Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1365/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 20.6.2025, letti gli atti della causa n. 1365/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Salvatore n. 58, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Santoleri del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._2
Cutelli n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Liberatore del Foro di Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo conciliativo da esse concluso.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
divorzio -stabilite con sentenza n. 50/2015 emessa da questo Tribunale il 27.1.2015, depositata il 2.2.2015 -,
l'obbligo a carico dell'ex coniuge, sig. , di contribuire al mantenimento dei loro tre Controparte_1
Per_ figli, (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Per_2 Per_3
mediante corresponsione di assegni mensili di importo complessivo pari ad € 500,00, venga modificato nel
Per_ senso di revocare l'obbligo di mantenimento in favore della LI maggiorenne ed economicamente indipendente, e di rideterminare l'importo dei contributi dovuti per il mantenimento dei soli e Per_2 Per_3
in € 500,00 mensili, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, in considerazione delle attuali e più consistenti esigenze dei figli e iscritti rispettivamente all'università e alla scuola Per_2 Per_3
superiore.
Il sig. , costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di revoca del suo obbligo Controparte_1
Per_ di mantenimento della LI ma ha contestato l'importo dei contributi richiesti per i figli e Per_2
dando atto di percepire una retribuzione mensile di importo pari ad € 1.500,00, significativamente Per_3
erosa dalle rate mensili per la restituzione di un mutuo ipotecario a tasso variabile e dalle spese necessarie per raggiungere il comune di Vasto, in cui ha sede l'ospedale presso cui presta attività lavorativa in qualità
di guardia giurata.
Ha chiesto pertanto, che l'importo dei contributi di mantenimento dei figli e venga Per_2 Per_3
rideterminato in complessivi € 300,00, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
All'udienza del 5.3.2025, il giudice istruttore, interpellate le parti e comparati gli importi delle loro retribuzioni e degli oneri a loro carico, ha proposto, in via transattiva, che l'importo dell'assegno dovuto dal sig. per il mantenimento dei figli e fosse determinato in complessivi € 430,00 Controparte_1 Per_2 Per_3
mensili, con ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie e con compensazione delle spese di lite.
La sig.ra ha aderito alla proposta conciliativa, mentre il sig. ha dichiarato di essere Parte_1 Controparte_1 disposto a versare a titolo di mantenimento, una somma non superiore ad € 400,00 mensili;
la ricorrente ha quindi accettato la limitazione del mantenimento nella misura proposta dal resistente, con ripartizione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie, a condizione che il pagamento delle somme avvenisse in suo favore e non direttamente ai figli, ed il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
Per_ Poiché ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della LI maggiorenne ed autonoma economicamente, è necessario che la stessa presti il consenso, in ragione del venir meno del suo rapporto di convivenza con la madre ricorrente, con provvedimento del 7.4.2025 il collegio ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisito, dopo un iniziale diniego, il consenso della sig.ra alla revoca dell'assegno di Parte_2
mantenimento in suo favore (v. documentazione depositata in data 11.6.2025 dal procuratore di parte ricorrente), nel corso dell'udienza del 18.6.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di fare proprio l'accordo raggiunto all'udienza del 5.3.2025, quindi il giudice istruttore ha trattenuto il procedimento in decisione collegiale.
1. Osserva il collegio che la soluzione conciliativa raggiunta dalle parti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 50/2015, emessa da questo Tribunale in data 27.1.2015,
depositata il 2.2.2015, all'esito del procedimento n. 2268/14 r.g., sia integralmente condivisibile dato
Per_ che la LI risulta economicamente indipendente e non più residente con i genitori, e che le statuizioni economiche concordate per il mantenimento dei figli e maggiorenni non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti, risultano conformi ai loro interessi e compatibili con le condizioni economiche delle parti.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione del comune interesse delle stesse alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , così decide: Controparte_1
• fa proprio l'accordo concluso tra le parti nel corso dell'udienza del 5.3.2025, in modifica della sentenza n. 50/2015, emessa il 27.1.2015 da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 2268/14 r.g.
e, per l'effetto,
• revoca, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, ed in modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la predetta sentenza, l'obbligo del sig. di versare Controparte_1
Per_ contributi di mantenimento in favore della LI , e dispone, con la medesima decorrenza, che l'importo dei contributi di mantenimento dovuti dal sig. in favore dei figli e Controparte_1 Per_2
sia rideterminato in complessivi € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli Per_3 indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• liquida con separato decreto i compensi dell'avv. Barbara Santoleri, per l'assistenza prestata in giudizio alla sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Chieti, 20.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco