Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell'appello disponga , ex art. 604, comma 4 c.p.p., la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 179 c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p. , ove non sanate, l'atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d'appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2002, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1) Dott. Paolo FATTORI Presidente
2) Dott. Renato OLIVIERI Consigliere
3) Dott. Francesco MARIANO Consigliere rel.
4) Dott. Stefano PETITTI Consigliere
5) Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'RI MA, n. in Partinico il 16.02.1947; avverso la sentenza della Corte di Appello di RM in data 28 giugno 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi il difensore delle parti civili, avv. Giuseppe Dacqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore del responsabile civile, avv. Graziella D'Agostino, in sostituzione dell'avv. Roberto Tricoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore della ricorrente, avv. Vincenzo Cannizzaro, anche in sostituzione dell'avv. Filippo Cangerai, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.0. Il 4 maggio 2000 il TO di RM (assolti altri due coimputati) condannava MA D'RI a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 590.2 c.p., nonché, in solido con il responsabile civile, "Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, Ospedale civico e Benfratelli G. Di TI e M. SC di RM", al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, NZ SC e SA ME, cui veniva assegnata una provvisionale di lire trecento milioni ciascuno.
Si contestava all'imputata, medico anestesista, di aver cagionato per colpa, consistente in negligenza, imprudenza e imperizia, alla piccola NC SC lesioni gravissime, consistite in "uno stato di atrofia cerebrale con assai gravi effetti sulla capacità intellettiva con regressione a livello infantile e pesanti limitazioni sulle capacità locomotorie, statiche e dinamiche". In particolare, si esplicitava nel capo di imputazione che, dovendo la paziente essere sottoposta ad intervento di adenotonsillectomia (presso la divisione di otorinolaringoiatria dell'Ospedale Civico e Benfratelli di RM), l'imputata, "pur potendo optare per altro tipo di anestesia più confacente al caso e meno rischiosa, seguendo il suggerimento del protocollo stilato dall'anestesista responsabile del reparto, praticava, imprudentemente (perché tale metodo di narcosi viene eseguita senza intubazione endotracheale che invero permette il controllo della pervietà delle vie aeree e scongiura l'inalazione di sangue dal campo operatorio), senza utilizzare gli strumenti di monitoraggio adeguati, quale il polsossimetro,. a SC NC un'anestesia generale endovenosa in respiro spontaneo, nel corso della quale la bambina cadeva in uno stato ipossico che determinava un arresto cardiocircolatorio", con gli esiti suindicati.
1.1. Sui gravami dell'imputata e del responsabile civile, la Corte di Appello di RM, con sentenza del 28 giugno 2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascrittole, perché estinto lo stesso per prescrizione;
confermava le statuizioni civili emesse dal primo giudice nei suoi confronti;
estrometteva il responsabile civile suindicato, rilevando, a tale riguardo, che lo stesso difettava di legittimazione passiva, giacché il responsabile civile "andava individuato nella Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, per mezzo dei difensori, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, in riferimento al ritenuto difetto di legittimazione del responsabile civile. Deduce, al riguardo, che la Corte territoriale "non avrebbe dovuto dichiarare il solo difetto di legittimazione dell'A.R.N.A.S., ma anche la nullità della citazione del responsabile civile ex art. 83, comma 5°, del c.p.p., e, in relazione all'art. 604, comma 111 e IV del c.p.p., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado,rimettendo gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità". Assume che "non pare (...) che si possa mettere in dubbio che la errata individuazione del soggetto responsabile civile determini una causa di nullità della citazione, proprio per la omessa o errata indicazione di un elemento essenziale, qual è la legitimatio ad processum del responsabile civile"; e che l'imputato "ha un interesse giuridicamente rilevante" ad impugnare la sentenza, "perché una volta preclusagli la chiamata in garanzia del responsabile civile nel processo penale, (...) si troverebbe a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato ascrittogli (...)". Soggiunge che "né si può trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il dominus dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 