Legge 7 ottobre 1947, n. 1058

Commentari6

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 6 marzo 2026

    RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.ra A.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il P.N. ed il Ministero dell'interno deducendo la lesione del proprio diritto al nome. La ricorrente esponeva che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi presso la terza sezione elettorale del predetto Comune per esercitare il diritto di voto, veniva identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito ("A.M. in S."), circostanza che le veniva letta ad alta voce. Nei giorni successivi, richiedeva al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le …

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  • 2Cancellazione liste elettorali: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 aprile 2021

  • 3DOCUMENTI
    Fulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020

    Seminario su “Referendum e reviviscenza” 22-9-2011 Sala delle Lauree –Facoltà di Scienze politiche-Università “La Sapienza” A cura di A. Gigliotti – V. Iacovissi – Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea Scheda tecnica referendum elettorali 2011 Indice A. Quesiti referendari predisposti dal Prof. Andrea Morrone: A.1-Quesito n.1 – Abrogazione totale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali A.2-Quesito n.2 – Abrogazione parziale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali A.3-Normativa di risulta a seguito dell'eventuale effetto abrogativo B. Quesiti …

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  • 4Riforma della procedura civile: d.lgs. 150/2011 il decreto taglia-riti è stato pubblicato in gazzetta ufficiale
    Antonio Revelino · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2011

  • 5La sentenza del CGA sul nuovo PSI
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 5 dicembre 2007

    “La fase precedente la proclamazione degli eletti deve svolgersi secondo la cadenza prefissata dal legislatore senza possibilità di alterazioni del tempo, ritmo e/o del contenuto degli atti amministrativi per effetto dell'intervento del giudice amministrativo. Tale principio è in linea con la esigenza di assicurare che fino alla proclamazione degli eletti la volontà popolare si formi e si esprima senza inframmettenza alcuna e ciò è coerente con i principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale. Invero tra la esigenza di immediata giustiziabilità e quella di rispettare la cadenza del procedimento è stata privilegiata quest'ultima, ma limitatamente ad un profilo temporale in …

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Giurisprudenza46

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  • 1Trib. Palmi, sentenza 09/03/2023, n. 283
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Controversie di lavoro e previdenza proc. N. 4091 /2018 Verbale di udienza del 09/03/2023 È presente per parte ricorrente l'Avv. Strangi Emanuela per delega dell'avv. BARILARI ANTONIO che si riportandosi al ricorso e alle note conclusive già depositate in data 5.10.2022, insistendo nell'accoglimento della domanda. Per parte resistente nessuno è comparso IL GL Si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, esaminati gli atti di causa e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott. Maria …
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    • art. 73 DPR 309/1990·
    • diritto soggettivo all'assunzione·
    • condanne penali ostative assunzione·
    • regolamento comunale·
    • rinvio mobile normativa vigente·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 35 D.Lgs. 165/2001·
    • requisiti soggettivi accesso pubblico impiego·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • contrattazione collettiva

  • 2TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/06/2021, n. 515
    Provvedimento: Pubblicato il 10/06/2021 N. 00515/2021 REG.PROV.COLL. N. 00016/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da VI LI, AT NO, LU CA, IO RA, IO RE e BE AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emidio Morabito e Fedora Squillaci, con domicilio …
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    • sospensione del giudizio·
    • irricevibilità del ricorso·
    • ricorso elettorale·
    • termini decadenziali·
    • termini processuali·
    • misure cautelari·
    • proclamazione degli eletti·
    • principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico·
    • falsificazione delle schede elettorali·
    • annullamento delle operazioni elettorali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prova di resistenza·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • art. 130 c.p.a.·
    • giudizio penale

  • 3TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/06/2021, n. 516
    Provvedimento: Pubblicato il 10/06/2021 N. 00516/2021 REG.PROV.COLL. N. 00091/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL Sezione Staccata di IO AL ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 91 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da NA AN, UI AN, ZI RR e OB CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Città Metropolitana di IO AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Battaglia e ON Miceli, con domicilio digitale come da PEC …
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    • Decadenza·
    • Difetto di legittimazione·
    • Specificità delle censure·
    • Integrazione del contraddittorio·
    • Carenza di interesse·
    • Interesse ad agire·
    • Prova di resistenza·
    • Legittimazione attiva·
    • Impugnazione tardiva·
    • Giudizio amministrativo indipendente da quello penale·
    • Elezioni metropolitane

  • 4Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2021, n. 11633
    Provvedimento: PU SENTENZA sul ricorso 24505-2015 proposto da: RO PE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RC GRECO; - ricorrente - 2020 contro 2224 Civile Sent. Sez. L Num. 11633 Anno 2021 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 04/05/2021 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro PITALE SC, MANGANO STEFANO, LE AGOSTINO, TRIOLO CARMELO; - intimati - …
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    • art. 10 d.P.R. n. 761/1979·
    • art. 2932 cod. civ.·
    • art. 2 d.P.R. n. 3/1957·
    • fallimento·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • risarcimento danni·
    • pubblico impiego·
    • requisiti di accesso·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
    • procedimento amministrativo

  • 5TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/10/2020, n. 1130
    Provvedimento: Pubblicato il 19/10/2020 N. 01130/2020 REG.PROV.COLL. N. 00133/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 133 del 2020, proposto da SO PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Salice Salentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti RC LI, LA GA, SS …
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    • commissione elettorale comunale·
    • principi democratici·
    • revoca delibera consiliare·
    • decadenza membri organo collegiale·
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • art. 13 DPR 223/1967·
    • compensazione spese di lite·
    • quorum strutturale·
    • motivazione provvedimenti amministrativi·
    • rappresentanza minoranza
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Versioni del testo

  • Titolo I : Dell'elettorato attivo.
  • Art. 1.
    Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.
  • Art. 2.
    Non sono elettori:
    1) gli interdetti e gli inabilitati per infermita' di mente;
    2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
    ((3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi))
    4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell' art. 215 del Codice penale , finche' durano gli effetti del provvedimento;
    5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
    6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
    7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
    a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale , e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:
    peculato ( articolo 314 Codice penale ), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumita' pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsita' in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta ( articoli 216 e 223 legge fallimentare );
    b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323 .
    Agli effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
    8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159 , sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all' art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 , nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195 , sulla punizione dell'attivita' fascista;
    9) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
    10) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
    Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato e' estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente autorita' giudiziaria.