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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/11/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marazzi (AL), Via al Castello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lunati di Valenza del
Foro di Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Via Mazzini n. 53, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Valenza (AL), Strada Fontanile n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Magagna del Foro di
Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Viale Oliva n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA MO (AL), il 17 pagina 1 di 7 dicembre 2011, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla RA per la quota di comproprietà del sig. finché i figli saranno CP_1 Pt_1
minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. trasferito definitivamente la sua Pt_1
residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria quota di comproprietà, ai ragazzi, Pt_1 CP_1
cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà; la RA ed il Sig. CP_1 Pt_1
potranno, all'atto della cessione della propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto; 3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità; i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
In ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità. 4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della RA, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig. , quest'ultimo, finché la RA sarà in vita, si Pt_1 Persona_1
impegna a versare direttamente sul conto corrente personale aperto dalla RA la somma CP_1
complessiva mensile di € 2.500,00= (Euro 1.300,00= per la RA , e la rimanenza quale CP_1
contributo mantenimento per i figli), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed assoggettato come per legge alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat) ed a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche ed extrascolastiche) per l'individuazione
pagina 2 di 7 delle quali gli esponenti si richiamano, con taluni accorgimenti (istituti e/o università pubbliche o private vanno scelti in accordo ed un congruo cambio di stagione rientra tra le spese extra che non richiedono il preventivo accordo); Il sig. continuerà inoltre a pagare, per intero, la rata del mutuo Pt_1
della casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi. Premesso poi che la famiglia, sempre grazie ai contributi familiari di cui sopra, passava le ferie estive in Liguria, si conviene che sarà corrisposto un importo massimo e non superiore ad € 3.000,00 da destinare alle vacanze. Resta inteso tra le parti che, alla morte della RA , le condizioni economiche ora stabilite decadranno Persona_1
automaticamente e si dovrà determinare ex novo, per la RA , un assegno mensile secondo i CP_1
normali presupposti e condizioni di un assegno divorzile, e per i figli si dovrà riquantificare l'assegno di mantenimento, rapportando entrambi gli assegni al reddito dei due coniugi in allora, così come andranno ovviamente riviste e rideterminate le condizioni economiche in caso di sopravvenute variazioni dei redditi dei due coniugi. 5) i mobili, suppellettili e elettrodomestici arredanti la casa, acquistati dal Sig. restano assegnati in uso alla RA finchè vivrà ivi insieme ai figli, con l'intesa Pt_1
che passeranno poi ai figli alla loro maggiore età; 6) i coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e pertanto di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre quanto sopra pattuito), anche non espressamente menzionato nel presente atto, l'uno nei confronti dell'altro. 7) i coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori, dando atto che l'assenso al predetto espatrio è limitato a brevi soggiorni di vacanza o, nel caso dei genitori, a ragioni di lavoro o studio. 8) spese del giudizio integralmente compensate”; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 04 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle medesime contratto, alle condizioni sopra trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
pagina 3 di 7 a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario in MA MO (AL), il 17 dicembre 2011,
e che da tale unione sono nati i figli minorenni (in Alessandria, il 17 aprile 2010) e Per_2 Per_3
(in Alessandria, il 14 aprile 2013);
[...]
b) che, con la sentenza del 17 ottobre 2023 (R.G. 1756/2023), il Tribunale di Alessandria omologava la separazione tra le odierne parti e che, pertanto, risulta trascorso il periodo di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970;
c) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse Per_ prevalente dei figli minori e;
Persona_3
e) dato atto che viene previsto un adeguato mantenimento per i figli minori nella misura di euro
600,00 mensili ciascuno;
f) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: , nato ad Parte_1 C.F._1
Alessandria il 09 maggio 1970, residente in [...], e CP_1
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F._2
Strada Fontanile n. 6/A, contratto in MA MO (AL), il 17 dicembre 2012; ordina
pagina 4 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA MO (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011 Parte II
Serie C N. 4); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla RA per la quota di comproprietà CP_1
del sig. finché i figli saranno minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. Pt_1 Pt_1
trasferito definitivamente la sua residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria Pt_1 CP_1
quota di comproprietà, ai ragazzi, cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà;
Il Tribunale prende atto che la RA ed il Sig. potranno, all'atto della cessione della CP_1 Pt_1
propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto;
3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità; i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
in ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità.
