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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IA RI RA Presidente
Dott. RO TI Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1191 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 4613/2024 in data 18 ottobre 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giorgio Mariani, discussa e decisa all'udienza collegiale del 19 febbraio 2025
promossa da
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_1 Emanuele Di Maula e dall'Avv. Gabriele Sabbadini, elettivamente domiciliato in Caulonia (RC), alla via Brooklyn, n. 3, presso e nello studio dei difensori;
Appellante
contro
. Controparte_1 Appellato - contumace
OGGETTO: Spese processuali giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma dell'impugnata Sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, capo 2:
- liquidare le spese del primo grado, a favore dei difensori anticipatari, nella misura complessiva di €321,00, a carico del , o di quella Controparte_1 superiore a quella liquidata nella Sentenza impugnata e che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.). Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”.
1
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 4613/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da contro il Parte_1 Controparte_1 condannando il convenuto a mettere a disposizione dell'attore la “Carta Docente” (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 al fine di poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Per l'effetto, il Tribunale ha condannato il soccombente al pagamento delle spese CP_1 del grado in favore dei Difensori del , liquidate in € 258,00, oltre gli oneri fiscali e Pt_1 previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge.
-attualmente docente per la scuola primaria in forza di contratto a tempo Parte_1 indeterminato dall'1.9.2021- aveva adito il Tribunale di Milano lamentando il mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”.
Permesso di avere, in precedenza, prestato servizio in forza di due contratti a tempo determinato: a) a.s. 2020/2021 - periodo: 29.09.2020-30.06.2021, presso l'I.C. ; CP_2
b) a.s. 2019/2020 - periodo: 12.09.2019-30.06.2020, presso l'I.C. “Karol Wojtyla” il aveva pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento “di Euro Pt_1 CP_1
500,00, per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di beni e servizi formativi utili allo sviluppo delle competenze professionali secondo quanto previsto dai commi 121-124 dell'art.1 della legge n. 107/2015”.
A fronte della costituzione del convenuto, che aveva contrastato la rivendicazione CP_1 avversaria, il primo Giudice, richiamando le norme a disciplina della materia (artt. 121, 122 Legge 107/2015 e D.P.C.M. 28/11/16), ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della controparte CP_1 detto beneficio (o altro equipollente), per fruirne nel rispetto delle previsioni legali.
Il Tribunale ha motivato richiamando la pronuncia n. 1842 del 2022 del Consiglio di Stato di cui ha condiviso le argomentazioni per le quali: “…un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli
2 studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla…” e nello stesso senso era il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia n. 450 del 18/05/2022.
Unicamente ha proposto appello, insistendo per la parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado nel punto in cui il primo Giudice ha quantificato le spese di lite in € 258,00, oltre oneri di legge. L'appellante ritiene erronea la decisione in punto di determinazione delle spese di lite poiché il Tribunale, oltre a non indicare le fasi per le quali era avvenuta la liquidazione dei compensi professionali, si era risolto nella liquidazione di un importo inferiore ai minimi inderogabili previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. 37/2018 e successivamente dal D.M. 147/2022. In tale senso, l'odierno ricorrente deduce che, nel caso di specie, lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione del compenso del difensore era quello relativo ai contenziosi in materia di lavoro, di valore pari a € 1.000,00 e di complessità bassa, di cui alla Tabella n. 3, rubricata
“cause di lavoro”, allegata al D.M. n. 55/2014, per cui il compenso doveva - e poteva - essere liquidato nell'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio, decisione e istruttoria, nella misura non inferiore complessivamente ad € 321,00 di cui: per la fase studio della controversia €105,00; per la fase introduttiva del giudizio € 63,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 63,00; per la fase decisionale € 90,00. Pur tenendo conto della natura della 'serialità', del valore e della breve durata della causa, per come richiamate dal primo Giudice per la quantificazione delle spese di lite, parte appallante sostiene che, perlomeno, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di compenso, la somma di € 321,00. A sostegno della sua tesi, l'appellante richiama la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9815 del 13 aprile 2023 in cui è stato affermato il principio secondo il quale non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi determinati dalla tariffa forense.
All'udienza del 19 febbraio 2025 -trattata mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.- è stata dichiarata la contumacia del appellato, non costituitosi CP_1 nonostante regolare notifica dell'atto di appello avversario, onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Le ragioni dell'appello sono fondate sulla base delle corrette doglianze formulate dal , Pt_1 per come sopra sintetizzate.
Per maggiore chiarezza viene richiamata la normativa di riferimento.
L'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
3 conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
… 5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia […] b) per fase introduttiva del giudizio […] c) per fase istruttoria: […] d) per fase decisionale […]”. L'art. 5, comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. […] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Nella fattispecie in esame, si rileva che il valore della causa di primo grado era pari a Euro 2.000,00 con la conseguenza lo scaglione di riferimento da utilizzare come parametro per la liquidazione delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore compreso da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che avanti il Tribunale di Milano è stata prestata attività nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e considerato che l'art. 4, comma 1 del D.M. richiamato consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, in considerazione della natura seriale della controversia, si procede a riliquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella complessivamente pari a € 321,00 -in tale esatta misura correttamente postulata dall'appellante- oltre spese generali, IVA e CPA.
Per le già indicate ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono rideterminate nella misura complessiva di euro 321,00 oltre a spese generali e oneri di legge con la conseguente condanna, dunque, del Controparte_1
, a rifondere all'appellante la predetta somma, con distrazione a favore dei
[...]
Procuratori dichiaratisi antistatari e confermando nel resto la sentenza appellata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e vengono liquidate CP_1
-in ragione del valore della controversia con particolare riferimento al presente grado di giudizio, della natura del contenzioso e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 250.00 oltre a spese generali e oneri di legge anche qui da distrarre a favore dei Procuratori dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4613/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condanna il appellato a corrispondere all'appellante le spese processuali del primo CP_1 grado, riliquidate in complessivi € 321,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art.. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari. Conferma le altre statuizioni di merito. Condanna il a rifondere all'appellante le spese del Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei Difensori antistatari. Milano, 19 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
RO TI IA RI RA
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