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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 703/2020 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dagli Avv.ti Anna Formenti (c.f. ) e Alberto Giovanni Novara C.F._3
(c.f. , presso i quali sono elettivamente domiciliati in Meda (MB), C.F._4
Via F. Gioia n. 4 (FAX: 0362/70544 - PEC - Email_1
; contro Email_2
-attori- (c.f.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._5
(Svizzera), il 16.8.1984, residente in [...], unica erede dell'originario convenuto Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Luciano Belli Paci (c.f. e dall'Avv. Federica Giulia Besostri (c.f. C.F._6
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belli Paci in C.F._7
Milano, Via Morigi, 2/a (PEC: - Email_3
; Email_4
(c.f. ), residente in [...] C.F._8
Celio n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ivan Bullo (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._9
Genova n. 14 (FAX: 02.58307990 – PEC: ; Email_5
(c.f./p.IVA. , con sede legale in Roma, Controparte_3 P.IVA_1
C.so Vittorio Emanuele II n. 18, in persona del procuratore speciale Dott. CP_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferola (c.f. ) e
[...] C.F._10 dall'Avv. Guido Del Vecchio (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._11 presso l'Avv. Raffaele Ferola in Milano, Via Vivaio n. 22 (FAX: 081.7176103 – PEC:
- ; Email_6 Email_7
-convenuti- con atto di citazione notificato il 23.12.2019;
e con
(c.f. , con sede in Mogliano Veneto, via Controparte_5 P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. e Controparte_6 del Direttore Generale e Dirigente Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_7
Aniello De Ruberto (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata C.F._12 in Milano, Via Podgora n. 10 (PEC: – FAX: Email_8
0236695382);
2 -terza chiamata dalla convenuta Pt_3
e
(c.f. – p.IVA Controparte_8 P.IVA_3
), con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, in persona del P.IVA_4
Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_9
Molteni (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, P.za A. Diaz n. C.F._13
6 presso l'Avv. Antonio Di Mino (c.f. (FAX: 039.3900144 – PEC: C.F._14
– ; Email_9 Email_10
-terza chiamata dal convenuto CP_1
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato e domande di garanzia;
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
<
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri ed patrimoniali e non Parte_1 Parte_4 patrimoniali, presenti e futuri quantificati in € 1.846.443,34 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda
3 giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
B) NEL MERITO in via subordinata:
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché in persona Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri ed patrimoniali e non Parte_1 Parte_4 patrimoniali, presenti e futuri, per “perdita di chance”, quantificati in € 1.000.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
C) NEL MERITO in via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
4 nonché di e negli eventi oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la CP_3 Controparte_3
Dott.ssa in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. e al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_3 Controparte_3 patiendi, anche per perdita di chance, dai Sig.ri ed da liquidarsi nella Pt_1 Parte_2 somma di € 1.846.443,34, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c., con interessi a tale saggio a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
D) NEL MERITO in estremo subordine:
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto:
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
alla restituzione della somma di € 47.592,72 quale compenso Controparte_2 ricevuto dall'Avv. a titolo di spese legali, oltre, in ogni caso, agli Controparte_2 interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare l'Avv. alla restituzione della somma di € 3.000,00 Parte_3 quale compenso dalla stessa ricevuto a titolo di spese legali, oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti Controparte_3 difensivi al risarcimento ex art. 2043 c.c. ovvero a qualsivoglia altro titolo da liquidarsi
5 nella somma di € 1.795.850,62 (valore determinato dal risarcimento richiesto in via principale previa detrazione delle spese legali come sopra quantificate), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre, oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporsi C.T.U. volta a determinare l'ammontare dei danni patiti e patiendi dagli attori con riferimento alla riduzione della capacità edificatoria ed ai relativi valori immobiliari dell'area di loro proprietà causata dai plurimi provvedimenti illegittimi adottati dal nel corso della intera durata dell'iter edilizio. CP_10
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c. a l'esibizione delle Controparte_3 fatture emesse e dell'estratto del registro IVA in autentica relative all'attività di domiciliazione svolta nel procedimento RG 3884/2011 tenutosi avanti il Consiglio di Stato.
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c. al l'esibizione dei Piani CP_10 di Intervento Integrati approvati con la delibera n. 5 del 05/02/2005 così denominati: (i)
, Via San Fedele, zona BRT (3116 mq), (ii) Ex Asnaghi, Via Cialdini, zona BRP Pt_5
(888 mq.), (iii) Colombo, Via Indipendenza, zona BRT (1412 mq.), (iv) Via Pt_6
Mazzini, zona BRT (4179 mq.) e (v) Mascheroni, Via Roma/Via Verdi, zona BRT (3454 mq.).
• Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, che venga disposto interrogatorio formale dell'Avv. e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che la nomina di quale domiciliatario nel procedimento Controparte_3 amministrativo R.G. 3884/2011 avanti il Consiglio di Stato è stata decisa dagli Avvocati
e ; CP_1 Pt_3
2) vero che la decisione di impugnare le delibere del n. 40/2000, CP_10
6 41/2001 e 50/2002 con il ricorso R.G. 592/2008 è stata assunta dall'Avv. CP_1
3) vero che la decisione di fare passare in giudicato le statuizioni del TAR di Milano relative ai ricorsi 4325/2000 e 4524/2000 è stata assunta dagli Avvocati e CP_1 Pt_3 stante l'intervenuta decadenza dei provvedimenti impugnati con i suddetti ricorsi;
4) vero che nel luglio 2017 il Dott. contattava telefonicamente Persona_1
l'Avv. per informarla della intervenuta ulteriore modifica del Piano di Governo del Pt_3
Territorio chiedendole informazioni circa la prosecuzione del giudizio pendente avanti il
Consiglio di Stato;
5) vero che la richiesta di concessione edilizia presentata in data 01/10/1999 dalla
Sig.ra e da Gadix prevedeva la realizzazione di 13 appartamenti, 54 box Parte_7 interrati e 20 posti auto in aderenza della Via Colombo che sarebbero stati ceduti gratuitamente al Comune di CP_10
6) vero che con delibera n. 480/1999 del 08/10/1999 il Comune di stabiliva che CP_10 nella zona “B/RT” del vigente P.R.G. avrebbero dovuto essere realizzati, all'esterno della recinzione ed in prossimità della pubblica via, posti macchina con un minimo di uno per ogni nuova unità immobiliare residenziale;
7) vero che in data 11/11/1999, a distanza di 19 giorni dal termine per il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla Sig.ra e da Gadix, il Comune di adottava Pt_7 CP_10 le delibere n. 36 e 37 del 1999 con le quali veniva dimezzata la capacità edificatoria dell'area di proprietà dei Sig.ri Pt_2
8) vero che nel 05/11/1999 l'Amministrazione Comunale di aveva rilasciato a CP_10 terzi la concessione edilizia n. 476/98, con trasformazione della destinazione urbanistica da produttiva a residenziale, la quale prevedeva l'assenza di posti auto esterni a fronte di una volumetria concessa di 7.080 mc;
9) vero che, a seguito del rilascio a del permesso di costruire n. 73/1999, CP_11 sono stati realizzati solo 3 posti auto a fronte di una volumetria di 2.850 mq, la quale avrebbe richiesto almeno 9 posti auto;
10) vero che il Programma Urbano dei Parcheggi approvato dal con CP_10 la delibera n. 41/2001 (ed adottato con la delibera 40/2000) prevedeva la realizzazione a spese del Comune di n. 32 posti auto sui mappali 346 e 347 siti nel centro della proprietà
7 dei Sig.ri Pt_2
11) vero che il suddetto Programma Urbano dei Parcheggi prevedeva un totale di
1761 parcheggi, numero pari al 90% di quelli già previsti dal P.R.G. del 1999;
12) vero che, a seguito dell'approvazione della suddetta delibera, i mappali 346 e 347 passavano ad essere qualificati da zona B/RT (residenziale) ad area parcheggi;
13) vero che, a seguito della ricezione della comunicazione interlocutoria del
07/08/2000 di cui al documento n. 27 che mi si rammostra, i Sig.ri comunicavano Pt_2 al la loro disponibilità a realizzare ed a cedere gratuitamente al CP_10 CP_10 ulteriori 8 posti auto fronte strada in posizione scelta dall'amministrazione;
[...]
14) vero che il aveva omesso di inserire nel P.U.P. l'area di circa CP_10
2.000 mq. compresa tra la Via N. Sauro, Via Dante e Via XXV aprile, già destinata nel
PR.G. del 1999 a ad area standard, distante solo 150 metri dalla proprietà Pt_2
15) vero che nel 2008, sull'area indicata al precedente capitolo di prova, sono stati realizzati circa 30 parcheggi scoperti;
16) vero che, successivamente all'approvazione del vincolo a parcheggio pubblico di cui ai precedenti capitoli di prova, il ha omesso di intraprendere CP_10 qualsivoglia procedura espropriativa e di inserire il P.U.P. nel piano triennale delle opere pubbliche;
17) vero che con le delibere n. 48 e 49 del 28/11/2002 il ha CP_10 annullato le sue precedenti delibere di adozione del P.U.P. (40/2000) e di variante alle NTA del P.R.G. del 1999 (delibera 37/1999);
18) vero che i contenuti (riduzione indici edificatori) della delibera n. 37/1999 sono stati riconfermati dal con la delibera n. 50/2002; CP_10
19) vero che le osservazioni presentate dai Sig.ri alla delibera 50/2002 sono Pt_2 state respinte dopo il decorso di cinque anni con la delibera 42/2007;
20) vero che nel dicembre 2003 i Sig.ri ed depositavano presso Pt_1 Parte_2 il Comune di un permesso di costruire che teneva conto della riduzione della CP_10 volumetria sancita dalla delibera 50/2002;
21) vero che, dopo 18 mesi dal deposito del permesso di costruire indicato al precedente capitolo di prova, il Comune di chiedeva ai Sig.ri la CP_10 Pt_2
8 presentazione di un Piano Integrato dei Parcheggi, il quale veniva concordato tra l'Ing.
professionista incaricato dai Sig.ri e l'Arch. , Persona_2 Pt_2 Persona_3 dirigente comunale;
22) vero che il 09/05/2006 il Comune di comunicava, nonostante gli accordi CP_10 intercorsi con la proprietà, il diniego del rilascio del permesso di costruire a causa delle previsioni contenute nel P.U.P.;
23) vero che, a seguito del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di i Sig.ri hanno potuto realizzare una volumetria di mc. 951,2 pari a 1.023 CP_10 Pt_2 mc/mq considerando solo i lotti 343 e 344;
24) vero che, considerando tutta l'area di proprietà (lotti 343, 344, 346 e Pt_2
347), i Sig.ri hanno potuto realizzare una volumetria di mc. 951,2 pari a 0,626 Pt_2 mc/mq;
25) vero che i lavori di edificazione dell'immobile sono iniziati nel giugno 2007;
26) vero che in data 25/05/2009 i Sig.ri presentavano un permesso di Pt_2 costruire in variante senza richiesta di alcuna volumetria aggiuntiva rispetto alla concessione rilasciata dal Comune di nel 2007; CP_10
27) vero che la richiesta di cui al precedente capitolo di prova veniva rigettata poiché,
a causa della decadenza del P.U.P per decorso del termine quinquennale, i mappali 346 e
347 erano considerati dal privi di destinazione urbanistica;
CP_10
28) vero che con comunicazione del 15/09/2009 il di infermava i CP_10 CP_10
Sig.ri dell'avvio del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di nuova Pt_2 destinazione urbanistica ai mappali 346 e 347;
29) vero che con la delibera n. 36/2009 del 24/09/2009 il destinava CP_10
i suddetti mappali a verde privato;
30) vero che tra l'avvio del procedimento amministrativo indicato al capitolo di prova n. 27 e l'adozione della delibera n. 36/2009 erano decorsi solo 9 giorni;
31) vero che la Via Cristoforo Colombo insiste nel centro di ed è edificata da CP_10 circa un secolo;
32) vero che, in forza della delibera n. 36/2009, i mappali 346 e 347 di proprietà dei
Sig.ri erano l'unica area in zona centrale, al di fuori delle zone collinari in Pt_2
9 prossimità del Parco della Brughiera, ad essere destinata a “verde privato”;
33) vero che la delibera n. 36/2009 è stata adottata dal Comune di a seguito del CP_10 rilascio del permesso di costruire risalente al 2007 e dell'inizio del lavori di costruzione dei box;
34) Vero che con la delibera n. 36/2009 il aveva attribuito la nuova CP_10 destinazione urbanistica (verde privato) unicamente all'area di proprietà dei ricorrenti senza prendere in considerazione le altre aree che erano rimaste prive di destinazione a seguito della decadenza dei vincoli imposti dalla Pubblica Amministrazione;
35) Vero che nel 2012, a seguito dell'approvazione del nuovo P.G.T. da parte della nuova amministrazione, i mappali 346 e 347 tornavano ed essere edificabili stante il venir meno della loro destinazione a verde privato.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 1 a n. 35:
- Dott. Via C. Colombo n. 49, Meda (MB); Persona_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 5 a n. 35:
- Ing. Via Cattaneo n. 90, Sesto San Giovanni (MI); Persona_2
- Arch. , Piazza Leonardo da Vinci n. 8, Seveso (MB); Persona_3
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 28 a n. 35:
- Sig. , Via delle Cave, Meda (MB). Testimone_1
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte formulati con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 qualora venissero ammessi dal Sig. Giudice, con riserva di indicare ulteriori testi e produrre documenti.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite e spese per rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre Iva e CPA>>.
Conclusioni per erede di Controparte_1 Controparte_2
<
10 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e l'assenza di ogni responsabilità in capo all'avv. ovvero di danno risarcibile, sia CP_1 perché ogni responsabilità per evento e danni è imputabile alla sola Controparte_3 non sussistendo alcun errore professionale dell'avv. sia perché l'omissione CP_1 contestata all'Avv. non ha comunque mutato il corso degli eventi, non Controparte_2 cagionando agli attori danno alcuno, essendo certo il rigetto anche nel merito dell'appello avanti il Consiglio di Stato, non sussistendo, perciò, alcun danno punibile in nesso di causalità con detto errore, proprio perché il ricorso in appello non aveva reali ed effettive chance di trovare accoglimento, per l'effetto, rigettare ogni a domanda proposta dai signori nei confronti dell'avv. anche, se del caso, condannando Pt_2 Controparte_2 soltanto e Con vittoria di spese. CP_3 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale dell'avv.
[...]
e di un danno conseguenza, ponibile in stretto nesso di causalità con la CP_2 condotta professionale del de cuius, e lo si condannasse, anche in solido con l'avv. e Pt_3
e a risarcire gli attori per i danni che siano stati provati e accertati, in CP_3 Controparte_3 misura comunque inferiore a quanto preteso dagli attori stessi, per la sola effettiva, reale e provata perdita di chance, con esclusione, comunque sia, di qualsiasi somma a titolo di restituzione di compensi, dichiarare in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, garantire e tenere integralmente indenne la dott.ssa quale erede dell'avv. Controparte_12 CP_2
in forza della polizza n. 0249/03/0038869 o della polizza n. 2018/03/2322318 che
[...] la ha sostituita senza soluzione di continuità, che copre detto rischio, effettuando i relativi pagamenti anche ex art. 1917 2° comma c.c., per tutto quanto lo stesso venga dichiarato tenuto a risarcire, anche per spese future, agli attori, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, nei limiti del massimale, fermo il diritto di surroga a favore della stessa Compagnia, affinché la stessa possa rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti di CP_3
e come manleva impropria concernente il rapporto tra l'avv. e Controparte_3 CP_1
e Vinte, in tal caso, le spese verso la terza chiamata, anche in ragione CP_3 Controparte_3 della norma di cui all'art. 1917, 3° comma c.c.
11 IN VIA DI ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, sempre accertato e dichiarato che è il solo, unico ed effettivo responsabile di Controparte_3 evento e danni, se tali e se sussistenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque di condannare l'esponente a risarcire parte attrice, anche in solido con gli ulteriori convenuti, condannare e in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_3 pro tempore, a manlevare e tenere indenne integralmente la dott.ssa Controparte_12
quale erede dell'avv. ovvero, in via di ulteriore subordine, per la
[...] CP_1 accertata quota di responsabilità di comunque largamente maggioritaria rispetto a CP_3 quella dell'avv. stante l'espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità, CP_1 avente valore confessorio, con vittoria di spese nei suoi confronti, nei limiti di quanto non dovesse manlevare, in forza di polizza, Controparte_8
IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
Vero che:
1) nell'anno 2000 ho preso contatto con la proprietà del terreno su richiesta dell'avvocato e secondo le sue istruzioni formulavo una proposta di Controparte_2 acquisto, per acquisire titolo ad impugnare atti del Comune;
2) ha proposto ricorso al Tar con l'avvocato con spese a proprio Parte_8 CP_1 carico;
3) non ha impugnato, perché convinto dalla sentenza, che la volumetria Parte_8 per la quale aveva formulato un'offerta non era acquisibile.
Si indica a teste il legale rappresentante di Gadix S.r.l., con sede legale in Dario
Ruggieri, con sede legale in Milano (MI), Via Lodovico Il Moro 17;
Inoltre si chiede essere ammessi a prova contraria, su tutti i capitoli formulati da parte attrice eventualmente ammessi, indicando i soggetti a conoscenza delle delibere assunte, ossia:
, sindaco dal 1997 al 2002 e dal 2007 a 2012 del Persona_4 CP_10
residente in [...] – Meda (MB);
[...]
sindaco dal 2002 al 2007 del residente in [...] CP_10
Cialdini n. 175 – Meda (MB);
12 -Arch. , residente in [...], Seveso, in quanto Persona_3 autore del diniego 78/2000 per contrarietà al PUP;
-Ing. dirigente dell'ufficio tecnico, domiciliato preso il CP_13 CP_10
Piazza Municipio, 4, 20821 Meda (MB);
[...]
-Geom. resp. uff. tecnico, domiciliato presso il Comune di Piazza Testimone_2 CP_10
Municipio, 4, 20821 Meda (MB), in quanto autore del diniego 14.9.2009 poiché l'area non aveva una destinazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi.
Si formula la più ampia riserva di agire in regresso e/o rivalsa, in caso di condanna in solido, nei confronti degli eventuali corresponsabili.
Si contesta valenza probatoria ai documenti ex adverso prodotti, con particolar riguardo alle perizie di parte, probatoriamente irrilevanti.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
Si chiede, infine, che la causa sia trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
Conclusioni per Parte_3
<
a) in principalità, respingere le domande proposte da ed Parte_1 [...]
n quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_2
b) in subordine, accertare e dichiarare che gli Attori non hanno subito alcun danno di cui l'avv. possa essere ritenuta responsabile e dispone l'estromissione dal presente Pt_3 giudizio;
c) in via gradata, mandare assolta la Convenuta da ogni addebito, anche pro quota, sollevato nei suoi confronti da ed Parte_1 Parte_2
d) in ulteriore subordine ed in via cautelativa, ridurre l'avversaria pretesa ad equità, previa occorrenda CTU;
e) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso colposo degli Attori
13 nella causazione del preteso danno indi abbatterlo nella misura che sarà equitativamente decisa;
f) in via di regresso, condannare gli aventi causa dell'avv. e Controparte_14 [...]
in via disgiunta o solidale, a tenere integralmente manlevata ed Controparte_15 indenne l'avv. di qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse eventualmente Pt_3 derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
g) in via prudenziale, ripartire tra i Convenuti le quote di responsabilità ai sensi degli artt. 1294 e 2055 cod.civ. ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso o di rivalsa;
h) sulla domanda di manleva, condannare a tenere manlevata ed Controparte_5 indenne l'avv. a norma di contratto, per la quota che le spetta ex art. 1910 cod.civ., di Pt_3 qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse eventualmente derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
i) in ogni caso salve le spese>>.
Conclusioni per Controparte_3
<
1. In via preliminare, dichiarare inammissibili – per carenza sia di legittimazione attiva sia di legittimazione passiva – le domande attoree di risarcimento danni anche per perdita di chance formulate nei confronti della CP_3 Controparte_3
2. sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili – per carenza di legittimazione passiva – le domande di garanzia propria ed impropria avanzate dagli altri convenuti nei confronti della Controparte_3
3. nel merito, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dalle parti costituite nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_3 comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali (comprensivi di rimb. spese forfettario
15%, c.p.a. ed i.v.a.). Salvis Juribus >>
14 Conclusioni per Controparte_5
< regolare costituzione del contraddittorio in quanto la causa ha ad oggetto una richiesta di condanna al pagamento di un debito del de cuius per cui non è sufficiente la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi personalmente e collettivamente ma andavano individuati i singoli eredi.
B) In ogni caso, in via principale, perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della concludente società sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e sia dunque rigettata per tutti i motivi suesposti, con vittoria delle spese processuali, anche per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
C) In via subordinata, perché sia graduata la responsabilità delle parti convenute determinando il grado di colpa di ciascuna di esse nella causazione del danno lamentato dalla parte attrice;
D) Per l'effetto, perché sia limitata la condanna dell'avv. all'effettiva Parte_3 quota di responsabilità alla stessa eventualmente riconosciuta in ordine ai fatti di causa, con esclusione di qualsiasi pronuncia di condanna in solido;
E) In ogni caso e salvo gravame, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti di operatività della polizza, l'eventuale condanna in garanzia dell'assicuratore sia comunque contenuta nei limiti del massimale complessivamente indicato in polizza e delle ulteriori limitazioni contrattuali, con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia previsti dal contratto che in ogni caso restano a carico dell'assicurata.
F) Con vittoria delle spese processuali, oltre indennità ex art. 15 L.P., I.V.A e C.P.A.,
e rimborso spese forfettarie, come per legge.
G) Cautelativamente si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art 183, 6^ comma cpc.
Si impugnano per quanto di ragione le conclusioni rassegnate ex adverso e, cautelativamente, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e richieste che dovessero essere prospettate dalle controparti>>.
15 Conclusioni per Controparte_8
< nei confronti dell'Avv. e conseguentemente quelle formulate nei confronti della CP_1 perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei Controparte_8 presupposti di legge.
In via di mero subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'Avv. CP_1
- quantificarsi i danni da risarcire agli attori nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.;
- accertarsi la quota di corresponsabilità attribuibile a ciascuno dei tre convenuti;
- dichiararsi l'Avv. tenuto a rispondere nei limiti della quota di CP_1 corresponsabilità eventualmente accertata a suo carico;
- dichiararsi la tenuta a garantire e manlevare Controparte_8
l'Avv. nei limiti e secondo le condizioni di polizza da intendersi qui integralmente CP_1 richiamate ed in ogni caso nel limite del massimale di Euro 1.500.000,00, con esclusione dello scoperto del 10% e delle somme eventualmente dovute agli attori a titolo di restituzione dei compensi professionali.
Con espressa riserva di agire in surroga all'assicurato in regresso nei confronti degli altri due convenuti coobbligati in solido, nel caso in cui fosse costretta a CP_8 pagare anche le somme dovute da questi ultimi in virtù del vincolo di solidarietà.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni esposte in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove>>.
16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2019, e Parte_1 Parte_2 hanno chiamato in giudizio davanti a questo Tribunale gli Avvocati e Controparte_2
e lo e per sentire accertare l'inadempimento Parte_3 CP_15 CP_3 Controparte_3 delle obbligazioni assunte dai convenuti e e la responsabilità aquiliana della Pt_3 CP_1 domiciliataria e in relazione alla perenzione di ricorso in appello CP_3 Controparte_3 dichiarata dal Consiglio di Stato con decreto 30.12.2016. Gli attori hanno chiesto altresì la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato con gli Avvocati e e CP_1 Pt_3 la restituzione dei compensi corrisposti, nonché il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della perdita della possibilità di ottenere in appello quanto era stato loro negato dal TAR Lombardia con la sentenza n. 6898/2010 (recte: n. 6989/2010 – v. doc. 10 att.), che aveva rigettato quattro ricorsi (iscritti ai nn. Reg. Ricorsi 4325/2000, 4524/2001 con “motivi aggiunti”, 592/2008 e 2746/2009) con cui erano stati impugnati provvedimenti concernenti la destinazione urbanistico-edilizia di area immobiliare di proprietà dei in via C. Colombo (foglio21, part. 343, 344, 346 e 347). Pt_2 CP_10
Gli attori hanno dedotto che, a causa della mancata presentazione entro i termini di legge (art. 82 co. 1 del codice del processo amministrativo - d.lgs.
2.7.2010 n. 104) dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte degli Avvocati e e del CP_1 Pt_3 conseguente decreto dichiarativo della perenzione adottato dal Consiglio di Stato, essi avrebbero patito un danno patrimoniale, costituito dalla riduzione della volumetria edificabile (in quei giudizi amministrativi quantificata in € 1.664.063,00), nei costi di progettazione sostenuti (per € 81.275,00), negli onorari versati all'Avv. (€ CP_1
48.105,31) e all'Avv. (€ 3.000,00) e nel mancato guadagno (quantificato in € Pt_3
50.000,00).
In particolare, gli attori hanno allegato che:
- il comportamento omissivo dei professionisti è stato l'unica causa della declaratoria di perenzione pronunciata dal Consiglio di Stato;
- l'Avvocato non ha letto la comunicazione inviata al suo indirizzo di posta CP_1
17 elettronica personale dallo Studio Controparte_3
- l'Avvocato negligentemente non ha tenuto conto dello spirare dei termini di Pt_3 cui all'art. 82 comma 1 c.p.a.;
- lo per parte sua, con comunicazione depositata in Controparte_15 sede di opposizione al decreto di perenzione, ha confessato di aver commesso un errore nella trasmissione della comunicazione ricevuta dal Consiglio di Stato e pertanto è da ritenere anch'esso responsabile nei confronti degli attori;
- l'impugnazione introdotta nell'interesse degli odierni attori avrebbe avuto fondate probabilità di essere accolta.
Il convenuto Avv. si è costituito con comparsa di risposta CP_2 Controparte_2 depositata in data 18.5.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, la condanna di a tenerlo Controparte_8 indenne di tutto quanto lo stesso dovesse essere tenuto a risarcire. In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui la polizza di dovesse essere ritenuta inoperante, il Controparte_8 convenuto ha chiesto la condanna di a tenerlo comunque indenne. CP_3 Controparte_3
L'Avv. ha, pertanto, chiesto di poter chiamare, in garanzia impropria, lo CP_1 studio (già convenuto dagli attori) e, in garanzia propria, Controparte_3 [...]
Controparte_8
In particolare, questo convenuto ha dedotto che:
- l'omissione del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza dinanzi al Consiglio di Stato è imputabile alla sola condotta dello studio presso cui i Controparte_3 erano domiciliati, che non ha usato l'ordinaria diligenza nella trasmissione agli Pt_2
Avvocati e dell'avviso dell'imminente decorso del termine per il deposito CP_1 Pt_3 dell'istanza di fissazione dell'udienza entro i termini di legge;
- tale circostanza è stata riconosciuta con assunzione di responsabilità avente valore confessorio dallo stesso studio CP_3
- l'omissione, in ogni caso, non ha cagionato agli attori danno alcuno, essendovi la
“elevata probabilità” che anche il ricorso in appello sarebbe stato rigettato nel merito dal
Consiglio di Stato;
18 - sulle statuizioni della sentenza n. 6898/2020 TAR (recte: n. 6989/2010 – v. doc. 9
relative ai ricorsi nn. Reg. Ricorsi 4325/2000 e 4524/2000, non impugnate, si era CP_1 già formato giudicato;
- gli Avvocati e avevano informato i clienti, prima della proposizione CP_1 Pt_3 dell'appello, circa l'esiguità delle possibilità di ottenere la riforma della pronuncia;
- è infondata la richiesta di restituzione dei compensi relativi all'attività professionale svolta e portata a termine nei giudizi di primo grado, con soddisfazione dei clienti, che avevano infatti affidato allo stesso professionista la predisposizione dell'appello;
- inoltre, l'elevatissima probabilità di rigetto dell'appello comporta che le spese legali che gli attori sono stati condannati a pagare nei due gradi di giudizio amministrativo non costituiscano un danno risarcibile, per carenza di nesso causale con l'omissione che ha determinato la suddetta perenzione.
La convenuta si è costituita con comparsa di risposta del 14.5.2020, Parte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, e in subordine, la riduzione della pretesa avversaria a equità, previo espletamento di CTU. In via di regresso, la convenuta ha chiesto la condanna degli altri convenuti, e in subordine del proprio assicuratore Controparte_5
che ha chiesto di poter chiamare in causa, a tenerla indenne da qualunque
[...] conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande attoree.
