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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1782/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 28/05/2025, promossa da:
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in Parte_1 atti, dall' avv. PASQUARIELLO FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2023 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2020006935/DDL, notificato in data
16.3.2024, a mezzo del quale l' aveva richiesto il pagamento di contributi e sanzioni, CP_1 per l'importo complessivo di 189.895,79 euro e la sanzione amministrativa di €. 16.666,66, dovuti in forza della riqualificazione dei contratti di distacco posti in essere con la società
C.F. Lavori Ferroviari s.r.l.s. (rispettivamente in data 21.4.18; 12.5.18 e 25.08.18) nella fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, sanzionata ai sensi degli artt. 18, comma 5 bis, del D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e 1, commi 1 e 6, del D.lgs. 15.1.2016 n. 8.
A sostegno della propria domanda eccepiva, in estrema sintesi, a)la violazione dell'art. 14 della l. 24.11.1981 n. 689, in quanto non era stato rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione;
b) l'infondatezza delle conclusioni cui erano giunti i funzionari, con particolare riferimento all'assenza di interesse al distacco da parte della CF lavori ferroviari s.r.l.s., ravvisabile invece nell'intento di far acquisire professionalità e specializzazione ai propri dipendenti distaccati, nonché in ordine alla temporaneità del distacco, giustificabile in forza dell'esposizione debitoria che aveva costretto la distaccante a cessare la propria attività prima del tempo;
c) l'infondatezza della pretesa, poiché la società distaccante aveva regolarmente provveduto al versamento dei contributi, come attestato dai
DURC rilasciati dall' nel periodo maggio 2018 -aprile 2019; d) l'irrilevanza della CP_1 circostanza, invece posta a fondamento dell'accertamento ispettivo, che 17 lavoratori risultassero, nel medesimo periodo, distaccati sia presso la che presso la Parte_1
e) l'erronea determinazione del numero delle giornate di lavoro e CP_2 dell'imponibile assoggettato a contribuzione.
Tanto premesso, così concludeva “a–In via preliminare, con decreto inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del V.U.A.N. e dell'atto di diffida impugnati sussistendone i requisiti di legge: fumus boni juris e periculum in mora;
b-Nel merito, annullare il verbale-provvedimento impugnato ricevuto in data 16.03.23, nonché lo atto di diffida ad adempiere ivi allegato ed eventualmente l'avviso di addebito formatosi nelle more del presente procedimento perché infondati in fatto e in diritto con dichiarazione
d estinzione del procedimento sanzionatorio e di recupero contributivo avviati nei confronti della Parte_1
in persona del Presidente del C.D.A., quale trasgressore ee della , quale coobligato
[...] Parte_1 solidale;
c-Nel merito, previo accertamento di distinti e regolari 3 rapporti di distacco dal mese di aprile del
2018 al mese di aprile del 2019 tra la e la C.F. Lavori Ferroviari s.r.l.s., accertare Parte_1
l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nel V.U.A.N. n. 2020006935/DDL del 16.03.2023
e nella contestuale diffida ad adempiere impugnata ricevuta in data 16.03.23, con la quale l' di CP_1
TO ha intimato il pagamento dei contributi dovuti per il periodo sopra identificato e delle relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000, ed eventualmente dell'avviso di addebito formatosi nelle more del presente procedimento;
d- In via principale per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche in ordine al quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, del provvedimento (il V.U.A.N. e la contestuale diffida di adempiere) con il quale l' ha intimato il CP_1 pagamento dei contributi dovuti per il periodo sopra identificato e delle relative sanzioni, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
e- Per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi e relative sanzioni come dovuti con contestuale cancellazione di una eventuale CP_1 ed illegittima iscrizione d'ufficio da parte dell' con decorrenza dall'iscrizione coatta;
f- In via CP_1 ulteriormente e estremamente subordinata e gradata: ridurre l'importo dei contributi dovuti a quelli risultanti non versati ed accreditati dalla C.F. Lavori Ferroviari S.r.l.s. per i lavoratori e per i periodi sopra specificati relativi ai distinti rapporti di distacco e relative proroghe ed a quelli effettivamente dovuti in applicazione della relativa normativa legale e contrattuale ed annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge. g-
Condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze de CP_1 presente giudizio con attribuzione all'avv. Francesco Pasquariello, anticipatario.”
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, richiamando la documentazione ispettiva CP_1 versata in atti, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
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Ritiene questo giudice che l'eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione del termine previsto dall'art. 14 della l. 24.11.1981 n. 689 sia fondata.
L'art. 14 del D.Lgs. n. 689/81 testualmente dispone che:
“La violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quando alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non é avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A riguardo, come osservato dalla giurisprudenza prevalente “Il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-
05-2014, v.).
Tale termine, infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014,
n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28
L. n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171).
Il principio è stato poi definitivamente consacrato dalle SS.UU della Cassazione che hanno precisato come “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'articolo 14, comma
2, della legge n. 689 del 1981”. (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).”.
Nel caso di specie, la cronologia delle attività ispettive compiute nei confronti dell'odierna opponente è dettagliatamente descritta nel VUAN allegato in atti, dal quale, pertanto, occorre prendere le mosse:
-in data 06.08.2020 la società C.F. VO OV SR veniva notiziata dell'avvio dell'accertamento ispettivo nei suoi confronti, con contestuale richiesta di produzione di tutta la documentazione necessaria, da prodursi entro il termine del
31.08.2020;
-in data 07.08.2020, per il tramite di lettera raccomandata spedita all'indirizzo della sede legale della C.F. VO OV SR (Via Le Catella, 8 Isola di Capo Rizzuto), coincidente con la residenza del legale rappresentante, sig. si Persona_1 procedeva a convocare lo stesso per il giorno 02.09.2020 presso la sede di TO, CP_1 al fine di rendere spontanee dichiarazioni in merito alla gestione della società oggetto di accertamento;
-in data 12.08.2020, la convocazione effettuata a mezzo lettera raccomandata, veniva restituita al mittente con la specifica di “destinatario sconosciuto”; -in data 31.08.2020 l'invito a comparire veniva rinnovato dai funzionari ispettivi mediante
e-mail inoltrata all'indirizzo Email_1
-in data 02.09.2020, allo scopo di reperire la documentazione richiesta, l'organo di Vigilanza si recava presso l'indirizzo dello studio di consulenza, dove veniva riscontrata l'assenza di qualsivoglia elemento utile a rintracciarlo;
-in data 04.09.2020 gli accertamenti proseguivano con il sopralluogo presso l'indirizzo corrispondente alla sede legale sita in via Le Castella, 8 nel comune di Isola di Capo Rizzuto.
-con PEC del 04.09.2020 indirizzata all'ufficio Anagrafe del Comune di Isola di Capo
Rizzuto veniva richiesta l'esibizione del certificato storico di residenza di PE
, esibito in data 23/10/2020 dal quale risultava che lo stesso fosse ancora
[...] residente in [...] in Isola di Capo Rizzuto.
- con PEC del 4.09.2020 veniva richiesto all' di riscontrare la presenza di forniture CP_3 di energia elettrica in capo a e alla C.F. VO OV Persona_1
SR; l' dava riscontro con e-mail dell'8.09.2020; CP_3
-in data 04.09.2020, al fine di accertare l'esistenza di beni mobili iscritti al pubblico registro automobilistico e la disponibilità di macchine operatrici in capo a Persona_1
Contr e C.F. VO OV SR, venivano inoltrate due PEC, l'una all' l'altra all'Ufficio Motorizzazione Civile operanti nella provincia di TO che davano rispettivamente riscontro in data 7.9.2020 e in data 8.09.2020.
