Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9284/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv Persico Carlotta Parte_1 parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dalle funzionarie Riverso Tecla e Ragusa Angelo Maurizio parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 16 aprile 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 12/11/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato negli AS 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25;
- in tale periodo non è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
II
Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio si osserva che:
1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine: a. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
b. alla mancata attribuzione della cd carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
c. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
d. alla permanenza del docente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (assegnataria di una cattedra per la supplenza nell'AS 2024/2025);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni: a. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;
b. l'art. 2,
2 DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna Controparte_2 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette Controparte_2 alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_2 Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
c. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
d. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione
3 richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali Controparte_2 è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; e. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea6 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima ordinanza la Corte di Giustizia7 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto
4 di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della carta del docente, infatti, l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto si osserva che: a. l'art. 8 del citato DPCM CP_2
23 settembre 2015 prevede che nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5, l'importo di cui all'art. 3, comma 1, è erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA;
b. l'art. 8, commi 2 e 3, del citato DPCM 28 novembre 2016 stabiliscono che 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.; c. alla luce di tali disposizioni si ritiene che il giorno a decorrere dal quale il docente può far valere il proprio diritto sia da individuare per l'AS 2018/19 e per gli AS successivi nel 1° settembre o, se successiva, dalla data di assunzione dell'incarico;
5 d. i giorni di decorrenza del termine ora indicati sono previsti per i docenti di ruolo, nella vicenda in esame non sono stati allegati elementi di fatto né ragioni di diritto che possano far ritenere che ai docenti con contratto a termine debba applicare un regime diverso e, peraltro, più favorevole;
e. con riferimento alla durata del termine di prescrizione, va richiamata la disciplina posta dall'art. 2948, n. 4, cc secondo la quale si prescrivono in cinque anni … tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi;
f. nel caso in esame il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida in data 10/07/20248, conseguentemente non è da ritenere prescritto il diritto al pagamento relativo all'AS 2019/2020;
8. per le ragioni ora svolte la domanda relativa agli AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 deve essere accolta.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 ad erogare al ricorrente €. 2.500,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.
6
Torino, 16 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 3 DPCM 23 settembre 2015. 4 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 5 DPCM 28 novembre 2016. 6 Corte di Giustizia UE, sez. sesta, ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 7 Cfr. punti 45-46 della motivazione. 8 Cfr. doc. 2 ric.