c.p.p. in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato regolarmente citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale"; che "vi sarebbe una disparità di trattamento dell'imputato assoggettato all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, rispetto al convenuto per la stessa azione nel processo civile, al quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il responsabile civile", e che "una volta autorizzata dal giudice procedente la costituzione del responsabile civile nel processo penale, viene a realizzarsi l'ipotesi, tipica nel processo civile, del litisconsorzio necessario processuale, nei confronti di tutti i soggetti legittimati a parteciparvi (...), con la conseguenza che la decisione non può pronunciarsi che in confronto di tutte le prati legittimate ad agire o resistere";
b) il vizio di motivazione, "anche sotto il profilo della contraddittorietà e del travisamento dei fatti". Rileva che "la Corte di Appello di RM ha fatto ricorso (...) alla motivazione per relationem", ma questa "è legittima purché sia (...) integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello e nei motivi nuovi;
in mancanza di specifiche controdeduzioni, la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo della motivazione e fa venire meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronunzia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione". Rileva, altresì, che era stata richiesta la rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione dei testi BA e IL e che - richiamando il brano della sentenza impugnata che aveva al riguardo deciso - la Corte territoriale "non ha assolutamente motivato il rigetto (di tale istanza), tenuto conto che non ha fornito gli elementi di convincimento che avrebbero potuto spiegare il rigetto della richiesta", ed assume che tale "rigetto (...) si appalesa ingiusto e contraddittorio, considerato che la Corte di Appello, mentre ha ritenuto ininfluente la rinnovazione del dibattimento, sulle circostanze relative al metodo anestesiologico utilizzato dal medico, ha, di contro, ritenuto la responsabilità della prevenuta sulla base proprio della tecnica anestesiologica scelta dall'imputata". Quanto, poi, alle "ragioni evidenziate dal giudice di primo grado alle quali si fa qui riferimento e che sono pienamente condivise", richiamati alcuni passi di quella decisione, soggiunge che "solo una seria e approfondita analisi di tutta la vicenda processuale, anche e soprattutto attraverso la rinnovazione dibattimentale, avrebbe potuto consentire alla Corte di avere un quadro più completo e dare una motivazione congrua e precisa alle varie censure poste dalla difesa"; che da alcuni di tali indicati esiti dibattimentali "la sentenza impugnata ha erroneamente tratto conferma della presenza del sangue in trachea, disattendendo e travisando i fatti come emergono dalle risultanze di causa"; che anche il perito di ufficio aveva affermato che "quale sia la migliore metodica ancora oggi è in atto un'ampia discussione"; che il consulente degli altri due originari coimputati aveva rilevato che "la cannula usata per gli interventi negli ospedali ORL ha un notevole potere di aspirazione, occorrendo anche, una capacità dell'operatore che deve dirigerla e manovrarla;
ma nel caso in esame tale circostanza è rimasta non provata e comunque erroneamente attribuita all'imperizia dell'anestesista (...)"; che, quindi, "poiché la tecnica usata dall'anestesista era in vigore all'epoca dell'incidente (addirittura era forse prevalente) in tutti gli ospedali, affermare la sua responsabilità penale per la metodica usata non solo non è convincente ma è anche errato, considerato che una responsabilità può affermarsi solo ove l'anestesista avesse fatto uso di una tecnica nuova o avesse usato una tecnica non più in uso negli ospedali"; che, poi, "la causa reale dell'arresto cardio-circolatorio è allora di rinvenire in una crisi vagale dovuta alle manovre energiche e corrette dell'otorino, durante l'esecuzione dell'emostasi a mezzo di tamponamento delle logge tonsillari", e, quanto alla presenza di sangue in trachea. richiama le dichiarazioni del prof. Mangone (consulente degli altri due originari coimputati);
c) il vizio di cui all'art. 606.1, lett. d), c.p.p., "mancata assunzione di una prova decisiva". Premesso che "la difesa con i motivi nuovi aveva chiesto l'assunzione di due prove testimoniali decisive per il procedimento", assume che "la Corte senza alcuna motivazione ha ritenuto di non accoglierle perché non erano rilevanti ai fini della decisione e perché la istruttoria dibattimentale svolta in primo grado è ampiamente esaustiva ed offre sicuri elementi di convincimento, senza peraltro motivarli e chiarirli. In particolare, la Corte ha ritenuto non disporre di una nuova perizia che faccia chiarimenti in ordine alle complicanze successive al momento del ricovero in rianimazione, ritenendo che la perizia di primo grado fosse del tutto completa". Specifica che "sarebbe stato decisivo per la responsabilità della prevenuta accertare se l'ospedale Civico di RM facesse sempre uso della tecnica anestesiologica, onde in caso positivo ritenere responsabile l'intero reparto, considerato che la dott.ssa D'RI non poteva disattendere le istruzioni del primario, o, invece, escludere del tutto la responsabilità della prevenuta (...)"; che - avendo il pretore ritenuto che l'imputata, dopo l'arresto respiratorio, si era limitata a somministrare dell'atropina alla paziente ed a chiamare in aiuto gli anestesisti, senza iniziare tempestive manovre di rianimazione e provvedere ad intubare immediatamente la paziente stessa - "anche tale punto della sentenza va contro le deposizioni testimoniali e comunque non tiene conto dei fatti come effettivamente avvenuti (...)", giacché "nessun ritardo (...) può essere addebitato alla D'RI, la quale ha agito con prudenza e perizia (...)"; che "era indispensabile sentire i testimoni, in particolare il dott. BA che ha curato l'intervento sulla paziente e può riferire sulla posizione dei tre anestesisti e sul loro intervento in sala operatoria (...)".
3.0. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per come, invero, di sopra già richiamato, i giudici dell'appello hanno "estromesso" il citato responsabile civile rilevando il suo difetto di legittimazione,, giacché il responsabile civile per il fatto dell'imputata andava individuato in altro e diverso soggetto, la Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità. Tale errata evocazione in giudizio non realizza alcuna delle nullità indicate dall'art. 83.5 c.p.p., che afferiscono alla circostanza che il responsabile civile (per tale dovendosi intendere quello citato in giudizio, e che nel giudizio riveste tale veste, non altro soggetto che avrebbe potuto essere citato, in luogo del primo, e non è stato citato) "non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti" o alla nullità della notificazione;
essa, invece, afferisce, assorbentemente, alla capacità di essere parte, nell'instaurato rapporto civilistico in sede penale, del soggetto evocato in giudizio e riguarda la capacità di diritti, prima ancora che la capacità di agire, la quale ultima sul versante processuale si identifica, poi, con la prima. Posto che è espressamente disciplinata anche la "esclusione di ufficio del responsabile civile", qualora il giudice accerti "che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile" (art.87 c.p.p.), la accertata insussistenza del vincolo di responsabilità
di un soggetto per fatto dell'imputato comporta solo la absolutio ab instantia nei suoi confronti, ed è fuori del sistema che il giudice dell'appello possa mai disporre, ex art. 604.4 c.p.p., la regressione del procedimento al grado precedente perché la parte civile possa (o addirittura debba) citare quale responsabile civile altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. D'altra parte, ai sensi dell'art. 83.1 c.p.p., il responsabile civile per il fatto dell'imputato, può essere citato nel processo penale solo a richiesta della parte civile, o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77.4 dello stesso codice di rito (salva l'ipotesi della responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria di cui alla L. n.990/1969, a seguito della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 83.1 c.p.p. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 112/1998); ed è del tutto estraneo al processo penale, ed al rapporto civilistico in questo inserito, il tema, che pure il ricorrente evoca nei termini suindicati, della chiamata in garanzia del responsabile civile, che è istituto di pretto ed esclusivo stampo civilistico: gli effetti di cui all'art. 651.1 c.p.p. si determinano nei confronti del "responsabile civile che sia stato citato", ed ogni altro profilo civilistico afferente ai rapporti tra imputato ed altro diverso soggetto non possono che, eventualmente, esser fatti valere nella diversa sede propria, civilistica, appunto.
3.1 Infondati sono gli altri proposti motivi di gravame. Se, invero, sotto il profilo penalistico, le stesse deduzioni gravatorie, come sopra ampiamente richiamate, non darebbero, allo stato, affatto contezza della ricorrenza di ipotesi sussumibili nella previsione dell'art. 129.2 c.p.p., sotto il profilo civilistico, afferente alle rese statuizioni al riguardo (profilo in ogni caso attinto dal gravame dell'imputata, ai sensi dell'art. 574.4 c.p.p.), deve riconoscersi che i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alle rese statuizioni.
