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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 882 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.10.1970, elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) alla via Martiri 16 Marzo n. 8 presso lo studio dell'avv. Manco Anna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 11.09.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata alla Piazza Porta Vescovo 10 presso lo studio dell'avv. Magliocchetti
EL, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2025; convenuta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., cod. fisc. – partita iva , con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, come da procura generale alle liti conferita con atto notarile del 22.03.2024 n. 37875 e con essi elettivamente domiciliato in Cosenza alla Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale del medesimo , come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_2
21.11.2025; convenuta
Oggetto: azione ex art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898/1970.
1 Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'1.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 11.09.2025, ha rilevato che il 23.03.1987 ha Parte_1 contratto matrimonio in Belvedere Marittimo con (trascritto nei registri di Controparte_3 stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 1987); il Tribunale di Paola, con decreto di omologa n. 43/2002, ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi, nonché, con sentenza n. 327/2008 emessa il 21.02.2008, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di l'obbligo di versarle un assegno divorzile Controparte_3 pari alla somma mensile di euro 300,00, oltre al mantenimento previsto per il figlio pari Per_1 all'imposto mensile di euro 400,00, rivalutabili secondo gli indici Istat;
con decreto del
24.06.2019, il medesimo Tribunale, modificando le condizioni di divorzio, ha escluso il contributo paterno al mantenimento del figlio, lasciando inalterato l'assegno divorzile già stabilito in suo favore;
in data 28.06.2008, ha contratto matrimonio in Fondi Controparte_3 con (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 52, parte II, Controparte_1 serie A, anno 2008) ed è ivi deceduto il 17.12.2024; lo stesso, avendo svolto l'attività di infermiere presso l'azienda ospedaliera S. Giovanni di Roma, era titolare di una pensione erogata dall' dal 16.01.2024 pari alla somma mensile lorda di euro 2.163,65, CP_2 corrispondente ad un importo al netto delle trattenute pari ad euro 1.790,61. Dunque, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 della legge n. 898/1970 per l'erogazione in suo favore di una quota della pensione di reversibilità del coniuge deceduto, ha Parte_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art.
186 ter, commi 1 e 2, in ragione della situazione economica della SI e del Parte_1 pregiudizio cui la stessa è attualmente soggetta, in conseguenza della scomparsa dell'ex marito
e del venir meno dell'unica risorsa che le consentiva di vivere dignitosamente, costituita appunto dall'assegno divorzile, di determinare in concreto le rispettive quote di spettanza della reversibilità, a partire dal 1°gennaio 2025 e cioè il mese successivo alla morte del sig.
, avvenuta il 17/12/24; - NEL MERITO - Accertato che la SI CP_3 [...]
ha pieno ed autonomo diritto a percepire una quota dall' della pensione di Pt_1 CP_2 reversibilità erogata all'ex coniuge, deceduto il 17/12/24, determinare la ripartizione del trattamento tra la SI , la cui durata del matrimonio è di 15 anni, e la Parte_1 SI , la cui durata del matrimonio è di 16 anni, quale coniuge Controparte_1 superstite, stabilendo le relative quote di pensione di reversibilità”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.09.2025. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 14.10.2025. La stessa ha Controparte_1 rilevato di essere titolare dall'1.09.2024 di una pensione mensile pari, al netto delle trattenute, ad euro 1.993,52, avendo percepito nell'anno di imposta 2024 un reddito lordo di euro
35.960,00, pari alla somma netta di euro 26.831,00; nonché, ha dedotto di essere titolare di
2 diritti sui beni immobili indicati nella suddetta comparsa. Dunque, rappresentando l'interesse a vedersi riconosciuta la quota di pensione di reversibilità nella misura stabilita dal Tribunale, ha chiesto di “determinare la ripartizione del trattamento pensionistico relativo Controparte_1 alla pensione di reversibilità erogata al IG. , deceduto il 17.12.2024, tra la Controparte_3
IG.ra e la IG.ra , coniuge superstite, stabilendo le relative Parte_1 Controparte_1 quote di spettanza”.
Altresì, con comparsa depositata il 21.11.2025, si è costituito in giudizio l' in persona CP_2 del legale rappresentante p.t.. Lo stesso, rimettendosi al Tribunale in ordine alla quantificazione delle quote rispettivamente spettanti al coniuge divorziato e a quello superstite, ha prodotto l'estratto del cassetto previdenziale relativo alla posizione del defunto , Controparte_3 attestante la titolarità in capo allo stesso, dal gennaio 2025, di una pensione lorda pari ad euro
2.180,96, corrispondente all'importo netto di euro 1.551,62.
All'udienza di comparizione delle parti fissata in data 1.12.2025, e Parte_1 CP_1 hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo circa la ripartizione pro quota tra le
[...] stesse, nelle rispettive qualità di coniuge divorziato e coniuge superstite del de cuius CP_3
, della pensione di reversibilità di quest'ultimo dal mese di gennaio 2025; quindi, hanno
[...] chiesto la decisione della causa con la ratifica delle relative intese. Il Giudice relatore, pertanto, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Considerato l'oggetto del contendere, è opportuno premettere che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge n. 898/1970, “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti
è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale
è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Dunque, dalla documentazione depositata in atti si evince la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in favore di e nelle rispettive qualità di coniuge Parte_1 Controparte_1 divorziato e coniuge superstite, di quote della pensione di reversibilità del de cuius CP_3
(nato a [...] il [...] e deceduto a Fondi il 17.12.2024). Invero, per
[...] quanto attiene all'attrice, va evidenziato che il tenore letterale del citato art. 9 della legge n.
898/1970, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità (ovvero ad una quota di essa) alla
3 circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, postula l'avvenuto riconoscimento di tale assegno da parte del Tribunale, con la conseguenza che, ai fini della tutela del diritto in questione, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, né la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo che l'assegno sia stato riconosciuto nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 ovvero, successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione secondo quanto previsto dall'art.
9. Ebbene, tale condizione è soddisfatta nel caso di specie, posto che con la sentenza n. 327/2008 emessa il
21.02.2008, il Tribunale di Paola ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (poi non passata a nuove nozze) e , ponendo a Parte_1 Controparte_3 carico di quest'ultimo l'obbligo di versare all'ex coniuge un assegno divorzile pari alla somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Inoltre, per quanto concerne si evince dal certificato di matrimonio prodotto in atti che la stessa, in Controparte_1 data 28.06.2008, ha contratto matrimonio in Fondi con (come detto, poi, Controparte_3 deceduto il 17.12.2024).
All'udienza dell'1.12.2025, e dando atto di aver raggiunto un Parte_1 Controparte_1 accordo risolutivo della vertenza, hanno chiesto l'attribuzione della pensione di reversibilità del de cuius in loro favore, nelle anzidette qualità, nelle rispettive quote del Controparte_3
65% e del 35%. Ebbene, esaminato il compendio documentale in atti, non vi sono motivi ostativi al recepimento nella presente sentenza di tale accordo, comunque in linea con le disposizioni normative vigenti in materia e gli arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. del 28.04.2020 n. 8263, secondo cui “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale
n. 419/1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”).
Sicché va disposto che l territorialmente competente eroghi a e CP_2 Parte_1 la pensione di reversibilità facente capo al defunto nelle Controparte_1 Controparte_3 suddette rispettive quote.
Quanto, poi, alla decorrenza del diritto alla percezione di dette quote di pensione, è opportuno precisare che essa va fissata nella mensilità successiva alla morte del de cuius, dunque dal mese di gennaio 2025. Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Nel caso di concorso del coniuge
4 superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. civ. del
27.09.2013 n. 22259).
L'accordo raggiunto tra e in corso di causa e la posizione Parte_1 Controparte_1 processuale assunta dall' giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 882/2025, così provvede:
- conferma l'accordo raggiunto tra e e, per l'effetto, dispone che Parte_1 Controparte_1
l territorialmente competente, in persona del legale rappresentante p.t., eroghi alle CP_2 stesse, nelle rispettive qualità di coniuge divorziato e coniuge superstite del de cuius CP_3
(nato a [...] il [...] e deceduto a Fondi il 17.12.2024), a decorrere
[...] dal mese di gennaio 2025, la pensione di reversibilità del medesimo de cuius nella quota del
65% in favore di e del 35% in favore di Parte_1 Controparte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 2/12/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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