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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2024, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
n.r.g.13580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13580/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BONALI MARILISA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GALIMBERTI VALERIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. RICHINI RAFFAELLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 7.5.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
NEL MERITO Per_
1) disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 (ritirandolo da scuola) alle ore 20.00; Per_
2) disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00= (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 4 3) disporre che non sia più dovuto il versamento da parte del padre entro il 31 Dicembre di ogni anno della Per_ somma di € 600,00= (seicento/00) sul libretto postale intestato al figlio;
4) per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di regolamentare Per_ consensualmente dei rapporti genitoriali in relazione al figlio (cfr. sempre doc.ti 4 e 5).
IN OGNI CASO
Con il riconoscimento dei compensi professionali del presente procedimento, anche con premialità in termini di maggiorazione degli onorari per il rispetto del requisito di “navigabilità” dell'atto ex D.M. 55/14 e s.m.i.
IN VIA ISTRUTTORIA
[omissis]
Per parte resistente
- disporre, a parziale modifica del punto 3 dell'accordo di cui al ricorso sottoscritto in data 03.01.2023 e omologato con decreto 10.01.2023, che il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dalle ore 11:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica e dalle ore 16 (ritirandolo da scuola) alle ore 20:00 del martedì e del giovedì;
- rigettare il ricorso proposto da nella parte in cui chiede la riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento e la eliminazione dell'obbligo di versamento annuale sul libretto postale intestato al figlio.
Con condanna del ricorrente alla integrale rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7.11.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto del Tribunale di Brescia del 10.1.2023 (RG 38/2023) che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio , nato il [...] dalla convivenza more uxorio con ER [...]
(per quanto qui di interesse: collocamento del figlio prevalente presso la madre, visite CP_1
del padre dal sabato alla domenica alternati e due pomeriggi nell'altra settimana, contributo del padre a titolo di mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo, assegno unico -€ 220,00 mensili- in favore della madre, versamento del padre di € 600,00 annui sul libretto di risparmio intestato al figlio, impegno delle parti a rivedere le condizioni in caso di pensionamento del padre e correlata diminuzione delle entrate).
La resistente, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 7.5.2024, vanamente tentata la conciliazione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di provvedimenti temporanei e urgenti e di istruttoria, pagina 2 di 4 autorizzava le parti alla discussione orale ex art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Premesso il pacifico pensionamento del padre in data 1.7.2023, la domanda del ricorrente di diminuzione del contributo al mantenimento del figlio si fonda sulla correlata diminuzione dei redditi, da € 2.000,00 mensili a € 1.500,00 netti mensili, e sul maggior tempo a disposizione, offrendosi di tenere il figlio due pomeriggi settimanali in più.
Senza opporsi a tale ultima istanza, la resistente domanda il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando di percepire, quale dipendente comunale a tempo indeterminato part-time dal 2017, €
1.500,00 mensili netti, sostenendo sopravvenuti aumenti o nuove spese della mensa, da € 98 a 126 mensili, del mutuo da € 397 a 443 mensili, di abbonamenti telefonici € 15 mensili, di spese condominiali per l'installazione di impianto fotovoltaico e relativa assicurazione. Rappresenta altresì che il ricorrente, proprietario di svariati immobili, ha percepito, col pensionamento, l'indennità fine rapporto di € 7.000,00; che, a marzo 2023, il ricorrente cedeva al figlio , avuto da precedente CP_2
relazione maggiorenne ed economicamente indipendente, il 50% di immobile a Berzo Inferiore a prezzo vile per complessivi € 10.000, percependo € 5.000, poi restituiti a e (sorella di CP_2 Per_2
, anch'ella maggiorenne economicamente indipendente) mediante bonifici di € 3.000,00 e CP_2
2.000,00 con causale “dentista”; che sarebbe titolare di un dossier titoli non dichiarato.
In primo luogo, rileva senz'altro l'avveramento della condizione concordata nel decreto impugnato di rivedere le condizioni economiche, consistita nel pensionamento del padre avvenuto a luglio 2023 e nella correlata diminuzione delle entrate nella misura di € 500,00 in meno per ogni mese;
rileva altresì, sebbene esiguamente, la non opposta disponibilità del padre ad accollarsi per due pomeriggi in più il mantenimento diretto del figlio, per un totale di quattro cene mensili in più.
Rilevano solo parzialmente le deduzioni di controparte: non rappresentano sopravvenienze la titolarità degli immobili in capo al ricorrente, senz'altro antecedente al decreto del gennaio 2023 (trattasi peraltro della casa familiare al 50% tra le parti e di altri immobili al 25% tra resistente e altri parenti); dalla pagina di ogni estratto conto prodotto e dall'homebanking del resistente il controvalore degli asseriti titoli risulta pari ad € 0,00, versando unicamente la tassa di possesso del conto corrente (docc.
14-17 ricorrente); il percepimento in favore del marito del TFR consiste in una somma una tantum, della quale anche la resistente nutre aspettativa, essendole senz'altro erogata a fine rapporto, potendo altresì ricorrere ad eventuali anticipazioni;
l'aumento delle spese (mensa, mutuo -peraltro parimenti a pagina 3 di 4 carico del ricorrente in egual misura- telefonia), appare di non rilevante entità e si reputa in parte
Org_ compensato dall'adeguamento dell'indice dell'assegno di mantenimento;
le spese condominiali per il fotovoltaico si reputano compensabili dai risparmi di cui senz'altro l'utente gioverà in futuro;
rileva, pur marginalmente, la volontà del padre di beneficiare i figli e , sebbene già CP_2 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, piuttosto che il figlio , minorenne, oggi di anni ER
nove.
Tutto quanto premesso consente di ritenere equa la diminuzione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 280,00 mensili, rivalutabili Istat. Fermo il contributo annuale a carico del padre di € 600,00 sul libretto intestato , in quanto destinato alla realizzazione dei ER
risparmi in favore diretto del figlio, senza il tramite della madre, considerata altresì la condotta serbata dal padre nei confronti degli altri due figli.
La reciproca soccombenza consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia del 10.1.2023 (RG
38/2023),
1. in aggiunta a quanto previsto per le frequentazioni padre-figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 (ritirandolo da scuola) alle ore 20.00; ER
2. pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di €
280,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
3. fermo il resto;
4. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.5.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13580/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. BONALI MARILISA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GALIMBERTI VALERIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. RICHINI RAFFAELLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 7.5.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
NEL MERITO Per_
1) disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 (ritirandolo da scuola) alle ore 20.00; Per_
2) disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00= (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 4 3) disporre che non sia più dovuto il versamento da parte del padre entro il 31 Dicembre di ogni anno della Per_ somma di € 600,00= (seicento/00) sul libretto postale intestato al figlio;
4) per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di regolamentare Per_ consensualmente dei rapporti genitoriali in relazione al figlio (cfr. sempre doc.ti 4 e 5).
IN OGNI CASO
Con il riconoscimento dei compensi professionali del presente procedimento, anche con premialità in termini di maggiorazione degli onorari per il rispetto del requisito di “navigabilità” dell'atto ex D.M. 55/14 e s.m.i.
IN VIA ISTRUTTORIA
[omissis]
Per parte resistente
- disporre, a parziale modifica del punto 3 dell'accordo di cui al ricorso sottoscritto in data 03.01.2023 e omologato con decreto 10.01.2023, che il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dalle ore 11:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica e dalle ore 16 (ritirandolo da scuola) alle ore 20:00 del martedì e del giovedì;
- rigettare il ricorso proposto da nella parte in cui chiede la riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento e la eliminazione dell'obbligo di versamento annuale sul libretto postale intestato al figlio.
Con condanna del ricorrente alla integrale rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria:
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 7.11.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto del Tribunale di Brescia del 10.1.2023 (RG 38/2023) che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio , nato il [...] dalla convivenza more uxorio con ER [...]
(per quanto qui di interesse: collocamento del figlio prevalente presso la madre, visite CP_1
del padre dal sabato alla domenica alternati e due pomeriggi nell'altra settimana, contributo del padre a titolo di mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo, assegno unico -€ 220,00 mensili- in favore della madre, versamento del padre di € 600,00 annui sul libretto di risparmio intestato al figlio, impegno delle parti a rivedere le condizioni in caso di pensionamento del padre e correlata diminuzione delle entrate).
