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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. NON DEFINITIVA
Nella controversia iscritta al n. 1537/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 3.8.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MORO GIANCARLO e CASAROTTO ALESSANDRA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Marghera, Via
Pacinotti n.4,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina via Ennio n°3
nonch é con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente – rappresentata e difesa dall'Avv. SGARAVATTO LUCIANA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Massalengo (LO), S.P. 23 snc –
Località Cascina Postino
O G G ETTO : retri buzi one.
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in premessa, il diritto del ricorrente alle differenze retributive per i titoli dedotti e conseguentemente condannarsi la società (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Acquaviva Picena (AP), Via Enrico Fermi, n. 4, in solido con la società CP_2
(C.F. ), con sede in Lodi, Corso Mazzini n.39, al pagamento in favore del ricorrente
[...] P.IVA_2
della somma di Euro 54.980,89 o della diversa somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre ad interessi e previa rivalutazione delle singole somme al saldo effettivo.
Con rifusione di spese e compensi professionali come per legge.
Per ED:
Rigettare il ricorso esperito dal e per l'effetto condannarlo alle spese Parte_1
processuali.
Per CP_2
In via preliminare:
dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estrometterla dal presente Controparte_2
giudizio, per tutte le ragioni esposte;
Nel merito e in via principale:
rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il ricorso proposto dal sig. , Parte_1
anche allo stato degli atti, perché nullo e comunque infondato e non provato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria e di conseguenza assolvere da ogni e Controparte_2
qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole;
In via riconvenzionale subordinata e salvo gravame:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata e ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità solidale di con accoglimento totale o parziale delle domande Controparte_2
avversarie, previa ogni opportuna declaratoria, si chiede, in ogni caso, di accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne CP_1
e manlevare da qualsiasi pregiudizio dovesse ad essa derivare come conseguenza Controparte_2
del presente giudizio e/o dei fatti narrati nel ricorso, e dunque ad indennizzare, anche in via anticipata, la stessa di ogni e qualsiasi importo che questa fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi Controparte_2
titolo, incluse le spese di lite, al ricorrente e/o a soggetti terzi, in conseguenza del presente giudizio per effetto delle norme di legge e di contratto.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre alla refusione delle spese generali, ai sensi di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_1
6.9.2018 fino alle dimissioni, rese nell'ottobre 2020, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a part time al 50% fino all'1.6.2000 (ed in seguito a full time), ivi inquadrato come “facchino” al 6° livello del CCNL Trasporto Merci. Sosteneva
di avere svolto per l'intera durata del rapporto mansioni diverse e corrispondenti ad inquadramento superiore (G1) rispetto a quello formale, nonché – premesso che comunque il contratto a part time doveva ritenersi nullo perché stipulato in violazione dell'art. 5 D.Lgs.
81/15 - di avere svolto attività lavorativa eccedente quella retribuita essendo impegnato tutti i giorni dalle 7 alle 17 senza pause in attività presso clienti in tutto il Veneto, con conseguente credito retributivo quantificato in € 54.980,89 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, indennità di trasferta (corrisposta solo saltuariamente in busta paga,
ed in particolare non corrisposta per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2020) ed elemento perequativo, quest'ultimo dovuto in base al CCNL ma mai corrisposto, e relativa incidenza sulle voci retributive indirette e sul TFR, evidenziandosi anche il mancato pagamento delle competenze del mese di ottobre 2020. Deduceva che l'attività lavorativa era stata svolta esclusivamente nell'ambito di appalto commissionato a da Tanto CP_1 CP_2
premesso, chiedeva che sia la datrice di lavoro che - quest'ultima CP_1 CP_2
quale committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03 - fossero condannate, in solido, a corrispondergli l'importo di € 54.980,89, come da conclusioni riportate in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alla pretesa di parte ricorrente, sostenendo CP_1
che il nel periodo in cui era assunto a part time (ovvero fino all'1.6.2020) svolgeva Pt_1
attività lavorativa per 3/4 ore al giorno dal lunedì al venerdì svolgendo mansioni di facchino e comunque che per l'intera durata del rapporto egli non aveva mai lavorato il sabato né la domenica;
contestava inoltre i conteggi alla base delle richieste di cui al ricorso anche per non aver considerato importi percepiti per ottobre 2020 in forza di decreto ingiuntivo e senza considerare la sospensione dell'attività per cd. Cassa VI dal 14.3.2020 al 17.7.2020.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio anche dando atto di un contratto di appalto intercorso con CP_2
ma negando la propria legittimazione passiva, deducendo la carenza di prova circa CP_1
espletamento da parte del ricorrente di attività nell'ambito dell'appalto medesimo ed in generale l'eccessiva genericità del ricorso e l'intelligibilità dei conteggi. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso ed in via riconvenzionale subordinata agiva per la condanna di a CP_1
manlevarla in denegata ipotesi di soccombenza, sulla base delle previsioni del contratto di appalto.
4. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita sia documentalmente mediante acquisizione di fatture riferite all'appalto nel periodo marzo-luglio
2020 sia attraverso alcune testimonianze;
l'istruttoria veniva in seguito approfondita sulla base di ulteriore istanza formulata da , e relative richieste di prova contraria, cui si dava CP_1
corso all'udienza del 22.11.2024 tramite l'interpello del ricorrente e l'assunzione di due testi.
5. Infine, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
6. Il ricorrente sosteneva in ricorso di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
6.9.2018 all'ottobre 2020 svolgendo, a differenza di quanto risultante formalmente, mansioni di autista di furgone adibito anche ad attività accessorie di carico e scarico, con orario di lavoro dalle 7 alle 17 dal lunedì alla domenica, impegnato quotidianamente in viaggi al di fuori del Comune di Venezia, nonostante da contratto risultasse assunto come facchino e, fino all'1.6.2020, con orario part time al 50%.
7. Nel corso del giudizio è peraltro emerso che in realtà il ricorrente era titolare oltre che del rapporto di lavoro con anche di altro rapporto di lavoro, formalmente intercorrente CP_1
con la diversa società , avente durata sostanzialmente uguale (dal Controparte_3
19.9.2018 al 29.10.2020) e pattuito a part time al 50%.
8. Le prove acquisite sul punto consentono di ritenere che il ricorrente svolgesse le medesime mansioni a favore di entrambi i datori di lavoro, con le medesime modalità ed utilizzando gli stessi mezzi, seguendo le direttive fornite dal medesimo soggetto - marito Controparte_4
della socia unica e legale rappresentante di dal 2017 al giugno 2022, e da giugno CP_1
2022 procuratore speciale della stessa con conferimento di “ogni e più ampia facoltà inerente all'oggetto” sociale cfr. visura sub doc. 1 ric. –. In questo senso le deposizioni del teste
[...]
rese all'udienza del 25.11.2024, e del resto alcuno degli altri testi ha riferito di altra Tes_1
attività lavorativa svolta dal ricorrente.
9. Da ciò consegue che il rapporto di lavoro deve ritenersi fare capo ad entrambi i datori di lavoro
“formali”, senza poter distinguere specificamente l'attività prestata a favore dell'una o dell'altra,
e la loro responsabilità solidale per il pagamento di eventuali differenze retributive. Si richiama sul punto orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo cui “È configurabile l'unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività
sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
dall'unicità del rapporto consegue che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ.” (Cass.,
13904/00; conforme: Cass., 3249/03).
