Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 24 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1826/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Paolo Romeo, Parte_1 con cui elettivamente domicilia in Bovalino, alla via G. Calfapetra n. 9, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a rettifica del provvedimento di accertamento ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso i provvedimenti recanti i seguenti numeri di protocollo: 6700.07/02/2023.0059159, 6700.07/02/2023.0059144, CP_1 CP_1
6700.07/02/2023.0059139, INPS.6700.07/02/2023.0059118, CP_1
6700.07/02/2023.0059106 e 6700.07/02/2023.0059038, tutti CP_1 CP_1
1
6700.31/08/2017.0257309, 6700.31/08/2017.0257308, CP_1 CP_1
6700.31/08/2017.0257307 e 6700.31/08/2017.0257305 della CP_1 CP_1 violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 delle pretese creditorie di cui ai provvedimenti di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetti di ricorso”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'intervenuto sgravio delle pretese creditorie riferite alle annualità 2011-2012 e 2013, per le quali chiedeva la cessazione della materia del contendere;
deduceva, inoltre, la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi ai provvedimenti di rettifica impugnati e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con conferma dei provvedimenti impugnati nell'importo rettificato. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** In via preliminare ed assorbente, è necessario vagliare l'ammissibilità della presente opposizione, anche in ossequio al noto principio della cd. ragione più liquida.
L'odierno thema decidendum attiene, invero, alla legittimità dei provvedimenti di rettifica degli atti di accertamento delle violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis L. 638/83. Ciò premesso, non essendo oggetto di controversia alcuna ordinanza di ingiunzione, occorre riflettere sull'autonoma impugnabilità degli atti sopra menzionati. Ebbene, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di
2 situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale. Tale orientamento, pienamente condivisibile, è compiutamente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 16 del 4.1.2007) che hanno statuito: “[...] va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma 3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda ... diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto [...]” (in senso conforme Cass. n. 18320 del 30/08/2007 e Cass. n. 16319 del 12/07/2010). Analizzando nel concreto i provvedimenti di rettifica dell' -oggetto CP_1 della presente impugnazione- emerge che essi siano, piuttosto, qualificabili come avvisi di pagamento in cui viene resa nota la misura definitiva della sanzione nonché l'avvertimento dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in ipotesi di pagamento della sanzione, effettuabile anche in misura ridotta entro un dato termine. Inoltre, l'art. 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, possibilità data al ricorrente anche nel caso di specie (cfr. pag. 2 dei provvedimenti allegati in atti). Infatti, in presenza di vizi del procedimento sanzionatorio, l'autorità competente ha la possibilità di emettere in autotutela, prima dell'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, una ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3 Ne discende, quindi, l'assenza di qualsivoglia incidenza lesiva in assenza delle successive ordinanze di ingiunzione le quali, peraltro, ex art. 22, L. 689/81, risultano gli unici atti, nell'ambito dei procedimenti afferenti a sanzioni amministrative, individuati dal legislatore come impugnabili.
La pronuncia in rito, la novità del caso scrutinato nonché il parziale sgravio delle poste creditorie nel corso del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 24 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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