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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA LU RP PRESIDENTE
dott. AN Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 93 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv. Michele Parte_1
Capano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Capano, Carlo Murtas e Andrea Argiolas,
giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 CP_2
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Trudu, in virtù
di procura speciale come in atti
APPELLATA
E CONTRO
con sede in Cagliari, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Sanjust, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 16 marzo 2022, aveva impugnato, Parte_1
sia il provvedimento disciplinare emesso da il 15 ottobre 2021, con il quale era CP_2
stata disposta, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 72, comma 8, lett. a) CCNL 19 dicembre 2019,
la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per mesi tre, sia il provvedimento disciplinare emesso da il 5 novembre 2021, con il quale gli era stata irrogata, ai CP_2
sensi dell'art. 72, comma 10, punto n. 1, lett. b) CCNL citato, la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso.
Quanto alla sanzione conservativa impugnata, il ricorrente, dopo avere premesso che
[...]
gli aveva contestato l'omissione, a danno dell'utente di misure cautelari atte a CP_2 Pt_2
prevenire rischi suicidari, l'insubordinazione scaturita dalle modalità e dal tipo di assistenza resa a favore della paziente nonché la violazione del principio di esclusività per avere egli Pt_3
invitato tale ultima paziente a partecipare a delle sedute psico spirituali tenute presso il centro
Contr Gruppo Sales, non abilitato a erogare prestazioni assistenziali per conto e in nome dell'
Contr senza avere neanche domandato di essere autorizzato a dirigerlo, e dopo avere precisato che aveva specificato che la misura della sanzione disciplinare applicata era dipesa dalla natura recidiva delle condotte da lui tenute, in virtù delle quali aveva continuato ad effettuare prestazioni lavorative difformi rispetto alle richieste dei superiori, senza che la reazione datoriale lo avesse dissuaso dal proseguirle, aveva, innanzitutto, sostenuto l'insussistenza delle condotte descritte.
Infatti, aveva sostenuto , quanto alla prima condotta, doveva escludersi che potesse essere a Pt_1
lui ricondotta qualsivoglia responsabilità in merito alla tragica circostanza del suicidio del
2 paziente visto che egli si era limitato ad effettuare con il medesimo, giunto presso il CSM Pt_2
quando lui era di turno, un colloquio di intrattenimento, in attesa dell'arrivo del dott. che CP_4
ero lo psichiatra di riferimento del paziente, cosicché, a seguito dell'arrivo del collega, la gestione del colloquio e le decisioni successive erano state assunte e condivise anche dallo stesso, ferma restando, anche in astratto, come affermato da tutta la letteratura scientifica in materia, la concreta imprevedibilità delle condotte suicidarie dei pazienti affetti da malattia mentale grave.
Quanto alla seconda, il ricorrente aveva precisato che il coinvolgimento della paziente Pt_3
negli incontri di psicoterapia meditativa, che si erano svolti in un gruppo aperto e gratuito, era avvenuto dopo che alla medesima era stata assegnata apposita terapia farmacologica e con il benestare del marito, mentre in alcun modo i familiari della paziente erano stati coinvolti mediante incontri effettuati sui social.
D'altra parte, aveva chiarito anche con riferimento alla terza condotta contestatagli, Parte_1
egli non aveva eseguito in alcun modo prestazioni lavorative con il centro Gruppo Sales in nome
Contr e per conto di avendo, invece, meramente invitato la paziente a partecipare alle sedute di terapia psico-spirituale presso il Gruppo indicato a titolo gratuito e solo dopo la conclusione del proprio turno di servizio.
Quanto alla recidiva, aveva, infine, sul punto, aggiunto il ricorrente, uno dei procedimenti
Contr disciplinari avviati da nei suoi confronti era sospeso in ragione della pendenza, per i medesimi fatti, del procedimento penale n. 7457/2015, mentre quelli conclusisi con provvedimento del 9 settembre 2020 e del 9 ottobre 2020 erano al vaglio dell'autorità
giudiziaria.
Con riferimento alla sanzione espulsiva, aveva, invece, osservato quanto segue. Parte_1
Il ricorrente aveva, innanzitutto, premesso che il licenziamento disciplinare irrogatogli era stato
Contr giustificato da con riferimento ad una asserita condotta gravemente insubordinata da lui posta in essere, consistita nell'avere, nei giorni 23, 24, 25 e 28 giugno 2021, presentandosi
3 egualmente al lavoro e svolgendo attività clinica in favore dell'utenza, disatteso il provvedimento del 18 giugno 2021, con il quale il datore di lavoro, dopo avergli contestato i fatti oggetto del provvedimento disciplinare di cui sopra, lo aveva sospeso cautelativamente dal servizio con decorrenza immediata.
Anche in tale ipotesi, aveva allegato , la condotta contestata non era sussistita. Pt_1
Infatti, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento sospensivo solo il 28 giugno 2021, allorquando aveva ricevuto brevi manu il provvedimento medesimo e lo aveva potuto visionare.
D'altra parte, aveva aggiunto il ricorrente, nei giorni dal 23 al 28 giugno la sua presenza era stata mantenuta nella programmazione dei turni di lavoro, ciò che non lo aveva aiutato ad avere piena contezza del detto nuovo provvedimento di sospensione, il quale, tra l'altro, era giunto per lui inaspettato, proprio quando aveva ripreso a svolgere con serenità e continuità le proprie prestazioni professionali in favore del datore di lavoro.
Inoltre, aveva sostenuto , la contestazione relativa alla giornata del 23 giugno risultava del Pt_1
tutto generica, visto che egli, in quella giornata, aveva potuto svolgere regolarmente la sua prestazione lavorativa senza che nulla ostasse in merito, mentre, quanto alla giornata del 24
giugno, solo a fine turno, il responsabile del servizio, dott. gli aveva Persona_1
genericamente fatto richiesta di verificare eventuali e non meglio specificate ricezioni di comunicazioni presso il suo indirizzo p.e.c.
Il ricorrente aveva, quindi, aggiunto di avere in ogni caso verificato la propria casella pec, la quale, peraltro, poiché presumibilmente non mantenuta in condizioni di piena efficienza, aveva indicato un “errore generico” e aveva respinto l'accesso, cosicché egli non aveva potuto prendere visione del provvedimento e il 25 giugno si era presentato al lavoro, svolgendo regolarmente la propria prestazione per la maggior parte del turno di servizio, che si era interrotto solo quando il
Contr dott. gli aveva proposto la consegna brevi manu di un provvedimento di Poiché, Per_1
peraltro, aveva proseguito , egli aveva domandato che gli venisse consegnato in forma Pt_1
4 privata e in luogo riservato, il responsabile non aveva provveduto alla consegna e si era allontanato senza aggiungere nulla.
Nella giornata del 28 giugno, infine, aveva riferito , egli si era presentato regolarmente in Pt_1
servizio e aveva svolto la sua prestazione sino a quando il Dirigente lo aveva informato che nella struttura era presente la forza pubblica, la quale gli aveva chiesto conto del perché egli fosse presente in servizio malgrado fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione.
Egli, aveva proseguito l'attuale appellante, aveva comunicato agli agenti della Polizia di Stato di non essere a conoscenza del provvedimento e, fortemente turbato dalla situazione, era stato colto da malore e si era allontanato dal servizio per farsi visitare dal proprio medico di fiducia.
Una volta ripresosi, aveva allegato , era tornato presso la struttura, dove gli agenti, dopo Pt_1
avere chiesto al dott. qualche delucidazione, avevano invitato il medesimo a consegnargli Per_1
una copia del documento.
Il dott. aveva precisato il ricorrente, dopo essersi inizialmente opposto, ritenendo di non Per_1
avere titolo per effettuare la consegna, su espresso suggerimento degli agenti gli aveva consegnato la nota di contestazione, letta e sottoscritta la quale per avvenuta consegna, egli aveva immediatamente lasciato il posto di lavoro.
, dopo avere, altresì, aggiunto che non vi era alcuna prova che l'incresciosa vicenda Parte_1
avesse causato alcun concreto problema in ordine alla regolare erogazione del servizio di assistenza, tanto più comparando la situazione con la traumatica vicenda personale e professionale che si stava consumando a suo carico, aveva, altresì, contestato la presenza della recidiva contestatagli nella nota di contestazione degli addebiti che aveva preceduto il licenziamento, visto che, come sopra già riportato, tutti i procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti erano non definitivi e sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Nessuna condotta oggettiva di insubordinazione, aveva, quindi, osservato l'attuale appellante,
poteva ravvisarsi a suo carico, mentre le contestazioni formulate nei suoi confronti apparivano
5 pretestuose, come tali poste in essere in violazione dell'art. 2087 c.c.
In particolare, aveva chiarito il ricorrente, sussisteva il fondato sospetto che i reali motivi posti dall'amministrazione a sostegno delle sanzioni disciplinari impugnate, come anche delle sanzioni
Contr pregresse, andassero ricondotti al clima di latente conflittualità che si era instaurato con a cagione dell'adozione, da parte sua, di un legittimo metodo terapeutico di natura psico-spirituale,
che veniva da lui applicato ai pazienti per integrare quello meramente farmacologico, che non era mai stato trascurato.
Il predetto metodo terapeutico, aveva aggiunto , non era mai stato espressamente vietato da Pt_1
parte dell'Amministrazione, ma era stato oggetto di non unanime condivisione all'interno della struttura sanitaria, determinando da parte dei responsabili della stessa l'adozione di un atteggiamento di chiusura e di larvata ostilità, che era stato tale da condurli a mettere in discussione addirittura la stessa sua idoneità al servizio.
Con una rappresentazione sviata della realtà, aveva proseguito il ricorrente, la sua personalità era stata considerata come strutturata in senso decisamente negativo, in quanto connotata da una spiccata e quasi patologica inclinazione religiosa, che, secondo il datore di lavoro, lo aveva portato a sottostimare l'importanza dei doveri inerenti al suo ruolo professionale, che erano stati
Contr scientemente trascurati a favore di altre pratiche, che aveva erroneamente considerato come non terapeutiche.
L'escalation che aveva poi portato all'implosione della sua vicenda professionale, aveva osservato l'attuale appellante, aveva, a ben vedere, avuto origine da un insufficiente confronto tra professionisti medici psichiatri sul diverso orientamento metodologico nell'approccio alla cura del paziente affetto da patologie psichiatriche, insufficiente confronto che aveva ingenerato un pernicioso antagonismo tra professionisti in cui, anche a causa della diversa posizione gerarchica, egli aveva finito per doversi sottomettere e per soccombere dopo un travagliato iter
di vicende processuali di carattere penale e disciplinare, con l'epilogo finale del provvedimento espulsivo.
6 Laddove un serio dibattito sulla efficacia o meno del trattamento da lui utilizzato vi fosse stato,
aveva asserito , sarebbe emerso come un ampio corpo di ricerche sul campo aveva Pt_1
mostrato, ad oggi, come la vita spirituale e religiosa incida sulla salute e sul funzionamento mentale, e come sia sempre più riconosciuto che la spiritualità è particolarmente importante per i pazienti che necessitano dei servizi per la cura delle malattie mentali.
L'Amministrazione, quindi, aveva sostenuto il ricorrente, con il complesso dei comportamenti adottati aveva finito per sminuire la sua professionalità e per logorare la sua personalità, minando la fiducia che egli aveva in sé stesso e ponendolo in una condizione psicologica di grave debolezza e vulnerabilità, anche e non solo economica, sino al drammatico episodio finale con l'intervento della forza pubblica.
La condotta tenuta nei suoi confronti, aveva, dunque, affermato l'attuale appellante, era stata di natura discriminatoria, ispirata da ragioni attinenti alla compressione delle convinzioni personali attinenti alle sue scelte professionali, come tale idonea a violare la sua dignità personale, in uno strisciante clima di ostilità, fortemente intimidatorio, degradante ed umiliante, nel quale la tutela della sua salute, sicurezza, libertà e dignità umana era stata messa in grave pericolo mediante una vera e propria strategia aziendale diretta ad isolarlo e colpirlo per ridimensionarne il ruolo e costringerlo all'emarginazione, per poi sanzionarlo con il provvedimento espulsivo.
Dopo avere aggiunto che, nonostante il mancato gradimento, nei suoi confronti, da parte dei vertici aziendali, egli era stato sottoposto a carichi di lavoro ben più gravosi di quelli medi attribuiti ai suoi colleghi della struttura operativa, pur trovandosi addirittura ingiustamente accusato di avere, in alcune occasioni, falsamente attestato la sua presenza in servizio maturando indebitamente la relativa retribuzione, e dopo avere precisato di avere anche esperito concreti tentativi di prevenire ulteriori contrasti con l'Amministrazione presentando, nel gennaio 2017,
domanda di trasferimento dal servizio, aveva anche lamentato che la sua immagine Parte_1
e la sua reputazione personale e professionale fossero state fatte oggetto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, di una rappresentazione al pubblico distorta, soprattutto
7 in occasione delle vicende processuali che lo avevano interessato, come risultava da alcuni resoconti della stampa locale che lo avevano interessato.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, pertanto, concluso domandando, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa impugnata, con conseguente annullamento della stessa, e che fosse, altresì, accertata e dichiarata l'illegittimità
e/o la nullità del licenziamento impugnato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, legge 300/1970 e con la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Inoltre, sempre in via principale, aveva domandato che il datore di lavoro fosse Parte_1
condannato, ai sensi dell'art.1, L. n. 300/1970 e degli artt. 2043 e 2087 c.c., al risarcimento dei danni ulteriori da lui sofferti per l'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica e della personalità
morale, da liquidarsi anche con valutazione equitativa.
Contr Infine, in via subordinata, il ricorrente aveva domandato che fosse condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione alla propria anzianità e agli altri parametri di cui all'art. 18, comma 5, legge 300/1970.
***
Contr In considerazione dell'avvenuto discioglimento di il ricorso era stato notificato ad CP_5
, la quale si era costituita in giudizio e aveva eccepito il proprio difetto Controparte_6
di legittimazione passiva in favore della Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta CP_1
essendo la stessa, in virtù della legge regionale 17/2022, subentrata in tutti i CP_2
Contr Parte rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni di e delle incorporate
***
Anche la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria sopra menzionata si era costituita in giudizio
8 e aveva resistito, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva di e CP_5
domandando, altresì, che il contraddittorio fosse integrato nei confronti della ASSL 8 di Cagliari,
in quel momento datore di lavoro del ricorrente.
Quanto al merito della vicenda, l'ente resistente, dopo avere ripercorso le precedenti vicende disciplinari che avevano interessato il ricorrente, aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare conservativa allo stesso irrogata con provvedimento del 15 ottobre 2021, considerata la sussistenza delle condotte contestate, la non scarsa rilevanza delle stesse e la presenza di precedenti contestazioni per gravi condotte di insubordinazione.
Con riferimento alla sanzione espulsiva irrogata al ricorrente il 5 novembre 2021, la Gestione
Liquidatoria aveva confermato che, nella vicenda, aveva tenuto un comportamento Pt_1
oltremodo insubordinato, rifiutandosi di ricevere la comunicazione di sospensione dal lavoro proveniente dal datore di lavoro e di dare alla stessa esecuzione, così esponendo l' al CP_3
rischio di possibili gravi danni nei confronti di utenti fragili, in quanto assistiti da un sanitario non legittimato a svolgere l'attività professionale.
Non risultava, infatti, rispondente al vero, aveva osservato l'ente resistente, il fatto che Pt_1
avesse avuto conoscenza del provvedimento sospensivo solo il 28 giugno 2021, visto che l'asserito malfunzionamento della casella PEC doveva ritenersi a lui unicamente imputabile, non avendo assolto agli oneri di diligenza nella verifica della regolare funzionalità della medesima,
né essendosi attivato per risolvere il problema.
Il datore di lavoro, invece, aveva proseguito la Gestione Liquidatoria, aveva assolto al proprio obbligo di consegna, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 55-bis, comma 5 D.lgs
165/2001, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Non risultava, altresì, vero, aveva proseguito l'ente, che l'intervento della forza pubblica fosse stato utilizzato come pretesto per l'irrogazione del provvedimento espulsivo, visto che il datore di lavoro aveva tentato in tutti i modi di consegnare il provvedimento sospensivo nel rispetto della privacy del lavoratore, mentre era stato quest'ultimo a non accettare la consegna, cosicché
9 l'Azienda era stata costretta, al fine di tutelare principalmente gli interessi assistenziali, visto che l'attività che aveva voluto forzatamente prestare era attività non autorizzata, a chiedere Pt_1
l'intervento degli agenti.
La sanzione espulsiva, quindi, aveva osservato la Gestione Liquidatoria, era stata adottata in ragione dei fatti descritti, tenendo conto della gravità dei comportamenti e delle precedenti sanzioni disciplinari applicate al dipendente, relative anche a condotte di insubordinazione, tutte circostanze idonee a far venire meno l'affidamento, nei confronti del ricorrente, in ordine all'esatto adempimento della prestazione, con conseguente irreparabile lesione del vincolo fiduciario.
Nessuna rilevanza, quindi, ha sostenuto l'ente resistente, aveva avuto nell'adozione del licenziamento impugnato, il metodo terapeutico integrativo utilizzato dal ricorrente, né aveva alcun fondamento la tesi secondo la quale l'irrogazione della sanzione espulsiva era stata animata da un intento discriminatorio ed aveva avuto la reale funzione di punirlo per l'utilizzo del metodo appena citato.
Piuttosto, aveva proseguito la Gestione Liquidatoria, dai procedimenti disciplinari attivati nei confronti di emergeva come egli, non curante delle disposizioni impartite dai suoi Pt_1
superiori, avesse più volte messo a rischio l'incolumità dei pazienti a lui affidati.
Doveva, altresì, escludersi, aveva, inoltre, affermato l'ente, sia che le contestazioni disciplinari comunicate al ricorrente fossero, come dallo stesso sostenuto, generiche e non debitamente
Cont motivate, visto che l' aveva sempre descritto ogni addebito con chiarezza e ricchezza di dettagli, rispettando appieno i criteri della motivazione, della intellegibilità delle contestazioni e della proporzionalità della sanzione, sia che l'Azienda avesse mostrato nei suoi confronti un atteggiamento di sfavore, sottoponendolo a reiterati procedimenti disciplinari anche di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, visto che, pur a fronte di condotte che avrebbero legittimato l'applicazione di una sanzione espulsiva, aveva, invece, sempre optato per l'irrogazione di sanzioni conservative e di durata contenuta.
10 Ciò premesso, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria aveva, quindi, concluso per il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, compresa la domanda di risarcimento dei danni per lesione dell'integrità psicofisica e della personalità morale, rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, domandando che, in caso di annullamento del licenziamento, l'indennità risarcitoria fosse rideterminata alla stregua dell'indennità alimentare percepita dal ricorrente.
***
Il Tribunale di Cagliari, nell'udienza del 20 maggio 2022, prendendo atto delle difese della
Contr Gestione Liquidatoria di aveva disposto la chiamata in causa della ASSL 8 di Cagliari.
***
La ASSL 8 di Cagliari si era costituita in giudizio e aveva resistito.
In via preliminare, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
Inoltre, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda di reintegrazione, che era stata estesa nei suoi confronti a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio pronunciato dal Tribunale,
visto che non poteva ritenersi che i poteri d'ufficio del Tribunale potessero spingersi sino a colmare le lacune del ricorrente, a fronte delle quali, in difetto di integrazione del contraddittorio,
la domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile.
Quanto al merito, l'ASSL si era associata alle difese della Gestione Liquidatoria, stante la palese infondatezza delle ragioni dell'impugnazione proposta, e aveva domandato il rigetto di tutte le domande proposte.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1319/2023 del 19 ottobre 2023, aveva rigettato le domande proposte dal ricorrente e aveva condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore della Gestione Liquidatoria, compensandole, invece, nei rapporti tra il ricorrente e gli altri soggetti costituiti.
Il primo giudice, in particolare, aveva preliminarmente esaminato l'impugnazione del
11 licenziamento irrogato a , visto che l'eventuale accertamento della legittimità del Parte_1
provvedimento espulsivo avrebbe reso superflua qualsiasi indagine sulla fondatezza dell'addebito posto a base della sanzione conservativa, i cui effetti giuridici non si erano mai concretamente prodotti sul rapporto di lavoro, in quanto alla data di applicazione della sanzione conservativa (15 ottobre 2021), e fino al recesso del datore di lavoro (5 novembre 2021), erano
Contr ancora vigenti gli effetti della delibera assunta da in data 6 agosto 2021, mai impugnata,
con cui era stata applicata al ricorrente la sospensione cautelare dal servizio per tre anni.
Il Tribunale, in particolare, richiamati gli esiti della prova testimoniale espletata e i contenuti della documentazione in atti, aveva accertato l'effettiva sussistenza della condotta gravemente insubordinata che era stata contestata al ricorrente.
Innanzitutto, aveva accertato il primo giudice, era stato dimostrato che una copia del provvedimento cautelare era stata trasmessa al ricorrente, già in data 18 giugno 2021, attraverso il mezzo della posta elettronica certificata, previsto dal legislatore, nell'art. 55 bis, co. 5, d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165, ove il dipendente disponga di idonea casella di posta, quale modalità
principale di comunicazione degli atti del procedimento disciplinare.
La presenza in atti della ricevuta di avvenuta consegna, aveva proseguito il Tribunale,
determinava, d'altra parte, ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'insorgenza di una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, per superare la quale quest'ultimo avrebbe dovuto comprovare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento,
ciò che nella fattispecie non era avvenuto.
Inoltre, ha osservato il Tribunale di Cagliari, era emerso che, in plurime occasioni,
specificamente nelle giornate del 24 e del 25 giugno 2021, il direttore del Centro di Salute
Mentale di Viale Bonaria, presso cui il operava, avesse personalmente descritto a Pt_1
quest'ultimo il contenuto del provvedimento di sospensione e che il ricorrente avesse respinto i tentativi di consegna a mani proprie di una copia fisica del documento, senza contare che nella giornata di lunedì 28 giugno 2021 si era reso necessario un duplice intervento degli agenti della
12 Polizia di Stato presso il Centro di Salute Mentale di Viale Bonaria per ottenere l'esecuzione da parte del lavoratore del provvedimento sospensivo.
Tutti gli elementi indicati, aveva, quindi, affermato il primo giudice, rendevano evidente che il ricorrente, messo personalmente a conoscenza del contenuto del provvedimento di sospensione
Contr fin dal 24 giugno 2021, avesse deliberatamente assunto, malgrado la diligenza adoperata da nell'assicurarsi l'effettiva conoscenza, da parte del medesimo, del provvedimento adottato, la decisione di non ottemperare all'ordine datoriale, seguitando a presentarsi al lavoro nelle giornate successive.
La condotta tenuta da , aveva, quindi, osservato il Tribunale, aveva integrato gli Parte_1
estremi di una grave insubordinazione volontaria agli ordini del datore di lavoro, che era stata reiterata nelle giornate del 24, del 25 e del 28 giugno 2021 e aveva, altresì, prodotto conseguenze dannose sullo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede in cui operava il ricorrente, visto che era risultato comprovato che nella giornata del 28 giugno 2021 il direttore del Centro di
Salute Mentale Cagliari 1, era stato impegnato per tutto il corso della mattinata Persona_1
nel tentativo di allontanare dalla sede di lavoro di Viale Bonaria, che il medesimo aveva Pt_1
dovuto rinviare una visita domiciliare programmata e non aveva potuto presiedere la riunione del personale fissata quel giorno, la quale non si era tenuta, e che l'attività in generale dell'intero
Centro di Viale Bonaria era rimasta sospesa al momento del ritorno delle forze dell'ordine.
Le azioni poste in essere da in spregio degli ordini del datore di lavoro, aveva, quindi, Pt_1
evidenziato il giudice di prime cure, avevano turbato la regolarità di un servizio pubblico, dando luogo ad una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato della “interruzione di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” ex art. 340 c.p.,
Non vi erano dubbi, aveva, dunque, concluso sul punto, il Tribunale, che la condotta posta in essere dal ricorrente fosse stata di gravità tale, tanto sul piano oggettivo che su quello della partecipazione psicologica, da integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, attesa l'idoneità della medesima ad incidere in modo irreversibile sul vincolo fiduciario e a non
13 consentire, per l'effetto, la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Cagliari, quindi, dopo avere rigettato la domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché determinato da motivo illecito, visto che, in ogni caso, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1345 c.c., per essere rilevante, avrebbe dovuto costituire l'unica effettiva ragione di recesso, aveva, altresì, rigettato la domanda di accertamento della natura discriminatoria del licenziamento, considerato che parte ricorrente non aveva offerto al riguardo alcuna prova,
nemmeno presuntiva, né al fine di consentire l'individuazione del fattore di rischio da prendere in considerazione, né al fine di consentire l'individuazione della disparità di trattamento che si sarebbe consumata con il licenziamento, che era, invece, stato adottato a fronte della specifica condotta insubordinata descritta.
Dopo avere, infine, ribadito la superfluità dell'esame della sanzione conservativa impugnata, non avendo la stessa prodotto alcun effetto sul rapporto di lavoro, e dopo avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta il primo giudice CP_5
aveva, quindi, definito il giudizio come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
Contr La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e la ASSL 8 hanno resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Si chiede “All'Ecc.ma Corte adita, valutati i presenti motivi di appello e con contrariis reiectis:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 15.10.2021 emesso
da , Ufficio Zona Sud con il quale è stata disposta la CP_2 Controparte_8
sospensione dal servizio del Dott. per mesi tre, ex art, 72, comma 8 Lett. A) CCNL Parte_1
del 19.12.2019; con conseguente annullamento e/o disapplicazione dello stesso e di ogni atto
14 presupposto e conseguente.
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare del
Cont 05.011.2021 emesso da Zona Sud, con il quale è Parte_5 Controparte_8
stata disposta, nei confronti del Dott. , la sanzione espulsiva del licenziamento, con Pt_1
preavviso, ex art. 72, comma 10, punto Nr.1 Lett. B) CCNL del 19.12.2019; con conseguente
annullamento e/o disapplicazione dello stesso e di ogni atto presupposto e conseguente.
3) Conseguentemente ex art. 18 L. Nr. 300/1970 ordinare all' Parte_6
di provvedere all'immediata reintegra del Dott. nel posto di lavoro con
[...] Parte_1
onere di porre in essere tutti i conseguenziali relativi adempimenti;
4) Condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno per il licenziamento
illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
eventualmente percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative; in misura comunque non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5) Condannare altresì il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
6) Condannare il datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, L.300/1970 e art. 2043 e 2087 Cc, al
risarcimento dei danni ulteriori per la sofferta lesione dell'integrità psicofisica e della
personalità morale del lavoratore, che il Giudice vorrà liquidare anche con valutazione
equitativa
In via subordinata:
7) Condannare l'ATS al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata
tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianità del lavoratore e degli altri parametri di cui all'art. 18 Co. 5 della L. Nr.
300/1970.
8) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento, da liquidarsi
15 secondo i parametri di legge.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza n. 1319/2023 pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, Sezione del Lavoro, in data 19/10/2023.
- con vittoria di spese e competenze professionali come dovuti in favore dell'Avvocatura
pubblica (oneri riflessi al 24,305% di cui CPDEL 23,80% e 0,505% in luogo di IVA e CP_9
CPA) per il presente grado del giudizio.”
Nell'interesse della Parte_7
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice
- Respingere integralmente l'atto di appello proposto dal Dott. con il ricorso in quanto Pt_1
infondato in fatto e diritto;
- Confermare la sentenza n. 1319/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari
nell'ambito del procedimento n. 688/2022;
- con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erronea valutazione del compendio probatorio in atti
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere Parte_1
il Tribunale, nel decidere sull'impugnazione del licenziamento, erroneamente valutato il compendio probatorio in atti.
In particolare, ha osservato l'appellante, nel corso del primo grado di giudizio le testimonianze
Part rese dal Direttore del e dalla dott.ssa avevano assunto un Persona_1 Testimone_1
valore probatorio determinate ai fini della decisione, senza che il giudice debitamente
Part considerasse, nel valutarne l'attendibilità, la “connessione istituzionale” che lega il (di cui
è il direttore) e le odierne parti appellate. Persona_1
Tra l'altro, ha aggiunto , il dott. anche il soggetto che aveva eseguito la segnalazione Pt_1 Per_1
16 disciplinare da cui era derivato il provvedimento di sospensione cautelare ritenuto violato.
***
Il motivo di appello è infondato.
Come è noto, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della
dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti” (così, tra le altre,
Cass. 33536/2022).
Al fine di contestare efficacemente l'attendibilità dei testi escussi in primo grado, dunque,
l'appellante non si sarebbe dovuto limitare ad enunciarne la categoria di appartenenza, ma avrebbe dovuto specificamente indicare quali dichiarazioni rese dai testi apparivano non veridiche e sulla base di quali ragioni.
Con riferimento, poi, alla segnalazione disciplinare effettuata da è sufficiente notare come Per_1
la stessa non abbia diretta attinenza con il licenziamento irrogato all'appellante, visto che il procedimento disciplinare che aveva preso avvio dalla indicata segnalazione aveva costituito il mero presupposto del provvedimento di sospensione, a sua volta mero antecedente logico delle condotte, del tutto differenti da quelle oggetto di quel procedimento disciplinare, che avevano condotto al licenziamento.
2) La mancata conoscenza del provvedimento di sospensione da parte del dott. . - Pt_1
La questione giuridica della presunzione legale di conoscenza degli atti notificati a mezzo
pec ed i dubbi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
applicato la presunzione legale di conoscenza degli atti notificati a mezzo pec per dimostrare che egli, al momento dell'infrazione disciplinare, era a conoscenza dell'ordine impartito dal datore di lavoro.
Infatti, ha osservato l'appellante, secondo la deposizione della dott.ssa egli Testimone_1
durante il primo incontro tenutosi il 24 giugno 2021, era apparso “meravigliato dalla notizia”,
datagli verbalmente dal dott. circa la sospensione dal servizio. Per_1
17 La dichiarazione in esame, ha proseguito , dimostrava come egli, in realtà, in coerenza con Pt_1
quanto allegato in primo grado, non avesse effettivamente preso visione del provvedimento di sospensione tramesso a mezzo pec in data 18 giugno 2021.
D'altra parte, ha evidenziato , lo stesso dott. doveva avere valutato che lui non fosse Pt_1 Per_1
venuto a conoscenza della pec in questione, visto che, diversamente, non sarebbe possibile comprendere quale finalità avessero avuto gli svariati “tentativi di consegna” del provvedimento di sospensione dallo stesso posti in essere sino al 28 giugno 2021.
Peraltro, ha aggiunto l'appellante, il dato fenomenico rilevante doveva considerarsi quello consistente nell'avere una casella pec malfunzionante, attribuibile o meno che fosse ad un difetto di manutenzione da parte del suo titolare, elemento che avrebbe dovuto rilevare oggettivamente,
essendo idoneo a rendere impossibile la conoscenza del contenuto della comunicazione informatica e quindi non perfezionata la notifica.
D'altronde, ha aggiunto l'appellante, nessun valore giuridico poteva essere attribuito alla generica comunicazione verbale del provvedimento di sospensione effettuata il 23 giugno 2021,
essendo noto che i provvedimenti disciplinari sono validi solo se resi in forma scritta, cosicché
doveva ritenersi che sino al 24 giugno 2021 egli non avesse avuto conoscenza del provvedimento di sospensione per mancata presa visione del provvedimento trasmesso a mezzo PEC.
Inoltre, ha osservato l'appellante, la piena conoscenza, da parte sua, del provvedimento di sospensione era stata irrimediabilmente compromessa ovvero impedita da una serie di circostanze già emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Part In primo luogo, dal fatto che il , nonostante il provvedimento di sospensione, non avesse ritenuto di modificare il programma dei turni di lavoro, che, dunque, per i giorni dal 23 al 28
giugno, aveva continuato a prevedere la sua presenza in servizio.
In secondo luogo, dal fatto che, come dallo stesso dichiarato apertamente, il dott. in data Per_1
24 giugno 2021, dopo il colloquio nel corso del quale gli aveva comunicato verbalmente la sospensione adottata, non si era opposto alla sua partecipazione ad una riunione del personale, a
18 dire dello stesso per “non ledere la riservatezza del collega e non turbare la serenità del Per_1
servizio”.
Quindi, ha proseguito l'appellante, aveva confessato apertamente la violazione del Per_1
principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, oltre che mantenere un atteggiamento ambiguo, invitandolo prima ad uniformarsi al provvedimento di sospensione per poi consentirgli, pochi minuti dopo, di partecipare alla riunione del personale, nonché
mostrandosi dapprima particolarmente attento al suo diritto alla privacy, per poi decidere di comunicare il provvedimento di sospensione facendosi accompagnare appositamente da soggetti assolutamente estranei alla vicenda, quali la dott. e l'infermiera Tes_1 Pt_9
D'altra parte, ha aggiunto , visto che solo il 25 giugno 2021 era munito del Pt_1 Per_1
provvedimento in forma scritta, la richiesta di riservatezza da lui avanzata nell'immediatezza dei fatti non aveva assunto i caratteri dell'evidente infondatezza o pretestuosità, né erano emerse ragioni che avrebbero impedito a di assecondare le sue comprensibili richieste procedendo Per_1
ad una consegna del provvedimento disciplinare nel rispetto del diritto alla riservatezza e reputazione.
In quest'ottica, ha sostenuto , anche l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate da Pt_1 Per_1
sua insaputa, non rappresentava altro che il tentativo di esasperare ulteriormente la vicenda,
considerato soprattutto che gli agenti erano intervenuti per obbligarlo alla ricezione del provvedimento di disciplinare e che quest'ultimo ben avrebbe potuto essere trasmesso anche attraverso un semplice messaggio WhatsApp.
***
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che il primo giudice abbia correttamente fatto uso della presunzione legale di conoscenza degli atti notificati via pec.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1335 c.c., tale presunzione può essere superata solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della
19 comunicazione a lui diretta.
Nella fattispecie, l'appellante, il quale, fin dal primo grado di giudizio ha allegato l'esistenza di un non meglio precisato malfunzionamento della casella pec, non ha in alcun modo dato prova,
non soltanto della causa del detto malfunzionamento e della non imputabilità a lui del medesimo,
ma della stessa esistenza del malfunzionamento, il quale, anzi, alla stregua degli esiti evidenziati dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, con la quale il server “Aruba” aveva attestato che “il
giorno 18/06/2021 alle ore 11:16:44 … il messaggio “Procedimento disciplinare E.L.”
proveniente da ed indirizzato a è Email_1 Email_2
stato consegnato nella casella di destinazione”, deve, in realtà, ritenersi insussistente.
Poiché, d'altra parte, in presenza della indicata ricevuta di avvenuta consegna e della ricevuta di accettazione, con la quale il server “Aruba” aveva attestato che il predetto messaggio, alle ore
11:16:39, era stato accettato dal sistema ed inoltrato, la comunicazione in discussione deve considerarsi fosse stata regolarmente spedita dal mittente e ricevuta dal destinatario, e fosse,
quindi, esistente come comunicazione scritta, nessun rilievo potrebbe essere attribuito nella fattispecie neanche al fatto che , come dallo stesso sostenuto, non ne avesse, per ipotesi, Pt_1
preso visione.
Infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e in primo grado e come Per_1 Tes_1
appare confermato dallo stesso , il giorno 24 giugno 2021, comunque, il Responsabile del Pt_1
CSM, dott. lo aveva verbalmente avvertito della presenza, nella sua casella di posta Per_1
elettronica, del messaggio pec contenente un provvedimento di sospensione dal lavoro.
I testi indicati avevano anche riferito che l'appellante era stato invitato ad informarsi, leggere il documento e prendere atto del provvedimento.
aveva, altresì, riferito di avere precisato a che “in quella situazione non poteva Per_1 Pt_1
restare in servizio”.
La comunicazione di del 24 giugno 2021 non era stata, quindi, come sostenuto Per_1
dall'appellante, un provvedimento verbale privo di valore giuridico, ma una comunicazione
20 collaborativa e cortese attraverso la quale , anche laddove in buona fede non avesse avuto Pt_1
visione della comunicazione scritta ricevuta via pec, era stato posto a conoscenza dell'esistenza della medesima.
Da quel momento, quindi, anche a non volere dare credito al suo superiore gerarchico, sarebbe stato, in ogni caso, specifico dovere di attivarsi immediatamente per poter visionare Parte_1
la comunicazione in discussione e darvi immediata attuazione, risolvendo gli eventuali problemi del suo sistema di posta elettronica ovvero anche semplicemente domandando a ai vertici Per_1
aziendali di poter visionare una copia del provvedimento.
La condotta tenuta, invece, da , il quale, non solo in quella giornata non si era attivato in Pt_1
alcun modo per cercare di visionare la comunicazione, ma era rimasto in servizio partecipando all'attività assistenziale come se nulla fosse accaduto, recandosi, poi, regolarmente al lavoro anche il giorno seguente e il successivo 28 giugno, rifiutando la consegna a mani del provvedimento e convincendosi a prendere atto del provvedimento e a lasciare il servizio solo dopo un duplice intervento della forza pubblica, dimostra, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che aveva agito con la precisa volontà di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine Pt_1
di sospensione datoriale.
In questo contesto, appare evidente che i tentativi di consegna effettuati da nei giorni Per_1
successivi al 24 giugno, non erano stati, come sostenuto dall'appellante, il frutto della consapevolezza, da parte del medesimo, della insufficienza o inesistenza della comunicazione scritta inviata via pec o della mancata conoscenza di quest'ultima da parte del destinatario, ma,
piuttosto, reazioni al comportamento ostruzionistico serbato da , animate dall'intento di Pt_1
indurre quest'ultimo a prendere inequivocamente visione e atto del provvedimento, così da eliminare la possibilità dello stesso di crearsi alibi attraverso i quali giustificare la perdurante mancata esecuzione del provvedimento medesimo.
D'altra parte, sia la circostanza che il 24 giugno, dopo averlo informato dell'esistenza del Per_1
provvedimento di sospensione, avesse consentito a di partecipare alla consueta riunione del Pt_1
21 giovedì, sia la mantenuta presenza di nei turni di servizio programmati, non avevano Pt_1
costituito, da parte di forme ambigue di comportamento, dal momento che si era trattato Per_1
evidentemente, come anche precisato dallo stesso di modalità prescelte al fine di evitare di Per_1
rendere di fatto la notizia della sospensione di pubblico dominio (come riferito dalla teste ancora alla data del 24 giugno 2021, “nessun altro collega era a conoscenza della Tes_1
situazione”), oltre che, quanto alla riunione, anche effetto della meraviglia provata (si veda sul punto quanto dichiarato dalla teste nel vedere l'appellante proseguire il servizio come Tes_1
se nulla gli fosse stato comunicato in ordine ai contenuti del provvedimento adottato.
3) L'illegittimità del licenziamento disciplinare per difetto di proporzionalità della
sanzione.
Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale non aveva valutato che lui era stato indotto alla commissione dell'infrazione disciplinare contestata, sia in quanto, come già osservato, in difetto di una comunicazione formale del provvedimento sospensivo, aveva riposto un legittimo affidamento circa la correttezza del programma dei turni, sia in quanto, in occasione del tentativo di notifica a mani del provvedimento disciplinare del 25 giugno 2021, egli aveva semplicemente rivendicato il proprio diritto alla riservatezza che era stato ingiustamente derubricato dal primo giudice a mero pretesto, senza valutare che egli, avendo già subito senza battere ciglio, ed in diverse riprese, più
di mille giorni di sospensione, non poteva certo illudersi che la sospensione, laddove esistente,
potesse essere evitata sfuggendo alla notifica della stessa.
In realtà, ha sostenuto l'appellante, il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di sospensione era stato determinato, oltre che dalla mancata conoscenza della comunicazione a mezzo pec, sia dal tentativo del datore di lavoro di mortificarlo, esasperando la situazione ed ingigantendola proprio per arrivare ad un esito disciplinare più significativo, sia dalla condizione psicologica di
“braccato” ed “accerchiato” che negli anni era stata costruita a suo carico.
Inoltre, ha, altresì, evidenziato come il datore di lavoro, consentendogli di Parte_1
22 partecipare il 24 giugno 2021 alla riunione dei medici, avesse violato il suo diritto all'immediata contestazione dell'infrazione disciplinare.
Mancava, quindi, ha sostenuto , qualunque proporzionalità tra il fatto contestato, il ritardo Pt_1
nella ricezione del provvedimento di sospensione dal servizio e la sanzione irrogata, avendo l'amministrazione esageratamente enfatizzato la valenza offensiva della sua condotta,
omettendo, invece, di considerare l'effettivo impatto psicologico che quell'“ennesimo”
provvedimento sospensivo dal servizio aveva prodotto nella sua personalità e gli effetti di frustrazione esistenziale e professionale dallo stesso prodotti.
***
Anche il motivo di appello in esame è infondato.
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non fosse stato il datore di lavoro ad enfatizzare la valenza offensiva della condotta da lui tenuta.
Era stato piuttosto lo stesso , ben consapevole, con certezza perlomeno dal 24 giugno 2021, Pt_1
a partire dalla comunicazione verbale di dell'esistenza del provvedimento di sospensione, Per_1
a rendere sempre più grave la propria condotta insubordinata, arrivando a costringere il datore di lavoro a ricorrere alla forza pubblica per riuscire a fargli prendere atto del provvedimento adottato ed ottenerne l'esecuzione.
D'altra parte, non è assolutamente verosimile che fosse stato indotto in errore dalla Pt_1
programmazione dei turni, visto che, come detto, con certezza a decorrere dal 24 giugno, il suo superiore gerarchico, ponendo in essere un comportamento del tutto inequivoco, lo aveva informato dell'esistenza del provvedimento sospensivo, mentre, quanto alla privacy, se la vera e sola ragione del rifiuto della consegna a mani fosse stata quella, si sarebbe attivato per Pt_1
prendere visione del provvedimento con altre modalità, innanzitutto, risolvendo gli asseriti problemi di lettura della propria casella di posta elettronica, nella quale, come già sopra osservato, la comunicazione era già stata, fin dal 18 giugno 2021, regolarmente spedita e ricevuta.
23 La circostanza da ultimo evidenziata, valutata unitamente alla già descritta condotta volutamente ostruzionistica tenuta da nei giorni 24, 25 e 28 giugno 2021 risulta, d'altronde, sufficiente Pt_1
ad escludere, altresì, e pur a prescindere da qualunque considerazione che potrebbe farsi in
Contr ordine alla natura del provvedimento di sospensione, che nella fattispecie, avesse violato il suo diritto “all'immediata contestazione dell'infrazione disciplinare”.
Deve, quindi, condividersi quanto accertato dal Tribunale in ordine alla gravità della condotta tenuta da , il quale, con certezza a decorrere dal 24 giugno 2021, aveva continuato a Parte_1
prestare servizio nonostante fosse stato messo a conoscenza del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei suoi confronti, determinando così, come correttamente accertato dal primo giudice, anche il prodursi di rilevanti conseguenze dannose sullo svolgimento dell'attività
Part lavorativa del e turbando la regolarità del servizio.
La gravità oggettiva e soggettiva della condotta posta in essere dall'appellante, consistita nella preordinata adozione di una serie comportamenti sistematicamente finalizzati ad eludere l'esecuzione del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio, accompagnati dalla consapevolezza della gravità dei rischi cui la struttura sanitaria di appartenenza risultava esposta a causa della partecipazione all'attività assistenziale di un medico non autorizzato all'espletamento del servizio, risulta certamente idonea a determinare la lesione definitiva, tra le parti, del vincolo fiduciario, per il venir meno della fiducia che il datore di lavoro deve possedere in ordine alla capacità del lavoratore di adempiere correttamente ai propri obblighi futuri.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nella fattispecie si era anche aggiunta l'irregolarità del servizio, determinata, soprattutto nella giornata del 28 giugno 2021, dalla condotta del , la quale, come più volte ribadito, aveva finito per costringere ATS, al fine di Pt_1
ottenere da parte sua la presa d'atto e l'esecuzione dell'ordine di sospensione, a domandare l'intervento della forza pubblica, intervento che era stato duplice, causa il malore che aveva colpito dopo il primo accesso degli agenti, e che aveva, nel contesto della situazione Pt_1
complessiva, per un verso, impegnato personalmente il Responsabile del Centro, il quale aveva
24 dovuto rinviare una visita domiciliare programmata e disdire la riunione del personale convocata per quel giorno, per altro verso, paralizzato, nel momento del secondo accesso degli agenti, tutta
Part l'attività del , esponendo, tra l'altro, quest'ultimo anche ad un grave danno d'immagine.
4) Illegittimità del licenziamento disciplinare per motivo illecito ritorsivo.
Con un quarto motivo d'appello, l'appellante ha ribadito che il licenziamento subito era illegittimo in quanto determinato da motivi discriminatori ovvero ritorsivi.
Era, infatti, innegabile, ha osservato l'appellante, che nel caso di specie fossero riconoscibili tensioni ed ostilità nel suo rapporto con la direzione sanitaria, come deponevano i numerosi procedimenti disciplinari da lui subiti.
Inoltre, ha aggiunto , a riprova della natura ritorsiva e dunque pretestuosa del licenziamento Pt_1
disciplinare doveva evidenziarsi che, già nel 2019, l'azienda sanitaria fosse arrivata a dubitare della sua idoneità allo svolgimento della professione, ciò che induceva a ritenere che egli fosse effettivamente inviso alla Direzione sanitaria.
Senza contare, ha osservato l'appellante, che, non a caso, sullo sfondo di tutti i procedimenti disciplinari subiti vi era sempre stata l'attività svolta nell'ambito del gruppo “Sales” e che anche le modalità di consegna del provvedimento di sospensione confermavano il clima di ostilità da lui vissuto e la finalità ritorsiva del licenziamento, visto che il comune senso dell'esperienza insegna come nelle relazioni caratterizzate da un certo grado di ostilità è interesse di ciascuna delle parti provocare e/o indisporre il proprio antagonista allo scopo di determinare una reazione da strumentalizzare ai suoi danni.
***
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante, pur avendo ribadito anche in questa fase che il licenziamento irrogatogli era illegittimo in quanto determinato da motivi discriminatori, non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che egli avesse comprovato la natura discriminatoria del recesso datoriale, non avendo individuato né il fattore di rischio da
25 prendere in considerazione, né la disparità di trattamento subita.
La decisione sul punto deve, quindi, essere confermata.
Quanto agli allegati motivi ritorsivi, come è noto, “in tema di licenziamento nullo perché
ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè, costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente
addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale”, con la conseguenza che “la verifica dei
fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a
fondamento del licenziamento” (così Cass. 9468/2019).
Nella fattispecie, quindi, nella quale la sussistenza del motivo lecito formalmente addotto è stata accertata, le eventuali ragioni di ritorsione, anche laddove sussistenti, rimarrebbero, comunque,
prive di rilievo.
5) L'illegittimità del provvedimento disciplinare del 15.10.2021.
Con un quinto motivo di appello, ha, infine, ribadito le ragioni di impugnazione Parte_1
della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione irrogatagli il 15 ottobre 2021.
***
Il quinto motivo di appello rimane assorbito dall'accertata legittimità del licenziamento impugnato, visto che, come correttamente accertato dal primo giudice, il provvedimento disciplinare, adottato il 15 ottobre 2021 (sospensione per mesi tre dal lavoro, con privazione della retribuzione), alla data del recesso datoriale non aveva ancora avuto alcuna concreta conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto l'appellante, in virtù della delibera adottata da
Contr il 6 agosto 2021 (doc. 11 fascicolo primo grado Gestione Liquidatoria), era già sospeso dal lavoro, con privazione della retribuzione, per tre anni.
***
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
26 rigettato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate, in favore di entrambi gli enti appellati, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore di ciascuno degli enti appellati, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
L'estensore……………… ………………………………….La Presidente
dott. AN Coinu…………………………………………dott. MA LU RP
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. MA LU RP PRESIDENTE
dott. AN Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 93 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv. Michele Parte_1
Capano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Capano, Carlo Murtas e Andrea Argiolas,
giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 CP_2
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Trudu, in virtù
di procura speciale come in atti
APPELLATA
E CONTRO
con sede in Cagliari, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Sanjust, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 16 marzo 2022, aveva impugnato, Parte_1
sia il provvedimento disciplinare emesso da il 15 ottobre 2021, con il quale era CP_2
stata disposta, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 72, comma 8, lett. a) CCNL 19 dicembre 2019,
la sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per mesi tre, sia il provvedimento disciplinare emesso da il 5 novembre 2021, con il quale gli era stata irrogata, ai CP_2
sensi dell'art. 72, comma 10, punto n. 1, lett. b) CCNL citato, la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso.
Quanto alla sanzione conservativa impugnata, il ricorrente, dopo avere premesso che
[...]
gli aveva contestato l'omissione, a danno dell'utente di misure cautelari atte a CP_2 Pt_2
prevenire rischi suicidari, l'insubordinazione scaturita dalle modalità e dal tipo di assistenza resa a favore della paziente nonché la violazione del principio di esclusività per avere egli Pt_3
invitato tale ultima paziente a partecipare a delle sedute psico spirituali tenute presso il centro
Contr Gruppo Sales, non abilitato a erogare prestazioni assistenziali per conto e in nome dell'
Contr senza avere neanche domandato di essere autorizzato a dirigerlo, e dopo avere precisato che aveva specificato che la misura della sanzione disciplinare applicata era dipesa dalla natura recidiva delle condotte da lui tenute, in virtù delle quali aveva continuato ad effettuare prestazioni lavorative difformi rispetto alle richieste dei superiori, senza che la reazione datoriale lo avesse dissuaso dal proseguirle, aveva, innanzitutto, sostenuto l'insussistenza delle condotte descritte.
Infatti, aveva sostenuto , quanto alla prima condotta, doveva escludersi che potesse essere a Pt_1
lui ricondotta qualsivoglia responsabilità in merito alla tragica circostanza del suicidio del
2 paziente visto che egli si era limitato ad effettuare con il medesimo, giunto presso il CSM Pt_2
quando lui era di turno, un colloquio di intrattenimento, in attesa dell'arrivo del dott. che CP_4
ero lo psichiatra di riferimento del paziente, cosicché, a seguito dell'arrivo del collega, la gestione del colloquio e le decisioni successive erano state assunte e condivise anche dallo stesso, ferma restando, anche in astratto, come affermato da tutta la letteratura scientifica in materia, la concreta imprevedibilità delle condotte suicidarie dei pazienti affetti da malattia mentale grave.
Quanto alla seconda, il ricorrente aveva precisato che il coinvolgimento della paziente Pt_3
negli incontri di psicoterapia meditativa, che si erano svolti in un gruppo aperto e gratuito, era avvenuto dopo che alla medesima era stata assegnata apposita terapia farmacologica e con il benestare del marito, mentre in alcun modo i familiari della paziente erano stati coinvolti mediante incontri effettuati sui social.
D'altra parte, aveva chiarito anche con riferimento alla terza condotta contestatagli, Parte_1
egli non aveva eseguito in alcun modo prestazioni lavorative con il centro Gruppo Sales in nome
Contr e per conto di avendo, invece, meramente invitato la paziente a partecipare alle sedute di terapia psico-spirituale presso il Gruppo indicato a titolo gratuito e solo dopo la conclusione del proprio turno di servizio.
Quanto alla recidiva, aveva, infine, sul punto, aggiunto il ricorrente, uno dei procedimenti
Contr disciplinari avviati da nei suoi confronti era sospeso in ragione della pendenza, per i medesimi fatti, del procedimento penale n. 7457/2015, mentre quelli conclusisi con provvedimento del 9 settembre 2020 e del 9 ottobre 2020 erano al vaglio dell'autorità
giudiziaria.
Con riferimento alla sanzione espulsiva, aveva, invece, osservato quanto segue. Parte_1
Il ricorrente aveva, innanzitutto, premesso che il licenziamento disciplinare irrogatogli era stato
Contr giustificato da con riferimento ad una asserita condotta gravemente insubordinata da lui posta in essere, consistita nell'avere, nei giorni 23, 24, 25 e 28 giugno 2021, presentandosi
3 egualmente al lavoro e svolgendo attività clinica in favore dell'utenza, disatteso il provvedimento del 18 giugno 2021, con il quale il datore di lavoro, dopo avergli contestato i fatti oggetto del provvedimento disciplinare di cui sopra, lo aveva sospeso cautelativamente dal servizio con decorrenza immediata.
Anche in tale ipotesi, aveva allegato , la condotta contestata non era sussistita. Pt_1
Infatti, aveva evidenziato il ricorrente, egli aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento sospensivo solo il 28 giugno 2021, allorquando aveva ricevuto brevi manu il provvedimento medesimo e lo aveva potuto visionare.
D'altra parte, aveva aggiunto il ricorrente, nei giorni dal 23 al 28 giugno la sua presenza era stata mantenuta nella programmazione dei turni di lavoro, ciò che non lo aveva aiutato ad avere piena contezza del detto nuovo provvedimento di sospensione, il quale, tra l'altro, era giunto per lui inaspettato, proprio quando aveva ripreso a svolgere con serenità e continuità le proprie prestazioni professionali in favore del datore di lavoro.
Inoltre, aveva sostenuto , la contestazione relativa alla giornata del 23 giugno risultava del Pt_1
tutto generica, visto che egli, in quella giornata, aveva potuto svolgere regolarmente la sua prestazione lavorativa senza che nulla ostasse in merito, mentre, quanto alla giornata del 24
giugno, solo a fine turno, il responsabile del servizio, dott. gli aveva Persona_1
genericamente fatto richiesta di verificare eventuali e non meglio specificate ricezioni di comunicazioni presso il suo indirizzo p.e.c.
Il ricorrente aveva, quindi, aggiunto di avere in ogni caso verificato la propria casella pec, la quale, peraltro, poiché presumibilmente non mantenuta in condizioni di piena efficienza, aveva indicato un “errore generico” e aveva respinto l'accesso, cosicché egli non aveva potuto prendere visione del provvedimento e il 25 giugno si era presentato al lavoro, svolgendo regolarmente la propria prestazione per la maggior parte del turno di servizio, che si era interrotto solo quando il
Contr dott. gli aveva proposto la consegna brevi manu di un provvedimento di Poiché, Per_1
peraltro, aveva proseguito , egli aveva domandato che gli venisse consegnato in forma Pt_1
4 privata e in luogo riservato, il responsabile non aveva provveduto alla consegna e si era allontanato senza aggiungere nulla.
Nella giornata del 28 giugno, infine, aveva riferito , egli si era presentato regolarmente in Pt_1
servizio e aveva svolto la sua prestazione sino a quando il Dirigente lo aveva informato che nella struttura era presente la forza pubblica, la quale gli aveva chiesto conto del perché egli fosse presente in servizio malgrado fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di sospensione.
Egli, aveva proseguito l'attuale appellante, aveva comunicato agli agenti della Polizia di Stato di non essere a conoscenza del provvedimento e, fortemente turbato dalla situazione, era stato colto da malore e si era allontanato dal servizio per farsi visitare dal proprio medico di fiducia.
Una volta ripresosi, aveva allegato , era tornato presso la struttura, dove gli agenti, dopo Pt_1
avere chiesto al dott. qualche delucidazione, avevano invitato il medesimo a consegnargli Per_1
una copia del documento.
Il dott. aveva precisato il ricorrente, dopo essersi inizialmente opposto, ritenendo di non Per_1
avere titolo per effettuare la consegna, su espresso suggerimento degli agenti gli aveva consegnato la nota di contestazione, letta e sottoscritta la quale per avvenuta consegna, egli aveva immediatamente lasciato il posto di lavoro.
, dopo avere, altresì, aggiunto che non vi era alcuna prova che l'incresciosa vicenda Parte_1
avesse causato alcun concreto problema in ordine alla regolare erogazione del servizio di assistenza, tanto più comparando la situazione con la traumatica vicenda personale e professionale che si stava consumando a suo carico, aveva, altresì, contestato la presenza della recidiva contestatagli nella nota di contestazione degli addebiti che aveva preceduto il licenziamento, visto che, come sopra già riportato, tutti i procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti erano non definitivi e sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Nessuna condotta oggettiva di insubordinazione, aveva, quindi, osservato l'attuale appellante,
poteva ravvisarsi a suo carico, mentre le contestazioni formulate nei suoi confronti apparivano
5 pretestuose, come tali poste in essere in violazione dell'art. 2087 c.c.
In particolare, aveva chiarito il ricorrente, sussisteva il fondato sospetto che i reali motivi posti dall'amministrazione a sostegno delle sanzioni disciplinari impugnate, come anche delle sanzioni
Contr pregresse, andassero ricondotti al clima di latente conflittualità che si era instaurato con a cagione dell'adozione, da parte sua, di un legittimo metodo terapeutico di natura psico-spirituale,
che veniva da lui applicato ai pazienti per integrare quello meramente farmacologico, che non era mai stato trascurato.
Il predetto metodo terapeutico, aveva aggiunto , non era mai stato espressamente vietato da Pt_1
parte dell'Amministrazione, ma era stato oggetto di non unanime condivisione all'interno della struttura sanitaria, determinando da parte dei responsabili della stessa l'adozione di un atteggiamento di chiusura e di larvata ostilità, che era stato tale da condurli a mettere in discussione addirittura la stessa sua idoneità al servizio.
Con una rappresentazione sviata della realtà, aveva proseguito il ricorrente, la sua personalità era stata considerata come strutturata in senso decisamente negativo, in quanto connotata da una spiccata e quasi patologica inclinazione religiosa, che, secondo il datore di lavoro, lo aveva portato a sottostimare l'importanza dei doveri inerenti al suo ruolo professionale, che erano stati
Contr scientemente trascurati a favore di altre pratiche, che aveva erroneamente considerato come non terapeutiche.
L'escalation che aveva poi portato all'implosione della sua vicenda professionale, aveva osservato l'attuale appellante, aveva, a ben vedere, avuto origine da un insufficiente confronto tra professionisti medici psichiatri sul diverso orientamento metodologico nell'approccio alla cura del paziente affetto da patologie psichiatriche, insufficiente confronto che aveva ingenerato un pernicioso antagonismo tra professionisti in cui, anche a causa della diversa posizione gerarchica, egli aveva finito per doversi sottomettere e per soccombere dopo un travagliato iter
di vicende processuali di carattere penale e disciplinare, con l'epilogo finale del provvedimento espulsivo.
6 Laddove un serio dibattito sulla efficacia o meno del trattamento da lui utilizzato vi fosse stato,
aveva asserito , sarebbe emerso come un ampio corpo di ricerche sul campo aveva Pt_1
mostrato, ad oggi, come la vita spirituale e religiosa incida sulla salute e sul funzionamento mentale, e come sia sempre più riconosciuto che la spiritualità è particolarmente importante per i pazienti che necessitano dei servizi per la cura delle malattie mentali.
L'Amministrazione, quindi, aveva sostenuto il ricorrente, con il complesso dei comportamenti adottati aveva finito per sminuire la sua professionalità e per logorare la sua personalità, minando la fiducia che egli aveva in sé stesso e ponendolo in una condizione psicologica di grave debolezza e vulnerabilità, anche e non solo economica, sino al drammatico episodio finale con l'intervento della forza pubblica.
La condotta tenuta nei suoi confronti, aveva, dunque, affermato l'attuale appellante, era stata di natura discriminatoria, ispirata da ragioni attinenti alla compressione delle convinzioni personali attinenti alle sue scelte professionali, come tale idonea a violare la sua dignità personale, in uno strisciante clima di ostilità, fortemente intimidatorio, degradante ed umiliante, nel quale la tutela della sua salute, sicurezza, libertà e dignità umana era stata messa in grave pericolo mediante una vera e propria strategia aziendale diretta ad isolarlo e colpirlo per ridimensionarne il ruolo e costringerlo all'emarginazione, per poi sanzionarlo con il provvedimento espulsivo.
Dopo avere aggiunto che, nonostante il mancato gradimento, nei suoi confronti, da parte dei vertici aziendali, egli era stato sottoposto a carichi di lavoro ben più gravosi di quelli medi attribuiti ai suoi colleghi della struttura operativa, pur trovandosi addirittura ingiustamente accusato di avere, in alcune occasioni, falsamente attestato la sua presenza in servizio maturando indebitamente la relativa retribuzione, e dopo avere precisato di avere anche esperito concreti tentativi di prevenire ulteriori contrasti con l'Amministrazione presentando, nel gennaio 2017,
domanda di trasferimento dal servizio, aveva anche lamentato che la sua immagine Parte_1
e la sua reputazione personale e professionale fossero state fatte oggetto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, di una rappresentazione al pubblico distorta, soprattutto
7 in occasione delle vicende processuali che lo avevano interessato, come risultava da alcuni resoconti della stampa locale che lo avevano interessato.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, pertanto, concluso domandando, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa impugnata, con conseguente annullamento della stessa, e che fosse, altresì, accertata e dichiarata l'illegittimità
e/o la nullità del licenziamento impugnato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, legge 300/1970 e con la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Inoltre, sempre in via principale, aveva domandato che il datore di lavoro fosse Parte_1
condannato, ai sensi dell'art.1, L. n. 300/1970 e degli artt. 2043 e 2087 c.c., al risarcimento dei danni ulteriori da lui sofferti per l'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica e della personalità
morale, da liquidarsi anche con valutazione equitativa.
Contr Infine, in via subordinata, il ricorrente aveva domandato che fosse condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione alla propria anzianità e agli altri parametri di cui all'art. 18, comma 5, legge 300/1970.
***
Contr In considerazione dell'avvenuto discioglimento di il ricorso era stato notificato ad CP_5
, la quale si era costituita in giudizio e aveva eccepito il proprio difetto Controparte_6
di legittimazione passiva in favore della Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta CP_1
essendo la stessa, in virtù della legge regionale 17/2022, subentrata in tutti i CP_2
Contr Parte rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni di e delle incorporate
***
Anche la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria sopra menzionata si era costituita in giudizio
8 e aveva resistito, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva di e CP_5
domandando, altresì, che il contraddittorio fosse integrato nei confronti della ASSL 8 di Cagliari,
in quel momento datore di lavoro del ricorrente.
Quanto al merito della vicenda, l'ente resistente, dopo avere ripercorso le precedenti vicende disciplinari che avevano interessato il ricorrente, aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare conservativa allo stesso irrogata con provvedimento del 15 ottobre 2021, considerata la sussistenza delle condotte contestate, la non scarsa rilevanza delle stesse e la presenza di precedenti contestazioni per gravi condotte di insubordinazione.
Con riferimento alla sanzione espulsiva irrogata al ricorrente il 5 novembre 2021, la Gestione
Liquidatoria aveva confermato che, nella vicenda, aveva tenuto un comportamento Pt_1
oltremodo insubordinato, rifiutandosi di ricevere la comunicazione di sospensione dal lavoro proveniente dal datore di lavoro e di dare alla stessa esecuzione, così esponendo l' al CP_3
rischio di possibili gravi danni nei confronti di utenti fragili, in quanto assistiti da un sanitario non legittimato a svolgere l'attività professionale.
Non risultava, infatti, rispondente al vero, aveva osservato l'ente resistente, il fatto che Pt_1
avesse avuto conoscenza del provvedimento sospensivo solo il 28 giugno 2021, visto che l'asserito malfunzionamento della casella PEC doveva ritenersi a lui unicamente imputabile, non avendo assolto agli oneri di diligenza nella verifica della regolare funzionalità della medesima,
né essendosi attivato per risolvere il problema.
Il datore di lavoro, invece, aveva proseguito la Gestione Liquidatoria, aveva assolto al proprio obbligo di consegna, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 55-bis, comma 5 D.lgs
165/2001, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Non risultava, altresì, vero, aveva proseguito l'ente, che l'intervento della forza pubblica fosse stato utilizzato come pretesto per l'irrogazione del provvedimento espulsivo, visto che il datore di lavoro aveva tentato in tutti i modi di consegnare il provvedimento sospensivo nel rispetto della privacy del lavoratore, mentre era stato quest'ultimo a non accettare la consegna, cosicché
9 l'Azienda era stata costretta, al fine di tutelare principalmente gli interessi assistenziali, visto che l'attività che aveva voluto forzatamente prestare era attività non autorizzata, a chiedere Pt_1
l'intervento degli agenti.
La sanzione espulsiva, quindi, aveva osservato la Gestione Liquidatoria, era stata adottata in ragione dei fatti descritti, tenendo conto della gravità dei comportamenti e delle precedenti sanzioni disciplinari applicate al dipendente, relative anche a condotte di insubordinazione, tutte circostanze idonee a far venire meno l'affidamento, nei confronti del ricorrente, in ordine all'esatto adempimento della prestazione, con conseguente irreparabile lesione del vincolo fiduciario.
Nessuna rilevanza, quindi, ha sostenuto l'ente resistente, aveva avuto nell'adozione del licenziamento impugnato, il metodo terapeutico integrativo utilizzato dal ricorrente, né aveva alcun fondamento la tesi secondo la quale l'irrogazione della sanzione espulsiva era stata animata da un intento discriminatorio ed aveva avuto la reale funzione di punirlo per l'utilizzo del metodo appena citato.
Piuttosto, aveva proseguito la Gestione Liquidatoria, dai procedimenti disciplinari attivati nei confronti di emergeva come egli, non curante delle disposizioni impartite dai suoi Pt_1
superiori, avesse più volte messo a rischio l'incolumità dei pazienti a lui affidati.
Doveva, altresì, escludersi, aveva, inoltre, affermato l'ente, sia che le contestazioni disciplinari comunicate al ricorrente fossero, come dallo stesso sostenuto, generiche e non debitamente
Cont motivate, visto che l' aveva sempre descritto ogni addebito con chiarezza e ricchezza di dettagli, rispettando appieno i criteri della motivazione, della intellegibilità delle contestazioni e della proporzionalità della sanzione, sia che l'Azienda avesse mostrato nei suoi confronti un atteggiamento di sfavore, sottoponendolo a reiterati procedimenti disciplinari anche di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, visto che, pur a fronte di condotte che avrebbero legittimato l'applicazione di una sanzione espulsiva, aveva, invece, sempre optato per l'irrogazione di sanzioni conservative e di durata contenuta.
10 Ciò premesso, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria aveva, quindi, concluso per il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, compresa la domanda di risarcimento dei danni per lesione dell'integrità psicofisica e della personalità morale, rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, domandando che, in caso di annullamento del licenziamento, l'indennità risarcitoria fosse rideterminata alla stregua dell'indennità alimentare percepita dal ricorrente.
***
Il Tribunale di Cagliari, nell'udienza del 20 maggio 2022, prendendo atto delle difese della
Contr Gestione Liquidatoria di aveva disposto la chiamata in causa della ASSL 8 di Cagliari.
***
La ASSL 8 di Cagliari si era costituita in giudizio e aveva resistito.
In via preliminare, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
Inoltre, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda di reintegrazione, che era stata estesa nei suoi confronti a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio pronunciato dal Tribunale,
visto che non poteva ritenersi che i poteri d'ufficio del Tribunale potessero spingersi sino a colmare le lacune del ricorrente, a fronte delle quali, in difetto di integrazione del contraddittorio,
la domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile.
Quanto al merito, l'ASSL si era associata alle difese della Gestione Liquidatoria, stante la palese infondatezza delle ragioni dell'impugnazione proposta, e aveva domandato il rigetto di tutte le domande proposte.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1319/2023 del 19 ottobre 2023, aveva rigettato le domande proposte dal ricorrente e aveva condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore della Gestione Liquidatoria, compensandole, invece, nei rapporti tra il ricorrente e gli altri soggetti costituiti.
Il primo giudice, in particolare, aveva preliminarmente esaminato l'impugnazione del
11 licenziamento irrogato a , visto che l'eventuale accertamento della legittimità del Parte_1
provvedimento espulsivo avrebbe reso superflua qualsiasi indagine sulla fondatezza dell'addebito posto a base della sanzione conservativa, i cui effetti giuridici non si erano mai concretamente prodotti sul rapporto di lavoro, in quanto alla data di applicazione della sanzione conservativa (15 ottobre 2021), e fino al recesso del datore di lavoro (5 novembre 2021), erano
Contr ancora vigenti gli effetti della delibera assunta da in data 6 agosto 2021, mai impugnata,
con cui era stata applicata al ricorrente la sospensione cautelare dal servizio per tre anni.
Il Tribunale, in particolare, richiamati gli esiti della prova testimoniale espletata e i contenuti della documentazione in atti, aveva accertato l'effettiva sussistenza della condotta gravemente insubordinata che era stata contestata al ricorrente.
Innanzitutto, aveva accertato il primo giudice, era stato dimostrato che una copia del provvedimento cautelare era stata trasmessa al ricorrente, già in data 18 giugno 2021, attraverso il mezzo della posta elettronica certificata, previsto dal legislatore, nell'art. 55 bis, co. 5, d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165, ove il dipendente disponga di idonea casella di posta, quale modalità
principale di comunicazione degli atti del procedimento disciplinare.
La presenza in atti della ricevuta di avvenuta consegna, aveva proseguito il Tribunale,
determinava, d'altra parte, ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'insorgenza di una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, per superare la quale quest'ultimo avrebbe dovuto comprovare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento,
ciò che nella fattispecie non era avvenuto.
Inoltre, ha osservato il Tribunale di Cagliari, era emerso che, in plurime occasioni,
specificamente nelle giornate del 24 e del 25 giugno 2021, il direttore del Centro di Salute
Mentale di Viale Bonaria, presso cui il operava, avesse personalmente descritto a Pt_1
quest'ultimo il contenuto del provvedimento di sospensione e che il ricorrente avesse respinto i tentativi di consegna a mani proprie di una copia fisica del documento, senza contare che nella giornata di lunedì 28 giugno 2021 si era reso necessario un duplice intervento degli agenti della
12 Polizia di Stato presso il Centro di Salute Mentale di Viale Bonaria per ottenere l'esecuzione da parte del lavoratore del provvedimento sospensivo.
Tutti gli elementi indicati, aveva, quindi, affermato il primo giudice, rendevano evidente che il ricorrente, messo personalmente a conoscenza del contenuto del provvedimento di sospensione
Contr fin dal 24 giugno 2021, avesse deliberatamente assunto, malgrado la diligenza adoperata da nell'assicurarsi l'effettiva conoscenza, da parte del medesimo, del provvedimento adottato, la decisione di non ottemperare all'ordine datoriale, seguitando a presentarsi al lavoro nelle giornate successive.
La condotta tenuta da , aveva, quindi, osservato il Tribunale, aveva integrato gli Parte_1
estremi di una grave insubordinazione volontaria agli ordini del datore di lavoro, che era stata reiterata nelle giornate del 24, del 25 e del 28 giugno 2021 e aveva, altresì, prodotto conseguenze dannose sullo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede in cui operava il ricorrente, visto che era risultato comprovato che nella giornata del 28 giugno 2021 il direttore del Centro di
Salute Mentale Cagliari 1, era stato impegnato per tutto il corso della mattinata Persona_1
nel tentativo di allontanare dalla sede di lavoro di Viale Bonaria, che il medesimo aveva Pt_1
dovuto rinviare una visita domiciliare programmata e non aveva potuto presiedere la riunione del personale fissata quel giorno, la quale non si era tenuta, e che l'attività in generale dell'intero
Centro di Viale Bonaria era rimasta sospesa al momento del ritorno delle forze dell'ordine.
Le azioni poste in essere da in spregio degli ordini del datore di lavoro, aveva, quindi, Pt_1
evidenziato il giudice di prime cure, avevano turbato la regolarità di un servizio pubblico, dando luogo ad una condotta astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato della “interruzione di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” ex art. 340 c.p.,
Non vi erano dubbi, aveva, dunque, concluso sul punto, il Tribunale, che la condotta posta in essere dal ricorrente fosse stata di gravità tale, tanto sul piano oggettivo che su quello della partecipazione psicologica, da integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, attesa l'idoneità della medesima ad incidere in modo irreversibile sul vincolo fiduciario e a non
13 consentire, per l'effetto, la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Cagliari, quindi, dopo avere rigettato la domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché determinato da motivo illecito, visto che, in ogni caso, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1345 c.c., per essere rilevante, avrebbe dovuto costituire l'unica effettiva ragione di recesso, aveva, altresì, rigettato la domanda di accertamento della natura discriminatoria del licenziamento, considerato che parte ricorrente non aveva offerto al riguardo alcuna prova,
nemmeno presuntiva, né al fine di consentire l'individuazione del fattore di rischio da prendere in considerazione, né al fine di consentire l'individuazione della disparità di trattamento che si sarebbe consumata con il licenziamento, che era, invece, stato adottato a fronte della specifica condotta insubordinata descritta.
Dopo avere, infine, ribadito la superfluità dell'esame della sanzione conservativa impugnata, non avendo la stessa prodotto alcun effetto sul rapporto di lavoro, e dopo avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta il primo giudice CP_5
aveva, quindi, definito il giudizio come sopra riportato.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1
Contr La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e la ASSL 8 hanno resistito.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Si chiede “All'Ecc.ma Corte adita, valutati i presenti motivi di appello e con contrariis reiectis:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare del 15.10.2021 emesso
da , Ufficio Zona Sud con il quale è stata disposta la CP_2 Controparte_8
sospensione dal servizio del Dott. per mesi tre, ex art, 72, comma 8 Lett. A) CCNL Parte_1
del 19.12.2019; con conseguente annullamento e/o disapplicazione dello stesso e di ogni atto
14 presupposto e conseguente.
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare del
Cont 05.011.2021 emesso da Zona Sud, con il quale è Parte_5 Controparte_8
stata disposta, nei confronti del Dott. , la sanzione espulsiva del licenziamento, con Pt_1
preavviso, ex art. 72, comma 10, punto Nr.1 Lett. B) CCNL del 19.12.2019; con conseguente
annullamento e/o disapplicazione dello stesso e di ogni atto presupposto e conseguente.
3) Conseguentemente ex art. 18 L. Nr. 300/1970 ordinare all' Parte_6
di provvedere all'immediata reintegra del Dott. nel posto di lavoro con
[...] Parte_1
onere di porre in essere tutti i conseguenziali relativi adempimenti;
4) Condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno per il licenziamento
illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
eventualmente percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative; in misura comunque non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5) Condannare altresì il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
6) Condannare il datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, L.300/1970 e art. 2043 e 2087 Cc, al
risarcimento dei danni ulteriori per la sofferta lesione dell'integrità psicofisica e della
personalità morale del lavoratore, che il Giudice vorrà liquidare anche con valutazione
equitativa
In via subordinata:
7) Condannare l'ATS al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata
tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianità del lavoratore e degli altri parametri di cui all'art. 18 Co. 5 della L. Nr.
300/1970.
8) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento, da liquidarsi
15 secondo i parametri di legge.”
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza n. 1319/2023 pronunciata dal
Tribunale di Cagliari, Sezione del Lavoro, in data 19/10/2023.
- con vittoria di spese e competenze professionali come dovuti in favore dell'Avvocatura
pubblica (oneri riflessi al 24,305% di cui CPDEL 23,80% e 0,505% in luogo di IVA e CP_9
CPA) per il presente grado del giudizio.”
Nell'interesse della Parte_7
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice
- Respingere integralmente l'atto di appello proposto dal Dott. con il ricorso in quanto Pt_1
infondato in fatto e diritto;
- Confermare la sentenza n. 1319/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cagliari
nell'ambito del procedimento n. 688/2022;
- con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erronea valutazione del compendio probatorio in atti
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere Parte_1
il Tribunale, nel decidere sull'impugnazione del licenziamento, erroneamente valutato il compendio probatorio in atti.
In particolare, ha osservato l'appellante, nel corso del primo grado di giudizio le testimonianze
Part rese dal Direttore del e dalla dott.ssa avevano assunto un Persona_1 Testimone_1
valore probatorio determinate ai fini della decisione, senza che il giudice debitamente
Part considerasse, nel valutarne l'attendibilità, la “connessione istituzionale” che lega il (di cui
è il direttore) e le odierne parti appellate. Persona_1
Tra l'altro, ha aggiunto , il dott. anche il soggetto che aveva eseguito la segnalazione Pt_1 Per_1
16 disciplinare da cui era derivato il provvedimento di sospensione cautelare ritenuto violato.
***
Il motivo di appello è infondato.
Come è noto, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della
dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti” (così, tra le altre,
Cass. 33536/2022).
Al fine di contestare efficacemente l'attendibilità dei testi escussi in primo grado, dunque,
l'appellante non si sarebbe dovuto limitare ad enunciarne la categoria di appartenenza, ma avrebbe dovuto specificamente indicare quali dichiarazioni rese dai testi apparivano non veridiche e sulla base di quali ragioni.
Con riferimento, poi, alla segnalazione disciplinare effettuata da è sufficiente notare come Per_1
la stessa non abbia diretta attinenza con il licenziamento irrogato all'appellante, visto che il procedimento disciplinare che aveva preso avvio dalla indicata segnalazione aveva costituito il mero presupposto del provvedimento di sospensione, a sua volta mero antecedente logico delle condotte, del tutto differenti da quelle oggetto di quel procedimento disciplinare, che avevano condotto al licenziamento.
2) La mancata conoscenza del provvedimento di sospensione da parte del dott. . - Pt_1
La questione giuridica della presunzione legale di conoscenza degli atti notificati a mezzo
pec ed i dubbi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
applicato la presunzione legale di conoscenza degli atti notificati a mezzo pec per dimostrare che egli, al momento dell'infrazione disciplinare, era a conoscenza dell'ordine impartito dal datore di lavoro.
Infatti, ha osservato l'appellante, secondo la deposizione della dott.ssa egli Testimone_1
durante il primo incontro tenutosi il 24 giugno 2021, era apparso “meravigliato dalla notizia”,
datagli verbalmente dal dott. circa la sospensione dal servizio. Per_1
17 La dichiarazione in esame, ha proseguito , dimostrava come egli, in realtà, in coerenza con Pt_1
quanto allegato in primo grado, non avesse effettivamente preso visione del provvedimento di sospensione tramesso a mezzo pec in data 18 giugno 2021.
D'altra parte, ha evidenziato , lo stesso dott. doveva avere valutato che lui non fosse Pt_1 Per_1
venuto a conoscenza della pec in questione, visto che, diversamente, non sarebbe possibile comprendere quale finalità avessero avuto gli svariati “tentativi di consegna” del provvedimento di sospensione dallo stesso posti in essere sino al 28 giugno 2021.
Peraltro, ha aggiunto l'appellante, il dato fenomenico rilevante doveva considerarsi quello consistente nell'avere una casella pec malfunzionante, attribuibile o meno che fosse ad un difetto di manutenzione da parte del suo titolare, elemento che avrebbe dovuto rilevare oggettivamente,
essendo idoneo a rendere impossibile la conoscenza del contenuto della comunicazione informatica e quindi non perfezionata la notifica.
D'altronde, ha aggiunto l'appellante, nessun valore giuridico poteva essere attribuito alla generica comunicazione verbale del provvedimento di sospensione effettuata il 23 giugno 2021,
essendo noto che i provvedimenti disciplinari sono validi solo se resi in forma scritta, cosicché
doveva ritenersi che sino al 24 giugno 2021 egli non avesse avuto conoscenza del provvedimento di sospensione per mancata presa visione del provvedimento trasmesso a mezzo PEC.
Inoltre, ha osservato l'appellante, la piena conoscenza, da parte sua, del provvedimento di sospensione era stata irrimediabilmente compromessa ovvero impedita da una serie di circostanze già emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Part In primo luogo, dal fatto che il , nonostante il provvedimento di sospensione, non avesse ritenuto di modificare il programma dei turni di lavoro, che, dunque, per i giorni dal 23 al 28
giugno, aveva continuato a prevedere la sua presenza in servizio.
In secondo luogo, dal fatto che, come dallo stesso dichiarato apertamente, il dott. in data Per_1
24 giugno 2021, dopo il colloquio nel corso del quale gli aveva comunicato verbalmente la sospensione adottata, non si era opposto alla sua partecipazione ad una riunione del personale, a
18 dire dello stesso per “non ledere la riservatezza del collega e non turbare la serenità del Per_1
servizio”.
Quindi, ha proseguito l'appellante, aveva confessato apertamente la violazione del Per_1
principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, oltre che mantenere un atteggiamento ambiguo, invitandolo prima ad uniformarsi al provvedimento di sospensione per poi consentirgli, pochi minuti dopo, di partecipare alla riunione del personale, nonché
mostrandosi dapprima particolarmente attento al suo diritto alla privacy, per poi decidere di comunicare il provvedimento di sospensione facendosi accompagnare appositamente da soggetti assolutamente estranei alla vicenda, quali la dott. e l'infermiera Tes_1 Pt_9
D'altra parte, ha aggiunto , visto che solo il 25 giugno 2021 era munito del Pt_1 Per_1
provvedimento in forma scritta, la richiesta di riservatezza da lui avanzata nell'immediatezza dei fatti non aveva assunto i caratteri dell'evidente infondatezza o pretestuosità, né erano emerse ragioni che avrebbero impedito a di assecondare le sue comprensibili richieste procedendo Per_1
ad una consegna del provvedimento disciplinare nel rispetto del diritto alla riservatezza e reputazione.
In quest'ottica, ha sostenuto , anche l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate da Pt_1 Per_1
sua insaputa, non rappresentava altro che il tentativo di esasperare ulteriormente la vicenda,
considerato soprattutto che gli agenti erano intervenuti per obbligarlo alla ricezione del provvedimento di disciplinare e che quest'ultimo ben avrebbe potuto essere trasmesso anche attraverso un semplice messaggio WhatsApp.
***
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che il primo giudice abbia correttamente fatto uso della presunzione legale di conoscenza degli atti notificati via pec.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1335 c.c., tale presunzione può essere superata solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della
19 comunicazione a lui diretta.
Nella fattispecie, l'appellante, il quale, fin dal primo grado di giudizio ha allegato l'esistenza di un non meglio precisato malfunzionamento della casella pec, non ha in alcun modo dato prova,
non soltanto della causa del detto malfunzionamento e della non imputabilità a lui del medesimo,
ma della stessa esistenza del malfunzionamento, il quale, anzi, alla stregua degli esiti evidenziati dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti, con la quale il server “Aruba” aveva attestato che “il
giorno 18/06/2021 alle ore 11:16:44 … il messaggio “Procedimento disciplinare E.L.”
proveniente da ed indirizzato a è Email_1 Email_2
stato consegnato nella casella di destinazione”, deve, in realtà, ritenersi insussistente.
Poiché, d'altra parte, in presenza della indicata ricevuta di avvenuta consegna e della ricevuta di accettazione, con la quale il server “Aruba” aveva attestato che il predetto messaggio, alle ore
11:16:39, era stato accettato dal sistema ed inoltrato, la comunicazione in discussione deve considerarsi fosse stata regolarmente spedita dal mittente e ricevuta dal destinatario, e fosse,
quindi, esistente come comunicazione scritta, nessun rilievo potrebbe essere attribuito nella fattispecie neanche al fatto che , come dallo stesso sostenuto, non ne avesse, per ipotesi, Pt_1
preso visione.
Infatti, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e in primo grado e come Per_1 Tes_1
appare confermato dallo stesso , il giorno 24 giugno 2021, comunque, il Responsabile del Pt_1
CSM, dott. lo aveva verbalmente avvertito della presenza, nella sua casella di posta Per_1
elettronica, del messaggio pec contenente un provvedimento di sospensione dal lavoro.
I testi indicati avevano anche riferito che l'appellante era stato invitato ad informarsi, leggere il documento e prendere atto del provvedimento.
aveva, altresì, riferito di avere precisato a che “in quella situazione non poteva Per_1 Pt_1
restare in servizio”.
La comunicazione di del 24 giugno 2021 non era stata, quindi, come sostenuto Per_1
dall'appellante, un provvedimento verbale privo di valore giuridico, ma una comunicazione
20 collaborativa e cortese attraverso la quale , anche laddove in buona fede non avesse avuto Pt_1
visione della comunicazione scritta ricevuta via pec, era stato posto a conoscenza dell'esistenza della medesima.
