Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1987, n. 507
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27 dicembre 1987
Art. 1. 1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile , salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti".

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo Fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:
Si trascrivono i testi dell' art. 5 del D.P.R. n. 1067/1953 e dell' art. 4 del D.P.R. n. 1068/1953 cosi' come integrati dalla presente legge:
"Art. 5 (Obbligo del segreto professionale). - I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile , salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti" "Art. 4 (Obbligo del segreto professionale). - I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.
Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile , salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1987
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