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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 773/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23394/2024 emessa il 12/03/2024 e pubblicata il 30/08/2024; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/05/2025; promossa da
, Parte_1
(C.F. P. IVA , in persona del Presidente del P.IVA_1 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro - tempore, Sig.ra Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro,
[...] dagli Avv.ti Cristina Venturoli, Maria Cristina Bergamini e Giuditta Caterina
Paganelli, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime sito in Modena
(MO), Viale delle Rimembranze n. 52; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore – (contumace); resistente in riassunzione;
pag. 1 di 3 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così riassunta nella sentenza della
Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio: “(…) Con sentenza del 14.1.21 la corte d'appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda della cooperativa in epigrafe volta a riconoscere il diritto
a versare premi in misura ridotta e vedersi restituiti maggiori premi versati per oltre euro 148.798
In particolare la sentenza ha ritenuto applicabile la disciplina del 2001 che espressamente prevedeva l'attività di facchinaggio tra le attività alle quali era applicabile il nuovo sistema contributivo, basato sul minimale di retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorre la società in epigrafe per cinque motivi, cui resiste
l'Inail con controricorso. (…)”. Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 23394/ 2024 del 30/8/2024, cassando la sentenza di questa Corte d'Appello impugnata, ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ritenuto assorbito il quinto, non si è pronunciata nel merito, rinviando la causa a questa Corte di merito “in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 22/11/2024, la
[...]
ha provveduto a riassumere il giudizio Parte_3 innanzi a questa Corte di Appello, insistendo per l'accoglimento della richiesta formulata in via principale in primo grado, e riproposta in grado d'appello, avente ad oggetto il diritto della a corrispondere il premio secondo il sistema Parte_1 di calcolo previsto dal DM 1987 e la condanna dell'Ente alla restituzione delle maggiori somme che è stata costretta a versare in attuazione del sistema di calcolo imposto da Inail, il tutto con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio.
L'INAIL, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In prossimità dell'odierna udienza, la parte ricorrente in riassunzione ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti a tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'odierna società ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia
pag. 2 di 3 del contendere a spese compensate tra le parti, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Rileva la Corte che l'accordo transattivo sottoscritto fra le parti in causa risulta aver definito ogni aspetto controverso della vicenda, comportando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Le spese del grado, così come richiesto dall'odierna ricorrente in riassunzione, vengono compensate tre le parti in causa, salvo quanto espressamente pattuito sul punto nel verbale di conciliazione fra le stesse sottoscritto.
Tenuto conto della natura della pronuncia non si applica alla fattispecie il dettato del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della vertenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 773/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23394/2024 emessa il 12/03/2024 e pubblicata il 30/08/2024; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/05/2025; promossa da
, Parte_1
(C.F. P. IVA , in persona del Presidente del P.IVA_1 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro - tempore, Sig.ra Parte_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro,
[...] dagli Avv.ti Cristina Venturoli, Maria Cristina Bergamini e Giuditta Caterina
Paganelli, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime sito in Modena
(MO), Viale delle Rimembranze n. 52; ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore – (contumace); resistente in riassunzione;
pag. 1 di 3 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così riassunta nella sentenza della
Suprema Corte di Cassazione per cui è rinvio: “(…) Con sentenza del 14.1.21 la corte d'appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda della cooperativa in epigrafe volta a riconoscere il diritto
a versare premi in misura ridotta e vedersi restituiti maggiori premi versati per oltre euro 148.798
In particolare la sentenza ha ritenuto applicabile la disciplina del 2001 che espressamente prevedeva l'attività di facchinaggio tra le attività alle quali era applicabile il nuovo sistema contributivo, basato sul minimale di retribuzione.
Avverso tale sentenza ricorre la società in epigrafe per cinque motivi, cui resiste
l'Inail con controricorso. (…)”. Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 23394/ 2024 del 30/8/2024, cassando la sentenza di questa Corte d'Appello impugnata, ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ritenuto assorbito il quinto, non si è pronunciata nel merito, rinviando la causa a questa Corte di merito “in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 22/11/2024, la
[...]
ha provveduto a riassumere il giudizio Parte_3 innanzi a questa Corte di Appello, insistendo per l'accoglimento della richiesta formulata in via principale in primo grado, e riproposta in grado d'appello, avente ad oggetto il diritto della a corrispondere il premio secondo il sistema Parte_1 di calcolo previsto dal DM 1987 e la condanna dell'Ente alla restituzione delle maggiori somme che è stata costretta a versare in attuazione del sistema di calcolo imposto da Inail, il tutto con vittoria delle spese dei vari gradi del giudizio.
L'INAIL, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in questa sede e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In prossimità dell'odierna udienza, la parte ricorrente in riassunzione ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto fra le parti a tacitazione di qualsivoglia pretesa dell'odierna società ricorrente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia
pag. 2 di 3 del contendere a spese compensate tra le parti, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Rileva la Corte che l'accordo transattivo sottoscritto fra le parti in causa risulta aver definito ogni aspetto controverso della vicenda, comportando, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Le spese del grado, così come richiesto dall'odierna ricorrente in riassunzione, vengono compensate tre le parti in causa, salvo quanto espressamente pattuito sul punto nel verbale di conciliazione fra le stesse sottoscritto.
Tenuto conto della natura della pronuncia non si applica alla fattispecie il dettato del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della vertenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa, salvo quanto previsto sul punto nel sottoscritto accordo stragiudiziale.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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