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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, LA
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17440/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0316488 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12477/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto l'annullamento del classamento attribuito con avviso del 23.5.2024 alla unità immobiliare situata in Indirizzo_1 di proprietà della ricorrente e distinta al dati catastali 1,a seguito di verifica della dichiarazione DOCFA del 6.3.2023 che aveva ad oggetto ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni;
contestava la attribuzione della categoria A/1,con classe 2,chiedendo la attribuazione della categoria A/2,in relazione alla qualità dell'immobile e alla carenza dei requisiti per qualificare l'immobile come abitazione di lusso ai sensi del dm 2 agosto 1969,alla dedotta motivazione apparente dell'atto impugnato,alla carenza di attività di sopralluogo e di accertamento inerente l'immobile.
Si costituiva ADE chiedendo la inammissibilità e nel merito il rigetto del ricorso stante il fatto che gli altri immobili situati nell'edificio,collocato in un quartiere di lusso,ben servito,erano stati classificati come categoria
A/1,nulla rilevando inoltre la classificazione come immobile di lusso ai sensi del dm citato da parte ricorrente;
alla udienza del 5.12.2025 si procedeva alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è ammissibile dato che l'atto impugnato è stato notificato il 23.5 2024,come provato dalla relata in atti;
e il ricorso è stato notificato il 25.11.2024 e depositato il 26.11.2024,ovvero anche comprendendo la sospensione feriale,ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,per cui esso non è ammissibile,come ha dedotto parte resistente.Stante la natura della decisione,formale,appare equa la compensazione delle spese del grado
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Roma il 05/12/2025 Il Presidente Dott.
US Di AR - Il LA Dott. Luca Ghedini Ferri
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, LA
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17440/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0316488 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12477/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto l'annullamento del classamento attribuito con avviso del 23.5.2024 alla unità immobiliare situata in Indirizzo_1 di proprietà della ricorrente e distinta al dati catastali 1,a seguito di verifica della dichiarazione DOCFA del 6.3.2023 che aveva ad oggetto ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni;
contestava la attribuzione della categoria A/1,con classe 2,chiedendo la attribuazione della categoria A/2,in relazione alla qualità dell'immobile e alla carenza dei requisiti per qualificare l'immobile come abitazione di lusso ai sensi del dm 2 agosto 1969,alla dedotta motivazione apparente dell'atto impugnato,alla carenza di attività di sopralluogo e di accertamento inerente l'immobile.
Si costituiva ADE chiedendo la inammissibilità e nel merito il rigetto del ricorso stante il fatto che gli altri immobili situati nell'edificio,collocato in un quartiere di lusso,ben servito,erano stati classificati come categoria
A/1,nulla rilevando inoltre la classificazione come immobile di lusso ai sensi del dm citato da parte ricorrente;
alla udienza del 5.12.2025 si procedeva alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è ammissibile dato che l'atto impugnato è stato notificato il 23.5 2024,come provato dalla relata in atti;
e il ricorso è stato notificato il 25.11.2024 e depositato il 26.11.2024,ovvero anche comprendendo la sospensione feriale,ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,per cui esso non è ammissibile,come ha dedotto parte resistente.Stante la natura della decisione,formale,appare equa la compensazione delle spese del grado
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Roma il 05/12/2025 Il Presidente Dott.
US Di AR - Il LA Dott. Luca Ghedini Ferri