In particolare, la convenuta ha dedotto:
- di non aver ricevuto dallo studio alcuna informativa dell'avviso di perenzione;
CP_3
- di non avere alcuna responsabilità in relazione all'elezione di domicilio presso lo studio cui hanno provveduto gli attori;
CP_3
- non esservi stata alcuna negligenza da parte sua, atteso che il compimento del quinto anno dal deposito del ricorso costituisce solo il termine a partire dal quale la Segreteria della sezione è tenuta a inviare l'avviso di perenzione ex art. 82 co. 1 C.P.A., che tuttavia viene di regola comunicato anche a distanza di parecchio tempo dalla scadenza quinquennale;
- che, quindi, è soltanto dall'invio e dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 82 c.p.a.
19 che inizia a decorrere il termine di 180 (ora 120) giorni per proporre l'istanza di fissazione di udienza;
- che, al momento in cui l'Avv. ricevette l'incarico, i non avevano Pt_3 Pt_2 obiettivamente patito alcun pregiudizio, posto che il complessivo intervento edilizio da loro realizzato nel 2009 era perfettamente conforme ai provvedimenti urbanistici ed edilizi all'epoca vigenti e alla statuizione che il TAR avrebbe poi reso nel 2010;
- che gli attori non hanno patito alcun pregiudizio a causa della perenzione dell'appello, atteso che l'impugnazione delle statuizioni del TAR sui ricorsi n. 592/2008 e
2746/2009, che erano conformi a giurisprudenza consolidata, non aveva alcuna concreta chance di accoglimento.
La convenuta si è costituita con comparsa di risposta depositata Controparte_3 il 29.1.2021.
Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei per carenza di un Pt_2 contratto inter partes.
Ha segnalato che il ruolo di domiciliatario in Roma nel giudizio di appello avanti il
Consiglio di Stato iscritto al n. 3884/2011 RG era stato affidato alla persona fisica Dr
[...]
non alla società convenuta, e che anche la dichiarazione 6.3.2018, che sia gli CP_16 attori, sia gli altri convenuti assumono “confessoria” di responsabilità (doc. 14 att. - doc. 7
– doc. 3 ), è stata redatta su carta intestata della predetta persona fisica ed è CP_1 Pt_3 dichiarazione solo a questa riferibile. Perciò ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva tanto con riguardo alle domande attoree, quanto con riguardo a quelle di garanzia/regresso proposte dagli altri convenuti.
Più nel merito ha negato esservi stato inadempimento del Controparte_3 domiciliatario alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso con gli Avvocati e CP_1
, avendo il domiciliatario il solo obbligo di portare a conoscenza dell'avvocato Pt_3 domiciliato le notifiche ricevute dall'Ufficio o dalla controparte, obbligo nella fattispecie assolto con l'invio al dominus Avv. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta CP_1 elettronica dell'avviso di perenzione ultraquinquennale. Al riguardo Email_11 ha altresì evidenziato non esservi obbligo per il domiciliatario di comunicare l'avvenuta
20 notifica a tutti i difensori costituiti e che, in assenza di specifica pattuizione, non può ritenersi necessario il ricorso alla PEC per le comunicazioni tra domiciliatario e dominus.
Inoltre ha dedotto che la casella di posta elettronica utilizzata era quella abitualmente utilizzata per la corrispondenza tra il Dott. e l'Avv. il quale CP_3 Controparte_2 aveva solo il 17 ottobre 2018 chiesto di trasmettere le comunicazioni, per conoscenza, anche ad altri due indirizzi di posta elettronica. Ha sostenuto che la comunicazione cui le altre parti attribuiscono valore confessorio era stata redatta per mera compiacenza nei confronti dei difensori, che l'aveva ritenuta necessaria al fine di indurre il Consiglio di
Stato ad accogliere l'opposizione avverso il decreto presidenziale di perenzione.
Infine ha osservato che le probabilità di accoglimento dell'appello erano scarse e che gli attori non hanno allegato compiutamente il quantum debeatur, essendosi limitati a richiamare la domanda di risarcimento da loro proposta nel giudizio amministrativo.
La terza chiamata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_8 dell'11.1.2021, ha chiesto respingersi integralmente tutte le domande proposte nei confronti dell'assicurato Avv. e conseguentemente quelle formulate nei confronti di CP_1 CP_8
In subordine, ricordati il massimale (€ 1.500.000,00) e lo scoperto (10%) previsti
[...] dalla polizza, evidenziato che questa non copre l'eventuale debito dell'assicurato di restituzione dei compensi percetti, ha chiesto la quantificazione del risarcimento “nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.”,
l'accertamento della quota di corresponsabilità da attribuire a ciascuno dei tre convenuti, la limitazione della propria garanzia a quanto previsto dalla polizza.
chiamata in causa dall'assicurata Avv. , si è costituita con Controparte_5 Pt_3 comparsa di risposta depositata il 12.1.2021, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, la graduazione della responsabilità dei convenuti in base al grado di colpa di ciascuno nella causazione del danno e la limitazione della condanna in garanzia di entro il massimale contrattuale (€ 1.000.000,00) e con applicazione CP_5 dello scoperto del 5%. Ha sostenuto l'assenza di responsabilità dell'assicurata e ha affermato di essere tenuta alla garanzia soltanto in misura proporzionale alla quota di
21 responsabilità attribuita alla professionista assicurata, con esclusione di qualsiasi solidarietà.
In seguito al decesso dell'Avv. all'interruzione del processo e Controparte_2 alla riassunzione di questo da parte degli attori, si è costituita, in qualità di erede, la Dott.ssa depositando comparsa in data 5 settembre 2024, con Controparte_12 cui si è riportata a tutte le difese svolte nell'interesse del suo dante causa e ha ribadito le conclusioni già assunte dall'originario convenuto.
*
Le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta società a responsabilità limitata e devono essere respinte per difetto di titolarità CP_3 CP_3 passiva del rapporto controverso (obbligazione di risarcimento ex art. 2043 c.c.) in capo a questa convenuta.
Come risulta dalla copia del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato di cui alla produzione sub doc. 8 di parte l'incarico di domiciliatario, che deve essere CP_1 conferito a una persona, non a un luogo, venne dagli attori affidato alla persona fisica del
Dott. (così la procura a margine di detto ricorso), non già alla s.r.l. CP_16 chiamata in giudizio dagli attori.
Ciò trova conferma nel fatto che fu il Dr. in proprio, non quale rappresentante di CP_3 alcuna società, a rendere la dichiarazione in prima persona, su carta a lui intestata, richiestagli dagli altri convenuti al fine di persuadere il Consiglio di Stato ad annullare il decreto di perenzione adottato il 30.12.2016 dal Presidente di quell'Ufficio giudiziario.
La domanda di condanna al risarcimento proposta da e nei Pt_1 Parte_2 confronti della società è stata dunque mal indirizzata.
Anche la convenuta deve essere assolta dalle pretese attoree. Parte_3
Non è infatti controverso1 che l'“avviso di perenzione ultraquinquennale”, inviato dal
22 Funzionario di Cancelleria del Consiglio di Stato al domiciliatario il CP_16
27.5.2016 (ex art. 82 co. 1 Cod. Proc. Amm.), è stato, lo stesso giorno, da quello trasmesso alla sola casella di posta elettronica ma non anche, né quel giorno, né Email_11 successivamente, a recapito dell'Avv. Parte_3
Tale pacifica circostanza impone di escludere che a questa convenuta possa muoversi rimprovero di negligenza, atteso che ella poteva legittimamente confidare, per il dettato dell'art. 82 cit., che il termine di 180 giorni2 per la presentazione di istanza di fissazione dell'udienza non iniziasse a decorrere prima della ricezione dell'avviso di perenzione da parte del difensore costituito.
Dunque non si è resa inadempiente al contratto d'opera avente a Parte_3 oggetto la difesa degli attori nel suddetto giudizio di appello.
Considerazioni diverse devono invece svolgersi con riguardo all'operato dell'Avv.
Controparte_2
Avendo, infatti, egli omesso di consultare propria casella di posta elettronica, di prendere contezza dell'avviso di perenzione emesso dal Consiglio di Stato, di informarne il co-difensore Avv e di depositare tempestiva istanza di fissazione di Parte_3 udienza, non può certo ritenersi abbia adempiuto con la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2
c.c.) il mandato professionale conferitogli dai in relazione al più volte menzionato Pt_2 giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6989/2010, che aveva respinto i ricorsi riuniti nn. 4325/2000, 4524/2001 con “motivi aggiunti”, 592/2008 e
2746/2009 Reg. Ricorsi.
Invero l'Avv. ha sostenuto che il domiciliatario avrebbe dovuto trasmettere CP_1 la comunicazione de qua ad altro indirizzo di posta elettronica.
Egli, tuttavia, non ha dato né offerto alcuna prova che vi fosse tra loro un accordo in tal senso, mentre, al contrario, risulta documentalmente che altra corrispondenza di natura professionale era stata inviata a e da questo ricevuta e letta, all'indirizzo CP_1
Ciò anche ai tempi dei fatti di causa (docc. 6 e 7 . Email_12 Parte_9
23 Poiché l'inadempimento di ha comportato la perenzione del giudizio RG CP_1
3884/2011 Cons. Stato e la conseguente totale inutilità delle prestazioni da lui rese in favore dei clienti deve ritenersi che esso sia stato di non scarsa importanza e Pt_2 quindi idoneo a dare luogo alla richiesta risoluzione, che pertanto deve essere dichiarata.
A tale statuizione, però, non può fare seguito l'effetto recuperatorio di cui all'art. 1458 c.c., atteso che gli attori non hanno mai precisato, né nell'atto introduttivo, né entro il termine assegnato ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c., a quanto sono ammontati i compensi corrisposti all'Avv. per le prestazioni da lui rese nel giudizio di appello CP_1 lasciato perimere: essi si sono limitati a indicare in € 48.105,31 il complessivo importo versato all'Avv. per tutta l'attività prestata (quattro ricorsi al TAR, motivi CP_1 aggiunti, due ricorsi straordinari al Capo dello Stato e il ricorso in appello al Consiglio di
Stato), senza consentire al giudice (non essendo state neppure prodotte parcelle o notule o richieste di pagamento, o richieste di bonifici con causali) di quantificare il corrispettivo concernente l'attività prestata per l'appello vanificato dalla perenzione.
Pertanto, la domanda in esame non può essere accolta.
Quanto alla domanda attorea di condanna del professionista avvocato al risarcimento del danno che si assume patito in conseguenza dell'accertato inadempimento, occorre considerare quanto segue.
Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. 20 agosto 2015, n. 17016).
Si dovrà, cioè, valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista e il mancato risultato derivato al cliente. In concreto: se l'appello proposto dai avrebbe avuto possibilità di accoglimento. Pt_2
24 Al riguardo deve considerarsi che la sentenza del TAR n. 6989/2010 (doc. 10 att.) era intervenuta su quattro ricorsi riuniti, respingendoli.
Il contenzioso amministrativo aveva a oggetto un fondo sito in via Colombo CP_10
(foglio 21, mappali 343, 344, 346 e 347), di cui erano proprietari, fino al 7 novembre 2000,
e , genitori degli odierni attori. Persona_1 Parte_7
Il 1° ottobre 1999 e avevano chiesto il rilascio di Persona_1 Parte_7 un permesso di costruire per l'edificazione di una palazzina residenziale. Il Comune aveva, tuttavia, poi deliberato modifiche al piano regolatore (deliberazioni 36 e 37 del 1999) e, di conseguenza, anche il progetto era stato modificato dai proprietari, con mutamento dell'oggetto del progetto in una palazzina a otto unità e trenta parcheggi.
Successivamente, il Comune ha approvato il programma urbano dei parcheggi (PUP), modificando il piano regolatore e apponendo vincoli preordinati all'espropriazione dei mappali 346 e 347 per inserirvi dei parcheggi pubblici (deliberazione 40/2000, doc. 3
. Su queste basi, il in applicazione delle norme di salvaguardia, con Pt_2 CP_10 comunicazione interlocutoria del 7.8.2000 ha sospeso la deliberazione sulla richiesta di permesso di costruire. Contro tali determinazioni è stato proposto il primo ricorso (ricorso n. 4325/2000, doc. 2 . Pt_2
Regione Lombardia, ricevuta l'approvazione del programma urbano dei parcheggi, nulla ha osservato. Contro questo silenzio, ritenuto un silenzio-approvazione ex art. 3 L.
122/1989, è stato proposto il secondo ricorso (4524/2000).
Nel frattempo, la GN aveva presentato controdeduzioni al programma Pt_7 urbano dei parcheggi, cui è seguita risposta con deliberazione n. 41/2001 (doc. 4 . Pt_2
Contro tale deliberazione sono stati proposti motivi aggiunti al primo ricorso.
Il 7 novembre 2000 e hanno donato il terreno ai Persona_1 Parte_7 figli, e odierni attori (doc. 1 . Pt_1 Parte_2 Pt_2
Il mutando orientamento sulle controdeduzioni, le ha parzialmente CP_10 accolte, modificando, con deliberazione 42/2007, alcune norme tecniche di attuazione, e in particolare uniformando il valore dell'indice fondiario (doc. 6 . Pt_2
Trascorsi cinque anni senza che si fosse proceduto all'espropriazione, i fratelli hanno proposto un terzo ricorso, impugnando la deliberazione n. 42/2007 e le Pt_2
25 deliberazioni presupposte n. 50/2002, 40/2000 e 41/2001 e chiedendone l'annullamento per eccesso di potere (ricorso n. 592/2008, doc. 5 . Pt_2
Il Comune, con comunicazione del 14 settembre 2009, ha respinto definitivamente la richiesta di permesso di costruire, rilevando che il terreno risultava privo di specifica destinazione urbanistica (doc. 37 e, intervenendo nuovamente sul piano Pt_2 regolatore, ha mutato la destinazione urbanistica dei mappali n. 346 e 347 in verde privato
(deliberazione 36/2009 del 24 settembre 2009, doc. 9 . Pt_2
Contro questi due provvedimenti è stato proposto il quarto ricorso (2746/2009), con successivi motivi aggiunti.
Il ricorso in appello, poi dichiarato perento dal Consiglio di Stato, era stato proposto avverso le sole statuizioni della sentenza di rigetto concernenti i ricorsi n. 5932/2008 e
2736/2009, per la considerazione che, essendo decaduto il vincolo espropriativo apposto dal PUP ai mappali 346 e 347 (per l'inutile decorso del tempo), non sussistesse alcun interesse dei a impugnare la sentenza nella parte in cui aveva respinto i ricorsi del Pt_2
2000 e del 2001 (ricorso in appello, doc. 11 pagina 16). Pt_2
Non essendo stata impugnata la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto i primi due ricorsi, sulle pronunce a essi relative si è formato giudicato interno.
Giusta i sopra ricordati principi affermati dalla Cassazione, a fini di scrutinio della domanda risarcitoria proposta dai in questo giudizio occorre valutare se i ricorsi al Pt_2
TAR del 2008 e del 2009 e i successivi motivi d'appello concernenti le statuizioni a essi relative fossero fondati.
I motivi d'appello in relazione al ricorso 592/2008 (doc. 5 . Pt_2
Con un primo ordine di motivi, i avevano lamentato il rigetto del ricorso n. Pt_2
592/2008, con il quale avevano impugnato la deliberazione 42/2007 e le deliberazioni presupposte 40/2000, 41/2001, 50/2002 (sentenza TAR, pp. 29 ss., doc. 10 doc. 9 Pt_2
. I ricorrenti avevano quindi chiesto l'annullamento degli atti citati e CP_1
l'accertamento dell'attuale destinazione urbanistica delle aree in precedenza inserite nel
PUP, nel frattempo decaduto per decorrenza del termine quinquennale, come zona B/RT. In
26 particolare, i con il ricorso del 2008, avevano ritenuto che le menzionate Pt_2 deliberazioni fossero viziate per eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità,
e che fossero gravemente limitative delle capacità edificatorie dei propri fondi. Avevano, pertanto, chiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore del terreno, dagli esborsi sostenuti per oneri di progettazione e legali e il risarcimento del danno provocato alla qualità della loro vita, per non aver potuto assicurarsi un'abitazione propria ed essere stati costretti a vivere con i genitori.
Il Tribunale amministrativo della Lombardia aveva in primo luogo ritenuto che i
Sig.ri non avessero interesse a impugnare la deliberazione 42/2007, perché la Pt_2 stessa non aveva apportato alcuna modificazione peggiorativa alla potenzialità edificatoria dei mappali 343 e 344.
L'appello proposto dai sig.ri ha censurato questa affermazione, sostenendo Pt_2 che la deliberazione in questione aveva esteso le riduzioni precedentemente disposte con la deliberazione 50/2002 a tutta la zona B/RT, determinando una riduzione globale del 2% su tutto il territorio comunale (pag. 23 atto di appello, doc. 11 . Pt_2
Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno.
La deliberazione n. 42/2007, in parziale accoglimento delle osservazioni proposte dai
– che avevano lamentato una disparità di trattamento nell'individuazione del Pt_2 valore dell'indice fondiario – aveva uniformato i valori di indice fondiario If=1,5, eliminando la distinzione tra area edificata e area libera da edificazione prevista dalla precedente deliberazione 50/2002 (doc. 6 . Pt_2
Il suddetto valore di 1,5 era, infatti, stato applicato ai terreni dei proprietari Pt_2 di lotti da edificare, già in forza della delibera 50/2002, che aveva previsto un indice fondiario pari a 3 mc/mq per i lotti già edificati alla data di adozione del nuovo PRG e di
1,5 mc/mq per i lotti da edificare alla data di adozione del nuovo PRG. (doc. 7 . Pt_2
L'interesse a impugnare la deliberazione 42/2007, quindi, era strettamente collegato all'ammissibilità e alla fondatezza dell'impugnazione della deliberazione 50/2002, e non
27 determinava alcuna modifica peggiorativa della potenzialità edificatoria del fondo dei
Soltanto rimuovendo la deliberazione n. 50/2002 si sarebbe potuta apprezzare la Pt_2 riduzione di volumetria denunciata dagli appellanti.
L'impugnazione di tale deliberazione del 2002, tuttavia, è stata correttamente dichiarata tardiva dal TAR.
La critica dei a tale statuizione risulta contraddittoria. Pt_2
Essi dapprima sostengono che «è ammessa l'impugnativa della sola delibera di adozione di un p.r.g. o delle N.T.A. (prima della definitiva approvazione, solo ove la stessa sia immediatamente lesiva per i destinatari)», ciò che esclude la possibilità di impugnare le delibere di adozione prive di tale lesività; poi sostengono che «la delibera n. 50/2002 non essendo immediatamente lesiva dei diritti dei ricorrenti non sarebbe dovuta essere tempestivamente impugnata» e infine che «la possibilità di impugnativa immediata, tuttavia non costituisce un onere ma una semplice facoltà» (appello pp. 27 e 28). Pt_2
Dunque gli stessi mettono in dubbio la sussistenza dei presupposti di Pt_2 ammissibilità del proprio ricorso.
Peraltro, anche secondo la giurisprudenza, è impugnabile la delibera comunale di adozione di un piano regolatore solo in relazione ai vincoli concreti che da esso immediatamente derivano per le proprietà dei singoli (Cons. Stato n. 2729/2025).
Allo stesso modo, risulta priva di fondamento l'affermazione dei secondo Pt_2 cui il termine per l'impugnazione della deliberazione del 2002 avrebbe dovuto decorrere
“non dalla data dell'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo pretorio, ma da quella della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza”.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dai a sostegno di questa tesi, Pt_2 infatti, concerne deliberazioni destinate a incidere nella sfera di soggetti determinati. Tale non è la delibera concernente il piano regolatore generale, che è atto amministrativo di portata generale. Peraltro, non pare che i avessero in quei giudizi fornito idonea Pt_2 prova del momento nel quale ebbero piena conoscenza del provvedimento.
Per le considerazioni che precedono, tale motivo di appello non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento.
L'irricevibilità/inammissibilità dell'impugnazione della deliberazione 50/2002
28 avrebbe poi comportato, a cascata, l'inammissibilità dell'impugnazione della deliberazione
42/2007, rendendo così l'appello relativo al ricorso n. 592/2008 privo di chance di accoglimento.
I motivi d'appello in relazione al ricorso 2746/2009 (doc. 8 . Pt_2
Il rigetto del ricorso 2746/2009 (doc. 8 sentenza TAR doc. 9 pp. Pt_2 CP_1
38 ss.) è stato oggetto di altro motivo di appello.
Con quel ricorso i avevano impugnato due distinti provvedimenti: la Pt_2 determinazione 21202/2009, di rigetto di nuova richiesta di permesso di costruire sui mappali 346 e 347, presentata sul presupposto che essi fossero privi di destinazione urbanistica (doc. 37 ; la deliberazione 36/2009, di attribuzione della destinazione a Pt_2
“verde privato” ai detti mappali (doc. 9 ; nonché gli atti a esse connessi. Pt_2
Secondo gli appellanti, in seguito alla decadenza del vincolo derivato dal piano urbanistico dei parcheggi, l'area era tornata del tutto edificabile, e non ricadeva nella c.d. zona bianca, caratterizzata dal non avere destinazione urbanistica (doc. 9 pp. 37 CP_1 ss.).
Tuttavia, come condivisibilmente affermato, “la scadenza del termine quinquennale del vincolo a contenuto espropriativo previsto dal PRG ha come conseguenza, per un verso, che l'area interessata dall'atto impositivo del vincolo risulta sprovvista di regolamentazione urbanistica e vada assoggettata alla disciplina dell'art. 4, ultimo comma, L. n.10/77 […]Per altro verso tale situazione di inedificabilità, conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni del piano determina un vuoto, destinato a durare fino all'obbligatoria integrazione del piano divenuto parzialmente inoperante”
(Cass. n. 8384/2008).
Per il Consiglio di Stato: “Ove decada un vincolo espropriativo, per inutile decorso del tempo, non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione, atteso che la natura espropriativa del vincolo, essendo esso preordinato all'esproprio, ne implica la sua temporaneità; l'inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta la decadenza ma tuttavia l'area già vincolata non riacquista automaticamente
29 l'antecedente sua destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca;
rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2021, n.3948; Consiglio di Stato sez. IV,
24/08/2016, n.3684).
Dunque la tesi dei circa la piena edificabilità dell'area è infondata. Pt_2
Il TAR ha accertato il corretto esercizio da parte del del naturale potere CP_10 discrezionale sussistente in capo alla P.A.
Ha persuasivamente soggiunto che “La giurisprudenza amministrativa ha, com'è noto, individuato un limite al generale potere di non motivare le scelte urbanistiche e tale limite consiste nel caso in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni differenziate in quanto connotate da una fondata aspettativa. In tal caso, infatti, esiste un onere di motivazione delle scelte amministrative, a fronte del quale esistono interessi legittimi particolarmente qualificati dei soggetti privati incisi dalle scelte di pianificazione.
Le tre tipiche situazioni in cui la giurisprudenza amministrativa ha individuato interessi legittimi particolarmente qualificati, che impongono l'obbligo di motivare le scelte del piano, sono:
a) quando sia stata stipulata una convenzione di ionizzazione;
b) in caso di annullamento, con sentenza passata in giudicato, del diniego di concessione edilizia;
c) allorché si addivenga alla reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto.
Ciò, con l'avvertenza che, l'esistenza di tali interessi particolarmente qualificati impone all'amministrazione soltanto l'onere di motivare le proprie scelte, ma non la priva del potere di procedere comunque a sacrificare i ridetti interessi.
Ebbene, poiché il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi predette (…), non risultano positivamente apprezzabili, in termini di eccesso di potere, le critiche rivolte all'operato della P.A., a carico della quale non è ravvisabile, nel caso de quo, alcun obbligo di specifica motivazione”.
Come posto in luce anche dalla difesa , il sarebbe stato tenuto a fornire Pt_3 CP_10
30 una specifica motivazione se avesse optato per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; avendo invece optato per l'apposizione di un vincolo urbanistico di carattere conformativo (“verde privato”), l'Ente ha posto in essere un atto di governo del territorio rientrante nella sfera della sua alta discrezionalità, sottratto all'obbligo di specifica motivazione: in altre parole, la scelta discrezionale dell'Amministrazione d'imprimere ai mappali 346 e 347 la destinazione a “verde privato” costituisce il c.d. “merito amministrativo”, non sindacabile in sede giurisdizionale.
Invero, gli appellanti avevano subordinatamente sostenuto l'illegittimità costituzionale delle norme da cui la giurisprudenza amministrativa trae il principio di diritto in base al quale l'area soggetta a un vincolo scaduto diventa una zona bianca inedificabile, laddove non prevedono l'obbligo di motivazione del provvedimento.
Tali censure di incostituzionalità appaiono, però, manifestamente infondate, dovendosi ritenere del tutto razionale che l'obbligo di motivare i propri atti sia imposto alla
P.A. solo quando essi abbiano contenuto non meramente generale e siano idonei a incidere concretamente su interessi legittimi singolari (art. 1 co. 2 L. 241/1990: < non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale>>).
Negli altri casi, ragioni relative all'efficienza del sistema impongono di affermare che l'Amministrazione deva essere libera di determinarsi nella propria azione e di agire, senza oneri di motivazione.
I sig.ri impugnando la delibera 36/2009 di attribuzione di destinazione Pt_2 urbanistica a detti mappali, hanno censurato la scelta di adibire i mappali 346 e 347 a verde privato sotto vari profili, riconducibili essenzialmente all'eccesso di potere e alla violazione delle norme sul procedimento.
Sul punto si deve, tuttavia, evidenziare che, poiché l'area sulla quale ricadevano i mappali era, antecedentemente alla destinazione a verde privato, priva di destinazione urbanistica, in quanto “zona bianca”, e quindi inedificabile, la delibera di adozione attributiva della destinazione a verde privato non era immediatamente lesiva per i Pt_2 sia perché non potevano discenderne misure di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato sez. II -
29/07/2019, n. 5298, che richiama le coordinate ermeneutiche elaborate dall'Adunanza
Plenaria già nel 1983), sia perché nella deliberazione non sono erano stati inseriti altri
31 vincoli concreti di applicazione immediata (come, per es., vincoli finalizzati all'espropriazione).
Per tali considerazioni, l'appello proposto avverso il rigetto del ricorso del 2009 sarebbe stato, più probabilmente che improbabilmente, dichiarato inammissibile dal
Consiglio di Stato, per carenza di interesse.
Come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato richiamando un orientamento consolidato risalente già alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1983 n. 1, il provvedimento di adozione del piano regolatore può essere ritenuto immediatamente lesivo, e dunque suscettibile di diretta e autonoma impugnazione, solo
“nella misura in cui è suscettibile di applicazione, mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge”.
Solo in tali circostanze, assenti nel caso di specie, si può ritenere che una delibera comunale di adozione di una variante al piano regolatore generale sia dotata di “efficacia esterna lesiva propria”, rimanendo, in caso contrario, un mero “atto interno di un procedimento ancora in corso”, destinato a concludersi con l'atto di approvazione
(Consiglio di Stato sez. IV - 01/04/2025, n. 2729; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
9 marzo 1983 n. 1).
La possibilità di impugnare un atto di adozione è legata, dunque, innanzitutto all'applicazione di misure di salvaguardia, assenti nel caso di specie.
Queste misure, previste dall'articolo unico della L. n. 1902/1952 e dall'art. 12 co. 3
T.U. Edilizia, sono volte a preservare l'assetto del territorio nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione e a evitare che, in tale lasso temporale, “le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere” (cfr. T.A.R.
Milano, sez. II, 23/07/2021, n.1814).
Tali misure non sarebbero state neppure astrattamente applicabili nel caso in esame in quanto, come già evidenziato, l'area in questione, destinata a verde privato, era in precedenza zona bianca, comunque inedificabile.
Come già osservato, l'atto di adozione in questione non aveva, in definitiva, alcun
32 margine di immediata lesività: da un lato, infatti, disponendo il passaggio da zona bianca a verde privato, non presentava nemmeno in astratto alcuna possibilità di applicazione di misure di salvaguardia;
dall'altro, non conteneva nemmeno vincoli immediatamente applicabili di altra natura, quali ad esempio quelli finalizzati all'espropriazione.
Anche i motivi d'appello relativi al ricorso del 2009 non avevano, quindi, apprezzabili possibilità di accoglimento.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni deve essere respinta.
**
Atteso il rigetto delle domande attoree di condanna, non vi è luogo a provvedere in ordine alle domande di garanzia proposte, trasversalmente e nei confronti dei rispettivi assicuratori, dai convenuti e CP_1 Parte_3
***
Le spese di lite, secondo l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli attori, soccombenti.
Inoltre, per Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889 (“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), gli attori devono essere condannati a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata assicuratore di Controparte_5 [...]
. Parte_3
33 Con riguardo, però, al rapporto processuale , deve Parte_10 osservarsi che, atteso che la domanda attorea di risoluzione del contratto viene accolta (nei confronti di parte e considerato che la domanda di condanna alla restituzione dei CP_1 compensi percepiti per il giudizio avanti il Consiglio di Stato (formulata nei confronti dello stesso è stata ritenuta fondata nell'an, ma respinta esclusivamente per difetto di CP_1 allegazione e prova del quantum, ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi
(ex art. 92 c.p.c. e Corte Cost. n. 77/2018) per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto processuale in parola.
Le spese di lite che gli attori dovranno rifondere alle altre parti vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
dichiara risolto per inadempimento di il contratto d'opera tra questo Controparte_2
e gli attori, relativo alla difesa nel giudizio d'appello istaurato avanti il Consiglio di Stato al n. 3884/2011 R.G.;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande di garanzia proposte da CP_1
e Parte_3
compensa tra gli attori, e Controparte_12 Controparte_17
le spese relative ai rapporti processuali che li riguardano;
[...]
34 condanna e a rifondere a a Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
e a le spese relative al presente giudizio, liquidate, per ciascuna di
[...] Controparte_5 tali parti, in € 20.000,00, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA.
Milano, 6.8.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e comunque risulta dal doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 vecchio testo c.p.c. di parte Controparte_3 2 ridotto a 120 dall'art. 17 co. 7 lett. a) del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 703/2020 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dagli Avv.ti Anna Formenti (c.f. ) e Alberto Giovanni Novara C.F._3
(c.f. , presso i quali sono elettivamente domiciliati in Meda (MB), C.F._4
Via F. Gioia n. 4 (FAX: 0362/70544 - PEC - Email_1
; contro Email_2
-attori- (c.f.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._5
(Svizzera), il 16.8.1984, residente in [...], unica erede dell'originario convenuto Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Luciano Belli Paci (c.f. e dall'Avv. Federica Giulia Besostri (c.f. C.F._6
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belli Paci in C.F._7
Milano, Via Morigi, 2/a (PEC: - Email_3
; Email_4
(c.f. ), residente in [...] C.F._8
Celio n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ivan Bullo (c.f.
), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso C.F._9
Genova n. 14 (FAX: 02.58307990 – PEC: ; Email_5
(c.f./p.IVA. , con sede legale in Roma, Controparte_3 P.IVA_1
C.so Vittorio Emanuele II n. 18, in persona del procuratore speciale Dott. CP_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferola (c.f. ) e
[...] C.F._10 dall'Avv. Guido Del Vecchio (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._11 presso l'Avv. Raffaele Ferola in Milano, Via Vivaio n. 22 (FAX: 081.7176103 – PEC:
- ; Email_6 Email_7
-convenuti- con atto di citazione notificato il 23.12.2019;
e con
(c.f. , con sede in Mogliano Veneto, via Controparte_5 P.IVA_2
Marocchesa n. 14, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. e Controparte_6 del Direttore Generale e Dirigente Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_7
Aniello De Ruberto (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata C.F._12 in Milano, Via Podgora n. 10 (PEC: – FAX: Email_8
0236695382);
2 -terza chiamata dalla convenuta Pt_3
e
(c.f. – p.IVA Controparte_8 P.IVA_3
), con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello n. 11, in persona del P.IVA_4
Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_9
Molteni (c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, P.za A. Diaz n. C.F._13
6 presso l'Avv. Antonio Di Mino (c.f. (FAX: 039.3900144 – PEC: C.F._14
– ; Email_9 Email_10
-terza chiamata dal convenuto CP_1
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato e domande di garanzia;
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
<
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri ed patrimoniali e non Parte_1 Parte_4 patrimoniali, presenti e futuri quantificati in € 1.846.443,34 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda
3 giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
B) NEL MERITO in via subordinata:
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché in persona Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sig.ri ed patrimoniali e non Parte_1 Parte_4 patrimoniali, presenti e futuri, per “perdita di chance”, quantificati in € 1.000.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c., oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1
e l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
C) NEL MERITO in via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
4 nonché di e negli eventi oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la CP_3 Controparte_3
Dott.ssa in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. e al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_3 Controparte_3 patiendi, anche per perdita di chance, dai Sig.ri ed da liquidarsi nella Pt_1 Parte_2 somma di € 1.846.443,34, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c., con interessi a tale saggio a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
D) NEL MERITO in estremo subordine:
- accertare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti difensivi l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avvocati e Controparte_2 Parte_3
, nonché la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale di
[...] Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale conferito ai legali o comunque dichiarare non dovuto il compenso per l'attività svolta, e sempre per l'effetto:
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
alla restituzione della somma di € 47.592,72 quale compenso Controparte_2 ricevuto dall'Avv. a titolo di spese legali, oltre, in ogni caso, agli Controparte_2 interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare l'Avv. alla restituzione della somma di € 3.000,00 Parte_3 quale compenso dalla stessa ricevuto a titolo di spese legali, oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti Controparte_3 difensivi al risarcimento ex art. 2043 c.c. ovvero a qualsivoglia altro titolo da liquidarsi
5 nella somma di € 1.795.850,62 (valore determinato dal risarcimento richiesto in via principale previa detrazione delle spese legali come sopra quantificate), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre, oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale.
- condannare la Dott.ssa in qualità di unica erede dell'Avv. Controparte_1
l'Avv. nonché e in persona Controparte_2 Parte_3 CP_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido o disgiuntamente tra loro, a tenere indenni i
Sig.ri ed dalle spese di lite liquidate dal T.A.R. e dal Consiglio di Pt_1 Parte_2
Stato in favore del pari ad € 7.000,00 oltre accessori di legge. CP_10
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporsi C.T.U. volta a determinare l'ammontare dei danni patiti e patiendi dagli attori con riferimento alla riduzione della capacità edificatoria ed ai relativi valori immobiliari dell'area di loro proprietà causata dai plurimi provvedimenti illegittimi adottati dal nel corso della intera durata dell'iter edilizio. CP_10
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c. a l'esibizione delle Controparte_3 fatture emesse e dell'estratto del registro IVA in autentica relative all'attività di domiciliazione svolta nel procedimento RG 3884/2011 tenutosi avanti il Consiglio di Stato.
• Ordinare ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c. al l'esibizione dei Piani CP_10 di Intervento Integrati approvati con la delibera n. 5 del 05/02/2005 così denominati: (i)
, Via San Fedele, zona BRT (3116 mq), (ii) Ex Asnaghi, Via Cialdini, zona BRP Pt_5
(888 mq.), (iii) Colombo, Via Indipendenza, zona BRT (1412 mq.), (iv) Via Pt_6
Mazzini, zona BRT (4179 mq.) e (v) Mascheroni, Via Roma/Via Verdi, zona BRT (3454 mq.).
• Si chiede, senza inversione dell'onere della prova, che venga disposto interrogatorio formale dell'Avv. e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che la nomina di quale domiciliatario nel procedimento Controparte_3 amministrativo R.G. 3884/2011 avanti il Consiglio di Stato è stata decisa dagli Avvocati
e ; CP_1 Pt_3
2) vero che la decisione di impugnare le delibere del n. 40/2000, CP_10
6 41/2001 e 50/2002 con il ricorso R.G. 592/2008 è stata assunta dall'Avv. CP_1
3) vero che la decisione di fare passare in giudicato le statuizioni del TAR di Milano relative ai ricorsi 4325/2000 e 4524/2000 è stata assunta dagli Avvocati e CP_1 Pt_3 stante l'intervenuta decadenza dei provvedimenti impugnati con i suddetti ricorsi;
4) vero che nel luglio 2017 il Dott. contattava telefonicamente Persona_1
l'Avv. per informarla della intervenuta ulteriore modifica del Piano di Governo del Pt_3
Territorio chiedendole informazioni circa la prosecuzione del giudizio pendente avanti il
Consiglio di Stato;
5) vero che la richiesta di concessione edilizia presentata in data 01/10/1999 dalla
Sig.ra e da Gadix prevedeva la realizzazione di 13 appartamenti, 54 box Parte_7 interrati e 20 posti auto in aderenza della Via Colombo che sarebbero stati ceduti gratuitamente al Comune di CP_10
6) vero che con delibera n. 480/1999 del 08/10/1999 il Comune di stabiliva che CP_10 nella zona “B/RT” del vigente P.R.G. avrebbero dovuto essere realizzati, all'esterno della recinzione ed in prossimità della pubblica via, posti macchina con un minimo di uno per ogni nuova unità immobiliare residenziale;
7) vero che in data 11/11/1999, a distanza di 19 giorni dal termine per il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla Sig.ra e da Gadix, il Comune di adottava Pt_7 CP_10 le delibere n. 36 e 37 del 1999 con le quali veniva dimezzata la capacità edificatoria dell'area di proprietà dei Sig.ri Pt_2
8) vero che nel 05/11/1999 l'Amministrazione Comunale di aveva rilasciato a CP_10 terzi la concessione edilizia n. 476/98, con trasformazione della destinazione urbanistica da produttiva a residenziale, la quale prevedeva l'assenza di posti auto esterni a fronte di una volumetria concessa di 7.080 mc;
9) vero che, a seguito del rilascio a del permesso di costruire n. 73/1999, CP_11 sono stati realizzati solo 3 posti auto a fronte di una volumetria di 2.850 mq, la quale avrebbe richiesto almeno 9 posti auto;
10) vero che il Programma Urbano dei Parcheggi approvato dal con CP_10 la delibera n. 41/2001 (ed adottato con la delibera 40/2000) prevedeva la realizzazione a spese del Comune di n. 32 posti auto sui mappali 346 e 347 siti nel centro della proprietà
7 dei Sig.ri Pt_2
11) vero che il suddetto Programma Urbano dei Parcheggi prevedeva un totale di
1761 parcheggi, numero pari al 90% di quelli già previsti dal P.R.G. del 1999;
12) vero che, a seguito dell'approvazione della suddetta delibera, i mappali 346 e 347 passavano ad essere qualificati da zona B/RT (residenziale) ad area parcheggi;
13) vero che, a seguito della ricezione della comunicazione interlocutoria del
07/08/2000 di cui al documento n. 27 che mi si rammostra, i Sig.ri comunicavano Pt_2 al la loro disponibilità a realizzare ed a cedere gratuitamente al CP_10 CP_10 ulteriori 8 posti auto fronte strada in posizione scelta dall'amministrazione;
[...]
14) vero che il aveva omesso di inserire nel P.U.P. l'area di circa CP_10
2.000 mq. compresa tra la Via N. Sauro, Via Dante e Via XXV aprile, già destinata nel
PR.G. del 1999 a ad area standard, distante solo 150 metri dalla proprietà Pt_2
15) vero che nel 2008, sull'area indicata al precedente capitolo di prova, sono stati realizzati circa 30 parcheggi scoperti;
16) vero che, successivamente all'approvazione del vincolo a parcheggio pubblico di cui ai precedenti capitoli di prova, il ha omesso di intraprendere CP_10 qualsivoglia procedura espropriativa e di inserire il P.U.P. nel piano triennale delle opere pubbliche;
17) vero che con le delibere n. 48 e 49 del 28/11/2002 il ha CP_10 annullato le sue precedenti delibere di adozione del P.U.P. (40/2000) e di variante alle NTA del P.R.G. del 1999 (delibera 37/1999);
18) vero che i contenuti (riduzione indici edificatori) della delibera n. 37/1999 sono stati riconfermati dal con la delibera n. 50/2002; CP_10
19) vero che le osservazioni presentate dai Sig.ri alla delibera 50/2002 sono Pt_2 state respinte dopo il decorso di cinque anni con la delibera 42/2007;
20) vero che nel dicembre 2003 i Sig.ri ed depositavano presso Pt_1 Parte_2 il Comune di un permesso di costruire che teneva conto della riduzione della CP_10 volumetria sancita dalla delibera 50/2002;
21) vero che, dopo 18 mesi dal deposito del permesso di costruire indicato al precedente capitolo di prova, il Comune di chiedeva ai Sig.ri la CP_10 Pt_2
8 presentazione di un Piano Integrato dei Parcheggi, il quale veniva concordato tra l'Ing.
professionista incaricato dai Sig.ri e l'Arch. , Persona_2 Pt_2 Persona_3 dirigente comunale;
22) vero che il 09/05/2006 il Comune di comunicava, nonostante gli accordi CP_10 intercorsi con la proprietà, il diniego del rilascio del permesso di costruire a causa delle previsioni contenute nel P.U.P.;
23) vero che, a seguito del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di i Sig.ri hanno potuto realizzare una volumetria di mc. 951,2 pari a 1.023 CP_10 Pt_2 mc/mq considerando solo i lotti 343 e 344;
24) vero che, considerando tutta l'area di proprietà (lotti 343, 344, 346 e Pt_2
347), i Sig.ri hanno potuto realizzare una volumetria di mc. 951,2 pari a 0,626 Pt_2 mc/mq;
25) vero che i lavori di edificazione dell'immobile sono iniziati nel giugno 2007;
26) vero che in data 25/05/2009 i Sig.ri presentavano un permesso di Pt_2 costruire in variante senza richiesta di alcuna volumetria aggiuntiva rispetto alla concessione rilasciata dal Comune di nel 2007; CP_10
27) vero che la richiesta di cui al precedente capitolo di prova veniva rigettata poiché,
a causa della decadenza del P.U.P per decorso del termine quinquennale, i mappali 346 e
347 erano considerati dal privi di destinazione urbanistica;
CP_10
28) vero che con comunicazione del 15/09/2009 il di infermava i CP_10 CP_10
Sig.ri dell'avvio del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di nuova Pt_2 destinazione urbanistica ai mappali 346 e 347;
29) vero che con la delibera n. 36/2009 del 24/09/2009 il destinava CP_10
i suddetti mappali a verde privato;
30) vero che tra l'avvio del procedimento amministrativo indicato al capitolo di prova n. 27 e l'adozione della delibera n. 36/2009 erano decorsi solo 9 giorni;
31) vero che la Via Cristoforo Colombo insiste nel centro di ed è edificata da CP_10 circa un secolo;
32) vero che, in forza della delibera n. 36/2009, i mappali 346 e 347 di proprietà dei
Sig.ri erano l'unica area in zona centrale, al di fuori delle zone collinari in Pt_2
9 prossimità del Parco della Brughiera, ad essere destinata a “verde privato”;
33) vero che la delibera n. 36/2009 è stata adottata dal Comune di a seguito del CP_10 rilascio del permesso di costruire risalente al 2007 e dell'inizio del lavori di costruzione dei box;
34) Vero che con la delibera n. 36/2009 il aveva attribuito la nuova CP_10 destinazione urbanistica (verde privato) unicamente all'area di proprietà dei ricorrenti senza prendere in considerazione le altre aree che erano rimaste prive di destinazione a seguito della decadenza dei vincoli imposti dalla Pubblica Amministrazione;
35) Vero che nel 2012, a seguito dell'approvazione del nuovo P.G.T. da parte della nuova amministrazione, i mappali 346 e 347 tornavano ed essere edificabili stante il venir meno della loro destinazione a verde privato.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 1 a n. 35:
- Dott. Via C. Colombo n. 49, Meda (MB); Persona_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 5 a n. 35:
- Ing. Via Cattaneo n. 90, Sesto San Giovanni (MI); Persona_2
- Arch. , Piazza Leonardo da Vinci n. 8, Seveso (MB); Persona_3
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova da n. 28 a n. 35:
- Sig. , Via delle Cave, Meda (MB). Testimone_1
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte formulati con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 qualora venissero ammessi dal Sig. Giudice, con riserva di indicare ulteriori testi e produrre documenti.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite e spese per rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre Iva e CPA>>.
Conclusioni per erede di Controparte_1 Controparte_2
<
10 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea e l'assenza di ogni responsabilità in capo all'avv. ovvero di danno risarcibile, sia CP_1 perché ogni responsabilità per evento e danni è imputabile alla sola Controparte_3 non sussistendo alcun errore professionale dell'avv. sia perché l'omissione CP_1 contestata all'Avv. non ha comunque mutato il corso degli eventi, non Controparte_2 cagionando agli attori danno alcuno, essendo certo il rigetto anche nel merito dell'appello avanti il Consiglio di Stato, non sussistendo, perciò, alcun danno punibile in nesso di causalità con detto errore, proprio perché il ricorso in appello non aveva reali ed effettive chance di trovare accoglimento, per l'effetto, rigettare ogni a domanda proposta dai signori nei confronti dell'avv. anche, se del caso, condannando Pt_2 Controparte_2 soltanto e Con vittoria di spese. CP_3 Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale dell'avv.
[...]
e di un danno conseguenza, ponibile in stretto nesso di causalità con la CP_2 condotta professionale del de cuius, e lo si condannasse, anche in solido con l'avv. e Pt_3
e a risarcire gli attori per i danni che siano stati provati e accertati, in CP_3 Controparte_3 misura comunque inferiore a quanto preteso dagli attori stessi, per la sola effettiva, reale e provata perdita di chance, con esclusione, comunque sia, di qualsiasi somma a titolo di restituzione di compensi, dichiarare in persona del Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare, garantire e tenere integralmente indenne la dott.ssa quale erede dell'avv. Controparte_12 CP_2
in forza della polizza n. 0249/03/0038869 o della polizza n. 2018/03/2322318 che
[...] la ha sostituita senza soluzione di continuità, che copre detto rischio, effettuando i relativi pagamenti anche ex art. 1917 2° comma c.c., per tutto quanto lo stesso venga dichiarato tenuto a risarcire, anche per spese future, agli attori, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, nei limiti del massimale, fermo il diritto di surroga a favore della stessa Compagnia, affinché la stessa possa rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti di CP_3
e come manleva impropria concernente il rapporto tra l'avv. e Controparte_3 CP_1
e Vinte, in tal caso, le spese verso la terza chiamata, anche in ragione CP_3 Controparte_3 della norma di cui all'art. 1917, 3° comma c.c.
11 IN VIA DI ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con riserva di gravame, sempre accertato e dichiarato che è il solo, unico ed effettivo responsabile di Controparte_3 evento e danni, se tali e se sussistenti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque di condannare l'esponente a risarcire parte attrice, anche in solido con gli ulteriori convenuti, condannare e in persona del legale rappresentante CP_3 Controparte_3 pro tempore, a manlevare e tenere indenne integralmente la dott.ssa Controparte_12
quale erede dell'avv. ovvero, in via di ulteriore subordine, per la
[...] CP_1 accertata quota di responsabilità di comunque largamente maggioritaria rispetto a CP_3 quella dell'avv. stante l'espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità, CP_1 avente valore confessorio, con vittoria di spese nei suoi confronti, nei limiti di quanto non dovesse manlevare, in forza di polizza, Controparte_8
IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
Vero che:
1) nell'anno 2000 ho preso contatto con la proprietà del terreno su richiesta dell'avvocato e secondo le sue istruzioni formulavo una proposta di Controparte_2 acquisto, per acquisire titolo ad impugnare atti del Comune;
2) ha proposto ricorso al Tar con l'avvocato con spese a proprio Parte_8 CP_1 carico;
3) non ha impugnato, perché convinto dalla sentenza, che la volumetria Parte_8 per la quale aveva formulato un'offerta non era acquisibile.
Si indica a teste il legale rappresentante di Gadix S.r.l., con sede legale in Dario
Ruggieri, con sede legale in Milano (MI), Via Lodovico Il Moro 17;
Inoltre si chiede essere ammessi a prova contraria, su tutti i capitoli formulati da parte attrice eventualmente ammessi, indicando i soggetti a conoscenza delle delibere assunte, ossia:
, sindaco dal 1997 al 2002 e dal 2007 a 2012 del Persona_4 CP_10
residente in [...] – Meda (MB);
[...]
sindaco dal 2002 al 2007 del residente in [...] CP_10
Cialdini n. 175 – Meda (MB);
12 -Arch. , residente in [...], Seveso, in quanto Persona_3 autore del diniego 78/2000 per contrarietà al PUP;
-Ing. dirigente dell'ufficio tecnico, domiciliato preso il CP_13 CP_10
Piazza Municipio, 4, 20821 Meda (MB);
[...]
-Geom. resp. uff. tecnico, domiciliato presso il Comune di Piazza Testimone_2 CP_10
Municipio, 4, 20821 Meda (MB), in quanto autore del diniego 14.9.2009 poiché l'area non aveva una destinazione urbanistica per decadenza dei vincoli espropriativi.
Si formula la più ampia riserva di agire in regresso e/o rivalsa, in caso di condanna in solido, nei confronti degli eventuali corresponsabili.
Si contesta valenza probatoria ai documenti ex adverso prodotti, con particolar riguardo alle perizie di parte, probatoriamente irrilevanti.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
Si chiede, infine, che la causa sia trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
Conclusioni per Parte_3
<
a) in principalità, respingere le domande proposte da ed Parte_1 [...]
n quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_2
b) in subordine, accertare e dichiarare che gli Attori non hanno subito alcun danno di cui l'avv. possa essere ritenuta responsabile e dispone l'estromissione dal presente Pt_3 giudizio;
c) in via gradata, mandare assolta la Convenuta da ogni addebito, anche pro quota, sollevato nei suoi confronti da ed Parte_1 Parte_2
d) in ulteriore subordine ed in via cautelativa, ridurre l'avversaria pretesa ad equità, previa occorrenda CTU;
e) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso colposo degli Attori
13 nella causazione del preteso danno indi abbatterlo nella misura che sarà equitativamente decisa;
f) in via di regresso, condannare gli aventi causa dell'avv. e Controparte_14 [...]
in via disgiunta o solidale, a tenere integralmente manlevata ed Controparte_15 indenne l'avv. di qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse eventualmente Pt_3 derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
g) in via prudenziale, ripartire tra i Convenuti le quote di responsabilità ai sensi degli artt. 1294 e 2055 cod.civ. ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso o di rivalsa;
h) sulla domanda di manleva, condannare a tenere manlevata ed Controparte_5 indenne l'avv. a norma di contratto, per la quota che le spetta ex art. 1910 cod.civ., di Pt_3 qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse eventualmente derivarle dall'accoglimento delle domande attoree;
i) in ogni caso salve le spese>>.
Conclusioni per Controparte_3
<
1. In via preliminare, dichiarare inammissibili – per carenza sia di legittimazione attiva sia di legittimazione passiva – le domande attoree di risarcimento danni anche per perdita di chance formulate nei confronti della CP_3 Controparte_3
2. sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili – per carenza di legittimazione passiva – le domande di garanzia propria ed impropria avanzate dagli altri convenuti nei confronti della Controparte_3
3. nel merito, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dalle parti costituite nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_3 comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali (comprensivi di rimb. spese forfettario
15%, c.p.a. ed i.v.a.). Salvis Juribus >>
14 Conclusioni per Controparte_5
< regolare costituzione del contraddittorio in quanto la causa ha ad oggetto una richiesta di condanna al pagamento di un debito del de cuius per cui non è sufficiente la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi personalmente e collettivamente ma andavano individuati i singoli eredi.
B) In ogni caso, in via principale, perché ogni avversa domanda formulata nei confronti della concludente società sia dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata e sia dunque rigettata per tutti i motivi suesposti, con vittoria delle spese processuali, anche per rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.
C) In via subordinata, perché sia graduata la responsabilità delle parti convenute determinando il grado di colpa di ciascuna di esse nella causazione del danno lamentato dalla parte attrice;
D) Per l'effetto, perché sia limitata la condanna dell'avv. all'effettiva Parte_3 quota di responsabilità alla stessa eventualmente riconosciuta in ordine ai fatti di causa, con esclusione di qualsiasi pronuncia di condanna in solido;
E) In ogni caso e salvo gravame, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti di operatività della polizza, l'eventuale condanna in garanzia dell'assicuratore sia comunque contenuta nei limiti del massimale complessivamente indicato in polizza e delle ulteriori limitazioni contrattuali, con l'applicazione dello scoperto e/o franchigia previsti dal contratto che in ogni caso restano a carico dell'assicurata.
F) Con vittoria delle spese processuali, oltre indennità ex art. 15 L.P., I.V.A e C.P.A.,
e rimborso spese forfettarie, come per legge.
G) Cautelativamente si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art 183, 6^ comma cpc.
Si impugnano per quanto di ragione le conclusioni rassegnate ex adverso e, cautelativamente, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni e richieste che dovessero essere prospettate dalle controparti>>.
15 Conclusioni per Controparte_8
< nei confronti dell'Avv. e conseguentemente quelle formulate nei confronti della CP_1 perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei Controparte_8 presupposti di legge.
In via di mero subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell'Avv. CP_1
- quantificarsi i danni da risarcire agli attori nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.;
- accertarsi la quota di corresponsabilità attribuibile a ciascuno dei tre convenuti;
- dichiararsi l'Avv. tenuto a rispondere nei limiti della quota di CP_1 corresponsabilità eventualmente accertata a suo carico;
- dichiararsi la tenuta a garantire e manlevare Controparte_8
l'Avv. nei limiti e secondo le condizioni di polizza da intendersi qui integralmente CP_1 richiamate ed in ogni caso nel limite del massimale di Euro 1.500.000,00, con esclusione dello scoperto del 10% e delle somme eventualmente dovute agli attori a titolo di restituzione dei compensi professionali.
Con espressa riserva di agire in surroga all'assicurato in regresso nei confronti degli altri due convenuti coobbligati in solido, nel caso in cui fosse costretta a CP_8 pagare anche le somme dovute da questi ultimi in virtù del vincolo di solidarietà.
In ogni caso spese rifuse.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice per le ragioni esposte in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove>>.
16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2019, e Parte_1 Parte_2 hanno chiamato in giudizio davanti a questo Tribunale gli Avvocati e Controparte_2
e lo e per sentire accertare l'inadempimento Parte_3 CP_15 CP_3 Controparte_3 delle obbligazioni assunte dai convenuti e e la responsabilità aquiliana della Pt_3 CP_1 domiciliataria e in relazione alla perenzione di ricorso in appello CP_3 Controparte_3 dichiarata dal Consiglio di Stato con decreto 30.12.2016. Gli attori hanno chiesto altresì la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato con gli Avvocati e e CP_1 Pt_3 la restituzione dei compensi corrisposti, nonché il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della perdita della possibilità di ottenere in appello quanto era stato loro negato dal TAR Lombardia con la sentenza n. 6898/2010 (recte: n. 6989/2010 – v. doc. 10 att.), che aveva rigettato quattro ricorsi (iscritti ai nn. Reg. Ricorsi 4325/2000, 4524/2001 con “motivi aggiunti”, 592/2008 e 2746/2009) con cui erano stati impugnati provvedimenti concernenti la destinazione urbanistico-edilizia di area immobiliare di proprietà dei in via C. Colombo (foglio21, part. 343, 344, 346 e 347). Pt_2 CP_10
Gli attori hanno dedotto che, a causa della mancata presentazione entro i termini di legge (art. 82 co. 1 del codice del processo amministrativo - d.lgs.
2.7.2010 n. 104) dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte degli Avvocati e e del CP_1 Pt_3 conseguente decreto dichiarativo della perenzione adottato dal Consiglio di Stato, essi avrebbero patito un danno patrimoniale, costituito dalla riduzione della volumetria edificabile (in quei giudizi amministrativi quantificata in € 1.664.063,00), nei costi di progettazione sostenuti (per € 81.275,00), negli onorari versati all'Avv. (€ CP_1
48.105,31) e all'Avv. (€ 3.000,00) e nel mancato guadagno (quantificato in € Pt_3
50.000,00).
In particolare, gli attori hanno allegato che:
- il comportamento omissivo dei professionisti è stato l'unica causa della declaratoria di perenzione pronunciata dal Consiglio di Stato;
- l'Avvocato non ha letto la comunicazione inviata al suo indirizzo di posta CP_1
17 elettronica personale dallo Studio Controparte_3
- l'Avvocato negligentemente non ha tenuto conto dello spirare dei termini di Pt_3 cui all'art. 82 comma 1 c.p.a.;
- lo per parte sua, con comunicazione depositata in Controparte_15 sede di opposizione al decreto di perenzione, ha confessato di aver commesso un errore nella trasmissione della comunicazione ricevuta dal Consiglio di Stato e pertanto è da ritenere anch'esso responsabile nei confronti degli attori;
- l'impugnazione introdotta nell'interesse degli odierni attori avrebbe avuto fondate probabilità di essere accolta.
Il convenuto Avv. si è costituito con comparsa di risposta CP_2 Controparte_2 depositata in data 18.5.2020, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, la condanna di a tenerlo Controparte_8 indenne di tutto quanto lo stesso dovesse essere tenuto a risarcire. In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui la polizza di dovesse essere ritenuta inoperante, il Controparte_8 convenuto ha chiesto la condanna di a tenerlo comunque indenne. CP_3 Controparte_3
L'Avv. ha, pertanto, chiesto di poter chiamare, in garanzia impropria, lo CP_1 studio (già convenuto dagli attori) e, in garanzia propria, Controparte_3 [...]
Controparte_8
In particolare, questo convenuto ha dedotto che:
- l'omissione del deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza dinanzi al Consiglio di Stato è imputabile alla sola condotta dello studio presso cui i Controparte_3 erano domiciliati, che non ha usato l'ordinaria diligenza nella trasmissione agli Pt_2
Avvocati e dell'avviso dell'imminente decorso del termine per il deposito CP_1 Pt_3 dell'istanza di fissazione dell'udienza entro i termini di legge;
- tale circostanza è stata riconosciuta con assunzione di responsabilità avente valore confessorio dallo stesso studio CP_3
- l'omissione, in ogni caso, non ha cagionato agli attori danno alcuno, essendovi la
“elevata probabilità” che anche il ricorso in appello sarebbe stato rigettato nel merito dal
Consiglio di Stato;
18 - sulle statuizioni della sentenza n. 6898/2020 TAR (recte: n. 6989/2010 – v. doc. 9
relative ai ricorsi nn. Reg. Ricorsi 4325/2000 e 4524/2000, non impugnate, si era CP_1 già formato giudicato;
- gli Avvocati e avevano informato i clienti, prima della proposizione CP_1 Pt_3 dell'appello, circa l'esiguità delle possibilità di ottenere la riforma della pronuncia;
- è infondata la richiesta di restituzione dei compensi relativi all'attività professionale svolta e portata a termine nei giudizi di primo grado, con soddisfazione dei clienti, che avevano infatti affidato allo stesso professionista la predisposizione dell'appello;
- inoltre, l'elevatissima probabilità di rigetto dell'appello comporta che le spese legali che gli attori sono stati condannati a pagare nei due gradi di giudizio amministrativo non costituiscano un danno risarcibile, per carenza di nesso causale con l'omissione che ha determinato la suddetta perenzione.
La convenuta si è costituita con comparsa di risposta del 14.5.2020, Parte_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree, e in subordine, la riduzione della pretesa avversaria a equità, previo espletamento di CTU. In via di regresso, la convenuta ha chiesto la condanna degli altri convenuti, e in subordine del proprio assicuratore Controparte_5
che ha chiesto di poter chiamare in causa, a tenerla indenne da qualunque
[...] conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande attoree.
In particolare, la convenuta ha dedotto:
- di non aver ricevuto dallo studio alcuna informativa dell'avviso di perenzione;
CP_3
- di non avere alcuna responsabilità in relazione all'elezione di domicilio presso lo studio cui hanno provveduto gli attori;
CP_3
- non esservi stata alcuna negligenza da parte sua, atteso che il compimento del quinto anno dal deposito del ricorso costituisce solo il termine a partire dal quale la Segreteria della sezione è tenuta a inviare l'avviso di perenzione ex art. 82 co. 1 C.P.A., che tuttavia viene di regola comunicato anche a distanza di parecchio tempo dalla scadenza quinquennale;
- che, quindi, è soltanto dall'invio e dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 82 c.p.a.
19 che inizia a decorrere il termine di 180 (ora 120) giorni per proporre l'istanza di fissazione di udienza;
- che, al momento in cui l'Avv. ricevette l'incarico, i non avevano Pt_3 Pt_2 obiettivamente patito alcun pregiudizio, posto che il complessivo intervento edilizio da loro realizzato nel 2009 era perfettamente conforme ai provvedimenti urbanistici ed edilizi all'epoca vigenti e alla statuizione che il TAR avrebbe poi reso nel 2010;
- che gli attori non hanno patito alcun pregiudizio a causa della perenzione dell'appello, atteso che l'impugnazione delle statuizioni del TAR sui ricorsi n. 592/2008 e
2746/2009, che erano conformi a giurisprudenza consolidata, non aveva alcuna concreta chance di accoglimento.
La convenuta si è costituita con comparsa di risposta depositata Controparte_3 il 29.1.2021.
Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei per carenza di un Pt_2 contratto inter partes.
Ha segnalato che il ruolo di domiciliatario in Roma nel giudizio di appello avanti il
Consiglio di Stato iscritto al n. 3884/2011 RG era stato affidato alla persona fisica Dr
[...]
non alla società convenuta, e che anche la dichiarazione 6.3.2018, che sia gli CP_16 attori, sia gli altri convenuti assumono “confessoria” di responsabilità (doc. 14 att. - doc. 7
– doc. 3 ), è stata redatta su carta intestata della predetta persona fisica ed è CP_1 Pt_3 dichiarazione solo a questa riferibile. Perciò ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva tanto con riguardo alle domande attoree, quanto con riguardo a quelle di garanzia/regresso proposte dagli altri convenuti.
Più nel merito ha negato esservi stato inadempimento del Controparte_3 domiciliatario alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso con gli Avvocati e CP_1
, avendo il domiciliatario il solo obbligo di portare a conoscenza dell'avvocato Pt_3 domiciliato le notifiche ricevute dall'Ufficio o dalla controparte, obbligo nella fattispecie assolto con l'invio al dominus Avv. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta CP_1 elettronica dell'avviso di perenzione ultraquinquennale. Al riguardo Email_11 ha altresì evidenziato non esservi obbligo per il domiciliatario di comunicare l'avvenuta
20 notifica a tutti i difensori costituiti e che, in assenza di specifica pattuizione, non può ritenersi necessario il ricorso alla PEC per le comunicazioni tra domiciliatario e dominus.
Inoltre ha dedotto che la casella di posta elettronica utilizzata era quella abitualmente utilizzata per la corrispondenza tra il Dott. e l'Avv. il quale CP_3 Controparte_2 aveva solo il 17 ottobre 2018 chiesto di trasmettere le comunicazioni, per conoscenza, anche ad altri due indirizzi di posta elettronica. Ha sostenuto che la comunicazione cui le altre parti attribuiscono valore confessorio era stata redatta per mera compiacenza nei confronti dei difensori, che l'aveva ritenuta necessaria al fine di indurre il Consiglio di
Stato ad accogliere l'opposizione avverso il decreto presidenziale di perenzione.
Infine ha osservato che le probabilità di accoglimento dell'appello erano scarse e che gli attori non hanno allegato compiutamente il quantum debeatur, essendosi limitati a richiamare la domanda di risarcimento da loro proposta nel giudizio amministrativo.
La terza chiamata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_8 dell'11.1.2021, ha chiesto respingersi integralmente tutte le domande proposte nei confronti dell'assicurato Avv. e conseguentemente quelle formulate nei confronti di CP_1 CP_8
In subordine, ricordati il massimale (€ 1.500.000,00) e lo scoperto (10%) previsti
[...] dalla polizza, evidenziato che questa non copre l'eventuale debito dell'assicurato di restituzione dei compensi percetti, ha chiesto la quantificazione del risarcimento “nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.”,
l'accertamento della quota di corresponsabilità da attribuire a ciascuno dei tre convenuti, la limitazione della propria garanzia a quanto previsto dalla polizza.
chiamata in causa dall'assicurata Avv. , si è costituita con Controparte_5 Pt_3 comparsa di risposta depositata il 12.1.2021, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, la graduazione della responsabilità dei convenuti in base al grado di colpa di ciascuno nella causazione del danno e la limitazione della condanna in garanzia di entro il massimale contrattuale (€ 1.000.000,00) e con applicazione CP_5 dello scoperto del 5%. Ha sostenuto l'assenza di responsabilità dell'assicurata e ha affermato di essere tenuta alla garanzia soltanto in misura proporzionale alla quota di
21 responsabilità attribuita alla professionista assicurata, con esclusione di qualsiasi solidarietà.
In seguito al decesso dell'Avv. all'interruzione del processo e Controparte_2 alla riassunzione di questo da parte degli attori, si è costituita, in qualità di erede, la Dott.ssa depositando comparsa in data 5 settembre 2024, con Controparte_12 cui si è riportata a tutte le difese svolte nell'interesse del suo dante causa e ha ribadito le conclusioni già assunte dall'originario convenuto.
*
Le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta società a responsabilità limitata e devono essere respinte per difetto di titolarità CP_3 CP_3 passiva del rapporto controverso (obbligazione di risarcimento ex art. 2043 c.c.) in capo a questa convenuta.
Come risulta dalla copia del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato di cui alla produzione sub doc. 8 di parte l'incarico di domiciliatario, che deve essere CP_1 conferito a una persona, non a un luogo, venne dagli attori affidato alla persona fisica del
Dott. (così la procura a margine di detto ricorso), non già alla s.r.l. CP_16 chiamata in giudizio dagli attori.
Ciò trova conferma nel fatto che fu il Dr. in proprio, non quale rappresentante di CP_3 alcuna società, a rendere la dichiarazione in prima persona, su carta a lui intestata, richiestagli dagli altri convenuti al fine di persuadere il Consiglio di Stato ad annullare il decreto di perenzione adottato il 30.12.2016 dal Presidente di quell'Ufficio giudiziario.
La domanda di condanna al risarcimento proposta da e nei Pt_1 Parte_2 confronti della società è stata dunque mal indirizzata.
Anche la convenuta deve essere assolta dalle pretese attoree. Parte_3
Non è infatti controverso1 che l'“avviso di perenzione ultraquinquennale”, inviato dal
22 Funzionario di Cancelleria del Consiglio di Stato al domiciliatario il CP_16
27.5.2016 (ex art. 82 co. 1 Cod. Proc. Amm.), è stato, lo stesso giorno, da quello trasmesso alla sola casella di posta elettronica ma non anche, né quel giorno, né Email_11 successivamente, a recapito dell'Avv. Parte_3
Tale pacifica circostanza impone di escludere che a questa convenuta possa muoversi rimprovero di negligenza, atteso che ella poteva legittimamente confidare, per il dettato dell'art. 82 cit., che il termine di 180 giorni2 per la presentazione di istanza di fissazione dell'udienza non iniziasse a decorrere prima della ricezione dell'avviso di perenzione da parte del difensore costituito.
Dunque non si è resa inadempiente al contratto d'opera avente a Parte_3 oggetto la difesa degli attori nel suddetto giudizio di appello.
Considerazioni diverse devono invece svolgersi con riguardo all'operato dell'Avv.
Controparte_2
Avendo, infatti, egli omesso di consultare propria casella di posta elettronica, di prendere contezza dell'avviso di perenzione emesso dal Consiglio di Stato, di informarne il co-difensore Avv e di depositare tempestiva istanza di fissazione di Parte_3 udienza, non può certo ritenersi abbia adempiuto con la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2
c.c.) il mandato professionale conferitogli dai in relazione al più volte menzionato Pt_2 giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 6989/2010, che aveva respinto i ricorsi riuniti nn. 4325/2000, 4524/2001 con “motivi aggiunti”, 592/2008 e
2746/2009 Reg. Ricorsi.
Invero l'Avv. ha sostenuto che il domiciliatario avrebbe dovuto trasmettere CP_1 la comunicazione de qua ad altro indirizzo di posta elettronica.
Egli, tuttavia, non ha dato né offerto alcuna prova che vi fosse tra loro un accordo in tal senso, mentre, al contrario, risulta documentalmente che altra corrispondenza di natura professionale era stata inviata a e da questo ricevuta e letta, all'indirizzo CP_1
Ciò anche ai tempi dei fatti di causa (docc. 6 e 7 . Email_12 Parte_9
23 Poiché l'inadempimento di ha comportato la perenzione del giudizio RG CP_1
3884/2011 Cons. Stato e la conseguente totale inutilità delle prestazioni da lui rese in favore dei clienti deve ritenersi che esso sia stato di non scarsa importanza e Pt_2 quindi idoneo a dare luogo alla richiesta risoluzione, che pertanto deve essere dichiarata.
A tale statuizione, però, non può fare seguito l'effetto recuperatorio di cui all'art. 1458 c.c., atteso che gli attori non hanno mai precisato, né nell'atto introduttivo, né entro il termine assegnato ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c., a quanto sono ammontati i compensi corrisposti all'Avv. per le prestazioni da lui rese nel giudizio di appello CP_1 lasciato perimere: essi si sono limitati a indicare in € 48.105,31 il complessivo importo versato all'Avv. per tutta l'attività prestata (quattro ricorsi al TAR, motivi CP_1 aggiunti, due ricorsi straordinari al Capo dello Stato e il ricorso in appello al Consiglio di
Stato), senza consentire al giudice (non essendo state neppure prodotte parcelle o notule o richieste di pagamento, o richieste di bonifici con causali) di quantificare il corrispettivo concernente l'attività prestata per l'appello vanificato dalla perenzione.
Pertanto, la domanda in esame non può essere accolta.
Quanto alla domanda attorea di condanna del professionista avvocato al risarcimento del danno che si assume patito in conseguenza dell'accertato inadempimento, occorre considerare quanto segue.
Come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. 20 agosto 2015, n. 17016).
Si dovrà, cioè, valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista e il mancato risultato derivato al cliente. In concreto: se l'appello proposto dai avrebbe avuto possibilità di accoglimento. Pt_2
24 Al riguardo deve considerarsi che la sentenza del TAR n. 6989/2010 (doc. 10 att.) era intervenuta su quattro ricorsi riuniti, respingendoli.
Il contenzioso amministrativo aveva a oggetto un fondo sito in via Colombo CP_10
(foglio 21, mappali 343, 344, 346 e 347), di cui erano proprietari, fino al 7 novembre 2000,
e , genitori degli odierni attori. Persona_1 Parte_7
Il 1° ottobre 1999 e avevano chiesto il rilascio di Persona_1 Parte_7 un permesso di costruire per l'edificazione di una palazzina residenziale. Il Comune aveva, tuttavia, poi deliberato modifiche al piano regolatore (deliberazioni 36 e 37 del 1999) e, di conseguenza, anche il progetto era stato modificato dai proprietari, con mutamento dell'oggetto del progetto in una palazzina a otto unità e trenta parcheggi.
Successivamente, il Comune ha approvato il programma urbano dei parcheggi (PUP), modificando il piano regolatore e apponendo vincoli preordinati all'espropriazione dei mappali 346 e 347 per inserirvi dei parcheggi pubblici (deliberazione 40/2000, doc. 3
. Su queste basi, il in applicazione delle norme di salvaguardia, con Pt_2 CP_10 comunicazione interlocutoria del 7.8.2000 ha sospeso la deliberazione sulla richiesta di permesso di costruire. Contro tali determinazioni è stato proposto il primo ricorso (ricorso n. 4325/2000, doc. 2 . Pt_2
Regione Lombardia, ricevuta l'approvazione del programma urbano dei parcheggi, nulla ha osservato. Contro questo silenzio, ritenuto un silenzio-approvazione ex art. 3 L.