pagina 5 di 7 5) i mobili, suppellettili ed elettrodomestici arredanti la casa, acquistati dal Sig. restano assegnati Pt_1
in uso alla RA finché vivrà ivi insieme ai figli, con l'intesa che passeranno poi ai figli alla loro maggiore età; prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della RA, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig.
quest'ultimo, finché la RA sarà in vita, si impegna a versare direttamente Pt_1 Persona_1
sul conto corrente personale aperto dalla RA la somma complessiva mensile di € 2.500,00= CP_1
(Euro 1.300,00= per la RA , e la rimanenza quale contributo mantenimento per i figli), CP_1
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed assoggettato come per legge alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat) ed a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche ed extrascolastiche) per l'individuazione delle quali gli esponenti si richiamano, con taluni accorgimenti (istituti e/o università pubbliche o private vanno scelti in accordo ed un congruo cambio di stagione rientra tra le spese extra che non richiedono il preventivo accordo).
Il sig. continuerà inoltre a pagare, per intero, la rata del mutuo della casa coniugale cointestato Pt_1
ad entrambi i coniugi. Premesso poi che la famiglia, sempre grazie ai contributi familiari di cui sopra, passava le ferie estive in Liguria, si conviene che sarà corrisposto un importo massimo e non superiore ad € 3.000,00 da destinare alle vacanze. Resta inteso tra le parti che, alla morte della RA Per_1
le condizioni economiche ora stabilite decadranno automaticamente e si dovrà determinare
[...]
ex novo, per la RA , un assegno mensile secondo i normali presupposti e condizioni di un CP_1
assegno divorzile, e per i figli si dovrà riquantificare l'assegno di mantenimento, rapportando entrambi gli assegni al reddito dei due coniugi in allora, così come andranno ovviamente riviste e rideterminate le condizioni economiche in caso di sopravvenute variazioni dei redditi dei due coniugi.
6) I coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e pertanto di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre quanto sopra pattuito), anche non espressamente menzionato nel presente atto, l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori, dando atto che l'assenso al predetto espatrio è limitato a brevi soggiorni di vacanza o, nel caso dei genitori, a ragioni di lavoro o studio.
pagina 6 di 7 Spese compensate
Alessandria, camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Marazzi (AL), Via al Castello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Lunati di Valenza del
Foro di Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Via Mazzini n. 53, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Valenza (AL), Strada Fontanile n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Magagna del Foro di
Alessandria, presso il cui studio, in Valenza (AL), Viale Oliva n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria; visto il ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA MO (AL), il 17 pagina 1 di 7 dicembre 2011, alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla RA per la quota di comproprietà del sig. finché i figli saranno CP_1 Pt_1
minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. trasferito definitivamente la sua Pt_1
residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria quota di comproprietà, ai ragazzi, Pt_1 CP_1
cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà; la RA ed il Sig. CP_1 Pt_1
potranno, all'atto della cessione della propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto; 3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità; i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
In ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità. 4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della RA, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig. , quest'ultimo, finché la RA sarà in vita, si Pt_1 Persona_1
impegna a versare direttamente sul conto corrente personale aperto dalla RA la somma CP_1
complessiva mensile di € 2.500,00= (Euro 1.300,00= per la RA , e la rimanenza quale CP_1
contributo mantenimento per i figli), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed assoggettato come per legge alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat) ed a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche ed extrascolastiche) per l'individuazione
