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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1983 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Alessandro Massarenti e Massimo Martelli del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
- ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesca Vitulo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 10 Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente a procedere alle prescritte annotazioni con esonero da ogni responsabilità;
b) Disporre l'affidamento condiviso delle minori nata il Persona_1
22.04.2015, e nata il [...], ad [...] i genitori Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre, ovvero nella casa coniugale sita a Castenaso (BO) Via Giuseppe Mazzini n. 43, che le viene assegnata con quanto in essa contenuto.
c) Dare atto che le parti hanno convenuto che lascerà il Parte_1
domicilio coniugale entro quindici giorni dalla data dell'udienza presidenziale, tenutasi il 29.05.2025.
d) Regolare il diritto di visita del padre alle figlie secondo il seguente calendario:
i) Un giorno infrasettimanale o due nelle settimane in cui non vede le figlie nel week-end, andando a prendere le minori a scuola e riportandole a casa dopo cena entro le ore 21.00;
ii) A fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica prima di cena, riaccompagnandole presso la casa materna entro le ore 18.00;
iii) Durante le vacanze estive 2 settimane, non consecutive per il primo anno, che andranno concordate entro il mese di maggio;
iv) Durante le vacanze natalizie: una settimana per ciascun genitore con alternanza di anno in anno del Natale (23-30 dicembre dopo pranzo) e pagina 2 di 10 del Capodanno (30 dicembre-6 gennaio dopo pranzo); a partire dal 2025 che le minori trascorreranno con la madre dal 23 al 30 e con il padre dal
30 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che, laddove i genitori si trovassero a trascorrere le festività in luoghi territorialmente vicini, le minori potranno vedere l'altro genitore il 24 dicembre e il 31 dicembre trascorrendo con questo dal primo pomeriggio alla sera dopo cena.
v) Per le vacanze pasquali: metà del periodo con ciascun genitore con alternanza di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; a partire dal 2026 che le minori trascorreranno con la madre la Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. vi) Ciascun genitore, durante i periodi di vacanza con le minori, avrà cura di comunicare all'altro il luogo ove si recherà. vii) Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno insieme alle figlie e potrà vederle nel giorno del loro compleanno;
e) Assegnare a collocataria delle figlie, il Controparte_1
diritto di abitazione nella casa familiare sita a Castenaso (BO) Via
Mazzini n. 43, di proprietà comune delle parti. Quanto alle spese riferibili all'immobile, mentre quelle attinenti all'amministrazione ordinaria saranno a carico del coniuge assegnatario, quelle attinenti la straordinaria amministrazione dovranno essere sopportate dai coniugi
(comproprietari) nella misura del 50% ciascuno.
f) Porre a carico di a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , un assegno mensile Per_1 Per_2
dell'importo di €. 350,00 per ciascuna figlia (paria a complessivi 700,00 euro mensili), oltre rivalutazione annuale ISTAT decorrente dal pagina 3 di 10 dodicesimo mese successivo al primo versamento, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente della IG.ra con decorrenza dal mese Controparte_1
di giugno 2025.
g) Porre a carico delle parti le spese straordinarie, come regolate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
h) Porre a carico del IG. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della IG.ra , la somma mensile di €. 400,00= CP_1
somma da versare entro il giorno 5 del mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025.
i) Detto impegno avrà la durata di dodici mesi decorrenti dal primo versamento e cesserà automaticamente allo scadere del dodicesimo mese.
i) Dare atto che le parti convengo che l'assegno unico relativo alle figlie verrà percepito interamente dalla IG.ra a decorrere Controparte_1
dal mese di giugno 2025.
Spese e compensi professionali integralmente compensati fra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025, Parte_1
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, , sposata a Camposano (Napoli) il 28 Controparte_1
aprile 2014, unione dalla quale erano nate il 22 aprile 2015 e Per_1 Per_2
3 giugno 2019. Il ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto pagina 4 di 10 coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva inoltre l'affidamento in via condivisa della figlie minori, con collocamento delle stesse presso di sé nella casa familiare, della quale domandava pertanto l'assegnazione; una regolamentazione delle visite materne alla prole demandata alle determinazioni del Tribunale;
ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, un regime di mantenimento ordinario da prevedersi, in via principale, in forma diretta, in subordine, nella modalità del contributo mensile a carico del genitore non collocatario, con importo rimesso a giustizia. Lo stesso formulava infine istanze istruttorie.
Del procedimento era ritualmente notiziato il Pubblico Ministero che, con atto del 15 marzo 2025, interveniva senza nulla opporre.
