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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, per Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Antonio Campisciano presso il cui studio in Caltabellotta (Ag), via Agrigento
n. 4, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Barbera presso il cui studio in Santa Margherita di Belice
(Ag), via Genova 17 è elettivamente domiciliata;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso all'udienza del come da verbale con trattazione cartolare a cui si rinvia.
Il PM ha apposto il visto il 16.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2021, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 7 ottobre 1987, unione dalla quale sono nati tre figli: (nata a Controparte_1 Per_1
CA il 29.7.1988), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Persona_3
15.10.1996), ormai maggiorenni e di essersi separato dalla stessa, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di CA in data 3.2.2009 e depositato in pari data, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Con memoria depositata il 2 maggio 2022, si è costituita in giudizio la resistente , la Controparte_1
quale ha aderito alla richiesta di pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, chiedendo la conferma dell'importo a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 650,00.
All'udienza presidenziale del 12.5.2022 le parti hanno insistito nei rispettivi atti.
Con ordinanza fuori udienza del 17.5.2022 il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi i coniugi, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e rimesso la parti innanzi al giudice istruttore.
Con provvedimento del 1.3.2023 venivano ammesse le prove documentali prodotte dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 7.10.2024 il difensore di parte ricorrente depositava ordinanza n. 970/2023 emessa in data 1.3.2023
e, depositata il 9.3.2023, dalla Corte di Appello di Palermo con la quale il Collegio, a modifica parziale dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di CA a seguito del reclamo proposto dal sig. Pt_1
revocava il contributo al mantenimento disposto nella misura di € 200,00 mensili relativamente alla figlia maggiore depositava, altresì, certificato di matrimonio contratto dalla figlia . Per_1 Per_2
All'udienza dell'8.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con termini 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di CA nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , va pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in CA (AG), il 7.10.1987,
trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 273, parte II, Serie A dell'anno 1987 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla madre per conto dei figli e Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni, occorre rilevare che, nel caso di specie, il ricorrente era stato onerato, in sede Per_3
di separazione giudiziale, di corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore degli stessi, all'epoca, una già maggiorenne e due ancora minorenni, un assegno di € 650,00 mensili complessivi.
A modifica di dette condizioni, il ricorrente chiede la revoca e/o la riduzione del contributo al mantenimento, sul presupposto di un peggioramento della propria situazione patrimoniale ed economica rispetto al momento in cui è intervenuto il decreto di omologa della separazione, ed evidenziando il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e la loro inerzia nella ricerca di una occupazione lavorativa.
In particolare, quanto alla propria situazione economica, il ricorrente ha dedotto di aver subito un peggioramento atteso che, a seguito della grave crisi epidemiologica da Covid 19, percepisce il solo reddito come insegnante non riuscendo più a svolgere dei lavori occasionali nel settore turistico.
Dal canto suo, la resistente chiede la conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli evidenziando le molteplici esigenze dei medesimi relative alle spese legate al percorso universitario da ciascuno intrapreso.
Tanto evidenziato circa le rispettive prospettazioni fornite dalle parti, in materia di mantenimento di pagina 3 di 6 figli maggiorenni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito come, secondo il principio di autoresponsabilità, l'obbligo dei genitori di mantenerli si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e, nella valutazione degli indici di rilevanza, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento va ponderata con rigore crescente con il crescere dell'età
del figlio (Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 novembre 2021, n. 32406).
L'onere della prova relativamente all'impossibilità di conseguire un'autonomia economica grava sul richiedente l'assegno di mantenimento.
2.1 Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è emerso che: la figlia più grande, ha ampiamente Per_1
superato la maggiore età (36 anni), si è laureata da quasi quattro anni (19.3.2021) e non è stato prodotto documento alcuno che dimostri che la stessa si sia attivata nella ricerca di un'occupazione; la figlia Per_2
ha conseguito la laurea magistrale in scienze della formazione primaria (9.3.2022), si è iscritta al TFA sostegno presso l'Università degli studi di Palermo, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e, il 28.9.2023, ha contratto matrimonio;
che il figlio risulta iscritto presso l'Università di Messina. Per_3
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, deve escludersi la sussistenza del diritto al mantenimento della figlia in quanto, a fronte dell'onere probatorio stringente, stante l'età adulta della stessa, non Per_1
vi sono elementi da cui desumere che si sia in tutto questo tempo concretamente attivata per reperire una attività lavorativa e di non esservi riuscita per cause esulanti dalla propria volontà.
2.2 Quanto alla figlia , invece, occorre rilevare che i documenti in atti risalgono al 2022 e Per_2
non vi sono elementi da cui desumere che in questo ulteriore lasso di tempo la stessa si sia fattivamente attivata per reperire una attività lavorativa. Inoltre, emerge che ha contratto matrimonio, così costituendo un proprio nucleo familiare, con conseguente automatica cessazione del diritto a percepire il mantenimento dai genitori sul rilievo che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n.
24498).
Alla luce degli elementi sopra richiamati, sono venuti meno quindi i presupposti per confermare un contributo al mantenimento della figlia . Per_2
2.3 Quanto al figlio di anni 28, invece, è emerso dalle allegazioni della resistente che lo Per_3
pagina 4 di 6 stesso debba ancora ultimare il percorso di studio intrapreso, essendo iscritto all'università di veterinaria di Messina. Può quindi essere allo stato confermato un contributo al mantenimento per il solo figlio per il tempo strettamente necessario allo stesso a reperire un'occupazione lavorativa e con la Per_3
precisazione che, il conseguimento di una indipendenza economica si presume con il raggiungimento dei trenta anni di età, salvo comprovare un'impossibilità dovuta a specifiche problematiche personali e salvo il diritto agli alimenti che permane tra i congiunti reciprocamente (Cass. civ. 17183 del 2020).
Appare quindi congruo, allo stato, confermare l'obbligo in capo al padre di corresponsione in favore del solo figlio di un contributo al mantenimento per il tempo strettamente necessario allo Per_3
stesso alla ricerca di un impiego lavorativo, valorizzandosi il fatto che lo stesso ha intrapreso un percorso di studi universitario e non ha ancora compiuto i trenta anni di età.
Passando alla quantificazione del contributo al mantenimento ritiene il Collegio congruo, alla luce della capacità economica del ricorrente, quantificarlo a far data dalla presente pronuncia, in € 200,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerata la natura necessaria del giudizio, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CA in data 7.10.1987 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Belice il 16.9.1965, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 273, serie A, parte II, dell'anno 1987;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di CA di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- conferma la revoca disposta con provvedimento della Corte di Appello n. 970 del 9.3.2023 dell'obbligo in capo a di corrispondere a il contributo a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di nei confronti della figlia Parte_1
pagina 5 di 6 ; Per_2
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere alla moglie, quale contributo Parte_1
al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'importo mensile Per_3
quantificato, a far data dalla presente pronuncia, in € 200,00 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1221/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, per Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Antonio Campisciano presso il cui studio in Caltabellotta (Ag), via Agrigento
n. 4, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Barbera presso il cui studio in Santa Margherita di Belice
(Ag), via Genova 17 è elettivamente domiciliata;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Divorzio contenzioso.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso all'udienza del come da verbale con trattazione cartolare a cui si rinvia.
Il PM ha apposto il visto il 16.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2021, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 7 ottobre 1987, unione dalla quale sono nati tre figli: (nata a Controparte_1 Per_1
CA il 29.7.1988), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Persona_3
15.10.1996), ormai maggiorenni e di essersi separato dalla stessa, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di CA in data 3.2.2009 e depositato in pari data, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Con memoria depositata il 2 maggio 2022, si è costituita in giudizio la resistente , la Controparte_1
quale ha aderito alla richiesta di pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, chiedendo la conferma dell'importo a titolo di concorso al mantenimento dei figli nella misura di € 650,00.
All'udienza presidenziale del 12.5.2022 le parti hanno insistito nei rispettivi atti.
Con ordinanza fuori udienza del 17.5.2022 il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi i coniugi, ha confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e rimesso la parti innanzi al giudice istruttore.
Con provvedimento del 1.3.2023 venivano ammesse le prove documentali prodotte dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 7.10.2024 il difensore di parte ricorrente depositava ordinanza n. 970/2023 emessa in data 1.3.2023
e, depositata il 9.3.2023, dalla Corte di Appello di Palermo con la quale il Collegio, a modifica parziale dell'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di CA a seguito del reclamo proposto dal sig. Pt_1
revocava il contributo al mantenimento disposto nella misura di € 200,00 mensili relativamente alla figlia maggiore depositava, altresì, certificato di matrimonio contratto dalla figlia . Per_1 Per_2
All'udienza dell'8.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con termini 190 c.p.c.
pagina 2 di 6 Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di CA nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da , va pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in CA (AG), il 7.10.1987,
trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 273, parte II, Serie A dell'anno 1987 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando ai profili relativi al mantenimento chiesto dalla madre per conto dei figli e Per_1 Per_2
, tutti maggiorenni, occorre rilevare che, nel caso di specie, il ricorrente era stato onerato, in sede Per_3
di separazione giudiziale, di corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore degli stessi, all'epoca, una già maggiorenne e due ancora minorenni, un assegno di € 650,00 mensili complessivi.
A modifica di dette condizioni, il ricorrente chiede la revoca e/o la riduzione del contributo al mantenimento, sul presupposto di un peggioramento della propria situazione patrimoniale ed economica rispetto al momento in cui è intervenuto il decreto di omologa della separazione, ed evidenziando il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e la loro inerzia nella ricerca di una occupazione lavorativa.
In particolare, quanto alla propria situazione economica, il ricorrente ha dedotto di aver subito un peggioramento atteso che, a seguito della grave crisi epidemiologica da Covid 19, percepisce il solo reddito come insegnante non riuscendo più a svolgere dei lavori occasionali nel settore turistico.
Dal canto suo, la resistente chiede la conferma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli evidenziando le molteplici esigenze dei medesimi relative alle spese legate al percorso universitario da ciascuno intrapreso.
Tanto evidenziato circa le rispettive prospettazioni fornite dalle parti, in materia di mantenimento di pagina 3 di 6 figli maggiorenni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito come, secondo il principio di autoresponsabilità, l'obbligo dei genitori di mantenerli si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e, nella valutazione degli indici di rilevanza, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento va ponderata con rigore crescente con il crescere dell'età
del figlio (Cassazione civile, sez. I, sentenza 8 novembre 2021, n. 32406).
L'onere della prova relativamente all'impossibilità di conseguire un'autonomia economica grava sul richiedente l'assegno di mantenimento.
2.1 Nel caso di specie, nel corso del giudizio, è emerso che: la figlia più grande, ha ampiamente Per_1
superato la maggiore età (36 anni), si è laureata da quasi quattro anni (19.3.2021) e non è stato prodotto documento alcuno che dimostri che la stessa si sia attivata nella ricerca di un'occupazione; la figlia Per_2
ha conseguito la laurea magistrale in scienze della formazione primaria (9.3.2022), si è iscritta al TFA sostegno presso l'Università degli studi di Palermo, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e, il 28.9.2023, ha contratto matrimonio;
che il figlio risulta iscritto presso l'Università di Messina. Per_3
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, deve escludersi la sussistenza del diritto al mantenimento della figlia in quanto, a fronte dell'onere probatorio stringente, stante l'età adulta della stessa, non Per_1
vi sono elementi da cui desumere che si sia in tutto questo tempo concretamente attivata per reperire una attività lavorativa e di non esservi riuscita per cause esulanti dalla propria volontà.
2.2 Quanto alla figlia , invece, occorre rilevare che i documenti in atti risalgono al 2022 e Per_2
non vi sono elementi da cui desumere che in questo ulteriore lasso di tempo la stessa si sia fattivamente attivata per reperire una attività lavorativa. Inoltre, emerge che ha contratto matrimonio, così costituendo un proprio nucleo familiare, con conseguente automatica cessazione del diritto a percepire il mantenimento dai genitori sul rilievo che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n.
24498).
Alla luce degli elementi sopra richiamati, sono venuti meno quindi i presupposti per confermare un contributo al mantenimento della figlia . Per_2
2.3 Quanto al figlio di anni 28, invece, è emerso dalle allegazioni della resistente che lo Per_3
pagina 4 di 6 stesso debba ancora ultimare il percorso di studio intrapreso, essendo iscritto all'università di veterinaria di Messina. Può quindi essere allo stato confermato un contributo al mantenimento per il solo figlio per il tempo strettamente necessario allo stesso a reperire un'occupazione lavorativa e con la Per_3
precisazione che, il conseguimento di una indipendenza economica si presume con il raggiungimento dei trenta anni di età, salvo comprovare un'impossibilità dovuta a specifiche problematiche personali e salvo il diritto agli alimenti che permane tra i congiunti reciprocamente (Cass. civ. 17183 del 2020).
Appare quindi congruo, allo stato, confermare l'obbligo in capo al padre di corresponsione in favore del solo figlio di un contributo al mantenimento per il tempo strettamente necessario allo Per_3
stesso alla ricerca di un impiego lavorativo, valorizzandosi il fatto che lo stesso ha intrapreso un percorso di studi universitario e non ha ancora compiuto i trenta anni di età.
Passando alla quantificazione del contributo al mantenimento ritiene il Collegio congruo, alla luce della capacità economica del ricorrente, quantificarlo a far data dalla presente pronuncia, in € 200,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerata la natura necessaria del giudizio, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CA in data 7.10.1987 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Belice il 16.9.1965, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 273, serie A, parte II, dell'anno 1987;
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di CA di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- conferma la revoca disposta con provvedimento della Corte di Appello n. 970 del 9.3.2023 dell'obbligo in capo a di corrispondere a il contributo a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di nei confronti della figlia Parte_1
pagina 5 di 6 ; Per_2
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere alla moglie, quale contributo Parte_1
al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'importo mensile Per_3
quantificato, a far data dalla presente pronuncia, in € 200,00 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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