Decreto cautelare 21 ottobre 2024
Decreto cautelare 16 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/09/2025, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07630/2025REG.PROV.COLL.
N. 02725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2725 del 2025, proposto da
C.S.A. - Consorzio Servizi Annonari tra Società Cooperative, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B43E9EF52C, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Alessio e Stefania Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
MA Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Diana Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3974/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Rinaldi e Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, il Consorzio C.S.A. chiedeva l’annullamento della nota del 24 settembre 2024, Rep. n.118, prot. n. EB/5560, del direttore del Centro Carni, con la quale – dato atto che era ormai in imminente scadenza (al 30 settembre 2024) il contratto di concessione in precedenza stipulato tra MA Capitale e C.S.A. – invitava tutti gli operatori a rivolgersi al libero mercato per le attività in precedenza svolte dal detto Consorzio, inerenti lo svolgimento dei servizi accessori (fenditura, trasporti refrigerati, disosso, facchinaggio) da effettuarsi negli stabilimenti del Mercato all’Ingrosso delle Carni di MA – macello pubblico mercato – di Viale Palmiro Togliatti.
A sostegno della domanda la ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione e falsa applicazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 del d.lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione degli artt.14, 50 e 187 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Difetto dei presupposti. sviamento di potere ;
2) violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni .
Costituitasi in giudizio, MA Capitale chiedeva di respingere il ricorso, siccome infondato.
Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava quindi gli ulteriori atti dell’amministrazione capitolina, in particolare:
- la determina del 25 settembre 2024 con cui i servizi di macellazione ed accessori erano stati affidati alla parte controinteressata dal periodo 1° ottobre 2024 al 15 novembre 2024;
- la determina del 23 ottobre 2024 con cui MA Capitale applicava al C.S.A. la sanzione pecuniaria ivi indicata per violazione degli obblighi del concessionario;
- la gara indetta per lo svolgimento dei servizi di macellazione ed accessori, nel periodo 16 novembre 2024 - 31 dicembre 2024.
A sostegno delle proprie ragioni, il Consorzio deduceva i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:
1) eccesso di potere e violazione di legge - art. 14, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ;
2) violazione e falsa applicazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt.14, 50 e 187 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Difetto dei presupposti. Sviamento di potere ;
3) violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni ;
4) violazione di legge, della delibera eb/129/2024, in relazione alla applicazione dell’art. 6 lett. b) della convenzione nonché dell’art. 108, co. 3, del d.lgs. 50/2016, secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Eccesso di potere. ingiustizia manifesta .
MA Capitale deduceva l’infondatezza anche dei motivi aggiunti. La controinteressata Diana Soc. Coop., invece, non si costituiva in giudizio.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava quindi la determina del 13 novembre 2024, adottata ai sensi dell’art. 49 comma 4 del d.lgs n. 36 del 2023, con cui MA Capitale disponeva l’affidamento dei servizi di macellazione alla Cooperativa Diana anche per il periodo dal 16 novembre 2024 al 31 dicembre 2024, deducendo a tal fine il seguente motivo di impugnazione: “ violazione dell’art. art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione alla scelta scelti di soggetti privi di requisiti e di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni ”.
Con sentenza 24 febbraio 2025, n. 3974, il giudice adito, previa declaratoria di contumacia della Cooperativa controinteressata, respingeva la preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso (per tardività) formulata da MA Capitale e rigettava nel merito il gravame.
Avverso tale decisione il Consorzio C.S.A. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando della sentenza in relazione all’individuazione dell’oggetto del ricorso principale: omessa pronuncia sull’atto impugnato determinazione dirigenziale Rep. n. 118, prot. n. eb/5560 del 25/09/2024, con ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti .
2) Error in iudicando della sentenza in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti. Violazione dell’art. 112 c.p.c. vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. nonché difetto di giurisdizione degli accertamenti sull’inadempimento .
3) Error in iudicando in relazione al ritenuto difetto di interesse del ricorrente alla disamina dei provvedimenti di affidamento temporaneo dei servizi alla controinteressata .
Costituitasi in giudizio, MA Capitale preliminarmente deduceva l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in ogni caso concludendo per la sua infondatezza.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente ad ogni considerazione sul merito della vicenda controversa, va puntualizzato, per correttezza, che la mancata costituzione in giudizio di una parte ivi regolarmente evocata – nel caso di specie, la controinteressata Cooperativa Diana – non determina la sua “contumacia” (con relativo carico di preclusioni), quest’ultimo essendo un istituto non previsto – a differenza, invece, di quanto accade nel processo civile ed in quello penale – nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, IV, 12 aprile 2021, n. 2965).
Venendo adesso al merito della controversia, con il primo motivo di appello nuovamente viene proposta la censura – disattesa dal TAR – secondo cui gli impugnati provvedimenti della Direzione del Centro Carni di MA Capitale dovevano reputarsi illegittimi, non essendo la scelta degli affidamenti diretti – ai sensi dell’art. 50, comma primo, lett. a) e b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – ricaduta su operatori economici “ in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ”, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Al riguardo, l’appellante riconosce che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni richieste, stabilire quale documentazione acquisire per comprovare le idonee esperienze pregresse, fermo però restando che la società prescelta dovrebbe comunque essere perlomeno idonea a svolgere le prestazioni richieste.
Nel caso di specie, invece, la Cooperativa Diana non risulterebbe possedere alcuna esperienza nel settore (disponendo di un codice Ateco 10.13 che la autorizza sì a svolgere l’attività di produzione di prodotti a base di carne, ma non anche ad operare nel campo della macellazione).
Inoltre, avendo a disposizione solo due dipendenti (che neppure conoscerebbero in modo adeguato la lingua italiana), non potrebbe garantire l’espletamento di una adeguata e funzionale gestione del servizio.
Il motivo non può essere accolto.
Va al riguardo ribadito come spetti alla parte che contesta la sussistenza dei requisiti (di fatto o di diritto) per disporsi l’affidamento fornire la prova delle proprie affermazioni, nel momento in cui la stazione appaltante abbia attestato di avere posto in essere (con esito positivo, come nel caso di specie) i controlli di sua competenza richiesti dalla normativa vigente.
Nel caso di specie, alle più o meno generiche affermazioni di parte appellante non fa però seguito l’effettiva dimostrazione dell’assenza, in capo all’affidataria temporanea, dei requisiti indispensabili a svolgere con regolarità il servizio messo a gara, limitandosi piuttosto il Consorzio C.S.A. a sollecitare un’iniziativa (in pratica, esplorativa) del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 63-65 Cod. proc. amm., onde ordinare all’amministrazione comunale di produrre tutti gli atti relativi all’istruttoria svolta “ nonché di ogni ulteriore e diverso provvedimento, non pubblicato e non conosciuto, comunque presupposto e/o connesso al quello oggetto della Determinazione Dirigenziale Repertorio n. EB 142 del 13/11/2024 ”.
In ogni caso, è perlomeno dubbio l’interesse alla proposizione del motivo di ricorso.
Risulta infatti dagli atti che l’affidamento originariamente disposto in favore dell’odierna appellante era ormai giunto a naturale scadenza del termine, laddove la stessa non poteva certo vantare un diritto ad una proroga “tecnica” dello stesso, né la stazione appaltante era tenuta ad un preciso obbligo in tal senso.
Ai sensi dell’art. all’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, “ In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure
nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto ”.
L’utilizzo consecutivo per definire la fattispecie, da parte del legislatore, delle espressioni “ casi eccezionali ”, “ oggettivi e insuperabili ritardi ”, “ tempo strettamente necessario ”, “ situazioni di pericolo ” e “ grave danno all’interesse pubblico ” denotano all’evidenza l’assoluta straordinarietà dell’istituto in esame, insuscettibile non solo di interpretazione estensiva o analogica, ma prima ancora di applicazione generalizzata.
In ragione delle precisazioni di cui sopra, deve concludersi che – da un lato – la stazione appaltante sia tenuta a puntualmente motivare in ordine alla ricorrenza dei detti presupposti nel caso in cui intenda prorogare il contratto ormai scaduto, nelle more dello svolgimento della nuova gara, essendo per contro – dall’altro – preciso onere della parte che contesta il mancato ricorso alla proroga indicare non solo il proprio interesse in tal senso, ma prima di tutto le eccezionali ed oggettive ragioni che nel caso di specie verrebbero a giustificarla (e, di converso, i profili di illegittimità della scelta dell’amministrazione di non ricorrervi).
