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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RO presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2015/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione ex art. 1783 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Marcello Guarnieri
Parte appellante e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), difesi dall'avvocato RInna Muscatello C.F._5
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l' : “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte, alla luce dei motivi di impugnazione esposti e delle conclusioni chieste, che qui devono intendersi integralmente trascritti, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non sussistente nel caso di specie alcuna obbligazione di custodia in capo all'associazione sportiva dilettantistica e/o comunque Parte_1
infondata la domanda di risarcimento proposta dagli attori con suo conseguente rigetto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 e ss. c.p.c.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro:
1. rigettare il proposto atto d'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali per l'ulteriore grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avevano citato in giudizio l'
[...] Controparte_5 [...]
per il risarcimento del danno conseguente al Parte_1
furto degli effetti personali depositati nello spogliatoio dell'associazione, in occasione di una partita.
2 L'associazione si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda degli attori, non sussistendo il dedotto obbligo di custodia né la conseguente responsabilità, attesa la natura non imprenditoriale dell'associazione e, in ogni caso, la presenza di cartelli nei quali si faceva riferimento all'esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento di effetti personali.
Espletata la prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1347/2019, resa il 24.6.2019 a definizione del giudizio n. 4033/2014 r.g. il Tribunale di Cosenza – ritenendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1783 e 1786 c.c. e irrilevante la presenza di cartelli volti a esonerare la struttura dalla responsabilità – aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento in favore di di Controparte_1
€ 500, di di € 400, di di € 500,00, di Controparte_2 Controparte_3
di € 250, di di € 500,00, oltre interessi sulla Controparte_4 Controparte_5
somma via via rivalutata dall'epoca del fatto alla data della pronuncia, quantificando tali somme in applicazione dell'art. 1783 comma IV c.c.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) la natura non imprenditoriale dell'associazione e l'insussistenza della necessità di deposito ai fini della fruizione del servizio escluderebbero l'applicazione dell'art. 1786 c.c.; 2) la negligenza degli avventori nel notiziare il gestore della presenza di beni di valore nello spogliatoio escluderebbe la responsabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 1785 c.c.; 3) la mancata prova in ordine alla natura della somma pagata quale corrispettivo di un contratto, ancorché atipico, e la presenza di cartelli di esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento escluderebbero la sussistenza dell'obbligo di custodia di cui
3 all'art. 1786 c.c.; 4) l'obbligo di custodia, quand'anche riconosciuto, si sarebbe estinto nel momento in cui il custode aprì gli spogliatoi al signor infortunatosi in campo;
5) le seguenti lacune istruttorie: a) Per_1
inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte, poiché: de relato; riferite a informazioni acquisite nei giorni successivi all'accaduto e in alcuni casi costitutive di mere deduzioni ovvero interessate all'esito del giudizio;
contraddittorietà delle dichiarazioni rese da rispetto a quelle del Per_1
teste in ordine alle modalità di allontanamento del primo dallo Tes_1
spogliatoio.
Gli appellati si sono costituiti, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del giudizio d'appello
è l'an della pretesa creditoria, non anche il quantum, che non è stato contestato.
Il primo motivo d'appello – relativo alla natura non imprenditoriale dell'associazione – e il quinto motivo – relativo alle dedotte lacune istruttorie
-, che vengono trattati congiuntamente perché la motivazione è fondata su argomenti correlati, sono infondati.
La corte condivide l'inquadramento della fattispecie operato dal giudice di primo grado: tra le parti è intercorso un contratto atipico in base
4 al quale, a fronte di un corrispettivo pari a € 5,00 a persona, l'associazione ha messo a disposizione per un tempo limitato il campo di calcio, impegnandosi a fornire anche alcuni servizi accessori, quali un deposito del cambio degli indumenti e le docce.
Le norme applicabili al caso di specie sono gli artt. 1783 e 1786 c.c.
La prima stabilisce: “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.
L'art. 1786 c.c. stabilisce: “Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.”.
La corte ritiene che al caso oggetto di causa, relativo alla gestione dello spogliatoio di un impianto sportivo, si estenda la disciplina di cui all'art. 1783 c.c., in virtù del richiamo che l'art. 1786 fa alle fattispecie “simili” a quelle prima elencate
La Corte di cassazione ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 1786 c.c., che estende la disciplina del deposito in albergo anche agli
5 imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensione, trattorie, carrozze letto e simili, è chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio (Cass.
Sent. n. 1740/1978).”
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, sebbene il riferimento sia ad altre attività imprenditoriali, la disciplina – per come affermato in caso analogo dalla Corte di cassazione nella sentenza del 19 maggio 2009, n. 11579 - si estende a tutte le attività, svolte anche in forma associativa, che comportano il versamento di un corrispettivo e un'attività, aperta al pubblico, che determina necessariamente la temporanea custodia di effetti personali, e il deposito non necessita di un'apprensione fisica e materiale del bene da parte del custode, essendo sufficiente che questi riceva il bene che viene posto, con il suo consenso, in una sfera di disponibilità e controllo.
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti, costituito dall'attività istruttoria svolta in primo grado e dalle circostanze non contestate, è emerso che gli attori hanno avuto accesso alla struttura per giocare una partita di calcio, versando il corrispettivo di € 5,00 ciascuno, hanno lasciato negli spogliatoi vari effetti personali, durante l'incontro uno dei partecipanti ha lasciato in anticipo il campo richiedendo l'apertura dello spogliatoio per effettuare la doccia e ha avvisato la persona incaricata dalla struttura alla gestione dell'attività di aver lasciato lo spogliatoio, affinché potesse richiuderlo.
6 Parimenti provato risulta il furto degli effetti personali indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che i testimoni escussi hanno confermato la circostanza, che è stata oggetto altresì di una denuncia.
Per come evidenziato nella sentenza impugnata, effettivamente i testimoni hanno confermato la chiusura a chiave dello spogliatoio (vedansi dichiarazioni dei testimoni e , nonché l'intervento della Tes_2 Tes_3
persona incaricata alla gestione per l'apertura anticipata del locale spogliatoio (vedansi dichiarazioni dei testimoni e ). Per_1 Tes_1
Né sono emersi profili di inattendibilità dei testimoni o contraddittorietà sugli elementi fattuali rilevanti della vicenda.
Dal quadro probatorio emergono, dunque, elementi che inducono a ritenere sussistente in capo all'associazione l'obbligo di custodia degli effetti personali.
Per quanto concerne il secondo motivo d'appello - relativo alla dedotta negligenza degli avventori nel notiziare il gestore della presenza di beni di valore nello spogliatoio, che escluderebbe la responsabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 1785 c.c. – anch'esso è infondato.
L'art. 1785 c.c. esclude la responsabilità dell'albergatore quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: “1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.”
La corte non ritiene ricorra nel caso di specie nessuna delle condizioni richieste dalla norma per escludere la responsabilità dell'associazione, non potendo la mera mancata comunicazione dell'esistenza di oggetti di valore essere idonea a causare la sottrazione dei beni.
7 Anche il terzo motivo d'appello – relativo alla dedotta mancanza di prova in ordine alla natura della somma pagata quale corrispettivo di un contratto, ancorché atipico, e alla presenza di cartelli di esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento, che escluderebbero la sussistenza dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1786 c.c. – è infondato.
Intanto, per come s'è detto in relazione al primo motivo d'appello, nel caso di specie si configura l'ipotesi di un contratto atipico, nell'ambito del quale, a fronte della disponibilità del campo da calcio, ogni utente ha versato un corrispettivo di € 5,00.
La mera predisposizione di cartelli, poi, non è sufficiente per limitare la responsabilità della struttura, atteso che il servizio di spogliatoio è tra quelli messi a disposizione dell'utenza, dal quale discende l'obbligo di custodia.
Anche il quarto motivo d'appello – relativo all'asserito venir meno dell'obbligo di custodia nel momento in cui il custode aprì gli spogliatoi al signor infortunatosi in campo – è, infine, infondato: per come detto Per_1
prima, è emerso dall'istruttoria che la persona che ha fruito dell'apertura anticipata dello spogliatoio ha avvisato l'incaricato di aver lasciato lo spogliatoio, affinché potesse richiuderlo.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
8 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.278,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI IA LV RO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
LV RO presidente
Biagio Politano consigliere
AN RI IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2015/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'azione ex art. 1783 c.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Marcello Guarnieri
Parte appellante e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), difesi dall'avvocato RInna Muscatello C.F._5
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per l' : “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte, alla luce dei motivi di impugnazione esposti e delle conclusioni chieste, che qui devono intendersi integralmente trascritti, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non sussistente nel caso di specie alcuna obbligazione di custodia in capo all'associazione sportiva dilettantistica e/o comunque Parte_1
infondata la domanda di risarcimento proposta dagli attori con suo conseguente rigetto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 e ss. c.p.c.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro:
1. rigettare il proposto atto d'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali per l'ulteriore grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avevano citato in giudizio l'
[...] Controparte_5 [...]
per il risarcimento del danno conseguente al Parte_1
furto degli effetti personali depositati nello spogliatoio dell'associazione, in occasione di una partita.
2 L'associazione si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda degli attori, non sussistendo il dedotto obbligo di custodia né la conseguente responsabilità, attesa la natura non imprenditoriale dell'associazione e, in ogni caso, la presenza di cartelli nei quali si faceva riferimento all'esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento di effetti personali.
Espletata la prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 1347/2019, resa il 24.6.2019 a definizione del giudizio n. 4033/2014 r.g. il Tribunale di Cosenza – ritenendo applicabile la disciplina di cui agli artt. 1783 e 1786 c.c. e irrilevante la presenza di cartelli volti a esonerare la struttura dalla responsabilità – aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento in favore di di Controparte_1
€ 500, di di € 400, di di € 500,00, di Controparte_2 Controparte_3
di € 250, di di € 500,00, oltre interessi sulla Controparte_4 Controparte_5
somma via via rivalutata dall'epoca del fatto alla data della pronuncia, quantificando tali somme in applicazione dell'art. 1783 comma IV c.c.
L' ha impugnato la Parte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) la natura non imprenditoriale dell'associazione e l'insussistenza della necessità di deposito ai fini della fruizione del servizio escluderebbero l'applicazione dell'art. 1786 c.c.; 2) la negligenza degli avventori nel notiziare il gestore della presenza di beni di valore nello spogliatoio escluderebbe la responsabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 1785 c.c.; 3) la mancata prova in ordine alla natura della somma pagata quale corrispettivo di un contratto, ancorché atipico, e la presenza di cartelli di esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento escluderebbero la sussistenza dell'obbligo di custodia di cui
3 all'art. 1786 c.c.; 4) l'obbligo di custodia, quand'anche riconosciuto, si sarebbe estinto nel momento in cui il custode aprì gli spogliatoi al signor infortunatosi in campo;
5) le seguenti lacune istruttorie: a) Per_1
inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte, poiché: de relato; riferite a informazioni acquisite nei giorni successivi all'accaduto e in alcuni casi costitutive di mere deduzioni ovvero interessate all'esito del giudizio;
contraddittorietà delle dichiarazioni rese da rispetto a quelle del Per_1
teste in ordine alle modalità di allontanamento del primo dallo Tes_1
spogliatoio.
Gli appellati si sono costituiti, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 3.6.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'esser rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto del giudizio d'appello
è l'an della pretesa creditoria, non anche il quantum, che non è stato contestato.
Il primo motivo d'appello – relativo alla natura non imprenditoriale dell'associazione – e il quinto motivo – relativo alle dedotte lacune istruttorie
-, che vengono trattati congiuntamente perché la motivazione è fondata su argomenti correlati, sono infondati.
La corte condivide l'inquadramento della fattispecie operato dal giudice di primo grado: tra le parti è intercorso un contratto atipico in base
4 al quale, a fronte di un corrispettivo pari a € 5,00 a persona, l'associazione ha messo a disposizione per un tempo limitato il campo di calcio, impegnandosi a fornire anche alcuni servizi accessori, quali un deposito del cambio degli indumenti e le docce.
Le norme applicabili al caso di specie sono gli artt. 1783 e 1786 c.c.
La prima stabilisce: “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”.
L'art. 1786 c.c. stabilisce: “Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.”.
La corte ritiene che al caso oggetto di causa, relativo alla gestione dello spogliatoio di un impianto sportivo, si estenda la disciplina di cui all'art. 1783 c.c., in virtù del richiamo che l'art. 1786 fa alle fattispecie “simili” a quelle prima elencate
La Corte di cassazione ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 1786 c.c., che estende la disciplina del deposito in albergo anche agli
5 imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensione, trattorie, carrozze letto e simili, è chiaramente esemplificativa e deve intendersi ampliata fino a considerarvi compresa, in genere, ogni attività imprenditoriale di tal natura da implicare, avuto riguardo all'uso, la necessità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolare il godimento del servizio (Cass.
Sent. n. 1740/1978).”
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, sebbene il riferimento sia ad altre attività imprenditoriali, la disciplina – per come affermato in caso analogo dalla Corte di cassazione nella sentenza del 19 maggio 2009, n. 11579 - si estende a tutte le attività, svolte anche in forma associativa, che comportano il versamento di un corrispettivo e un'attività, aperta al pubblico, che determina necessariamente la temporanea custodia di effetti personali, e il deposito non necessita di un'apprensione fisica e materiale del bene da parte del custode, essendo sufficiente che questi riceva il bene che viene posto, con il suo consenso, in una sfera di disponibilità e controllo.
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti, costituito dall'attività istruttoria svolta in primo grado e dalle circostanze non contestate, è emerso che gli attori hanno avuto accesso alla struttura per giocare una partita di calcio, versando il corrispettivo di € 5,00 ciascuno, hanno lasciato negli spogliatoi vari effetti personali, durante l'incontro uno dei partecipanti ha lasciato in anticipo il campo richiedendo l'apertura dello spogliatoio per effettuare la doccia e ha avvisato la persona incaricata dalla struttura alla gestione dell'attività di aver lasciato lo spogliatoio, affinché potesse richiuderlo.
6 Parimenti provato risulta il furto degli effetti personali indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che i testimoni escussi hanno confermato la circostanza, che è stata oggetto altresì di una denuncia.
Per come evidenziato nella sentenza impugnata, effettivamente i testimoni hanno confermato la chiusura a chiave dello spogliatoio (vedansi dichiarazioni dei testimoni e , nonché l'intervento della Tes_2 Tes_3
persona incaricata alla gestione per l'apertura anticipata del locale spogliatoio (vedansi dichiarazioni dei testimoni e ). Per_1 Tes_1
Né sono emersi profili di inattendibilità dei testimoni o contraddittorietà sugli elementi fattuali rilevanti della vicenda.
Dal quadro probatorio emergono, dunque, elementi che inducono a ritenere sussistente in capo all'associazione l'obbligo di custodia degli effetti personali.
Per quanto concerne il secondo motivo d'appello - relativo alla dedotta negligenza degli avventori nel notiziare il gestore della presenza di beni di valore nello spogliatoio, che escluderebbe la responsabilità dell'associazione ai sensi dell'art. 1785 c.c. – anch'esso è infondato.
L'art. 1785 c.c. esclude la responsabilità dell'albergatore quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: “1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.”
La corte non ritiene ricorra nel caso di specie nessuna delle condizioni richieste dalla norma per escludere la responsabilità dell'associazione, non potendo la mera mancata comunicazione dell'esistenza di oggetti di valore essere idonea a causare la sottrazione dei beni.
7 Anche il terzo motivo d'appello – relativo alla dedotta mancanza di prova in ordine alla natura della somma pagata quale corrispettivo di un contratto, ancorché atipico, e alla presenza di cartelli di esonero dalla responsabilità in caso di furto o smarrimento, che escluderebbero la sussistenza dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1786 c.c. – è infondato.
Intanto, per come s'è detto in relazione al primo motivo d'appello, nel caso di specie si configura l'ipotesi di un contratto atipico, nell'ambito del quale, a fronte della disponibilità del campo da calcio, ogni utente ha versato un corrispettivo di € 5,00.
La mera predisposizione di cartelli, poi, non è sufficiente per limitare la responsabilità della struttura, atteso che il servizio di spogliatoio è tra quelli messi a disposizione dell'utenza, dal quale discende l'obbligo di custodia.
Anche il quarto motivo d'appello – relativo all'asserito venir meno dell'obbligo di custodia nel momento in cui il custode aprì gli spogliatoi al signor infortunatosi in campo – è, infine, infondato: per come detto Per_1
prima, è emerso dall'istruttoria che la persona che ha fruito dell'apertura anticipata dello spogliatoio ha avvisato l'incaricato di aver lasciato lo spogliatoio, affinché potesse richiuderlo.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
8 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.278,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN RI IA LV RO
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