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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 6492/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6492/2019 R.G., vertente Tra C.F. P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale sita al Viale Europa 190, RO, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi
-APPELLANTE-
[...]
(già C.F. E P.I. ), in persona del CP_1 Parte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato alla Piazza del Campidoglio, 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Capitolina (“ ) CP_1 nella persona dell'avv. Enrico Maggiore;
-APPELLATA-
FATTO E DIRITTO
ha chiesto il pagamento di somme nei confronti di per Parte_1 CP_1 servizi postali commissionati, esponendo che: con Determina Dirigenziale n. 48 del 24 gennaio 2005, detta amministrazione affidava ad essa attrice “la fornitura, imbustamento e recapito del PIN a domicilio del richiedente mediante posta ordinaria”, e che erogava regolarmente Parte_1
a il Servizio ed emetteva le fatture per l'importo complessivo di Euro CP_1
16.052,67; in data 3 gennaio 2001, il Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di RO sottoscriveva la “Scheda di adesione al servizio TELEGRAM” e Parte_1 erogava regolarmente a RO LE il predetto servizio ed emetteva le fatture per l'importo complessivo di Euro 106.046,63;
Pagina 1 erogava altresì in favore di RO LE il servizio TELEX Parte_1
(“Servizio Telex”), per l'importo complessivo di Euro 3.887,40; in sintesi, era creditrice nei confronti di per i debiti Parte_1 CP_1 scaduti prima del 28 aprile 2008, in linea capitale, di Euro 123.641,55 ed altresì di interessi di mora, dallo scadere delle singole fatture al 28 aprile 2008, pari a Euro 21.851,50.
Ha quindi chiesto in sede monitoria l'ingiunzione al pagamento della somma di Euro 145.493,05, e il tribunale accoglieva il ricorso.
Avverso il decreto, proponeva opposizione e con sentenza n. CP_1
5025/2019 il tribunale di RO ha così statuito sui fatti oggetto di causa (per quanto ivi rilevante), anche preliminarmente sulla prescrizione:
“Occorre verificare l'efficacia interruttiva - contestata da parte opponente - degli atti prodotti da parte opposta. L'atto più risalente è una comunicazione del 5.11.2009 con cui Parte_1 aveva richiesto a la certificazione dei suoi crediti per la cessione CP_1 degli stessi a banche o intermediari finanziari. Vi è poi una successiva nota del 7.11.2012 contenente un prospetto riepilogativo dei crediti ante 28.04.2008. Tali atti però non possono essere considerati quali costituzioni in mora ai sensi dell'art. 2947 c.c., mancando l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 04.07.2017, n. 16465).
Devono quindi ritenersi prescritti tutti i crediti esigibili successivamente alla data del 19.8.2006 dato che il primo atto di interruzione della prescrizione coincide con la notifica del ricorso monitorio”. Ha quindi ritenuto:
prescritti i crediti relativi a tutte le fatture emesse per il Servizio Telex di cui al conto contrattuale n. 3002677-001;
prescritti i crediti relativi a fatture emesse per il servizio Pt_3 precedenti al 2006, e non prescritti i crediti relativi alle fatture elencate nella sentenza (2006-2007), per una somma complessiva di € 24.736,56;
prescritti i crediti relativi a fatture emesse per il Servizio Recapito PIN, precedenti al 2006, e non prescritti i crediti relativi alle fatture elencate nella sentenza (2006-2007), per una somma complessiva di € 4.067,96. Tanto premesso, il tribunale ha poi rilevato che “ Nell'ambito dei crediti non
prescritti è necessario verificare se essi trovino fondamento in contratti aventi forma scritta, richiesta dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 1440/23 per i contratti della pubblica amministrazione a pena di nullità”, e all'esito ha ritenuto:
- provato il contratto riguardo al Servizio Recapito PIN, così motivando :
“l'odierna opposta ha prodotto in atti (doc. 2) la Determinazione Dirigenziale n. 48/2005 con cui l'amministrazione capitolina affidava il suddetto servizio a
sulla base del preventivo offerto da quest'ultima, nonché la Parte_1
Pagina 2 missiva con è stato comunicato l'affidamento del servizio alle condizioni concordate”;
