CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24286 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO DI nato a [...]( SENEGAL) il 18/03/1988 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
1.,g-ito->il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ,,c2 che ha concluso chiedendo udito il difensore C-3.7) E b ‘,£ i/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24286 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE AD OF ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che il 15 settembre 2021 nel confermare la sentenza del tribunale di Brindisi che lo aveva condannato per violazione degli articoli 648 cpv e 474 cod. pen. gli aveva negato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il ricorso - che, con un unico motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.„ nonché illogicii:à, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto - è fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente ha presentato anche motivi aggiunti e note conclusive. La sentenza impugnata ha affermato che "i fatti accertati, pur limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. (per i limiti edittali ostativi della ricettazione) non consentono di ricondurre gli stessi sotto la scriminante dell'art. 131-bis c.p.". Come correttamente rilevato dalla difesa ricorrente, l'affermazione è erronea, atteso che i giudici di appello omettono di confrontarsi con l'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis c.p. "nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva" e ha, conseguentemente, reso applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p. Deve aggiungersi che, come affermato da Sezioni unite, 1Jbaldi del 2022, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Così come deve ricordarsi che le Sez. Unite Tushaj, del 2016 hanno affermato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base del numero di prodotti (4 borse e 4 paia di scarpe) con marchio contraffatto e sul concorso tra i due reati, senza procedere ad una valutazione dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; sicché anche sul punto la sentenza appare viziata. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad ,altra sezione della Corte d'appello di Lecce limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità in argomento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce limitatamente alla valutazione dell'articolo 131 bis cod.pen.. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente OV GA Geppirio
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
1.,g-ito->il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ,,c2 che ha concluso chiedendo udito il difensore C-3.7) E b ‘,£ i/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24286 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE AD OF ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che il 15 settembre 2021 nel confermare la sentenza del tribunale di Brindisi che lo aveva condannato per violazione degli articoli 648 cpv e 474 cod. pen. gli aveva negato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il ricorso - che, con un unico motivo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.„ nonché illogicii:à, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto - è fondato per le ragioni che seguono. Il ricorrente ha presentato anche motivi aggiunti e note conclusive. La sentenza impugnata ha affermato che "i fatti accertati, pur limitatamente al reato di cui all'art. 474 c.p. (per i limiti edittali ostativi della ricettazione) non consentono di ricondurre gli stessi sotto la scriminante dell'art. 131-bis c.p.". Come correttamente rilevato dalla difesa ricorrente, l'affermazione è erronea, atteso che i giudici di appello omettono di confrontarsi con l'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis c.p. "nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva" e ha, conseguentemente, reso applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. c.p. Deve aggiungersi che, come affermato da Sezioni unite, 1Jbaldi del 2022, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. Così come deve ricordarsi che le Sez. Unite Tushaj, del 2016 hanno affermato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Nel caso di specie la Corte territoriale si è limitata ad escludere la particolare tenuità del fatto sulla base del numero di prodotti (4 borse e 4 paia di scarpe) con marchio contraffatto e sul concorso tra i due reati, senza procedere ad una valutazione dei criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; sicché anche sul punto la sentenza appare viziata. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad ,altra sezione della Corte d'appello di Lecce limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità in argomento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce limitatamente alla valutazione dell'articolo 131 bis cod.pen.. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente OV GA Geppirio