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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11144/2025 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Zaccaria del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e , nato a [...] il 5 Controparte_1
luglio 1981 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco C.F._2
Mencini del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 9 dicembre 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 31 luglio 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 9 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica l'8 settembre 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 22 gennaio 2018 a Pianoro (Bologna) e che dalla loro unione non sono nati figli;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 9 dicembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
2 rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto l'impegno ai trasferimenti immobiliari regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e riportate in dispositivo;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno stesso concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 27 novembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 4 Parte_1
maggio 1976 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Pianoro (Bologna) il 22 gennaio 2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianoro al n. 1, parte I, anno 2018;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pianoro di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“Art.
1 - Consenso alla separazione
Le parti dichiarano di separarsi consensualmente, ai sensi dell'art. 158 del codice civile, con le condizioni stabilite nel presente accordo.
Art.
2 - Assegno di Mantenimento
3 Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di assegno di mantenimento, sia presente che futura, sia a titolo di contributo al mantenimento, sia a titolo di una tantum.
Art. 3 - A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i Signori
[...]
e convengono quanto segue: Pt_1 Controparte_1
A) il signor si obbliga a cedere e trasferire alla signora che si CP_1 Pt_1
obbliga ad acquistare ad ogni effetto di legge, la propria quota di comproprietà pari al
50% spettante sul seguente immobile:
- fabbricato da terra a cielo posto in Monzuno (BO), Via Ca' di Poldo n. 317, censito come segue al Catasto Fabbricati del Comune di Monzuno (BO) foglio 41, mappali:
- 193 sub. 1, Categoria A/3, Classe 2, Vani 4,5, Superficie Catastale Totale 107 mq., totale escluse aree scoperte 98 mq., rendita Euro 278,89; Località Cà di Poldo n. 317 piano T-S1, mappale variato in data 10 novembre 2020 prot. n. BO0092114 per corretta rappresentazione grafica.
- 193 sub. 2, Categoria C/6, Classe 1, consistenza 31 mq., Superficie Catastale 37 mq., rendita Euro 131,28; Località Cà di Poldo n. 317 piano S1, mappale variato in data 10 novembre 2020 prot. n. BO0092114 per corretta rappresentazione grafica.
L'area di sedime e circostante il fabbricato è distinta al catasto terreni del predetto
Comune al foglio 41 con il mappale 193 - ente urbano di are 28.70 Confini in corpo:
Via Ca' di Poldo, mappali 192- 186-189-194 e forse altri.
Il tutto esattamente raffigurato nelle planimetrie catastali a corredo della denuncia di protocollo prot. n. BO0092114 in data 10 novembre 2020.
Il fabbricato in oggetto è pervenuto alle parti per la quota di un mezzo ciascuno per acquisto con atto a ministero Notaio repertorio n. 7622 – raccolta n. Persona_1
5004, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna il 07/04/2021 al n. 16066
Serie 1T, trascritto a Bologna il 07/04/2021 Reg. Gen. 17293, Reg. Part. 12282.
4 B) Il Sig. si obbliga a cedere e trasferire alla signora che si CP_1 Pt_1
obbliga ad acquistare ad ogni effetto di legge, la piena ed intera proprietà pari al 100% spettante sui seguenti beni:
- terreno senza sovrastanti fabbricati, sito in Comune di Monzuno, località Ca' di Poldo, distinto al Catasto Terreni del Comune di Monzuno al foglio 41 con i mappali:
- 188 SEMIN. ARBOR., classe 2, are 13.30, Reddito Dominicale Euro 2,34, Reddito
Agrario Euro 5,50;
-189 VIGNETO, classe 1, are 04.45 Reddito dominicale Euro 3,31 Reddito Agrario
Euro 1,49.
Confini: mappali 186, 194, 193 e forse altri;
I terreni in oggetto sono pervenuti per la piena proprietà al signor per Controparte_1
acquisto con atto a ministero Notaio sopra citato repertorio n. 7622 – Persona_1
raccolta n. 5004, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna il 07/04/2021 al n. 16066 Serie 1T, e trascritto a Bologna il 07/04/2021 al Reg. Gen. 17295, Reg. Part. 12284.
Art.
4 - I beni in oggetto verranno ceduti con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Il signor garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima CP_1
provenienza del bene promesso in vendita nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione della servitù costituita con il richiamato atto a ministero Notaio Persona_1
sopra citato repertorio n. 7622/5004, e trascritta a Bologna il 07/04/2021 al Reg.
[...]
Gen. 17294, Reg. Part. 12283, ben nota alle parti.
5 Ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, il Signor
dichiara che il fabbricato di cui al punto A è stato edificato in forza di CP_1
Concessione Edilizia n. 105 dell'11 giugno 1973; dichiara altresì di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma
1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, nonché adempiere a quanto previsto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2002 n. 380, art. 30, II comma.
Il signor garantirà la conformità degli impianti posti al servizio del suddetto CP_1
immobile alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegnerà copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente.
Le parti hanno prima d'ora convenuto che a fronte delle predette cessioni la signora verserà a titolo di corrispettivo al signor la Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 70.000,00 (settantamila/00) che dovrà essere corrisposta al momento della stipula.
Il preliminare di trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi.
Il fabbricato oggetto del preliminare di vendita è dotato di attestato di prestazione energetica che la signora dichiara di avere ricevuto unitamente alle Parte_1
relative informazioni e alla documentazione.
Il signor si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di CP_1
contratto definitivo.
Il trasferimento definitivo degli immobili sopra descritti avverrà in unico contesto e con unico atto notarile entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di omologa di separazione.
Gli effetti attivi e passivi della presente cessione, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del trasferimento definitivo.
I Signori e intendono avvalersi, per questi preliminari e in sede di Pt_1 CP_1
contratto definitivo, dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando
6 il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art. 5 – La roulotte collocata nel giardino dell'abitazione coniugale.
L'immobile dove i coniugi hanno convissuto durante il matrimonio è stato recentemente ristrutturato e per ogni evenienza del caso gli stessi avevano così acquistato una roulotte intestata al solo sig. (marito) ora tutti e due sono concordi nel procedere con CP_1
la rottamazione di tale roulotte, mettendo le spese necessarie per la rottamazione suddivise a metà tra di loro.
Art.
6 - Disposizioni Finali
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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