- non sussistente la prova scritta del contratto relativo al Servizio Telegram, così motivando : “l'esistenza di un contratto scritto, quale scambio di proposta e accettazione, non può ritenersi adeguatamente provata mediante la scheda di adesione al servizio alle condizioni generali di contratto (all.3) e la sottoscrizione apposta in calce alle condizioni generali di contratto di cui all'allegato 10. Quest'ultimo documento risulta sottoscritto da soggetti non precisamente identificati nel settembre 2001 mentre il documento all. 3 fa sua volta generico riferimento a delle condizioni generali non precisate e risulta firmato da altro soggetto nel gennaio 2001. L'esistenza di un contratto scritto non può nemmeno essere implicitamente desunta dal pagamento di alcune fatture da parte di in quanto i contratti che richiedono la forma CP_1 scritta ad substantiam devono essere provati pure per iscritto ai sensi dell'art. 2725 c.c.”. Quanto infine alla esistenza del credito, ha ritenuto generiche le contestazioni dell'opponente, e quindi conclusivamente ha ritenuto che spettasse
“complessivamente a la somma capitale di € 4.067,96 in relazione al Parte_1
Servizio Recapito Pin per il quale nessuna fattura azionata risulta essere stata pagata”. Sugli interessi, ha ritenuto che si applicassero le “disposizioni generali sulla contabilità pubblica che, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., stabiliscono che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria, con conseguente natura querable della obbligazione e decorso degli interessi dalla data di costituzione in mora (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.09.2015, n. 19084). Ciò posto, nel caso in esame, essendo necessaria una formale costituzione in mora e non ricorrendo alcuna ipotesi di mora ex re, gli interessi moratori, quanto alla sorte, non possono decorrere dalla data delle singole fatture, atteso che tali atti non possono essere considerati quale valida messa in mora dell'Amministrazione. Pertanto alla data del 28.4.2008 nessun interesse era maturato. … Le spese sono state compensate “Stante l'accoglimento in misura minima rispetto al quantum richiesto”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendone la erroneità Parte_1 per i motivi di seguito indicati, e chiedendo l'integrale accoglimento della domanda con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e CP_1 chiedendone il rigetto. All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
Con il primo motivo di appello, si deduce:
“ Error in iudicando. Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante l'idoneità delle note di del 5 novembre 2019, 7 novembre 2012, 27 Parte_1 settembre 2012 ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c.”.
Pagina 3
L'appellante deduce in particolare che “l'atto del 5 novembre 2009 di Parte_1 sia perfettamente idoneo ad interrompere il termine di prescrizione ex art. 2943 c.c.,con particolare riguardo alle prestazioni rese da prima del 1999”; Parte_1 poiché “ Nella nota del 5 novembre 2009, il debitore è chiaramente indicato in RO LE (al quale tale comunicazione era espressamente diretta) e, quanto all'elemento oggettivo, la richiesta rappresenta senza dubbio un atto di esercizio del diritto di ed è dunque un atto incompatibile con l'inerzia dalla quale la Parte_1 legge fa derivare l'estinzione del diritto. Con riguardo all'elemento oggettivo”, considerato anche che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione non richiede l'inserimento di alcuna formula sacramentale nell'atto interruttivo della prescrizione.
La censura risulta infondata, atteso che, come già rilevato nella sentenza impugnata, nessuna intimazione di pagamento è contenuta nelle citate missive, ove è dato leggere solo una ricognizione della situazione contabile dei crediti relativi a prestazioni ante 28 aprile 2008, ai fini della cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e delle finanze del 19 maggio 2009 di attuazione dell'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 ( decreto anticrisi): non emerge invece alcuna intimazione di pagamento né atto di messa in mora, per cui esse non sono idonee ad interrompere la prescrizione, ed essendo pacifica la giurisprudenza per cui “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (tra le varie, Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018).
Non appare quindi fondata la tesi dell'appellante , per cui “ ancorché la comunicazione fosse diretta alle finalità ex art. 9 del d.l. n. 185/2008, non è revocabile indubbio che l'atto sia idoneo ad escludere l'inerzia del creditore ed invero, la pretesa è stata chiaramente esplicitata mediante chiara e circostanziata intimazione all'adempimento”, la quale invero, come detto e già ritenuto nella sentenza impugnata, non si rinviene in dette missive. Né l'art. 9 co.
3-bis, del d.l. n. 185/2008 citato induce a diversa conclusione, prevendendo esso solo che “su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, … certificano … se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore
Pagina 4 di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.” , mentre nessuna deroga contiene a riguardo della prescrizione dei crediti, né alcuna disposizione quanto alla assunta equivalenza di detta ricognizione o certificazione ad una intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo, si deduce “ Error in iudicando. Violazione art. 112 c.p.c. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante la sussistenza del requisito di forma ab substantiam anche per il Servizio Telegram”.
Il Giudice ha ritenuto il requisito di forma ad substantiam: provato per il Servizio Recapito PIN e non provato per il Servizio Telegram;
non è stato esaminato per il Servizio Telex, sull'assunto che il credito per queste prestazioni fosse interamente prescritto
L'appellante deduce invece che di avere “prodotto unitamente al ricorso la Scheda di Adesione al Servizio Telegram sottoscritta in data 2 gennaio 2001 dal Capo di Gabinetto con la richiesta di “aderire al Servizio Telegram secondo le condizioni generali allegate”… Sono state prodotte inoltre le condizioni generali di servizio e complessivamente n. 13 fatture (contraddistinte secondo la contabilità interna di al conto contrattuale n. 30002677-033; -002; -006; -009; - 032) per Parte_1
l'importo complessivo di Euro 106.046,63. In ordine alla validità della documentazione prodotta, si è dimostrato come il Comune abbia richiesto l'erogazione del Servizio Telegram, essendo a conoscenza delle condizioni e ritenendole congrue. Del resto, non risulta che l'erogazione dei servizi sia stata negata con l'atto di opposizione, ed anzi il Comune ha espressamente ammesso a pag. 5 dell'atto di opposizione di aver provveduto al (preteso) parziale pagamento di alcune delle fatture”.
La censura appare fondata: ed invero, l'odierna appellante ha prodotto documentazione idonea a provare la sottoscrizione dell'accordo, atteso che ha prodotto la citata “scheda di adesione al servizio Telegram”, sottoscritta dal dirigente amministrativo come di seguito:
Va poi rilevato che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam “non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, di modo che sia la produzione in
Pagina 5 giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha formalmente sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, ovvero l'adozione di comportamenti esecutivi posti in essere dalla parte contrattuale non firmataria, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr. Cass. Civ., I, 22 marzo 2012, n. 4564). Cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015, per cui “ I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" (come nel caso in esame).
La volontà del nel caso in esame si è dunque manifestata in forma scritta Pt_2 nel documento contenente le clausole che disciplinano l'erogazione (i.e. la Scheda di Adesione), con la sottoscrizione da parte del dirigente amministrativo, la cui firma o la cui qualifica non è stata in alcun modo contestata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del Essa pertanto deve ritenersi provenire da soggetto Pt_2 autorizzato (circostanza non in contestazione), e deve ritenersi provata la forma scritta anche del contratto relativo al servizio Telegram , e quindi provata la debenza della somma di euro di € 24.736,56, tenuto conto che la restante parte richiesta dall'appellante è relativa ai crediti prescritti per quanto detto sopra.