10. Tanto chiarito, quanto alle mansioni l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che effettivamente il ricorrente svolgeva in prevalenza mansioni di autista alla guida di furgoni per la consegna di merce, pur essendo anche impegnato nel carico e scarico della merce stessa: in particolare la prevalenza nelle mansioni di autista si ricava dalle testimonianze di Testimone_1
e di quella del padre del ricorrente anche il teste , pur Persona_1 Testimone_2
avendo dichiarato che il ricorrente a volte svolgeva mansioni di autista ed altre di operaio, ha riferito che il andava a prendere il furgone in sede, così implicitamente ammettendo il Pt_1
suo ruolo (principale) di autista. La prevalenza nelle mansioni di autista sono state dichiarate anche dal teste la cui deposizione peraltro può essere utilizzata solo ex art. Controparte_4
421 c.p.c. in quanto essendo egli al momento procuratore speciale della società convenuta con amplissimi poteri (cfr. visura sub doc. 1 ric.) è incapace di testimoniare – come tempestivamente eccepito da parte ricorrente, eccezione a fronte della quale il giudicante si riservava una valutazione in sede di decisione -.
11. Da ciò consegue che, stante la sussumibilità delle mansioni in questione in quelle proprie del personale del livello G1 del CCNL pacificamente applicato al rapporto, il ricorrente avrebbe dovuto essere retribuito in conformità.
12. Infatti il livello G1 è previsto per i “Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti” (doc. 9, pag.
15), mentre il livello 6 – quello in cui il ricorrente era inquadrato - è riferito a “lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” o che svolgono
“attività manuali di scarico e carico merci - facchino”, “comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici”, o mansioni di “manovali comuni, compresi quelli di officina” (doc. 9, pag. 12).
13. Quanto all'orario di lavoro: in ricorso il ricorrente sosteneva di avere lavorato per l'intera durata del rapporto dalle 7 alle 17 senza pause (quindi per 10 ore al giorno) per 7 giorni alla settimana.
Va premesso che la circostanza che la clausola di part time, convenuto con al 50% CP_1
fino all'1.6.2000 e per l'intero rapporto formalmente intercorrente con , Controparte_3
non recasse indicazione dello specifico orario richiesto non comporta il diritto del ricorrente alla retribuzione a full time. In ogni caso, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il Pt_1 lavorava 6 giorni alla settimana (così in particolare i testi ed ) con orario Tes_2 Tes_1
quantomeno come indicato in ricorso (10 ore al giorno). Sul punto reputa il giudicante che debba essere attribuita maggiore credibilità al teste , non più dipendente e che ha reso una Tes_1
deposizione intrinsecamente coerente e non completamente a favore del ricorrente, che trova conferma anche con la deposizione (anche se più confusa) del padre del ricorrente;
la deposizione del teste tuttora dipendente della convenuta ed a sua volta titolare di ditta di trasporti Tes_2
per la quale ha lavorato lo stesso ricorrente, laddove riferisce di un impegno del ricorrente per 5
ore di media, risulta invece in insanabile contrasto non solo con la deposizione dei testi introdotti da parte ricorrente e , ma anche con le dichiarazioni, per quanto generiche, di Tes_1 Pt_1
il quale ha riferito di attività lavorativa del ricorrente svolta in alcuni giorni Controparte_4
per più di 8 ore ed in altri per meno. Quindi, anche tenuto conto di una pausa pranzo di circa 30
minuti necessaria anche solo per mangiare un panino tra una consegna e l'altra - condividendosi sul punto il precedente reso in analoga controversia (cfr. sentenza 300/23 del Tribunale di
Venezia, sub doc. 23 ric.) – risulta confermato quanto dedotto in ricorso circa l'espletamento di attività lavorativa per 10 ore al giorno, anche se per 6 e non 7 giorni alla settimana, eccetto che nel periodo di fruizione della cd. Cassa VI per il quale si veda oltre.
14. Quanto al periodo dal 14.3.2020 al 17.7.2020, in cui il ricorrente ha fruito della cd. Cassa VI
(cfr. buste paga ed autorizzazioni sub docc. ), non è provato che egli abbia viceversa CP_1
lavorato con la medesima intensità del periodo precedente, sia perché alcuni testi hanno riferito di un periodo di effettiva sospensione dell'attività lavorativa (anche se inferiore a quello di fruizione della Cassa integrazione) sia perché a fronte della formale messa in cassa integrazione parziale da parte di – nelle buste paga risultano infatti anche ore lavorate in CP_1
corrispondenza di dette mensilità - deve ritenersi che il ricorrente in questo periodo abbia prestato la restante attività lavorativa per conto della diversa azienda con la quale intratteneva un rapporto di lavoro, che non risulta avere fruito di ammortizzatori sociali (cfr. buste paga
[...]
). Per il periodo dal 14.3.2020 al 17.7.2020 deve dunque ritenersi che il ricorrente CP_3
abbia svolto attività lavorativa per l'orario indicato come lavorato in busta paga. 15. Quanto all'indennità di trasferta, si conviene che la stessa spettasse al ricorrente anche nelle mensilità per le quali non gli è stata corrisposta ed è azionata in giudizio, cioè gennaio, febbraio e marzo 2020 – escluso il periodo di fruizione della Cassa VI risultante dalla busta paga -,
posto che per la maggior parte del proprio orario di lavoro il ricorrente operava su territorio extraurbano rispetto alla sede di Fossò.
16. L'elemento perequativo era dovuto ex art. 38 CCNL (doc. 9, pag. 26 ric.), essendo pacifico che l'azienda non applicasse contrattazione di secondo livello.
17. Per la mensilità di ottobre 2020 il dovuto risulta già accertato con statuizione coperta da giudicato, stante la sentenza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Venezia (sub doc. ), CP_1
sicché in questa sede la pretesa risulta inammissibile per violazione del principio del ne bis in
idem.
18. Quindi, considerato quanto dovuto al ricorrente per superiore inquadramento ed orario lavorativo ordinario e straordinario, indennità di trasferta per i mesi da gennaio a marzo 2020
ed elemento perequativo, la società convenuta va condannata a corrispondere al CP_1
ricorrente le conseguenti differenze retributive, maggiorate di accessori dal dovuto al saldo.
19. Il percepito tuttavia non può essere limitato agli importi inseriti da parte ricorrente nei conteggi allegati al ricorso, avendo parte resistente provato il pagamento tramite bonifico di importi maggiori e corrispondenti al netto di cui alle buste paga ed avendo il ricorrente in sede di interrogatorio libero ammesso il pagamento di ulteriori importi da parte di Controparte_3
con bonifico e comunque dichiarato di aver pattuito e percepito una retribuzione
[...]
giornaliera di € 80,00.
20. Ne consegue dunque la necessità di verificare la sussistenza o meno di differenze retributive dovute dalla resistente in base al dovuto e rispetto al percepito, da indentificare nella maggior somma tra importi percepiti da e da con bonifici ed CP_1 Controparte_3
€ 80,00 per giornata (giuste ammissioni del ricorrente valevoli solo a suo sfavore).
21. Rispetto agli importi eventualmente dovuti deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di espunta la voce non avente carattere strettamente retributivo dell'indennità di CP_2 trasferta, nella misura del 90%, stante quanto riferito dai testi circa l'utilizzazione del ricorrente con assoluta prevalenza nell'appalto de quo.
22. La causa va rimessa in istruttoria per la quantificazione, come da contestuale ordinanza.
23. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO, accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa in mansioni riconducibili al livello G1 del CCNL per 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per l'intera durata del rapporto con tranne dal CP_1
14.3.2020 al 17.7.2020, il diritto dello stesso all'indennità di trasferta nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2020 e quello alla percezione dell'elemento perequativo di cui all'art. 38 CCNL per l'intera durata del rapporto, condanna a corrispondergli le differenze retributive – escluso per CP_1
la mensilità di ottobre 2020 - rispetto a quanto percepito, come da motivazione.
Condanna a corrispondere al ricorrente in via solidale il 90% dell'importo in questione, CP_2
depurato dell'indennità di trasferta.
Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione.
Spese al definitivo.
Venezia, 01/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo