Articolo 30 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 29
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13 settembre 1934
Art. 30.

La presente legge entrera' in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934