-in data 04.09.2020 veniva rintracciato telefonicamente e lo Persona_1 stesso conveniva di comparire innanzi agli ispettori presso la sede di TO al fine CP_1 di rendere spontanee dichiarazioni e consegnare la documentazione aziendale richiesta;
-in data 09.09.2020, quindi, rilasciava spontanee dichiarazioni Persona_1 presso i locali dell' di TO, ma non esibiva ancora alcuna documentazione CP_1 aziendale;
-in data 24.09.2020 gli ispettori valutavano l'opportunità di reperire la documentazione richiesta e mai esibita dalla C.F. VO OV SR presso le varie società distaccatarie (che nel periodo gennaio 2017-aprile 2019 si erano succedute e che erano state individuate mediante la consultazione dei modelli inviati dalla società distaccante) CP_5 tra le quali vi era, per l'appunto, la Parte_1
- in data 25.09.2020 l' di TO dava riscontro alla richiesta in merito CP_6 all'attivazione della PAT in capo a CF VO OV SR;
-in data 07.10.2020 – tramite e-mail – inoltrava un file in formato excel Parte_1 contenente un elenco del personale distaccato dalla società C.F. VO OV
SR;
-in data 08.10.2020 i funzionari, tramite e-mail, chiedevano di esibire lo stesso file in formato .pdf su carta intestata della società;
-in data 09.10.2020 la produceva gli allegati richiesti;
Parte_1
-in data 26.02.2021 – tramite e-mail – gli ispettori formulavano una richiesta di integrazione documentale alla al fine di ottenere copia degli Accordi Quadro e dei Parte_1 conseguenti Contratti Applicativi risultati a monte degli accordi di distacco stipulati con la
CF VO OV SR nonché la relativa documentazione fiscale;
-in data 11.03.2021 la chiedeva a mezzo e-mail, ottenendolo, un rinvio Parte_1 del termine di 15 giorni per la produzione dei documenti richiesti;
- in data 02.04.2021 la inoltrava la documentazione richiesta;
Parte_1
- in data 28.04.2021 sia il legale rappresentante p.t. della C.F. VO OV
SR che il legale di fiducia di chiedevano un appuntamento Persona_1 presso i locali dell' al fine di rendere spontanee dichiarazioni;
CP_1
-in data 30.04.2021 aveva luogo l'appuntamento richiesto;
- in data 05.07.2021, mediante verbale di primo accesso ispettivo, la C.F. VO
OV SR, veniva notiziata dell'avvio, a proprio carico, dell'ulteriore accertamento contraddistinto dal NIU 2021005799 scaturito proprio dalla CP_1 documentazione prodotta dalla (accordi di distacco, fatture ed Parte_1 elenchi del personale distaccato) e riferita alla società distaccante;
- in data 30.06.2022, avendo la necessità di acquisire chiarimenti circa i fenomeni di compresenza di 17 lavoratori distaccati sia presso la che la l'organo di Parte_1 CP_2 vigilanza formulava richiesta interlocutoria notificata sia alla . che alla Parte_1
C.F. VO OV SR
-in data 12.07.2022, la , a mezzo pec, richiedeva un rinvio del termine Parte_1 per produrre i chiarimenti richiesti, cui in pari data i funzionari davano riscontro precisando che la documentazione sarebbe dovuta pervenire entro la fine del mese di luglio 2022;
-in data 29.07.2022, la società esibiva via pec una relazione di 4 pagine Parte_1
e 34 allegati, attraverso la quale affermava che i rapporti di lavoro di distacco erano avvenuti presso i propri cantieri così come risultavano dalle fatture e dagli unilav allegati. - in data 16.03.2023 veniva notificato all'odierna ricorrente il VUAN, allorquando, come si legge nello stesso verbale, venivano conclusi gli accertamenti ispettivi nei confronti della
Parte_1
Tanto premesso, se è vero che la conclusione dell'accertamento ispettivo necessiti da parte dell'amministrazione di tempi tecnici per l'analisi, l'elaborazione e la verifica dei dati raccolti,
è altrettanto vero che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla stessa per giungere a una conoscenza completa, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'articolo
14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
Sul punto si osserva che benchè non possa trascurarsi la complessità degli accertamenti posti in essere dall' deve tuttavia rilevarsi come li stessi siano stati avviati nel lontano CP_1
24.09.2020 e siano proseguiti negli anni senza soluzione di continuità.