Il 28 aprile 2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
che, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva, tuttavia, una disciplina parzialmente differente degli aspetti parentali, insistendo, in particolare, fermo l'affido condiviso delle figlie minori, per il collocamento delle stesse presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, oltre che una sistemazione alternativa dei profili economici, concludendo, al riguardo, per il riconoscimento in suo favore di un contributo al mantenimento, pari ad e 500,00 mensili, nonché per un contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie di € 1.500,00 (ovvero equivalente ad € 750,00 ciascuna), con suddivisione delle spese straordinarie in ragione dell'80% in capo al padre e del residuo 20% in capo a sé. La resistente articolava a sua volta istanze istruttorie.
pagina 5 di 10 Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c., il
Presidente di sezione relatore, all'udienza del 29 maggio 2025, sentiva i coniugi, entrambi personalmente presenti, i quali confermavano la volontà di separarsi ed escludevano una riconciliazione. Dopo ampia discussione, il ricorrente e la resistente addivenivano inoltre ad un accordo teso alla definizione consensuale della controversia. I difensori, dunque, chiedevano concordemente un differimento dell'udienza, al fine di rassegnare conclusioni comuni e chiedevano, altresì, che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le conclusioni finali, da formulare sulla base dell'accordo raggiunto. Il
Presidente di sezione relatore, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, rinviava la causa ad una successiva udienza, disponendo la sostituzione dell'udienza stessa con note scritte contenenti le conclusioni e per il cui deposito assegnava termine perentorio fino alla data e all'ora dell'udienza fissata.
Alla data stabilita, il Presidente di sezione relatore, rilevato il tempestivo deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, nel merito, per quel che concerne la separazione personale fra i coniugi, ritiene il Tribunale che questa debba essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151
c.c.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al pagina 6 di 10 Presidente di sezione relatore, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle altre domande accessorie, questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, e che parimenti risponda agli interessi morali e materiali della prole minore, in quanto reputato garanzia di un equilibrato e continuativo apporto di entrambe le figure genitoriali alla sua crescita e alla sua formazione.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato ad [...] il [...] e , nata ad Controparte_1
Avellino il 28 gennaio 1986, unitisi in matrimonio a Camposano
(Napoli) il 28 aprile 2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 10, parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 2014;
B) prende atto che in base all'accordo fra il ricorrente e la resistente la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. le figlie minori “ nata il [...], e Persona_1 Persona_2
nata il [...]”, sono affidate in via condivisa “ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ovvero nella casa pagina 7 di 10 coniugale sita a Castenaso (BO) Via Giuseppe Mazzini n. 43, che le viene assegnata con quanto in essa contenuto”;
2. “le parti hanno convenuto che lascerà il domicilio Parte_1
coniugale entro quindici giorni dalla data dell'udienza presidenziale, tenutasi il 29.05.2025”;
3. “il diritto di visita del padre alle figlie è regolato secondo il seguente calendario:
i) Un giorno infrasettimanale o due nelle settimane in cui non vede le figlie nel week-end, andando a prendere le minori a scuola e riportandole a casa dopo cena entro le ore 21.00;
ii) A fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica prima di cena, riaccompagnandole presso la casa materna entro le ore 18.00;
iii) Durante le vacanze estive 2 settimane, non consecutive per il primo anno, che andranno concordate entro il mese di maggio;
iv) Durante le vacanze natalizie: una settimana per ciascun genitore con alternanza di anno in anno del Natale (23-30 dicembre dopo pranzo) e del Capodanno (30 dicembre-6 gennaio dopo pranzo); a partire dal 2025 che le minori trascorreranno con la madre dal 23 al 30 e con il padre dal
30 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che, laddove i genitori si trovassero a trascorrere le festività in luoghi territorialmente vicini, le minori potranno vedere l'altro genitore il 24 dicembre e il 31 dicembre trascorrendo con questo dal primo pomeriggio alla sera dopo cena.
v) Per le vacanze pasquali: metà del periodo con ciascun genitore con alternanza di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; a pagina 8 di 10 partire dal 2026 che le minori trascorreranno con la madre la Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. vi) Ciascun genitore, durante i periodi di vacanza con le minori, avrà cura di comunicare all'altro il luogo ove si recherà. vii) Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno insieme alle figlie e potrà vederle nel giorno del loro compleanno”;
4. a collocataria delle figlie, è assegnato Controparte_1
“il diritto di abitazione nella casa familiare sita a Castenaso (BO) Via
Mazzini n. 43, di proprietà comune delle parti. Quanto alle spese riferibili all'immobile, mentre quelle attinenti all'amministrazione ordinaria saranno a carico del coniuge assegnatario, quelle attinenti alla straordinaria amministrazione dovranno essere sopportate dai coniugi
(comproprietari) nella misura del 50% ciascuno”;
5. è posto “a carico di a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento delle figlie e , un assegno mensile Per_1 Per_2
dell'importo di €. 350,00 per ciascuna figlia (paria a complessivi 700,00 euro mensili), oltre rivalutazione annuale ISTAT decorrente dal dodicesimo mese successivo al primo versamento, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente della IG.ra con decorrenza dal mese Controparte_1
di giugno 2025”;
6. sono poste “a carico delle parti le spese straordinarie, come regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore”;
7. è posto “a carico del IG. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della IG.ra , la somma mensile di €. 400,00, CP_1
pagina 9 di 10 somma da versare entro il giorno 5 del mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025”; “detto impegno avrà la durata di dodici mesi decorrenti dal primo versamento e cesserà automaticamente allo scadere del dodicesimo mese”;
8. “le parti convengono che l'assegno unico relativo alle figlie verrà percepito interamente dalla IG.ra a decorrere dal Controparte_1
mese di giugno 2025”;
C) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Camposano
(Napoli) di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
D) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale, il 29 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 10 di 10