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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2024, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
ER Girfatti Giudice
Lorella Triglione Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 38 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, , NAPOLI (NA) - 01/04/1984, Parte_1 C.F._1 parte rappresentata e difesa dall'avv. IZZO OLGA, come da procura in atti;
e
, , NAPOLI (NA) - 04/12/1982, Controparte_1 C.F._2 parte rappresentata e difesa dall'avv. IZZO OLGA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 03/01/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/01/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N.5, Parte II, Serie C, Anno 2007). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
1 Premesso che dal matrimonio sono nati due figli (ER il 23.6.2007 in Napoli e nato il [...] in [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel Per_1 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 09.01.24 nulla ha opposto.
***
Va premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Il cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio è da ritenersi ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28727/2023.
***
Tanto Premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casalnuovo di Napoli alla Via Antonio de Curtis n 17 scala E int.5 AR CI unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La SI.ra attualmente si dichiara indipendente Parte_1 economicamente e pertanto rinuncia a qualunque forma di mantenimento per se stessa.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI:
3. I figli ER e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli ER e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna Per_1 in Casalnuovo di Napoli alla Via Antonio de Curtis n 17 scala E int.5 AR CI;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00 i minori saranno con il padre che provvederà alla cena e a riaccompagnarli presso la residenza materna, i weekend li trascorreranno in alternanza con i genitori , con pernotto il sabato sera presso il padre , attualmente domiciliato in Napoli alla Via Villa BiSInano TRV. III 55E dai nonni paterni, prelevandoli di sabato alle 17.00 presso la residenza materna ivi riaccompagnarli la domenica alle 19.00 cena esclusa, salvo accordi diversi tra le parti in funzione delle preminenti eSIenze dei minori;
il è altresì disponibile ad accompagnare lui CP_1 stesso al doposcuola nei giorni del Lunedi e Venerdì e due volte al mese Per_1 provvederà , a seconda delle necessità, ad accompagnare la primogenita ER alla scuola di canto.
2 4/b) durante le festività Natalizie per questo natale 2023, i minori saranno con il padre il 24 e il 25 dicembre e il 6 gennaio 2024 , con la mamma saranno il 26 e il 31 dicembre e il 1 gennaio 2024 , tali giorni saranno nel 2024 scambiati tra le parti , sempre nel rispetto delle volontà dei minori e delle parti che s'impegnano a una reale e fattiva collaborazione fin d'ora nella gestione di tutti gli impegni ed eSIenze che riguardano i minori loro figli;
4/c) durante le vacanze estive i figli i figli trascorreranno con i genitori una settimana consecutiva con ciascuno, da concordarsi per i luoghi e date entro il 31 maggio di ciascun anno;
4/d) per le festività e ricorrenze che riguardano i minori le parti fin d'ora si impegnano prevedere la possibilità di festeggiamenti congiunti con divisione di spesa e/o in caso di disaccordo ci saranno festeggiamenti separati con autonomia di spesa;
CP_
5. il SI. verserà alla tramite accredito in c/c ad Controparte_1 Parte_1 intestato al seguente Iban: [...] , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500 e così €250 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'Assegno unico familiare verrà percepito dalla SI.ra , nella Parte_1 misura del 100% , rinunciando il al suo 50% ; CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, la scuola di canto e il doposcuola, nonché le per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Per tutte le altre si rinvia al protocollo vigente di cui le parti sono state dotate.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi nessuno verserà alcun contributo di mantenimento al coniuge.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, non sentenza non definitiva del giudizio in primo grado, nella causa civile iscritta al R.G. n. 38 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori Org_1 incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 19.4.2024
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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