Articolo 12 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 maggio 1999
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6 giugno 2002
Art. 12. Inquadramento di personale delle camere di commercio 1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, puo' essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2)) 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell' articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2002, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 6 giugno 2002
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