Con ulteriore motivo, l'appellante deduce “ III. Errore in procedendo et in iudicando – Violazione art. 112 c.p.c. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante l'insussistenza di una domanda di volta ad CP_1 accertare la debenza degli interessi rispetto alla natura della prestazione”.
Il motivo è infondato. L'appellante, senza censurare specificamente la motivazione del primo giudice quanto alla applicabilità alla specie delle “disposizioni generali sulla contabilità pubblica che, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., stabiliscono che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria, con conseguente natura querable della obbligazione e decorso degli interessi dalla data di costituzione in mora”, rileva un vizio di extrapetizione della sentenza rispetto al motivo di opposizione sugli interessi
, che sarebbe stato fondati su altre argomentazioni. Rileva la Corte che il motivo di appello è infondato, in quanto il criterio legale applicabile agli interessi – ove richiesti, come in questo caso, dall'attore - è questione di diritto, e pertanto legittimante il primo giudice ha valutato la non debenza degli interessi anche in base a ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione (non essendo peraltro l'opposizione a decreto ingiuntivo un mezzo di impugnazione, suscettibile di far passare in giudicato – ove non specificamente opposta – alcuna statuizione del decreto ingiuntivo di merito).
Pagina 6 L'appello pertanto deve essere accolto limitatamente al primo motivo e pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al CP_1 pagamento anche della somma di euro € 24.736,56, in relazione alle fatture emesse per il servizio Telegram e relative a crediti non prescritti. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si reputa di compensare per metà le spese del doppio grado, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, per il titolo di cui in motivazione, CP_1 della ulteriore somma di euro 24.736,56 in favore di , oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al soddisfo, compensa per metà le spese del doppio grado, e condanna al CP_1 pagamento della restante parte, liquidata per il primo grado in euro 2500,00 e per il presente grado in euro 2000,00 oltre accessori di legge. RO, 3 settembre 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6492/2019 R.G., vertente Tra C.F. P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale sita al Viale Europa 190, RO, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi
-APPELLANTE-
[...]
(già C.F. E P.I. ), in persona del CP_1 Parte_2 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato alla Piazza del Campidoglio, 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Capitolina (“ ) CP_1 nella persona dell'avv. Enrico Maggiore;
-APPELLATA-
FATTO E DIRITTO
ha chiesto il pagamento di somme nei confronti di per Parte_1 CP_1 servizi postali commissionati, esponendo che: con Determina Dirigenziale n. 48 del 24 gennaio 2005, detta amministrazione affidava ad essa attrice “la fornitura, imbustamento e recapito del PIN a domicilio del richiedente mediante posta ordinaria”, e che erogava regolarmente Parte_1
a il Servizio ed emetteva le fatture per l'importo complessivo di Euro CP_1
16.052,67; in data 3 gennaio 2001, il Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di RO sottoscriveva la “Scheda di adesione al servizio TELEGRAM” e Parte_1 erogava regolarmente a RO LE il predetto servizio ed emetteva le fatture per l'importo complessivo di Euro 106.046,63;
Pagina 1 erogava altresì in favore di RO LE il servizio TELEX Parte_1
(“Servizio Telex”), per l'importo complessivo di Euro 3.887,40; in sintesi, era creditrice nei confronti di per i debiti Parte_1 CP_1 scaduti prima del 28 aprile 2008, in linea capitale, di Euro 123.641,55 ed altresì di interessi di mora, dallo scadere delle singole fatture al 28 aprile 2008, pari a Euro 21.851,50.
Ha quindi chiesto in sede monitoria l'ingiunzione al pagamento della somma di Euro 145.493,05, e il tribunale accoglieva il ricorso.
Avverso il decreto, proponeva opposizione e con sentenza n. CP_1
5025/2019 il tribunale di RO ha così statuito sui fatti oggetto di causa (per quanto ivi rilevante), anche preliminarmente sulla prescrizione:
“Occorre verificare l'efficacia interruttiva - contestata da parte opponente - degli atti prodotti da parte opposta. L'atto più risalente è una comunicazione del 5.11.2009 con cui Parte_1 aveva richiesto a la certificazione dei suoi crediti per la cessione CP_1 degli stessi a banche o intermediari finanziari. Vi è poi una successiva nota del 7.11.2012 contenente un prospetto riepilogativo dei crediti ante 28.04.2008. Tali atti però non possono essere considerati quali costituzioni in mora ai sensi dell'art. 2947 c.c., mancando l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 04.07.2017, n. 16465).
Devono quindi ritenersi prescritti tutti i crediti esigibili successivamente alla data del 19.8.2006 dato che il primo atto di interruzione della prescrizione coincide con la notifica del ricorso monitorio”. Ha quindi ritenuto:
prescritti i crediti relativi a tutte le fatture emesse per il Servizio Telex di cui al conto contrattuale n. 3002677-001;
prescritti i crediti relativi a fatture emesse per il servizio Pt_3 precedenti al 2006, e non prescritti i crediti relativi alle fatture elencate nella sentenza (2006-2007), per una somma complessiva di € 24.736,56;
prescritti i crediti relativi a fatture emesse per il Servizio Recapito PIN, precedenti al 2006, e non prescritti i crediti relativi alle fatture elencate nella sentenza (2006-2007), per una somma complessiva di € 4.067,96. Tanto premesso, il tribunale ha poi rilevato che “ Nell'ambito dei crediti non
prescritti è necessario verificare se essi trovino fondamento in contratti aventi forma scritta, richiesta dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 1440/23 per i contratti della pubblica amministrazione a pena di nullità”, e all'esito ha ritenuto:
- provato il contratto riguardo al Servizio Recapito PIN, così motivando :
“l'odierna opposta ha prodotto in atti (doc. 2) la Determinazione Dirigenziale n. 48/2005 con cui l'amministrazione capitolina affidava il suddetto servizio a
sulla base del preventivo offerto da quest'ultima, nonché la Parte_1
Pagina 2 missiva con è stato comunicato l'affidamento del servizio alle condizioni concordate”;
- non sussistente la prova scritta del contratto relativo al Servizio Telegram, così motivando : “l'esistenza di un contratto scritto, quale scambio di proposta e accettazione, non può ritenersi adeguatamente provata mediante la scheda di adesione al servizio alle condizioni generali di contratto (all.3) e la sottoscrizione apposta in calce alle condizioni generali di contratto di cui all'allegato 10. Quest'ultimo documento risulta sottoscritto da soggetti non precisamente identificati nel settembre 2001 mentre il documento all. 3 fa sua volta generico riferimento a delle condizioni generali non precisate e risulta firmato da altro soggetto nel gennaio 2001. L'esistenza di un contratto scritto non può nemmeno essere implicitamente desunta dal pagamento di alcune fatture da parte di in quanto i contratti che richiedono la forma CP_1 scritta ad substantiam devono essere provati pure per iscritto ai sensi dell'art. 2725 c.c.”. Quanto infine alla esistenza del credito, ha ritenuto generiche le contestazioni dell'opponente, e quindi conclusivamente ha ritenuto che spettasse
“complessivamente a la somma capitale di € 4.067,96 in relazione al Parte_1
Servizio Recapito Pin per il quale nessuna fattura azionata risulta essere stata pagata”. Sugli interessi, ha ritenuto che si applicassero le “disposizioni generali sulla contabilità pubblica che, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., stabiliscono che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria, con conseguente natura querable della obbligazione e decorso degli interessi dalla data di costituzione in mora (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.09.2015, n. 19084). Ciò posto, nel caso in esame, essendo necessaria una formale costituzione in mora e non ricorrendo alcuna ipotesi di mora ex re, gli interessi moratori, quanto alla sorte, non possono decorrere dalla data delle singole fatture, atteso che tali atti non possono essere considerati quale valida messa in mora dell'Amministrazione. Pertanto alla data del 28.4.2008 nessun interesse era maturato. … Le spese sono state compensate “Stante l'accoglimento in misura minima rispetto al quantum richiesto”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendone la erroneità Parte_1 per i motivi di seguito indicati, e chiedendo l'integrale accoglimento della domanda con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Si è costituita deducendo la infondatezza dei motivi di appello e CP_1 chiedendone il rigetto. All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
Con il primo motivo di appello, si deduce:
“ Error in iudicando. Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante l'idoneità delle note di del 5 novembre 2019, 7 novembre 2012, 27 Parte_1 settembre 2012 ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c.”.
Pagina 3
L'appellante deduce in particolare che “l'atto del 5 novembre 2009 di Parte_1 sia perfettamente idoneo ad interrompere il termine di prescrizione ex art. 2943 c.c.,con particolare riguardo alle prestazioni rese da prima del 1999”; Parte_1 poiché “ Nella nota del 5 novembre 2009, il debitore è chiaramente indicato in RO LE (al quale tale comunicazione era espressamente diretta) e, quanto all'elemento oggettivo, la richiesta rappresenta senza dubbio un atto di esercizio del diritto di ed è dunque un atto incompatibile con l'inerzia dalla quale la Parte_1 legge fa derivare l'estinzione del diritto. Con riguardo all'elemento oggettivo”, considerato anche che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione non richiede l'inserimento di alcuna formula sacramentale nell'atto interruttivo della prescrizione.
La censura risulta infondata, atteso che, come già rilevato nella sentenza impugnata, nessuna intimazione di pagamento è contenuta nelle citate missive, ove è dato leggere solo una ricognizione della situazione contabile dei crediti relativi a prestazioni ante 28 aprile 2008, ai fini della cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e delle finanze del 19 maggio 2009 di attuazione dell'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 ( decreto anticrisi): non emerge invece alcuna intimazione di pagamento né atto di messa in mora, per cui esse non sono idonee ad interrompere la prescrizione, ed essendo pacifica la giurisprudenza per cui “Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (tra le varie, Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018).
Non appare quindi fondata la tesi dell'appellante , per cui “ ancorché la comunicazione fosse diretta alle finalità ex art. 9 del d.l. n. 185/2008, non è revocabile indubbio che l'atto sia idoneo ad escludere l'inerzia del creditore ed invero, la pretesa è stata chiaramente esplicitata mediante chiara e circostanziata intimazione all'adempimento”, la quale invero, come detto e già ritenuto nella sentenza impugnata, non si rinviene in dette missive. Né l'art. 9 co.
3-bis, del d.l. n. 185/2008 citato induce a diversa conclusione, prevendendo esso solo che “su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, … certificano … se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore
Pagina 4 di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.” , mentre nessuna deroga contiene a riguardo della prescrizione dei crediti, né alcuna disposizione quanto alla assunta equivalenza di detta ricognizione o certificazione ad una intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo, si deduce “ Error in iudicando. Violazione art. 112 c.p.c. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante la sussistenza del requisito di forma ab substantiam anche per il Servizio Telegram”.
Il Giudice ha ritenuto il requisito di forma ad substantiam: provato per il Servizio Recapito PIN e non provato per il Servizio Telegram;
non è stato esaminato per il Servizio Telex, sull'assunto che il credito per queste prestazioni fosse interamente prescritto
L'appellante deduce invece che di avere “prodotto unitamente al ricorso la Scheda di Adesione al Servizio Telegram sottoscritta in data 2 gennaio 2001 dal Capo di Gabinetto con la richiesta di “aderire al Servizio Telegram secondo le condizioni generali allegate”… Sono state prodotte inoltre le condizioni generali di servizio e complessivamente n. 13 fatture (contraddistinte secondo la contabilità interna di al conto contrattuale n. 30002677-033; -002; -006; -009; - 032) per Parte_1
l'importo complessivo di Euro 106.046,63. In ordine alla validità della documentazione prodotta, si è dimostrato come il Comune abbia richiesto l'erogazione del Servizio Telegram, essendo a conoscenza delle condizioni e ritenendole congrue. Del resto, non risulta che l'erogazione dei servizi sia stata negata con l'atto di opposizione, ed anzi il Comune ha espressamente ammesso a pag. 5 dell'atto di opposizione di aver provveduto al (preteso) parziale pagamento di alcune delle fatture”.
La censura appare fondata: ed invero, l'odierna appellante ha prodotto documentazione idonea a provare la sottoscrizione dell'accordo, atteso che ha prodotto la citata “scheda di adesione al servizio Telegram”, sottoscritta dal dirigente amministrativo come di seguito:
Va poi rilevato che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam “non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, di modo che sia la produzione in
Pagina 5 giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha formalmente sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, ovvero l'adozione di comportamenti esecutivi posti in essere dalla parte contrattuale non firmataria, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr. Cass. Civ., I, 22 marzo 2012, n. 4564). Cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015, per cui “ I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" (come nel caso in esame).
La volontà del nel caso in esame si è dunque manifestata in forma scritta Pt_2 nel documento contenente le clausole che disciplinano l'erogazione (i.e. la Scheda di Adesione), con la sottoscrizione da parte del dirigente amministrativo, la cui firma o la cui qualifica non è stata in alcun modo contestata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del Essa pertanto deve ritenersi provenire da soggetto Pt_2 autorizzato (circostanza non in contestazione), e deve ritenersi provata la forma scritta anche del contratto relativo al servizio Telegram , e quindi provata la debenza della somma di euro di € 24.736,56, tenuto conto che la restante parte richiesta dall'appellante è relativa ai crediti prescritti per quanto detto sopra.
Con ulteriore motivo, l'appellante deduce “ III. Errore in procedendo et in iudicando – Violazione art. 112 c.p.c. – Illogicità ed irragionevolezza della motivazione stante l'insussistenza di una domanda di volta ad CP_1 accertare la debenza degli interessi rispetto alla natura della prestazione”.
Il motivo è infondato. L'appellante, senza censurare specificamente la motivazione del primo giudice quanto alla applicabilità alla specie delle “disposizioni generali sulla contabilità pubblica che, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., stabiliscono che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria, con conseguente natura querable della obbligazione e decorso degli interessi dalla data di costituzione in mora”, rileva un vizio di extrapetizione della sentenza rispetto al motivo di opposizione sugli interessi
, che sarebbe stato fondati su altre argomentazioni. Rileva la Corte che il motivo di appello è infondato, in quanto il criterio legale applicabile agli interessi – ove richiesti, come in questo caso, dall'attore - è questione di diritto, e pertanto legittimante il primo giudice ha valutato la non debenza degli interessi anche in base a ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione (non essendo peraltro l'opposizione a decreto ingiuntivo un mezzo di impugnazione, suscettibile di far passare in giudicato – ove non specificamente opposta – alcuna statuizione del decreto ingiuntivo di merito).
Pagina 6 L'appello pertanto deve essere accolto limitatamente al primo motivo e pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al CP_1 pagamento anche della somma di euro € 24.736,56, in relazione alle fatture emesse per il servizio Telegram e relative a crediti non prescritti. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e dell'accoglimento solo parziale della domanda, si reputa di compensare per metà le spese del doppio grado, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna al pagamento, per il titolo di cui in motivazione, CP_1 della ulteriore somma di euro 24.736,56 in favore di , oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al soddisfo, compensa per metà le spese del doppio grado, e condanna al CP_1 pagamento della restante parte, liquidata per il primo grado in euro 2500,00 e per il presente grado in euro 2000,00 oltre accessori di legge. RO, 3 settembre 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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