 3.386.800,00;
- che in pendenza dei giudizi di I° grado, la Società presentava istanza di conciliazione giudiziale e istanze per l'attivazione della procedura amichevole “MAP” ex art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la CO RA (per il secondo rilievo);
- in data 2.2.26 l'Ufficio ha depositato, con riferimento al rilievo n. 1 dell'avviso di accertamento istanza in cui chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. 546/1992 per conciliazione e con riferimento al rilievo n. 2 dell'avviso di accertamento di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso depositata dalla società in data 19 dicembre 2025. alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio come in motivazione. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Società_1 S.r.l. Con Socio Unico Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Avv. Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dr. -
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB035P00896/2017 IRES-ALTRO 2012
- sul ricorso n. 3469/2018 depositato il 15/06/2018
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. Con Socio Unico - Difeso da
Avv. Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dr.
Avv. Difensore_3 CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB005P01023/2017 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si provvede alla riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Società_1- S.r.l., come in atti rappresentata e difesa ha impugnato avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2012, n. TMB035P00896/2017 ai fini IRES, n. TMB0C5P01023/2017 ai fini IRAP notificati in data 28 dicembre 2017, da Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti con cui 1'Ufficio formulava due rilievi in materia di transfer pricing: il primo per omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito connessi al1e operazioni infragruppo c.d. internazionali, per un importo complessivamente pari ad Euro 3.139.004,00; il secondo per deduzione di costi per royalties infragruppo in misura eccedente il valore di libera concorrenza, per un importo complessivamente pari ad Euro 3.386.800,00;
- che in pendenza dei giudizi di I° grado, la Società presentava istanza di conciliazione giudiziale e istanze per l'attivazione della procedura amichevole “MAP” ex art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la CO RA (per il secondo rilievo);
- in data 2.2.26 l'Ufficio ha depositato, con riferimento al rilievo n. 1 dell'avviso di accertamento istanza in cui chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. 546/1992 per conciliazione e con riferimento al rilievo n. 2 dell'avviso di accertamento di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso depositata dalla società in data 19 dicembre 2025. alla luce di quanto sopra descritto si sono verificati e presupposti per dichiarare l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio come in motivazione. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026