Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 404
Articolo 2
Versione
10 novembre 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.
Entrata in vigore il 10 novembre 1999