Tali indicazioni non sono state però fornite dall’appellante, limitatasi a supporre possibili intenti elusivi della concorrenza nella decisione della stazione appaltante di procedere a brevi e separati affidamenti diretti.
Per contro, le motivazioni addotte dall’amministrazione per giustificare il mancato ricorso alla proroga e disporre (in sua vece) degli affidamenti diretti ad un terzo operatore economico risultano congrue e coerenti con le risultanze di causa: “ Considerato che il vigente contratto di affidamento in concessione scade il 30/09/2024 - all. 18; l’espletamento delle procedure della suddetta gara richiede dei tempi tecnici piuttosto lunghi, durante i quali occorre, di contro, garantire il servizio
pubblico di macellazione; si è dovuto escludere il ricorso all’istituto della proroga tecnica, comunque, previsto nel Capitolato speciale e prestazionale dell’affidamento in concessione, richiamata in precedenza, a causa di irregolarità e inadempienze commesse dal concessionario; a causa di irregolarità e inadempienze da parte del concessionario, che sono risultate di una tale criticità da minare il principio della buona fede, sancito dall’art. 5 del nuovo Codice, di conseguenza, il rapporto di fiducia tra esso (concessionario) e la stazione appaltante; un’eventuale interruzione del servizio comporterebbe danni non indifferenti all’utenza e alla cittadinanza, ponendo, di conseguenza, in grosse difficoltà l’Amministrazione Capitolina, non da ultimo in virtù
dei riconoscimenti CE, all’opificio, e dai consolidati rapporti con le figure di vertice delle comunità ebraiche e musulmane; è necessario, pertanto, procedere, ai sensi dell’art. 50 del nuovo Codice degli appalti, con urgenza ad un affidamento; il valore posto a base d'asta, è pari a € 136.000,00 al netto dell'IVA al 22% ”.
A ciò aggiungasi che la stessa C.S.A. successivamente dichiarava, con nota 16 febbraio 2024, di non avere interesse ad una proroga della gestione e che lo stesso operatore economico, una volta indetta da MA Capitale la nuova gara per l’affidamento triennale dei servizi, C.S.A. – ancorché gestore uscente – neppure riteneva di parteciparvi.
Neppure è fondata la dedotta violazione del disposto di cui all’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 36 del 2023, che deriverebbe dalla scelta dell’amministrazione di procedere ad affidamento diretto in favore della Cooperativa Diana sotto il profilo – in primo luogo – della durata ridotta limitata al periodo 1° ottobre 2024 – 15 novembre 2024 e 16 novembre 2024 – 31 dicembre 2024, tempistica che C.S.A. considera “ strumentalmente adottat [a] al solo fine di rientrare negli affidamenti sotto la soglia europea ” (la ragione addotta a fondamento di tale frazionamento – ossia il non avere certezza della data di pubblicazione del nuovo bando di gara – essendo evidentemente pretestuosa e non idonea a tal fine).
Da un lato, infatti, le considerazioni di parte appellante si limitano a mere ed indimostrate petizioni di principio, dall’altra la durata oggettivamente esigua degli affidamenti diretti mal si presta a fondare, da sé sola, un fumus di intento elusivo della concorrenza.
Quanto infine alla dedotta violazione dell’art. 50, comma primo, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36 del 2023, non essendo – a dire dell’appellante – la scelta degli affidamenti diretti ricaduta su operatori economici “ in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ”, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, vale quanto già evidenziato in ordine alla mancata dimostrazione, da parte del Consorzio C.S.A., dei profili di inadeguatezza ipotizzati a carico dell’aggiudicataria, nonostante l’opposta dichiarazione del RUP.
Con il secondo motivo di appello viene invece censurato il contenuto della lettera di contestazione datata 25 settembre 2024, nella quale si riporta che “ Dalle schede HACCP trasmesse e, da alcuni controlli effettuati da personale dipendente della Stazione Appaltante più volte il personale addetto alle catene di macellazione, è risultato inferiore sia al numero di 31 addetti, così come previsti quale offerta migliorativa in sede di gara, da parte del CSA, ma anche al di sotto del numero dei 27 addetti previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ”. Invero, deduce l’appellante, siccome C.S.A. trasmetteva ogni mese le schede HACCP e quelle di settembre erano state inoltrate il 2 ottobre, alla data del 25 settembre 2024 nessun inadempimento poteva essere stato ancora riscontrato a suo carico, per il mese di settembre, sulla base di schede HACCP (delle quali neppure era indicato il periodo di riferimento), che in effetti, a rigore, il Centro Carni neppure aveva ancora ricevuto.
