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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13182/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259001527377000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente con ricorso notificato in data 7/07/2025, impugna l'intimazione di pagamento n.
08920259001527377000, notificata in data 08/05/2025, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento ad essa sottesi, invocandone l'annullamento per le plurime motivazioni specificatamente illustrate nell' atto introduttivo e con istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale di questa CGT, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
All'udienza del 4.12.2025 fissata per il giudizio sull'istanza cautelare la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare stante la propria l'incompetenza territoriale e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di fase.
All'udienza del 15 gennaio 2026 le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata e dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In base all'art. 4 del rito, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori,degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs.446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla Agenzia EntrateRiscossione della sede di Pistoia e notificata alla ricorrente residente a [...]51039 RR PT;
deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia.
In effetti, "nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale [oggi Corte di giustizia, ndr] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore" (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28064).
Tra l'altro va ricordato che le cartelle nn.
08920160012782269000-08920180005811073000-08920180009633272000-08920190005104458000 sono già state impugnate con ricorso in CGT Roma RG 3834/2023 definito con sentenza n. 10997/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita;
così per per le cartelle nn.
08920210003423346000- 08920210005351476000-08920220005896624000 già state impugnate con ricorso in CGT Roma RG 2956/2023 definito con sentenza n. 7080/2023 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita;
per la cartella n.08920230002186412000, impugnata con ricorso avanti alla CGTdi I grado di Roma RG 3388/2024 e definito con sentenza n. 8076/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Ancora, la cartella 08920230005972522000 è già stata impugnata con ricorso in CGT Roma
RG414/2024 definito con sentenza n. 14104/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Ciò nonostante, il ricorrente persiste nel coltivare anche il presente giudizio dinanzi al Giudice sfornito di competenza territoriale e ciò evidenzia il palese intento puramente dilatorio dell'iniziativa processuale.
Va dichiarata pertanto in via principale la incompetenza territoriale, con attribuzione alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, con condanna alle spese in danno della parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
Va assegnato il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide: a) dichiara la propria incompetenza territoriale;
b) dichiara la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia;
c) condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione della Toscana costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, d) assegna il termine di mesi tre dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente. Roma, li 15 gennaio 2026 La Presidente relatrice Donatella Ferranti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
FILIPPI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13182/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259001527377000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente con ricorso notificato in data 7/07/2025, impugna l'intimazione di pagamento n.
08920259001527377000, notificata in data 08/05/2025, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento ad essa sottesi, invocandone l'annullamento per le plurime motivazioni specificatamente illustrate nell' atto introduttivo e con istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale di questa CGT, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
All'udienza del 4.12.2025 fissata per il giudizio sull'istanza cautelare la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare stante la propria l'incompetenza territoriale e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di fase.
All'udienza del 15 gennaio 2026 le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata e dichiarata l'incompetenza territoriale di questa CGT.
In base all'art. 4 del rito, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori,degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs.446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla Agenzia EntrateRiscossione della sede di Pistoia e notificata alla ricorrente residente a [...]51039 RR PT;
deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia.
In effetti, "nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto, asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma D. Lgs. n. 546 del 1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale [oggi Corte di giustizia, ndr] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della Riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore" (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28064).
Tra l'altro va ricordato che le cartelle nn.
08920160012782269000-08920180005811073000-08920180009633272000-08920190005104458000 sono già state impugnate con ricorso in CGT Roma RG 3834/2023 definito con sentenza n. 10997/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita;
così per per le cartelle nn.
08920210003423346000- 08920210005351476000-08920220005896624000 già state impugnate con ricorso in CGT Roma RG 2956/2023 definito con sentenza n. 7080/2023 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita;
per la cartella n.08920230002186412000, impugnata con ricorso avanti alla CGTdi I grado di Roma RG 3388/2024 e definito con sentenza n. 8076/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Ancora, la cartella 08920230005972522000 è già stata impugnata con ricorso in CGT Roma
RG414/2024 definito con sentenza n. 14104/2024 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte adita.
Ciò nonostante, il ricorrente persiste nel coltivare anche il presente giudizio dinanzi al Giudice sfornito di competenza territoriale e ciò evidenzia il palese intento puramente dilatorio dell'iniziativa processuale.
Va dichiarata pertanto in via principale la incompetenza territoriale, con attribuzione alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, con condanna alle spese in danno della parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
Va assegnato il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide: a) dichiara la propria incompetenza territoriale;
b) dichiara la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia;
c) condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione della Toscana costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, d) assegna il termine di mesi tre dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente. Roma, li 15 gennaio 2026 La Presidente relatrice Donatella Ferranti