CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 50/2015
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50/2015 RGAC vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo
APPELLANTE
E
in persona de legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele D'TT, Giuseppe D'TT e Raffaele
D'TT
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1828/2014 pubblicata in data 17.12.2014 nel giudizio iscritto al n. RG 2043/2011
1. Con atto di citazione in appello, iscritto al ruolo in data 06.02.2015, Parte_1 ha proposto impugnazione, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 1828/014, pubblicata in data 7.12.2014 nell'ambito del procedimento n. 2043/2011 RG, con cui era stata dichiarata improcedibile l'opposizione dalla stessa proposta e, per l'effetto, era stato confermato il decreto ingiuntivo n. 293/2011.
costituitosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare Controparte_1
l'estinzione del giudizio di appello per cessazione della materia del contendere e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 24.09.2015, quale prima effettiva udienza di trattazione, nessuna delle parti è comparsa, sicché il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. al giorno 26.11.2015.
A tale udienza nessuna parte è comparsa e, pertanto, la causa è stata cancellata dal ruolo (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2015).
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data ai difensori delle parti, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
A tale udienza nessuna parte costituita ha depositato note scritte e, pertanto, il Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n. 2043/2011
- è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n.
112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
2
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50/2015 RGAC vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo
APPELLANTE
E
in persona de legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele D'TT, Giuseppe D'TT e Raffaele
D'TT
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1828/2014 pubblicata in data 17.12.2014 nel giudizio iscritto al n. RG 2043/2011
1. Con atto di citazione in appello, iscritto al ruolo in data 06.02.2015, Parte_1 ha proposto impugnazione, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 1828/014, pubblicata in data 7.12.2014 nell'ambito del procedimento n. 2043/2011 RG, con cui era stata dichiarata improcedibile l'opposizione dalla stessa proposta e, per l'effetto, era stato confermato il decreto ingiuntivo n. 293/2011.
costituitosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare Controparte_1
l'estinzione del giudizio di appello per cessazione della materia del contendere e nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 24.09.2015, quale prima effettiva udienza di trattazione, nessuna delle parti è comparsa, sicché il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. al giorno 26.11.2015.
A tale udienza nessuna parte è comparsa e, pertanto, la causa è stata cancellata dal ruolo (cfr. verbale d'udienza del 26.11.2015).
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data ai difensori delle parti, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
A tale udienza nessuna parte costituita ha depositato note scritte e, pertanto, il Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n. 2043/2011
- è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n.
112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
2
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
3