pagina 2 di 7 delle quali gli esponenti si richiamano, con taluni accorgimenti (istituti e/o università pubbliche o private vanno scelti in accordo ed un congruo cambio di stagione rientra tra le spese extra che non richiedono il preventivo accordo); Il sig. continuerà inoltre a pagare, per intero, la rata del mutuo Pt_1
della casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi. Premesso poi che la famiglia, sempre grazie ai contributi familiari di cui sopra, passava le ferie estive in Liguria, si conviene che sarà corrisposto un importo massimo e non superiore ad € 3.000,00 da destinare alle vacanze. Resta inteso tra le parti che, alla morte della RA , le condizioni economiche ora stabilite decadranno Persona_1
automaticamente e si dovrà determinare ex novo, per la RA , un assegno mensile secondo i CP_1
normali presupposti e condizioni di un assegno divorzile, e per i figli si dovrà riquantificare l'assegno di mantenimento, rapportando entrambi gli assegni al reddito dei due coniugi in allora, così come andranno ovviamente riviste e rideterminate le condizioni economiche in caso di sopravvenute variazioni dei redditi dei due coniugi. 5) i mobili, suppellettili e elettrodomestici arredanti la casa, acquistati dal Sig. restano assegnati in uso alla RA finchè vivrà ivi insieme ai figli, con l'intesa Pt_1
che passeranno poi ai figli alla loro maggiore età; 6) i coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e pertanto di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre quanto sopra pattuito), anche non espressamente menzionato nel presente atto, l'uno nei confronti dell'altro. 7) i coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori, dando atto che l'assenso al predetto espatrio è limitato a brevi soggiorni di vacanza o, nel caso dei genitori, a ragioni di lavoro o studio. 8) spese del giudizio integralmente compensate”; viste le note scritte in sostituzione d'udienza, depositate in data 04 ottobre 2024, con le quali le odierne parti hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle medesime contratto, alle condizioni sopra trascritte;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
pagina 3 di 7 a) che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario in MA MO (AL), il 17 dicembre 2011,
e che da tale unione sono nati i figli minorenni (in Alessandria, il 17 aprile 2010) e Per_2 Per_3
(in Alessandria, il 14 aprile 2013);
[...]
b) che, con la sentenza del 17 ottobre 2023 (R.G. 1756/2023), il Tribunale di Alessandria omologava la separazione tra le odierne parti e che, pertanto, risulta trascorso il periodo di sei mesi previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970;
c) ritenuto che nel caso di specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, stante la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ribadito nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
d) rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse Per_ prevalente dei figli minori e;
Persona_3
e) dato atto che viene previsto un adeguato mantenimento per i figli minori nella misura di euro
600,00 mensili ciascuno;
f) che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970 e
473-bis.51 c.p.c.; viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: , nato ad Parte_1 C.F._1
Alessandria il 09 maggio 1970, residente in [...], e CP_1
(C.F.: , nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F._2
Strada Fontanile n. 6/A, contratto in MA MO (AL), il 17 dicembre 2012; ordina
pagina 4 di 7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA MO (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011 Parte II
Serie C N. 4); omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati, come già fanno da tempo, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di preventiva, tempestiva reciproca comunicazione in caso di variazioni, anche non ufficiali, delle residenze rispettive;
2) la casa coniugale, in comproprietà, resta assegnata alla RA per la quota di comproprietà CP_1
del sig. finché i figli saranno minorenni e qui la stessa vivrà insieme ai figli, avendo il sig. Pt_1 Pt_1
trasferito definitivamente la sua residenza, di fatto e giuridica, altrove;
al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, i signori e trasferiranno la casa, ciascuno per la propria Pt_1 CP_1
quota di comproprietà, ai ragazzi, cosicché risultino intestatari per ½ ciascuno di detta proprietà;
Il Tribunale prende atto che la RA ed il Sig. potranno, all'atto della cessione della CP_1 Pt_1
propria quota, riservarsi, su detta quota, l'usufrutto;
3) i minori saranno affidati alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, prescrivendo loro di collaborare fattivamente nella cura e per il benessere dei figli e dando atto che, nella loro funzione genitoriale e nel rispetto dei diritti soggettivi dei figli, padre e madre, aventi pari responsabilità genitoriale, concorderanno tutte le decisioni di maggior interesse, concernenti istruzione e formazione, salute, educazione, assumendo in modo autonomo, cioè in esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e nel periodo in cui ciascun genitore avrà i figli con sé, le sole decisioni afferenti la quotidianità; i minori avranno collocazione prevalente presso la mamma, presso la quale manterranno dunque anche la residenza anagrafica;
i genitori dovranno garantire il mantenimento di un regolare rapporto padre-figli. Si stabilisce che il padre avrà diritto a vedere i figli nei giorni di martedì e giovedì nel loro tempo libero da impegni scolastici e sportivi, un weekend ogni due settimane e due settimane di vacanze all'anno, nel mese di agosto;
le principali festività, religiose e di calendario, saranno trascorse dai minori alternativamente con un genitore e con l'altro, e ciascun anno preferibilmente in modo inverso rispetto al precedente;
in ogni caso, fin da ora, sono stati edotti circa la possibilità di adattare, di volta in volta ed in accordo fra loro, le statuizioni di cui ai punti precedenti, in caso di necessità od opportunità.
pagina 5 di 7 5) i mobili, suppellettili ed elettrodomestici arredanti la casa, acquistati dal Sig. restano assegnati Pt_1
in uso alla RA finché vivrà ivi insieme ai figli, con l'intesa che passeranno poi ai figli alla loro maggiore età; prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
4) Premesso che il tenore famigliare in costanza di matrimonio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa della RA, è sempre stato mantenuto grazie ai generosi contributi della madre del sig.
quest'ultimo, finché la RA sarà in vita, si impegna a versare direttamente Pt_1 Persona_1
sul conto corrente personale aperto dalla RA la somma complessiva mensile di € 2.500,00= CP_1
(Euro 1.300,00= per la RA , e la rimanenza quale contributo mantenimento per i figli), CP_1
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed assoggettato come per legge alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat) ed a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche ed extrascolastiche) per l'individuazione delle quali gli esponenti si richiamano, con taluni accorgimenti (istituti e/o università pubbliche o private vanno scelti in accordo ed un congruo cambio di stagione rientra tra le spese extra che non richiedono il preventivo accordo).
Il sig. continuerà inoltre a pagare, per intero, la rata del mutuo della casa coniugale cointestato Pt_1
ad entrambi i coniugi. Premesso poi che la famiglia, sempre grazie ai contributi familiari di cui sopra, passava le ferie estive in Liguria, si conviene che sarà corrisposto un importo massimo e non superiore ad € 3.000,00 da destinare alle vacanze. Resta inteso tra le parti che, alla morte della RA Per_1
le condizioni economiche ora stabilite decadranno automaticamente e si dovrà determinare
[...]
ex novo, per la RA , un assegno mensile secondo i normali presupposti e condizioni di un CP_1
assegno divorzile, e per i figli si dovrà riquantificare l'assegno di mantenimento, rapportando entrambi gli assegni al reddito dei due coniugi in allora, così come andranno ovviamente riviste e rideterminate le condizioni economiche in caso di sopravvenute variazioni dei redditi dei due coniugi.
6) I coniugi dichiarano, con le condizioni di cui ai punti che precedono, di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale ed economica tra loro sussistente e pertanto di non vantare reciprocamente più alcun diritto (oltre quanto sopra pattuito), anche non espressamente menzionato nel presente atto, l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi si rilasciano reciprocamente assenso per il rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori, dando atto che l'assenso al predetto espatrio è limitato a brevi soggiorni di vacanza o, nel caso dei genitori, a ragioni di lavoro o studio.
pagina 6 di 7 Spese compensate
Alessandria, camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 7