Nonostante tale indeterminatezza nei riferimenti, sulla base di tale nota la successiva determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2024 infliggeva una sanzione pecuniaria di ben 29.785,32 euro; in tale provvedimento, per la prima volta, veniva chiarito che le schede HACCP oggetto della contestazione del 25 settembre sarebbero state quelle di settembre 2024, a quella data però non ancora ricevute dall’amministrazione.
A fronte di tale contestazione, però, il primo giudice non si sarebbe limitato a verificare la legittimità, sotto tali profili, della motivazione, ma sarebbe entrato illegittimamente nel merito dell’accertamento dell’inadempimento, fondando detta declaratoria anche su documenti diversi dal provvedimento impugnato, quali ulteriori presunte violazioni riscontrate dalla Polizia municipale, neppure menzionate nell’atto impugnato, in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione e nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, Cod. proc. amm.
Altresì ricorrerebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove, come nella fattispecie in oggetto, ammettendo una integrazione postuma della motivazione sottesa al provvedimento il giudice statuisca su una fattispecie oggettivamente diversa da quella prospettata nel provvedimento gravato, così ledendo i diritti di difesa della parte.
Neppure sarebbe corretto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, secondo cui dovrebbe comunque considerarsi provato l’inadempimento contestato dalla stazione appaltante, per non avere C.S.A. contestato le ulteriori violazioni riscontrate dalla Polizia municipale in data 18 settembre 2024, riferite dall’amministrazione resistente.
Da un lato, infatti, il principio di non contestazione (con relativi oneri probatori) rileva solo relativamente ai fatti dedotti dalle parti costituite e dunque contenuti negli atti processuali; non si estende per contro “ ad altre affermazioni, tra l’altro non provate, contenute in documenti (rectius Relazioni) provenienti dalle parti e prive di qualsiasi collegamento, rilevanza o riferibilità all’atto impugnato, relativo a circostanze che riguardano soggetti terzi, la GESA, non più consorziata del CSA […] ”.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Quanto al preliminare rilievo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla contestazione di inadempimento, va considerato che l’affidamento di cui trattasi attiene ad una concessione di servizi, ossia ad una materia sottoposta, ex art. 133, comma primo lett. c) Cod. proc. amm., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che dunque ben può verificare la legittimità degli atti che incidono sul rapporto concessorio, anche se fondati su valutazioni di inadempimento ( ex multis , Cons. Stato, V, 23 maggio 2022, n. 4071).
Non è poi corretto sostenere che il provvedimento impugnato si fondi in via esclusiva sugli esiti delle relazioni della Polizia locale ovvero su non meglio precisate schede HCCP, per di più apparentemente trasmesse in una data successiva all’adozione dello stesso: risulta piuttosto, alla luce di quanto documentato dall’amministrazione, che gli addebiti mossi al Consorzio C.S.A. si fondassero su diverse ragioni, quali in particolare:
- Contestazioni formali (prot. EB/5559/2024 del 25.9.2024) per sostituzione non autorizzata di personale, mancanza di certificazioni e riduzione del numero di addetti;
- Relazioni dei funzionari della Direzione (7 e 8 gennaio 2025), che avevano svolto accertamenti diretti e riscontrato le medesime criticità;
- Schede HACCP predisposte e trasmesse dalla consorziata della C.S.A., oltre che della medesima C.S.A., acquisite e valutate prima dell’adozione della determinazione n. 129 del 2024, attestanti la presenza di un numero di addetti inferiore sia a quello contrattuale (ventisette), sia a quello offerto in sede di gara (trentuno);
- determinazione dirigenziale n. 129 del 2024, che ha irrogato sanzione pecuniaria di 29.785,32 euro.
Non può pertanto sostenersi, almeno in linea di principio ed in assenza di un documentato riscontro in senso contrario, che le determinazioni dell’amministrazione dipendessero solmente dalle relazioni della Polizia locale, così come non può negarsi che la stazione appaltante avesse a disposizione schede HACCP coeve e provenienti sia dal concessionario (odierno appellante) che dalla sua consorziata.
Al riguardo, è rilevante quanto riportato (e documentato) nella Relazione della direzione del Centro Carni, già prodotta da MA Capitale nel precedente grado di giudizio, che chiarisce come i controlli, dalle cui risultanze era infine scaturito il provvedimento impugnato, fossero stati effettuati “ […] da 4 suoi dipendenti, nelle figure dell’incaricato di EQ “Servizio Coordinamento e Supporto Tecnico” Arch. Andrea Spaccialbelli, del Funzionario Servizi ambientali Massimo Lesti, del Funzionario tecnico Arch. Giuseppe Rombolà, del Funzionario Perito industriale Fabio Ciano. Dagli esiti è emerso che gli operatori, presenti in catena di macellazione, erano 24 + 1, rispondente al Presidente della consorziata Cooperativa Lavorazione Carni (CLC); vale a dire, in numero inferiore rispetto alle 31 unità proposte in sede di gara, con offerta migliorativa, e alle 27 fissate come minimo necessario nel Capitolato prestazionale.
Prot. EB 3822 del 24 giugno 2024 - allegato 1. Stesso esito quello che la Direzione ha registrato con il controllo esperito nella giornata del 30/07/2024; 4 suoi dipendenti, corrispondenti alla EQ “Servizio Coordinamento e Supporto Tecnico” Arch. Andrea Spaccialbelli, al Perito Industriale Laura Sabene, all’Istruttore amministrativo Manuela Valente, hanno verificato, in catena, un numero di operatori pari a 24 + 1, quale presidente della CLC. . Prot. EB 4489 del 30 luglio 2024 - allegato 2. Nell’intento di approfondire tali esiti la Direzione ha chiesto al CSA, con nota Prot. EB/4470 del 29/07/2024, la dotazione organica di tutte le consorziate, con indicazione dei nominativi dei dipendenti e i relativi modelli Unilav, unitamente alla tipologia contrattuale, all’orario di lavoro, al contratto collettivo applicato, alla retribuzione, all’ente previdenziale a cui sono versati i rispettivi contributi. (allegato 3).
• Il CSA con PEC del 19 agosto 2024, acquisita agli atti al Prot. EB 4771 del 19 agosto 2024 ha inoltrato i modelli UNILAV dei dipendenti delle Consorziate CSA, CSR, Sinergy TI SR (allegato 4) risultando mancanti quelli dei dipendenti della consorziata CLC, pertanto, con nota Prot. EB/4817 del 22/08/2024, la Direzione ne ha sollecitato l’inoltro. (allegato 5). Solo il 2 settembre 2024 il CSA ha trasmesso con PEC, acquisita con il Prot. EB/ 5001/2024 i modelli UNILAV delle maestranze (non le schede HACCP come affermato dal ricorrente) della Consorziata CLC, dal cui raffronto con gli atti di tutte le altre consorziate del CSA è emerso, in maniera inconfutabile, che:
• le date di assunzione dei suoi dipendenti sono posteriori alla data di sottoscrizione del contratto concessorio (Rep. n° 13201), • alcuni dipendenti sono assunti con un contratto a tempo determinato, • molti degli addetti (19/27) sono stati sostituiti senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza successiva trasmissione della certificazione attestante la loro formazione allo svolgimento delle attività di macellazione, contrariamente a quanto disposto dall’art. 6 del Capitolato speciale e prestazionale e dall’art. 6 dello schema di convenzione, i macellatori qualificati sono pari a 24 + 2
addetti con qualifica di macellai abbattitori di animali inoltre nell’elenco inviato è stato inserito come macellatore anche RI AL per il quale non è stato possibile verificarne la qualifica né se effettivamente assunto in quanto non è stato inviato il modello UNILAV. (allegato 6) Seppur di indubbia incisività sul rapporto di fiducia in essere con il concessionario, questi elementi non sono stati gli unici di cui la Direzione ha tenuto conto per l’attivazione dei provvedimenti successivi; ad essi, infatti, ha sommato quello che, per gravità, può definirsi, il fattore incrementale del declino della fiducia stessa e che ha desunto dall’esito dai controlli effettuati dalla Polizia Locale, in data 18/09/2024, presso l’attività della GESA SR (consorziata del CSA), “all’interno dell’edificio identificato con il n.21 del Mercato all’Ingrosso delle Carni (MIC) di viale Palmiro Togliatti 1280”. Da tali controlli, infatti, è accertato che: 1. all’interno dell’edificio, oltre all’area adibita ad uffici, la GESA ha allestito un deposito, “ove avviene la movimentazione di merce alimentare di varie tipologie”, per altro “sprovvista della SCIA”. La notifica di registrazione esibita l’ha dispiegata un’impresa del settore alimentare, con attività di trasporto, per conto terzi, di alimenti in regime di temperatura controllata; è evidente, come del resto ha sottolineato la stessa PL, che una tale attività non è, né può considerarsi comprensiva di quella di deposito merci. Lo stesso Capitolato speciale e prestazionale, d’altro canto, fissa l’oggetto dell’attività della consorziata, esclusivamente, nel trasporto, a temperatura controllata, delle carni – dunque, non anche di altro genere di merce alimentare! – dalle celle frigorifero del macello e del mercato all’ingrosso ai clienti, destinatari delle merci stesse. Dal suo ambito applicativo, invece, il Regolamento per il centro all’ingrosso delle carni degli ovini e del ME (DCM 151/1991 e DGR Lazio n. 11806 del 17 dicembre 1991) vieta tassativamente la trattazione di merce non espressamente prevista; all’art. 3, infatti, dispone che: “E’ vietato introdurre in mercato, conservare nei magazzini e contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal regolamento del mercato”; 2. durante lo stesso controllo è stata constatata una violazione urbanistica edilizia per la quale sono in corso ulteriori indagini da parte dell’autorità giudiziaria competente. Con riferimento al punto “ Le schede HACCP che vengono richiamate nella lettera di contestazione sono quelle di settembre […]” L’affermazione non corrisponde al vero in quanto: Nella nota di contestazioni prot. EB 5559/2024 (allegato 7) inviata in data 25/09/2024 non viene assolutamente citato il mese di settembre bensì viene contestato che “ dalle schede HACCP e da alcuni controlli effettuati da personale dipendente della Stazione appaltante più volte il personale addetto alla catena di macellazione è risultato inferiore sia al numero di 31 addetti, così come previsti quale offerta migliorativa in sede di gara, da parte del CSA, ma anche al di sotto del numero dei 27 addetti previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ”.
Le schede HACCP come affermato dal ricorrente venivano trasmesse mensilmente è chiaro che ci si riferisce alle schede dei mesi precedenti pertanto, dal raffronto delle schede con i controlli effettuati da personale dipendente della Stazione appaltante nonché dai modelli UNILAV trasmessi dal CSA il 19 agosto 2024 prot. EB 4771/2024 e il 2 settembre 2024 con prot. EB 5001/2024 è emersa l’ennesima prova-conferma della presenza, in catena di macellazione, di dipendenti in misura numericamente inferiore alle 31 unità dell’offerta migliorativa della gara e alle 27 indicate dal Capitolato prestazionale della concessione. Allo stato dei fatti è, di certo, innegabile che oltre alle schede HACCP la Direzione fosse, già, in possesso di dati incontrovertibili sulla violazione degli obblighi contrattuali, citati in precedenza, da parte del CSA.
Con riferimento al punto “il servizio veterinario preposto al controllo di macellazione non ha mai evidenziato alcuna irregolarità”, L’affermazione non corrisponde al vero in quanto: Il servizio veterinario della ASL RM/2 è deputato ai soli controlli di natura igienico-sanitari e non alla vigilanza e al controllo di regolare esecuzione previsti dal Capitolato speciale e prestazionale che chiaramente è in capo alla stazione appaltante ”.
Quanto infine all’improcedibilità di alcune censure proposte con motivi aggiunti, la decisione in tal senso del TAR risulta corretta, attesa la reiezione dei precedenti motivi di gravame (trovando dunque conferma il principio espresso dal primo giudice per cui “ L’esito del predetto ricorso incide, conseguentemente, sull’interesse della ricorrente alla disamina dei provvedimenti di affidamento temporaneo dei servizi alla controinteressata, essendo l’accertamento dell’inadempimento, e la conseguente sanzione, il presupposto dell’esclusione della proroga tecnica della concessione e/o dell’ulteriore affidamento in capo al C.S.A. (come evidenziato dalla stessa ricorrente nella memoria del 17.1.2025) ”.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va infine respinto. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di MA Capitale, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO