Art. 30.
La presente legge entrera' in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La presente legge entrera' in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.