La resistente, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 7.5.2024, vanamente tentata la conciliazione, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di provvedimenti temporanei e urgenti e di istruttoria, pagina 2 di 4 autorizzava le parti alla discussione orale ex art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Premesso il pacifico pensionamento del padre in data 1.7.2023, la domanda del ricorrente di diminuzione del contributo al mantenimento del figlio si fonda sulla correlata diminuzione dei redditi, da € 2.000,00 mensili a € 1.500,00 netti mensili, e sul maggior tempo a disposizione, offrendosi di tenere il figlio due pomeriggi settimanali in più.
Senza opporsi a tale ultima istanza, la resistente domanda il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando di percepire, quale dipendente comunale a tempo indeterminato part-time dal 2017, €
1.500,00 mensili netti, sostenendo sopravvenuti aumenti o nuove spese della mensa, da € 98 a 126 mensili, del mutuo da € 397 a 443 mensili, di abbonamenti telefonici € 15 mensili, di spese condominiali per l'installazione di impianto fotovoltaico e relativa assicurazione. Rappresenta altresì che il ricorrente, proprietario di svariati immobili, ha percepito, col pensionamento, l'indennità fine rapporto di € 7.000,00; che, a marzo 2023, il ricorrente cedeva al figlio , avuto da precedente CP_2
relazione maggiorenne ed economicamente indipendente, il 50% di immobile a Berzo Inferiore a prezzo vile per complessivi € 10.000, percependo € 5.000, poi restituiti a e (sorella di CP_2 Per_2
, anch'ella maggiorenne economicamente indipendente) mediante bonifici di € 3.000,00 e CP_2
2.000,00 con causale “dentista”; che sarebbe titolare di un dossier titoli non dichiarato.
In primo luogo, rileva senz'altro l'avveramento della condizione concordata nel decreto impugnato di rivedere le condizioni economiche, consistita nel pensionamento del padre avvenuto a luglio 2023 e nella correlata diminuzione delle entrate nella misura di € 500,00 in meno per ogni mese;
rileva altresì, sebbene esiguamente, la non opposta disponibilità del padre ad accollarsi per due pomeriggi in più il mantenimento diretto del figlio, per un totale di quattro cene mensili in più.
Rilevano solo parzialmente le deduzioni di controparte: non rappresentano sopravvenienze la titolarità degli immobili in capo al ricorrente, senz'altro antecedente al decreto del gennaio 2023 (trattasi peraltro della casa familiare al 50% tra le parti e di altri immobili al 25% tra resistente e altri parenti); dalla pagina di ogni estratto conto prodotto e dall'homebanking del resistente il controvalore degli asseriti titoli risulta pari ad € 0,00, versando unicamente la tassa di possesso del conto corrente (docc.
14-17 ricorrente); il percepimento in favore del marito del TFR consiste in una somma una tantum, della quale anche la resistente nutre aspettativa, essendole senz'altro erogata a fine rapporto, potendo altresì ricorrere ad eventuali anticipazioni;
l'aumento delle spese (mensa, mutuo -peraltro parimenti a pagina 3 di 4 carico del ricorrente in egual misura- telefonia), appare di non rilevante entità e si reputa in parte
Org_ compensato dall'adeguamento dell'indice dell'assegno di mantenimento;
le spese condominiali per il fotovoltaico si reputano compensabili dai risparmi di cui senz'altro l'utente gioverà in futuro;
rileva, pur marginalmente, la volontà del padre di beneficiare i figli e , sebbene già CP_2 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, piuttosto che il figlio , minorenne, oggi di anni ER
nove.
Tutto quanto premesso consente di ritenere equa la diminuzione del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 280,00 mensili, rivalutabili Istat. Fermo il contributo annuale a carico del padre di € 600,00 sul libretto intestato , in quanto destinato alla realizzazione dei ER
risparmi in favore diretto del figlio, senza il tramite della madre, considerata altresì la condotta serbata dal padre nei confronti degli altri due figli.
La reciproca soccombenza consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia del 10.1.2023 (RG
38/2023),
1. in aggiunta a quanto previsto per le frequentazioni padre-figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 (ritirandolo da scuola) alle ore 20.00; ER
2. pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di €
280,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
3. fermo il resto;
4. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.5.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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