In particolare, esaminando l'attività ispettiva richiamata nel VUAN, sopra dettagliatamente riportata, deve ritenersi certo che alla data del 05.07.2021 i funzionari avessero già verificato ed esaminato tutta la documentazione loro inoltrata dalla (avente ad oggetto i Parte_1 contratti di distacco per cui è causa) tanto da avviare, sulla scorta della medesima documentazione, un nuovo accertamento ispettivo (NIU 2021005799) nei confronti della
C.F. VO OV SR.
A distanza di un ulteriore anno, ossia in data 30.06.2022 i funzionari dell' inoltravano CP_1 alla una richiesta interlocutoria avente ad oggetto l'accertato distacco di 17 Parte_1 lavoratori, contemporaneamente, da parte della C.F. Lavori Ferroviari s.r.l.s. alla e Parte_1 alla dalla quale si evince chiaramente come tutta la documentazione, CP_7 contrattuale e fiscale, fosse stata compiutamente esaminata dall'amministrazione: “Il presente accertamento riguarda, com'è noto, il rapporto commerciale di distacco temporaneo di personale della società
CF VO OV SR sui cantieri ferroviari della società nel CP_8 periodo compreso tra il mese di maggio 2018 ed il mese di mese di aprile 2019. Nello specifico, sono stati analizzati n. 3 accordi di distacco temporaneo di personale conclusi tra le prefate società in data21/04/2018, 12/05/2018 e 25/08/2018 con le relative fatture di riferimento (fatture n. 21, 22,
38, 39, 49, 53, 54, 65, 66, 67, 68 dell'anno 2018 e n. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 30, 31, 32, 33 e 36 dell'anno 2019). Senonché, nel corso di altro distinto e diverso accertamento ispettivo a carico della società (Partita IVA: Parte_2
) è stato verificato che 17 lavoratori distaccati presso i cantieri della P.IVA_1 societ risultavano presenti contemporaneamente e, sempre in CP_8 virtù di distacchi, presso i cantieri della societ Parte_2
Partita IVA: ). I nominativi dei lavoratori interessati e
[...] P.IVA_1 le fatture sono analiticamente riportati nell'allegato n. 1 del presente verbale.
Tutto quanto premesso e considerato, analizzando i dati raccolti nell'allegato n. 1, emergono situazioni e circostanze che sicuramente richiedono da parte della società in epigrafe, una relazione scrittache enuclei le ragioni e/o le motivazioni che sono alla base dei fatti che emergono dall'analisi del citato allegato. A titolo puramente esemplificativo, si consideri la storia lavorativa di che, nel mese di ottobre 2018 Parte_3 risulterebbe aver lavorato contemporaneamente nei cantieri di e di Parte_2 Parte_1
, totalizzando imponibili e giornate/ore di lavoro assolutamente abnormi, anche rispetto a quelle
[...] astrattamente configurabili. In altre parole, pur volendo immaginare che lavori tutti i Parte_3 giorni del mese considerato, si potrebbero conteggiare al massimo 240 ore di lavoro (30 giornate per 8 ore di lavoro al giorno) Ebbene, nel caso in parola si va ben oltre. Infatti, nel mese di ottobre 2018
[...] effettua 208 ore di lavoro di diurno e 8 di lavoro notturno (26 giornate lavorative) per Pt_3
e 26 giornate lavorative per . CP_8 Parte_2
Inoltre, si rappresenta che, a partire dalla fattura n. 65/2018 nei documenti contabili di cui è parola, è sempre riportata una tabella denominata “Costo orario lavoratori” in cui vengono riportati i costi relativi all'orario normale ed all'orario notturno svolto dai lavoratori distaccati.
Poiché tale tabella non è presente nelle fatture n. 21, 22, 38, 39, 49, 53, 54 dell'anno 2018 si richiede di conoscere se il costo riportato nelle già menzionate fatture è sempre parametrato ai valori indicati nella tabella denominata “Costo orario lavoratori” presente a partire dalla fattura n. 65/2018.”
