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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del GOP dr.ssa
OL AB, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 1076/2018, trattenuta in decisione nell'udienza del 22.09.2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. vertente t r a società c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Simone
Labonia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via
SC TA n. 7;
- opponente -
e
Curatela della Liquidazione Giudiziale n. 36/2023 della società
[...]
dichiarata aperta con sentenza del Tribunale di Salerno n. 44 Controparte_1 pubblicata il 29.9.2023 (Rep. 64/2023), rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe
Vetrano ed elett.te domiciliata come in atti;
- Opposta –
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 3763/17 (R.G. 11179/2017) reso dal Tribunale di Salerno in data 20.12.2017 e notificato in data 21.12.2017.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie conclusionali autorizzate da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 21.12.2017, la società proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_1
n. 3763/17 (R.G. 11179/2017) emesso dal Tribunale di Salerno in data
20.12.2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro
16.199,00 in favore della società Controparte_1 L'opponente impugnava e contestava integralmente il credito, eccependo preliminarmente la nullità, l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del monitorio. In particolare, deduceva l'assoluta inidoneità della documentazione allegata a fondare il credito, trattandosi di fatture non supportate da prova idonea a giustificare l'esecuzione della prestazione, né che le stesse fossero state richieste, concordate o autorizzate. In via preliminare, eccepiva anche la necessità di verificare la capacità processuale del Sig. di FA, Persona_1 legale rappresentante dell'opposta.
Sosteneva, inoltre, di aver maturato una posizione creditoria nei confronti della pari ad Euro 5.985,06, provata e riconosciuta Controparte_1 con l'invio di una mail riepilogativa ("resoconto contabile") del 5 ottobre 2017 e chiedeva, pertanto, in via principale, l'annullamento e la revoca integrale del decreto ingiuntivo, o, in subordine, la riduzione della pretesa avversa, con decurtazione e/o compensazione della somma di cui era creditrice.
Si costituiva in giudizio la società impugnando Controparte_1
e contestando estensivamente quanto ex adverso dedotto. L'opposta precisava che, nell'esercizio della propria attività di gestione dell'hotel Polo Nautico, le prestazioni turistiche e i servizi (soggiorno, ristorazione, trasferimenti) erano stati effettuati su ordine di , secondo un modus operandi ordinario e Parte_1 consolidato tra le parti, sebbene spesso basato su comunicazioni "per le vie brevi"
(anche telefoniche). Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, in caso di revoca o accoglimento parziale, chiedeva la condanna di al pagamento della somma residua accertata in Parte_1 corso di causa, al netto di eventuale compensazione.
Instaurato il contraddittorio processuale e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. nell'udienza dell'11 giugno 2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a cagione del decesso dell'avvocato , Persona_2 procuratore di parte opposta.
La parte opponente proponeva ricorso per la riassunzione del giudizio e si costituivano per la società opposta l'avv Vetrano e l'avv Eleonora Mele, la quale nel corso del giudizio ha rinunciato al mandato.
La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni.
Con comparsa del 23.09.2024 si costituiva in giudizio la Curatela della
Liquidazione Giudiziale n. 36/2023 della società Controparte_1 dichiarata aperta con sentenza del Tribunale di Salerno n. 44 pubblicata il
29.9.2023.
Nell'udienza del 22.09.2025, precisate le conclusioni, la scrivente
Giudicante tratteneva la causa in decisione con i termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'insussistenza della capacità processuale del Sig. di FA a rappresentare è Persona_1 Controparte_1 risultata infondata in quanto dalla documentazione prodotta dall'opposta (visura camerale, all. 2 della comparsa di risposta) si evinceva che il dott. di Per_1
FA era, fin dal 2015, l'amministratore unico della società.
Passando al merito, l'opposta ha agito in sede monitoria per il recupero di un credito di € 16.199,00, fondato su numerose fatture emesse tra il 2016 e il
2017 relative a prestazioni turistiche e servizi (soggiorno, transfer, etc.) fornite all'opponente o ai suoi clienti. Parte_1
E' notorio e consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale
“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023); ciò in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio – ossia la parte opposta – il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre spetta all'opponente, che assume la qualifica di parte convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa avversaria (ex pluribus Cass
n 5071/2009).
Orbene, la difesa dell'opposta ha dedotto che i rapporti tra le due società erano improntati sulla collaborazione e lo scambio di prestazioni, spesso richieste e concordate "per le vie brevi" (telefono, email), e che i servizi, nessuno escluso, furono richiesti ed effettuati per conto dell'odierna opponente. Tale modus operandi e l'effettiva erogazione dei servizi sono stati provati sia con documentazione interna (schede di notificazione di pernottamenti), sia con le prove testimoniali assunte in corso di causa. Ma anche l'opponente, che ha eccepito l'esistenza di un
contro
-credito, riconosciuto dalla stessa opposta, chiedendo la compensazione tra le reciproche partite di dare/avere, ha provato tale fatto parzialmente estintivo del credito vantato dalla opposta tanto con la documentazione prodotta (la mail contenente il resoconto contabile del 5 ottobre 2017), quanto con le risultanze istruttorie.
Segnatamente il teste (di parte Opposta, escusso in data Testimone_1
12 aprile 2022) ha dichiarato che “Sono a conoscenza dei fatti di causa, risalenti al
2016-2017, in quanto all'epoca, come dipendente della Controparte_1 mi occupavo in generale della logistica della citata società che gestiva l'Hotel Polo
Nautico in Salerno ed effettuava viaggi e trasporti per i turisti. Quale dipendente della società, nello specifico, effettuavo io stesso i trasporti richiesti e i vari transfers dei turisti richiesti alla società talora, a seconda delle Parte_1 esigenze, mi occupavo anche del servizio reception e quindi ricevevo le prenotazioni, le richieste di pernottamento, anche di lotti, gli altri servizi (transport, banchetti, ecc). Tali richieste pervenivano o telefonicamente o tramite email, venivano poi trasferite nel portale dell'Hotel relative alle prenotazioni delle camere dell'albergo…
Ricordo che la società opposta ha effettuato servizi e prestazioni per la società opponente. Per quanto riguarda le fatture relative ai pernottamenti, posso dire che le fatture corrispondono ai servizi resi anche se non ricordo come si chiami il nome dei clienti della controparte, né ricordo se i clienti indicati hanno effettivamente pernottato. Ogni persona che pernottava veniva identificata compilando una
Scheda di notificazione che veniva numerata e completata con i dati del documento di riconoscimento della persona o delle persone che pernottavano in albergo. Ogni scheda, poi, una volta compilata, veniva trasmessa alla Questura. C'era un altro programma che trasferiva i dati alla Polizia … So che la società opponente chiamò la prenotazione alla società opposta, ma non so precisare se tali servizi si riferissero proprio ai nominativi delle persone che compaiono nelle fatture… non sono a conoscenza del contenuto degli accordi intercorsi tra le parti in causa in ordine ai servizi da espletare, il corrispettivo pattuito ed alle modalità di pagamento dello stesso … Posso dire che si trattava di clienti provenienti dalla controparte, i clienti non pagavano a noi il corrispettivo per i servizi di pernottamento in quanto la fatturazione era effettuata dall'ufficio amministrativo direttamente alla
[...]
. Il teste , di parte opponente, escusso in Parte_1 Testimone_2 data 30 maggio 2023 ha riferito che “le società parti in causa erano entrambe mie clienti. Mi occupo di comunicazione web. confermo le circostanze di cui ai capi a), b),
c), d) e e) della memoria istruttoria di parte opponente e preciso di aver presenziato ad un incontro presso il Polo Nautico di Salerno, nel 2016 o 2017 se ben ricordo, al quale partecipai unitamente a e per motivi di Parte_2 Persona_1 lavoro, e questi ultimi parlarono tra loro di uno scambio di servizi e anche di una compensazione tra i reciproci estratti conto, e ciò anche in presenza di una collaboratrice di di nome o ”. Anche l'atro teste di parte Per_1 Per_3 Per_4 opponente , escusso in data 30 maggio 2023, e socio della Testimone_3 [...] fino alla cessazione dell'attività di agenzia da questa svolta, ha Parte_1 confermato i capi a), b), c), d) ed e) della memoria istruttoria di parte opponente, precisando che: "sì, è vero, in qualità di socio mi interessavo, anche tramite mio fratello socio di maggioranza e legale rappresentante della dei Parte_1 rapporti di collaborazione con la società opposta, e ricordo, in particolare, di aver assistito ad una telefonata in cui mio fratello concordava con la controparte la compensazione dei reciproci rapporti di dare e avere”.
Da tali dichiarazioni testimoniali è emersa la prova che il
[...] ha effettivamente reso per i clienti della i servizi di cui Controparte_1 Pt_1 alle fatture allegate al fascicolo monitorio, ma è emersa altresì la prova che le parti avessero stabilito una compensazione delle reciproche poste creditorie. La misura di tale compensazione è contenuta nella richiamata mail del 05.10.17 inviata alla in cui la prima quantificava il Controparte_1 Pt_1 proprio credito in Euro 16.199,00 - lo stesso credito vantato nel ricorso monitorio
- ma al contempo riconosceva di essere debitrice verso Parte_1 dell'importo pari a Euro 5.958,06, dichiarazione questa avente valore di confessione stragiudiziale (in materia ex multis Cass sentenza n. 16669 del
14/06/2024).
Procedendo alla compensazione dei reciproci crediti, il credito residuo in favore di è determinato dalla differenza tra l'importo Controparte_1 ingiunto (€ 16.199,00) e il credito di (€ 5.958,06) ed Parte_1 ammonta quindi ad € 10.240,94.
In forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. Sentenza n. 21840 del 24/09/2013), si dispone la revoca del D.I. n. 3763/17 disponendosi la condanna della Travel a favore della
Curatela del diverso importo accertato pari ad Euro 10.240,94.
Considerato l'esito del giudizio, che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo (accoglimento della domanda principale dell'opponente) ma alla condanna al pagamento di un importo accertato di gran lunga prevalente
(accoglimento parziale della domanda dell'opposta), si ritiene equo disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'opponente, società secondo il Parte_1 principio della soccombenza prevalente, con liquidazione leggermente inferiori ai parametri medi dello scaglione di valore individuabile sia dalla domanda giudiziale che dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del GOP dr.ssa OL AB definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo n. 3763/17 (R.G. 11179/2017) emesso dal Tribunale di Salerno in data 20.12.2017.
2. Accerta e dichiara che parte opponente è debitrice Parte_1 nei confronti della controparte della somma di Euro 10.240,94 e per l'effetto la condanna al pagamento del suddetto importo in favore della Curatela della
Liquidazione Giudiziale n. 36/2023 della società oltre Controparte_1 interessi legali dal giorno del deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo soddisfo.
3. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
condanna l'opponente al pagamento dei restanti due terzi delle spese Parte_1 di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art 93 c.p.c. Salerno, 13.12.25
IL GOP
Dr.ssa OL AB