Sentenza 5 febbraio 1982
Massime • 2
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, costituendo provvedimento a contenuto decisorio, per la sua incidenza sui diritti soggettivi dei creditori concorrenti, ed a carattere definitivo, per non essere altrimenti impugnabile, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dello art. 111 cost.. Tale ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovendosi tener conto, nel relativo computo, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività, a norma del combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, è esclusa, in materia fallimentare, soltanto per le cause riguardanti la dichiarazione e la revoca dei fallimenti. ( V 5784/81, mass n 416499, sulla prima parte; ( V 2182/81, mass n 412906, sulla seconda parte; ( V 663/80, mass n 404081; ( V 2755/78, mass n 392160; ( V 394/78, mass n 389692).*
L'art. 2776 cod. civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili. ( V 418/81, mass n 410887; ( V 6036/79, mass n 402741; ( Conf 2182/81, mass n 412907; ( Conf 861/81, mass n 411354).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1982, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1982 |
Testo completo
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, costituendo provvedimento a contenuto decisorio, per la sua incidenza sui diritti soggettivi dei creditori concorrenti, ed a carattere definitivo, per non essere altrimenti impugnabile, può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dello art. 111 cost.. Tale ricorso va proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovendosi tener conto, nel relativo computo, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività, a norma del combinato disposto degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, è esclusa, in materia fallimentare, soltanto per le cause riguardanti la dichiarazione e la revoca dei fallimenti. ( V 5784/81, mass n 416499, sulla prima parte;
( V 2182/81, mass n 412906, sulla seconda parte;
( V 663/80, mass n 404081; ( V 2755/78, mass n 392160; ( V 394/78, mass n 389692).*