E che gli accertamenti ispettivi fossero ormai giunti a conclusione è circostanza non solo desumibile dal contenuto della nota interlocutoria sopra riportata, ma altresì confermata dagli stessi ispettori nell'e-mail inoltrata alla in data 12.07.2022 ove si leggono Parte_1 testuali parole:
“…. i documenti e la relazione richiesta per il tramite del verbale interlocutorio già menzionato dovranno essere prodotti entro la fine del mese di luglio 2022. Entro tale data, infatti, l'accertamento ispettivo dovrà essere necessariamente concluso. L'eventuale documentazione pervenuta oltre tale data potrà in ogni caso essere valutata in sede di autotutela secondo le norme che regolano i provvedimenti amministrativi”.
In data 29.07.2022, quindi, la inoltrava la documentazione richiesta, consistente Parte_1 in una relazione di 4 pagine contenente 34 allegati (come si legge nel VUAN).
Tanto premesso, è documentalmente provato che dal 29.07.2022 al 16.03.2023 (data di notifica del ), ossia per un lasso temporale di quasi 8 mesi, non vi siano state Pt_4 ulteriori indagini o richieste di integrazione documentale compiuti dall' nei confronti CP_1 della circostanza confermata anche a seguito della costituzione in giudizio Parte_1 dell' che si è limitata a ribadire quanto (apoditticamente) riportato nel VUAN, ossia CP_1 che gli accertamenti ispettivi si sono conclusi il 16.03.2023.
Ritiene questo giudice, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l'amministrazione, avviato l'accertamento nei confronti della in data 20.09.2020, alla data del Parte_1
31.07.2022 fosse in possesso di tutti gli elementi necessari ed essenziali per procedere alla contestazione in oggetto2, dovendosi ritenere l'accertamento ormai (necessariamente) concluso, come precisato dagli stessi funzionari ispettivi nella nota interlocutoria del
30.06.2022, cui si rimanda.
Ne consegue che il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2 l. n. 689 del
1981 doveva individuarsi nella data del 31.07.2022 e, pertanto, il doveva essere Pt_4 notificato alla entro il 31.10.2022, ossia entro 90 giorni decorrenti dal Parte_1 termine ultimo (31.07.2022) stabilito per l'inoltro della documentazione e per la ( necessaria) conclusione degli accertamenti ispettivi.
Né l'amministrazione, in assenza di ulteriori indagini, ha argomentato in ordine a sopravvenute ragioni che avrebbero (eventualmente), ad accertamenti ormai conclusi, reso particolarmente difficoltosa l'analisi della documentazione in suo possesso nonché, da ultimo, di quella inoltrata in data 29.7.2022 dalla sì da consentire a questo giudice Parte_1 di valutare la congruità del lasso temporale, nel caso di specie pari a 223 giorni, intercorso per “concludere gli accertamenti”.
Argomentare diversamente, ossia ritenere ragionevole, in assenza di adeguate giustificazioni da parte dell'amministrazione, il tempo di quasi 8 mesi intercorso tra l'effettiva conclusione
CP_ 2 Dati peraltro già ampiamente analizzati, tanto da consentire al' sulla scorta degli stessi, l'avvio di un altro accertamento ispettivo nei confronti della CF Lavori Ferroviari Srl 2021005799). degli accertamenti (31.7.2022) e la notifica del VUAN(16.3.2023), significherebbe eludere il termine di 90 giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 14 cit., consentendo all'amministrazione di spostare arbitrariamente il dies a quo per il computo della prescritta decadenza.
Da tanto discende che l'obbligazione di pagare la somma dovuta, per la violazione di cui al verbale unico di accertamento impugnato, deve ritenersi estinta con assorbimento di ogni ulteriore doglianza proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo gli importi minimi/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, espunta la fase istruttoria non svolta, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1782/2023, così provvede:
- dichiara estinta l'obbligazione di pagamento portata dal verbale di accertamento impugnato 2020006935/DDL e per l'effetto dichiara che nessuna somma a tale titolo è dovuta dall'opponente all' CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_1
4.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
TO, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Società nei confronti della quale, parimenti, era stato avviato un accertamento ispettivo in data 24.9.2020, concluso con Verbale di accertamento del 30.06.2022