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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/08/2025, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 15.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 25022 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. AVINO ANNA, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. CAPANNOLO EMANUELA, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che percepiva assegno di invalidità civile dal 17/03/2021 con una percentuale dell'86% come da omologa rg;
che presentava, in data 21/03/2023, Numer_1 domanda intesa al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% e della indennità di accompagnamento nonché della L. 104/92 art. 3 comma 3 per l'aggravarsi delle patologie sofferte;
che nella seduta del 25/10/2023 veniva riconosciuto invalido nella misura del 60% e portatrice di handicap ai sensi della
L104/92 art. 3 comma 1 con decorrenza dal 21/03/2023; che, in data
12/01/2024, l' le inviava comunicazione di ricostituzione della prestazione CP_1 goduta fatta d'ufficio dalla quale si evinceva che l' aveva provveduto ad CP_1 eliminare l'invalidità civile con decorrenza dal 01/01/2023 con conseguente insorgenza di un indebito a suo carico pari ad € 3495,83 assegno liquidato per i mesi da gennaio 2023 a gennaio 2024; che nelle more si era già provveduto ad impugnare il verbale di invalidità civile e con omologa RG 21060/23 G.L. DI
LORENZO, depositata in data 05/11/2024 l'istante veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa e cioè dal
21/03/2023; che tale circostanza fa venir meno in modo retroattivo la formazione dell' indebito reclamato dall' CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarare … 1) La nullità del provvedimento di ricostituzione d'ufficio redatto arbitrariamente dall' CP_1 da dove scaturisce l'indebito in quanto la prestazione è stata ripristinata con stesso periodo di decorrenza;
2) In subordine tra l'altro, alla luce dei recenti orientamenti, la sospensione della prestazione avrebbe dovuto operare solo dal momento del provvedimento che ha accertato la presenza dell'eventuale venir meno dei requisiti sanitari e quindi dal 21/03/23 senza retrodatare il provvedimento a gennaio 2023.
3) Per tali motivi quantomeno accertare e dichiarare che l'istante nulla deve all' CP_1
e conseguentemente condannare l'istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto fino a questo momento in quanto l'istituto non avrebbe potuto chiedere la ripetizione di somme erroneamente erogate per errore e senza dolo e colpa del cittadino e potrà ricalcolare la prestazione solo dal momento dell'accertamento dell'indebito senza poterlo retrodatare”. Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo intervenuto in data 18.12.2024 il pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto dell'annullamento della posizione debitoria dell'opponente, avvenuta in corso di causa come da provvedimento depositato in atti.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto che il pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, vanno poste interamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 26/08/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 15.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 25022 2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. AVINO ANNA, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. CAPANNOLO EMANUELA, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che percepiva assegno di invalidità civile dal 17/03/2021 con una percentuale dell'86% come da omologa rg;
che presentava, in data 21/03/2023, Numer_1 domanda intesa al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% e della indennità di accompagnamento nonché della L. 104/92 art. 3 comma 3 per l'aggravarsi delle patologie sofferte;
che nella seduta del 25/10/2023 veniva riconosciuto invalido nella misura del 60% e portatrice di handicap ai sensi della
L104/92 art. 3 comma 1 con decorrenza dal 21/03/2023; che, in data
12/01/2024, l' le inviava comunicazione di ricostituzione della prestazione CP_1 goduta fatta d'ufficio dalla quale si evinceva che l' aveva provveduto ad CP_1 eliminare l'invalidità civile con decorrenza dal 01/01/2023 con conseguente insorgenza di un indebito a suo carico pari ad € 3495,83 assegno liquidato per i mesi da gennaio 2023 a gennaio 2024; che nelle more si era già provveduto ad impugnare il verbale di invalidità civile e con omologa RG 21060/23 G.L. DI
LORENZO, depositata in data 05/11/2024 l'istante veniva riconosciuta invalida nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa e cioè dal
21/03/2023; che tale circostanza fa venir meno in modo retroattivo la formazione dell' indebito reclamato dall' CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarare … 1) La nullità del provvedimento di ricostituzione d'ufficio redatto arbitrariamente dall' CP_1 da dove scaturisce l'indebito in quanto la prestazione è stata ripristinata con stesso periodo di decorrenza;
2) In subordine tra l'altro, alla luce dei recenti orientamenti, la sospensione della prestazione avrebbe dovuto operare solo dal momento del provvedimento che ha accertato la presenza dell'eventuale venir meno dei requisiti sanitari e quindi dal 21/03/23 senza retrodatare il provvedimento a gennaio 2023.
3) Per tali motivi quantomeno accertare e dichiarare che l'istante nulla deve all' CP_1
e conseguentemente condannare l'istituto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto fino a questo momento in quanto l'istituto non avrebbe potuto chiedere la ripetizione di somme erroneamente erogate per errore e senza dolo e colpa del cittadino e potrà ricalcolare la prestazione solo dal momento dell'accertamento dell'indebito senza poterlo retrodatare”. Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, nelle note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere, essendo intervenuto in data 18.12.2024 il pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito.
Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto dell'annullamento della posizione debitoria dell'opponente, avvenuta in corso di causa come da provvedimento depositato in atti.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto che il pagamento delle somme e l'annullamento dell'indebito è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, vanno poste interamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 26/08/2025 Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo