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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1425/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009423171000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1425/2023 R.G.R. depositato il 12.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720200009423171000 notificata a mezzo pec dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione - Ragusa in data 16.11.2022 in relazione all'omesso pagamento della somma di
€ 237,34 dovuta a titolo di tassa auto anno 2017 per il veicolo targato Targa_1
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella opposta, rileva l'inesistenza del credito ingiunto per intervenuta prescrizione.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e la refusione delle spese di giudizio.
Il Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Tasse Automobilistiche della Regione Siciliana, Ente che ha formato il ruolo per la riscossione della tassa auto di che trattasi, presso cui il ricorso è stato spedito a mezzo pec consegnata in data 13.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 20.03.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dal ricorrente, è da ritenere infondata. Ciò in quanto, ai sensi dell'art.5, comma 51 della L. n.53/1983
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; tuttavia, nella fattispecie, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n.18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Il citato art.68 del D.L. n.18/2020 al comma 4 bis prevede: “Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione d cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogati : a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Ciò posto, trattandosi di ruolo reso esecutivo in data 30.07.2020 e consegnato all'agente della riscossione nel periodo della sospensione emergenziale Covid 19, cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 di cui al comma I dell'art.68 D.L. n.18/20, come modificato dall'art.2 D.L. n.99/21, è applicabile quanto disposto al comma 4 bis del più volte richiamato art.68, in base al quale i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Quindi, poiché nel caso in esame si controverte sul pagamento della tassa auto 2017, il relativo termine prescrizionale, ordinario al 31.12.2020, in applicazione della detta proroga, viene a spirare il 31.12.2022.
Per cui, la notifica al contribuente della cartella di pagamento qui opposta avvenuta in data 16.11.2022 è da ritenere tempestivamente effettuata e nel rispetto del termine triennale prescrizionale così come prorogato di ventiquattro mesi dalle disposizioni normative sopra richiamate. Ne consegue che, la censura posta con l'unico motivo di ricorso è infondata.
La Corte pertanto, non può che rigettare il ricorso del contribuente e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Stante la contumacia dell'Ente impositore nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma la legittimità della cartella di pagamento impugnata. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1425/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009423171000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1425/2023 R.G.R. depositato il 12.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720200009423171000 notificata a mezzo pec dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione - Ragusa in data 16.11.2022 in relazione all'omesso pagamento della somma di
€ 237,34 dovuta a titolo di tassa auto anno 2017 per il veicolo targato Targa_1
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella opposta, rileva l'inesistenza del credito ingiunto per intervenuta prescrizione.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e la refusione delle spese di giudizio.
Il Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Tasse Automobilistiche della Regione Siciliana, Ente che ha formato il ruolo per la riscossione della tassa auto di che trattasi, presso cui il ricorso è stato spedito a mezzo pec consegnata in data 13.01.2023, non risulta costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 20.03.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dal ricorrente, è da ritenere infondata. Ciò in quanto, ai sensi dell'art.5, comma 51 della L. n.53/1983
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; tuttavia, nella fattispecie, trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n.18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Il citato art.68 del D.L. n.18/2020 al comma 4 bis prevede: “Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione d cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogati : a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Ciò posto, trattandosi di ruolo reso esecutivo in data 30.07.2020 e consegnato all'agente della riscossione nel periodo della sospensione emergenziale Covid 19, cioè dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 di cui al comma I dell'art.68 D.L. n.18/20, come modificato dall'art.2 D.L. n.99/21, è applicabile quanto disposto al comma 4 bis del più volte richiamato art.68, in base al quale i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Quindi, poiché nel caso in esame si controverte sul pagamento della tassa auto 2017, il relativo termine prescrizionale, ordinario al 31.12.2020, in applicazione della detta proroga, viene a spirare il 31.12.2022.
Per cui, la notifica al contribuente della cartella di pagamento qui opposta avvenuta in data 16.11.2022 è da ritenere tempestivamente effettuata e nel rispetto del termine triennale prescrizionale così come prorogato di ventiquattro mesi dalle disposizioni normative sopra richiamate. Ne consegue che, la censura posta con l'unico motivo di ricorso è infondata.
La Corte pertanto, non può che rigettare il ricorso del contribuente e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Stante la contumacia dell'Ente impositore nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma la legittimità della cartella di pagamento impugnata. Nulla spese.
Così deciso in Ragusa il 20.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi