Articolo 5 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 giugno 1989
Art. 5. 1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonche' alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a societa', imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione e' subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tale fine il comune e' tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata. 2. La concessione avra' una durata non superiore a novanta anni e potra' prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.
Entrata in vigore il 1 giugno 1989
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