Da quel momento, quindi, anche a non volere dare credito al suo superiore gerarchico, sarebbe stato, in ogni caso, specifico dovere di attivarsi immediatamente per poter visionare Parte_1
la comunicazione in discussione e darvi immediata attuazione, risolvendo gli eventuali problemi del suo sistema di posta elettronica ovvero anche semplicemente domandando a ai vertici Per_1
aziendali di poter visionare una copia del provvedimento.
La condotta tenuta, invece, da , il quale, non solo in quella giornata non si era attivato in Pt_1
alcun modo per cercare di visionare la comunicazione, ma era rimasto in servizio partecipando all'attività assistenziale come se nulla fosse accaduto, recandosi, poi, regolarmente al lavoro anche il giorno seguente e il successivo 28 giugno, rifiutando la consegna a mani del provvedimento e convincendosi a prendere atto del provvedimento e a lasciare il servizio solo dopo un duplice intervento della forza pubblica, dimostra, come correttamente sostenuto dal primo giudice, che aveva agito con la precisa volontà di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine Pt_1
di sospensione datoriale.
In questo contesto, appare evidente che i tentativi di consegna effettuati da nei giorni Per_1
successivi al 24 giugno, non erano stati, come sostenuto dall'appellante, il frutto della consapevolezza, da parte del medesimo, della insufficienza o inesistenza della comunicazione scritta inviata via pec o della mancata conoscenza di quest'ultima da parte del destinatario, ma,
piuttosto, reazioni al comportamento ostruzionistico serbato da , animate dall'intento di Pt_1
indurre quest'ultimo a prendere inequivocamente visione e atto del provvedimento, così da eliminare la possibilità dello stesso di crearsi alibi attraverso i quali giustificare la perdurante mancata esecuzione del provvedimento medesimo.
D'altra parte, sia la circostanza che il 24 giugno, dopo averlo informato dell'esistenza del Per_1
provvedimento di sospensione, avesse consentito a di partecipare alla consueta riunione del Pt_1
21 giovedì, sia la mantenuta presenza di nei turni di servizio programmati, non avevano Pt_1
costituito, da parte di forme ambigue di comportamento, dal momento che si era trattato Per_1
evidentemente, come anche precisato dallo stesso di modalità prescelte al fine di evitare di Per_1
rendere di fatto la notizia della sospensione di pubblico dominio (come riferito dalla teste ancora alla data del 24 giugno 2021, “nessun altro collega era a conoscenza della Tes_1
situazione”), oltre che, quanto alla riunione, anche effetto della meraviglia provata (si veda sul punto quanto dichiarato dalla teste nel vedere l'appellante proseguire il servizio come Tes_1
se nulla gli fosse stato comunicato in ordine ai contenuti del provvedimento adottato.
3) L'illegittimità del licenziamento disciplinare per difetto di proporzionalità della
sanzione.
Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale non aveva valutato che lui era stato indotto alla commissione dell'infrazione disciplinare contestata, sia in quanto, come già osservato, in difetto di una comunicazione formale del provvedimento sospensivo, aveva riposto un legittimo affidamento circa la correttezza del programma dei turni, sia in quanto, in occasione del tentativo di notifica a mani del provvedimento disciplinare del 25 giugno 2021, egli aveva semplicemente rivendicato il proprio diritto alla riservatezza che era stato ingiustamente derubricato dal primo giudice a mero pretesto, senza valutare che egli, avendo già subito senza battere ciglio, ed in diverse riprese, più
di mille giorni di sospensione, non poteva certo illudersi che la sospensione, laddove esistente,
potesse essere evitata sfuggendo alla notifica della stessa.
In realtà, ha sostenuto l'appellante, il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di sospensione era stato determinato, oltre che dalla mancata conoscenza della comunicazione a mezzo pec, sia dal tentativo del datore di lavoro di mortificarlo, esasperando la situazione ed ingigantendola proprio per arrivare ad un esito disciplinare più significativo, sia dalla condizione psicologica di
“braccato” ed “accerchiato” che negli anni era stata costruita a suo carico.
Inoltre, ha, altresì, evidenziato come il datore di lavoro, consentendogli di Parte_1
22 partecipare il 24 giugno 2021 alla riunione dei medici, avesse violato il suo diritto all'immediata contestazione dell'infrazione disciplinare.
Mancava, quindi, ha sostenuto , qualunque proporzionalità tra il fatto contestato, il ritardo Pt_1
nella ricezione del provvedimento di sospensione dal servizio e la sanzione irrogata, avendo l'amministrazione esageratamente enfatizzato la valenza offensiva della sua condotta,
omettendo, invece, di considerare l'effettivo impatto psicologico che quell'“ennesimo”
provvedimento sospensivo dal servizio aveva prodotto nella sua personalità e gli effetti di frustrazione esistenziale e professionale dallo stesso prodotti.
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Anche il motivo di appello in esame è infondato.
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non fosse stato il datore di lavoro ad enfatizzare la valenza offensiva della condotta da lui tenuta.
Era stato piuttosto lo stesso , ben consapevole, con certezza perlomeno dal 24 giugno 2021, Pt_1
a partire dalla comunicazione verbale di dell'esistenza del provvedimento di sospensione, Per_1
a rendere sempre più grave la propria condotta insubordinata, arrivando a costringere il datore di lavoro a ricorrere alla forza pubblica per riuscire a fargli prendere atto del provvedimento adottato ed ottenerne l'esecuzione.
D'altra parte, non è assolutamente verosimile che fosse stato indotto in errore dalla Pt_1
programmazione dei turni, visto che, come detto, con certezza a decorrere dal 24 giugno, il suo superiore gerarchico, ponendo in essere un comportamento del tutto inequivoco, lo aveva informato dell'esistenza del provvedimento sospensivo, mentre, quanto alla privacy, se la vera e sola ragione del rifiuto della consegna a mani fosse stata quella, si sarebbe attivato per Pt_1
prendere visione del provvedimento con altre modalità, innanzitutto, risolvendo gli asseriti problemi di lettura della propria casella di posta elettronica, nella quale, come già sopra osservato, la comunicazione era già stata, fin dal 18 giugno 2021, regolarmente spedita e ricevuta.
23 La circostanza da ultimo evidenziata, valutata unitamente alla già descritta condotta volutamente ostruzionistica tenuta da nei giorni 24, 25 e 28 giugno 2021 risulta, d'altronde, sufficiente Pt_1
ad escludere, altresì, e pur a prescindere da qualunque considerazione che potrebbe farsi in
Contr ordine alla natura del provvedimento di sospensione, che nella fattispecie, avesse violato il suo diritto “all'immediata contestazione dell'infrazione disciplinare”.
Deve, quindi, condividersi quanto accertato dal Tribunale in ordine alla gravità della condotta tenuta da , il quale, con certezza a decorrere dal 24 giugno 2021, aveva continuato a Parte_1
prestare servizio nonostante fosse stato messo a conoscenza del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei suoi confronti, determinando così, come correttamente accertato dal primo giudice, anche il prodursi di rilevanti conseguenze dannose sullo svolgimento dell'attività
Part lavorativa del e turbando la regolarità del servizio.
La gravità oggettiva e soggettiva della condotta posta in essere dall'appellante, consistita nella preordinata adozione di una serie comportamenti sistematicamente finalizzati ad eludere l'esecuzione del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio, accompagnati dalla consapevolezza della gravità dei rischi cui la struttura sanitaria di appartenenza risultava esposta a causa della partecipazione all'attività assistenziale di un medico non autorizzato all'espletamento del servizio, risulta certamente idonea a determinare la lesione definitiva, tra le parti, del vincolo fiduciario, per il venir meno della fiducia che il datore di lavoro deve possedere in ordine alla capacità del lavoratore di adempiere correttamente ai propri obblighi futuri.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nella fattispecie si era anche aggiunta l'irregolarità del servizio, determinata, soprattutto nella giornata del 28 giugno 2021, dalla condotta del , la quale, come più volte ribadito, aveva finito per costringere ATS, al fine di Pt_1
ottenere da parte sua la presa d'atto e l'esecuzione dell'ordine di sospensione, a domandare l'intervento della forza pubblica, intervento che era stato duplice, causa il malore che aveva colpito dopo il primo accesso degli agenti, e che aveva, nel contesto della situazione Pt_1
complessiva, per un verso, impegnato personalmente il Responsabile del Centro, il quale aveva
24 dovuto rinviare una visita domiciliare programmata e disdire la riunione del personale convocata per quel giorno, per altro verso, paralizzato, nel momento del secondo accesso degli agenti, tutta
Part l'attività del , esponendo, tra l'altro, quest'ultimo anche ad un grave danno d'immagine.
4) Illegittimità del licenziamento disciplinare per motivo illecito ritorsivo.
Con un quarto motivo d'appello, l'appellante ha ribadito che il licenziamento subito era illegittimo in quanto determinato da motivi discriminatori ovvero ritorsivi.
Era, infatti, innegabile, ha osservato l'appellante, che nel caso di specie fossero riconoscibili tensioni ed ostilità nel suo rapporto con la direzione sanitaria, come deponevano i numerosi procedimenti disciplinari da lui subiti.
Inoltre, ha aggiunto , a riprova della natura ritorsiva e dunque pretestuosa del licenziamento Pt_1
disciplinare doveva evidenziarsi che, già nel 2019, l'azienda sanitaria fosse arrivata a dubitare della sua idoneità allo svolgimento della professione, ciò che induceva a ritenere che egli fosse effettivamente inviso alla Direzione sanitaria.
Senza contare, ha osservato l'appellante, che, non a caso, sullo sfondo di tutti i procedimenti disciplinari subiti vi era sempre stata l'attività svolta nell'ambito del gruppo “Sales” e che anche le modalità di consegna del provvedimento di sospensione confermavano il clima di ostilità da lui vissuto e la finalità ritorsiva del licenziamento, visto che il comune senso dell'esperienza insegna come nelle relazioni caratterizzate da un certo grado di ostilità è interesse di ciascuna delle parti provocare e/o indisporre il proprio antagonista allo scopo di determinare una reazione da strumentalizzare ai suoi danni.
***
Il motivo di appello è infondato.
L'appellante, pur avendo ribadito anche in questa fase che il licenziamento irrogatogli era illegittimo in quanto determinato da motivi discriminatori, non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che egli avesse comprovato la natura discriminatoria del recesso datoriale, non avendo individuato né il fattore di rischio da
25 prendere in considerazione, né la disparità di trattamento subita.
La decisione sul punto deve, quindi, essere confermata.
Quanto agli allegati motivi ritorsivi, come è noto, “in tema di licenziamento nullo perché
ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè, costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente
addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale”, con la conseguenza che “la verifica dei
fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a
fondamento del licenziamento” (così Cass. 9468/2019).
Nella fattispecie, quindi, nella quale la sussistenza del motivo lecito formalmente addotto è stata accertata, le eventuali ragioni di ritorsione, anche laddove sussistenti, rimarrebbero, comunque,
prive di rilievo.
5) L'illegittimità del provvedimento disciplinare del 15.10.2021.
Con un quinto motivo di appello, ha, infine, ribadito le ragioni di impugnazione Parte_1
della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione irrogatagli il 15 ottobre 2021.
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Il quinto motivo di appello rimane assorbito dall'accertata legittimità del licenziamento impugnato, visto che, come correttamente accertato dal primo giudice, il provvedimento disciplinare, adottato il 15 ottobre 2021 (sospensione per mesi tre dal lavoro, con privazione della retribuzione), alla data del recesso datoriale non aveva ancora avuto alcuna concreta conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto l'appellante, in virtù della delibera adottata da
Contr il 6 agosto 2021 (doc. 11 fascicolo primo grado Gestione Liquidatoria), era già sospeso dal lavoro, con privazione della retribuzione, per tre anni.
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Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto da deve, quindi, essere Parte_1
26 rigettato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate, in favore di entrambi gli enti appellati, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante al rimborso, in favore di ciascuno degli enti appellati, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi €. 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
L'estensore……………… ………………………………….La Presidente
dott. AN Coinu…………………………………………dott. MA LU RP
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