Essi, difatti, richiamando "la perizia disposta durante il giudizio di primo grado" e le argomentazioni evidenziate dal giudice di prime cure, hanno conclusivamente ritenuto che la condotta colposa dell'imputata era consistita non solo "nello avere scelto una tecnica anestesiologica con più alto rischio emorragico", ma "soprattutto nel fatto che la stessa non ha saputo gestire con la dovuta tempestività l'emergenza post-operatoria, essendosi limitata a chiamare in aiuto i colleghi anestesisti (...), i quali provvedettero immediatamente a limitare i danni già sofferti dalla piccola SC salvandole la vita (...)". E la integrativa sentenza di primo grado, legittimamente richiamata dai giudici dell'appello, aveva al riguardo rilevato che - posto che "è indubbio che l'arresto si sia verificato per il prolungato stato ipossico sofferto dalla paziente causato dalla presenza di sangue nelle vie respiratorie" - "la metodica chirurgica cui la paziente era sottoposta, adenotonsillectomia con metodo di Sluder, prevede come conseguenza normale che vi sia un sanguinamento" e "se presenta il vantaggio di essere rapida perché è una modalità a strappo (...) tale da consentire di norma una coagulazione del sangue, presenta lo svantaggio che per alcuni minuti può dar luogo ad una certa perdita di sangue"; tale rischio "non è rilevante come perdita emorragica in sé, ma diventa rilevante per la sede ove si verifica, ossia diventa concreto il rischio che il sangue scoli nell'albero bronchiale e finisca per ostruire le vie aeree e quindi che possa ostacolare l'ossigenazione"; ed era stato al riguardo peritalmente rilevato che `-al fine di separare ed eliminare questa interferenza, era precipuo compito dell'anestesista intubare la paziente per impedire che nelle vie aeree andasse a finire il sangue che inevitabilmente esce dalle tonsille quando vengono inserite in questo strumento "Studer"; tale intubazione tracheale "prevede l'inserimento di un tubo cuffiato a zaffaggio dell'orofaringe, proprio per scongiurare che il sangue possa scolare nelle vie aeree sottostanti alla sede dell'intervento". La dott.ssa D'RI aveva scelto una diversa metodica, non intubando la paziente e lasciandola in respiro spontaneo grazie all'uso di AR come anestetico, che deprime la deglutizione e non inibisce la tosse: si annota al riguardo che, "benché questa tecnica sia stata seguita, specie in passato, già all'epoca dei fatti non era l'unica esistente ed una volta intrapresa l'anestesista si è assunto lo specifico onere di gestire il rischio prevedibile che il sangue andasse ad interferire con le vie aeree sì da determinare l'ipossia". Tale ultimo rilievo assume connotazioni decisive nella specie: "la dott.ssa D'RI era ben consapevole che somministrando il AR per via endovenosa senza intubazione endotracheale e con respiro spontaneo creava il presupposto per uno specifico fattore di pericolo, peraltro ben conosciuto e studiato nella letteratura medica", ed "optando per questo sistema si è assunta lo specifico rischio (...) anche di dover fronteggiare, nel caso limite ma prevedibile, un difetto di ventilazione per inalazione del sangue con le gravi conseguenze che ne possono derivare, fino all'arresto cardiaco". Rileva, poi, tale integrativa sentenza di primo grado, innanzitutto, che l'imputata non aveva a disposizione un polsoossimetro (ossia "uno strumento che serve a monitorare l'ossigenazione del sangue consentendo di porre in allarme l'operatore in ordine ad un eventuale deficit di ossigeno con alcuni secondi di anticipo rispetto al più tradizionale sistema di monitorizzazione costituito dall'elettrocardiografo"), tale strumento non essendo in dotazione in quel reparto, ed avrebbe, quindi,"dovuto tenere nella debita considerazione questa mancanza di dotazione nella scelta del tipo di anestesia da praticare, (...) potendo ben optare per la preventiva intubazione per la quale, peraltro, non esisteva alcuna controindicaziione specifica". Per altro, verso, poi, si annota che "dopo l'insorgenza della brachicardia spinta, rilevata all'elettrocardiografo, la dott.ssa D'RI - si è limitata a somministrare l'atropina e all'insorgenza dell'arresto cardiaco ha fatto chiamare in suo aiuto gli altri anestesisti. Costoro, non appena