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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Juvarra n. 5, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giulia Ruggerone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via Mossotti n. 11, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], attualmente CP_1 C.F._2 ristretto presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” in Torino, Via Aglietta n. 35, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Esmeralda Elmazi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 115, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05.01.2010 a Novara, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al numero 1, p. I, anno 2010 e dichiarare che la signora perde il cognome Pt_1
CP_1 ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 disporre l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre che potrà, quindi, assumere Persona_1 Parte_1 in via unilaterale nell'interesse del figlio minore tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore;
disporre che gli incontri tra il signor ed il figlio possano avvenire, quando il signor CP_1 Per_1 CP_1 ne farà richiesta ai Servizi sociali competenti in relazione al luogo di residenza del minore, soltanto se e quando, su giudizio del Servizio di NPI e dei Servizi sociali territorialmente competenti, il minore apparirà pronto ad affrontare l'incontro;
disporre la perdurante presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore e di da parte del Servizio di NPI;
Per_1 assegnare la casa coniugale alla signora che vi abiterà unitamente alla prole;
Parte_1
disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate;
dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile trascritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara il 5.1.2010. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati (il 05.05.2005) e (il 15.04.2010). Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.1.2025, il Giudice relatore ha fissato un nuovo termine per il deposito delle note scritte al fine di consentire alle parti di depositare la documentazione mancante.
Con le note scritte depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.2.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza di sentenza di separazione n.378/2023 emessa dal Tribunale di Novara in data
29.5.2023 e passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale.
2 Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 1, parte I, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione (in Per_ relazione a ) e al mantenimento della prole (in riferimento anche alla figlia ), Per_1 condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome he aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 7.3.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NO), Via Juvarra n. 5, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giulia Ruggerone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via Mossotti n. 11, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], attualmente CP_1 C.F._2 ristretto presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” in Torino, Via Aglietta n. 35, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Esmeralda Elmazi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 115, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 05.01.2010 a Novara, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al numero 1, p. I, anno 2010 e dichiarare che la signora perde il cognome Pt_1
CP_1 ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 disporre l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre che potrà, quindi, assumere Persona_1 Parte_1 in via unilaterale nell'interesse del figlio minore tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del minore;
disporre che gli incontri tra il signor ed il figlio possano avvenire, quando il signor CP_1 Per_1 CP_1 ne farà richiesta ai Servizi sociali competenti in relazione al luogo di residenza del minore, soltanto se e quando, su giudizio del Servizio di NPI e dei Servizi sociali territorialmente competenti, il minore apparirà pronto ad affrontare l'incontro;
disporre la perdurante presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore e di da parte del Servizio di NPI;
Per_1 assegnare la casa coniugale alla signora che vi abiterà unitamente alla prole;
Parte_1
disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, con decorrenza dalla presentazione del presente ricorso, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative documentate;
dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile trascritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara il 5.1.2010. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati (il 05.05.2005) e (il 15.04.2010). Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.1.2025, il Giudice relatore ha fissato un nuovo termine per il deposito delle note scritte al fine di consentire alle parti di depositare la documentazione mancante.
Con le note scritte depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19.2.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza di sentenza di separazione n.378/2023 emessa dal Tribunale di Novara in data
29.5.2023 e passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale.
2 Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 1, parte I, anno 2010;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione (in Per_ relazione a ) e al mantenimento della prole (in riferimento anche alla figlia ), Per_1 condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome he aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 7.3.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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