intervenuti, si sono occupati concretamente di porre in essere tutte quelle basilari ed immediate manovre dì rianimazione, peraltro ormai facenti parte di un protocollo internazionalmente riconosciuto, il c.d. "B.L.S. Basic Life Support, che si impone quando vi è un arresto improvviso (...)": "nessuna di queste manovre è stata posta in essere dalla dott.ssa D'RI, in un contesto in cui "imperativo categorico per l'anestesista era quello di avviare, senza indugio alcuno, le manovre di rianimazione, atteso che 2-3 minuti di arresto possono provocare gravi danni cerebrali ed anche il decesso"; e "l'intubazione è stata differita ed eseguita solo quando è intervenuto nella sala operatoria il dott. Pisciotta". Ed a tal proposito aveva anche rilevato tale integrativa sentenza di primo grado (analizzando e valutando le circostanze fattuali del caso, anche alla stregua di acquisite dichiarazioni testimoniali, criticamente esaminate) che erano "di certo passati alcune decine di secondi, se non anche un intero minuto e più, prima che i due anestesisti (sopravvenuti) si accorgessero della chiamata di aiuto, perché arrivassero in quella sala operatoria (...) e perché comprendessero che cosa occorreva fare", "un tempo considerevole rispetto alla emergenza che ha inciso negativamente sull'esito della malattia".
Siffatto argomentare, che i giudici dell'appello hanno interamente confermato e ribadito, facendolo proprio, senza necessità, quindi, di ripeterlo, essendo sufficiente il richiamo operato, si sottrae - come di già anticipato - ad ogni rinvenibile vizio di logicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta"). E torna opportuno al riguardo chiarire che, poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, in tesi munite di eguale crisma di logicità (Cass., Sez. Un., 14.12.1995, n. 30). E , in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è `geneticamentè informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Cass., Sez. Un., n. 12/2000).
3.2 Destituite di fondamento sono anche le doglíanze relative alla disattesa istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale, in riferimento alle richieste "due prove testimoniali" ritenute "decisive per il procedimento". Posto, invero, che l'accertamento "dei fatti come effettivamente avvenuti" (per mutuare l'espressione della ricorrente) è esclusivo mancipio del giudice del merito e non può essere oggetto - anche per quanto sopra si è detto - di diversa attività ricognitiva ed accertativa in sede di legittimità, i giudici dell'appello sono pervenuti al rigetto di tbc istanza rilevando: che "la istruttoria dibattimentale svolta in primo grado è ampiamente esaustiva (...)"; che le richieste "attività istruttorie non si appalesano rilevanti ai fini della decisione";
che "la perizia disposta durante il giudizio di primo grado è del tutto completa"; che "anche se emergesse che presso il suddetto reparto dell'ospedale civico di RM era costantemente seguita (..) la tecnica anestetica della Katamina senza provvedere alla intubazione del paziente, la colpa professionale della prevenuta risulterebbe egualmente e proprio per le ragioni evidenziate dal giudice di primo grado alle) quali si fa qui riferimento e che sono pienamente condivise da questa Corte", come sopra evocate;
che sia i consulenti tecnici del P.M. che il perito avevano escluso la "tesi alternativa" difensivamente fatta valere, che cioè "l'ipossia ed il conseguente arresto cardio-circolatorio avvennero per un evento eccezionale (...)"; che neppure poteva ritenersi che "la fuoriuscita di sangue avvenne a causa della broncoscopia", giacché questa "nel caso in esame fit effettuata dopo l'ipossia provocata proprio dalla fuoriuscita di sangue in assenza di una opportuna intubazione della paziente". E, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p., il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell'indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata come nella specie lo è, in sede di legittimità.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La condanna inoltre a rifondere le spese sostenute per questo grado dalle parti civili IE SA e SC NZ, spese che si liquidano in complessivi curo quattromila.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.