122/1989, è stato proposto il secondo ricorso (4524/2000).
Nel frattempo, la GN aveva presentato controdeduzioni al programma Pt_7 urbano dei parcheggi, cui è seguita risposta con deliberazione n. 41/2001 (doc. 4 . Pt_2
Contro tale deliberazione sono stati proposti motivi aggiunti al primo ricorso.
Il 7 novembre 2000 e hanno donato il terreno ai Persona_1 Parte_7 figli, e odierni attori (doc. 1 . Pt_1 Parte_2 Pt_2
Il mutando orientamento sulle controdeduzioni, le ha parzialmente CP_10 accolte, modificando, con deliberazione 42/2007, alcune norme tecniche di attuazione, e in particolare uniformando il valore dell'indice fondiario (doc. 6 . Pt_2
Trascorsi cinque anni senza che si fosse proceduto all'espropriazione, i fratelli hanno proposto un terzo ricorso, impugnando la deliberazione n. 42/2007 e le Pt_2
25 deliberazioni presupposte n. 50/2002, 40/2000 e 41/2001 e chiedendone l'annullamento per eccesso di potere (ricorso n. 592/2008, doc. 5 . Pt_2
Il Comune, con comunicazione del 14 settembre 2009, ha respinto definitivamente la richiesta di permesso di costruire, rilevando che il terreno risultava privo di specifica destinazione urbanistica (doc. 37 e, intervenendo nuovamente sul piano Pt_2 regolatore, ha mutato la destinazione urbanistica dei mappali n. 346 e 347 in verde privato
(deliberazione 36/2009 del 24 settembre 2009, doc. 9 . Pt_2
Contro questi due provvedimenti è stato proposto il quarto ricorso (2746/2009), con successivi motivi aggiunti.
Il ricorso in appello, poi dichiarato perento dal Consiglio di Stato, era stato proposto avverso le sole statuizioni della sentenza di rigetto concernenti i ricorsi n. 5932/2008 e
2736/2009, per la considerazione che, essendo decaduto il vincolo espropriativo apposto dal PUP ai mappali 346 e 347 (per l'inutile decorso del tempo), non sussistesse alcun interesse dei a impugnare la sentenza nella parte in cui aveva respinto i ricorsi del Pt_2
2000 e del 2001 (ricorso in appello, doc. 11 pagina 16). Pt_2
Non essendo stata impugnata la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto i primi due ricorsi, sulle pronunce a essi relative si è formato giudicato interno.
Giusta i sopra ricordati principi affermati dalla Cassazione, a fini di scrutinio della domanda risarcitoria proposta dai in questo giudizio occorre valutare se i ricorsi al Pt_2
TAR del 2008 e del 2009 e i successivi motivi d'appello concernenti le statuizioni a essi relative fossero fondati.
I motivi d'appello in relazione al ricorso 592/2008 (doc. 5 . Pt_2
Con un primo ordine di motivi, i avevano lamentato il rigetto del ricorso n. Pt_2
592/2008, con il quale avevano impugnato la deliberazione 42/2007 e le deliberazioni presupposte 40/2000, 41/2001, 50/2002 (sentenza TAR, pp. 29 ss., doc. 10 doc. 9 Pt_2
. I ricorrenti avevano quindi chiesto l'annullamento degli atti citati e CP_1
l'accertamento dell'attuale destinazione urbanistica delle aree in precedenza inserite nel
PUP, nel frattempo decaduto per decorrenza del termine quinquennale, come zona B/RT. In
26 particolare, i con il ricorso del 2008, avevano ritenuto che le menzionate Pt_2 deliberazioni fossero viziate per eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità,
e che fossero gravemente limitative delle capacità edificatorie dei propri fondi. Avevano, pertanto, chiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore del terreno, dagli esborsi sostenuti per oneri di progettazione e legali e il risarcimento del danno provocato alla qualità della loro vita, per non aver potuto assicurarsi un'abitazione propria ed essere stati costretti a vivere con i genitori.
Il Tribunale amministrativo della Lombardia aveva in primo luogo ritenuto che i
Sig.ri non avessero interesse a impugnare la deliberazione 42/2007, perché la Pt_2 stessa non aveva apportato alcuna modificazione peggiorativa alla potenzialità edificatoria dei mappali 343 e 344.
L'appello proposto dai sig.ri ha censurato questa affermazione, sostenendo Pt_2 che la deliberazione in questione aveva esteso le riduzioni precedentemente disposte con la deliberazione 50/2002 a tutta la zona B/RT, determinando una riduzione globale del 2% su tutto il territorio comunale (pag. 23 atto di appello, doc. 11 . Pt_2
Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno.
La deliberazione n. 42/2007, in parziale accoglimento delle osservazioni proposte dai
– che avevano lamentato una disparità di trattamento nell'individuazione del Pt_2 valore dell'indice fondiario – aveva uniformato i valori di indice fondiario If=1,5, eliminando la distinzione tra area edificata e area libera da edificazione prevista dalla precedente deliberazione 50/2002 (doc. 6 . Pt_2
Il suddetto valore di 1,5 era, infatti, stato applicato ai terreni dei proprietari Pt_2 di lotti da edificare, già in forza della delibera 50/2002, che aveva previsto un indice fondiario pari a 3 mc/mq per i lotti già edificati alla data di adozione del nuovo PRG e di
1,5 mc/mq per i lotti da edificare alla data di adozione del nuovo PRG. (doc. 7 . Pt_2
L'interesse a impugnare la deliberazione 42/2007, quindi, era strettamente collegato all'ammissibilità e alla fondatezza dell'impugnazione della deliberazione 50/2002, e non
27 determinava alcuna modifica peggiorativa della potenzialità edificatoria del fondo dei
Soltanto rimuovendo la deliberazione n. 50/2002 si sarebbe potuta apprezzare la Pt_2 riduzione di volumetria denunciata dagli appellanti.
L'impugnazione di tale deliberazione del 2002, tuttavia, è stata correttamente dichiarata tardiva dal TAR.
La critica dei a tale statuizione risulta contraddittoria. Pt_2
Essi dapprima sostengono che «è ammessa l'impugnativa della sola delibera di adozione di un p.r.g. o delle N.T.A. (prima della definitiva approvazione, solo ove la stessa sia immediatamente lesiva per i destinatari)», ciò che esclude la possibilità di impugnare le delibere di adozione prive di tale lesività; poi sostengono che «la delibera n. 50/2002 non essendo immediatamente lesiva dei diritti dei ricorrenti non sarebbe dovuta essere tempestivamente impugnata» e infine che «la possibilità di impugnativa immediata, tuttavia non costituisce un onere ma una semplice facoltà» (appello pp. 27 e 28). Pt_2
Dunque gli stessi mettono in dubbio la sussistenza dei presupposti di Pt_2 ammissibilità del proprio ricorso.
Peraltro, anche secondo la giurisprudenza, è impugnabile la delibera comunale di adozione di un piano regolatore solo in relazione ai vincoli concreti che da esso immediatamente derivano per le proprietà dei singoli (Cons. Stato n. 2729/2025).
Allo stesso modo, risulta priva di fondamento l'affermazione dei secondo Pt_2 cui il termine per l'impugnazione della deliberazione del 2002 avrebbe dovuto decorrere
“non dalla data dell'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo pretorio, ma da quella della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza”.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dai a sostegno di questa tesi, Pt_2 infatti, concerne deliberazioni destinate a incidere nella sfera di soggetti determinati. Tale non è la delibera concernente il piano regolatore generale, che è atto amministrativo di portata generale. Peraltro, non pare che i avessero in quei giudizi fornito idonea Pt_2 prova del momento nel quale ebbero piena conoscenza del provvedimento.
Per le considerazioni che precedono, tale motivo di appello non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento.
L'irricevibilità/inammissibilità dell'impugnazione della deliberazione 50/2002
28 avrebbe poi comportato, a cascata, l'inammissibilità dell'impugnazione della deliberazione
42/2007, rendendo così l'appello relativo al ricorso n. 592/2008 privo di chance di accoglimento.
I motivi d'appello in relazione al ricorso 2746/2009 (doc. 8 . Pt_2
Il rigetto del ricorso 2746/2009 (doc. 8 sentenza TAR doc. 9 pp. Pt_2 CP_1
38 ss.) è stato oggetto di altro motivo di appello.
Con quel ricorso i avevano impugnato due distinti provvedimenti: la Pt_2 determinazione 21202/2009, di rigetto di nuova richiesta di permesso di costruire sui mappali 346 e 347, presentata sul presupposto che essi fossero privi di destinazione urbanistica (doc. 37 ; la deliberazione 36/2009, di attribuzione della destinazione a Pt_2
“verde privato” ai detti mappali (doc. 9 ; nonché gli atti a esse connessi. Pt_2
Secondo gli appellanti, in seguito alla decadenza del vincolo derivato dal piano urbanistico dei parcheggi, l'area era tornata del tutto edificabile, e non ricadeva nella c.d. zona bianca, caratterizzata dal non avere destinazione urbanistica (doc. 9 pp. 37 CP_1 ss.).
Tuttavia, come condivisibilmente affermato, “la scadenza del termine quinquennale del vincolo a contenuto espropriativo previsto dal PRG ha come conseguenza, per un verso, che l'area interessata dall'atto impositivo del vincolo risulta sprovvista di regolamentazione urbanistica e vada assoggettata alla disciplina dell'art. 4, ultimo comma, L. n.10/77 […]Per altro verso tale situazione di inedificabilità, conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni del piano determina un vuoto, destinato a durare fino all'obbligatoria integrazione del piano divenuto parzialmente inoperante”
(Cass. n. 8384/2008).
Per il Consiglio di Stato: “Ove decada un vincolo espropriativo, per inutile decorso del tempo, non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione, atteso che la natura espropriativa del vincolo, essendo esso preordinato all'esproprio, ne implica la sua temporaneità; l'inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta la decadenza ma tuttavia l'area già vincolata non riacquista automaticamente
29 l'antecedente sua destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca;
rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2021, n.3948; Consiglio di Stato sez. IV,
24/08/2016, n.3684).
Dunque la tesi dei circa la piena edificabilità dell'area è infondata. Pt_2
Il TAR ha accertato il corretto esercizio da parte del del naturale potere CP_10 discrezionale sussistente in capo alla P.A.
Ha persuasivamente soggiunto che “La giurisprudenza amministrativa ha, com'è noto, individuato un limite al generale potere di non motivare le scelte urbanistiche e tale limite consiste nel caso in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni differenziate in quanto connotate da una fondata aspettativa. In tal caso, infatti, esiste un onere di motivazione delle scelte amministrative, a fronte del quale esistono interessi legittimi particolarmente qualificati dei soggetti privati incisi dalle scelte di pianificazione.
Le tre tipiche situazioni in cui la giurisprudenza amministrativa ha individuato interessi legittimi particolarmente qualificati, che impongono l'obbligo di motivare le scelte del piano, sono:
a) quando sia stata stipulata una convenzione di ionizzazione;
b) in caso di annullamento, con sentenza passata in giudicato, del diniego di concessione edilizia;
c) allorché si addivenga alla reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto.
Ciò, con l'avvertenza che, l'esistenza di tali interessi particolarmente qualificati impone all'amministrazione soltanto l'onere di motivare le proprie scelte, ma non la priva del potere di procedere comunque a sacrificare i ridetti interessi.
Ebbene, poiché il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi predette (…), non risultano positivamente apprezzabili, in termini di eccesso di potere, le critiche rivolte all'operato della P.A., a carico della quale non è ravvisabile, nel caso de quo, alcun obbligo di specifica motivazione”.
Come posto in luce anche dalla difesa , il sarebbe stato tenuto a fornire Pt_3 CP_10
30 una specifica motivazione se avesse optato per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; avendo invece optato per l'apposizione di un vincolo urbanistico di carattere conformativo (“verde privato”), l'Ente ha posto in essere un atto di governo del territorio rientrante nella sfera della sua alta discrezionalità, sottratto all'obbligo di specifica motivazione: in altre parole, la scelta discrezionale dell'Amministrazione d'imprimere ai mappali 346 e 347 la destinazione a “verde privato” costituisce il c.d. “merito amministrativo”, non sindacabile in sede giurisdizionale.
Invero, gli appellanti avevano subordinatamente sostenuto l'illegittimità costituzionale delle norme da cui la giurisprudenza amministrativa trae il principio di diritto in base al quale l'area soggetta a un vincolo scaduto diventa una zona bianca inedificabile, laddove non prevedono l'obbligo di motivazione del provvedimento.
Tali censure di incostituzionalità appaiono, però, manifestamente infondate, dovendosi ritenere del tutto razionale che l'obbligo di motivare i propri atti sia imposto alla
P.A. solo quando essi abbiano contenuto non meramente generale e siano idonei a incidere concretamente su interessi legittimi singolari (art. 1 co. 2 L. 241/1990: < non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale>>).
Negli altri casi, ragioni relative all'efficienza del sistema impongono di affermare che l'Amministrazione deva essere libera di determinarsi nella propria azione e di agire, senza oneri di motivazione.
I sig.ri impugnando la delibera 36/2009 di attribuzione di destinazione Pt_2 urbanistica a detti mappali, hanno censurato la scelta di adibire i mappali 346 e 347 a verde privato sotto vari profili, riconducibili essenzialmente all'eccesso di potere e alla violazione delle norme sul procedimento.
Sul punto si deve, tuttavia, evidenziare che, poiché l'area sulla quale ricadevano i mappali era, antecedentemente alla destinazione a verde privato, priva di destinazione urbanistica, in quanto “zona bianca”, e quindi inedificabile, la delibera di adozione attributiva della destinazione a verde privato non era immediatamente lesiva per i Pt_2 sia perché non potevano discenderne misure di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato sez. II -
29/07/2019, n. 5298, che richiama le coordinate ermeneutiche elaborate dall'Adunanza
Plenaria già nel 1983), sia perché nella deliberazione non sono erano stati inseriti altri
31 vincoli concreti di applicazione immediata (come, per es., vincoli finalizzati all'espropriazione).
Per tali considerazioni, l'appello proposto avverso il rigetto del ricorso del 2009 sarebbe stato, più probabilmente che improbabilmente, dichiarato inammissibile dal
Consiglio di Stato, per carenza di interesse.
Come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato richiamando un orientamento consolidato risalente già alla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1983 n. 1, il provvedimento di adozione del piano regolatore può essere ritenuto immediatamente lesivo, e dunque suscettibile di diretta e autonoma impugnazione, solo
“nella misura in cui è suscettibile di applicazione, mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge”.
Solo in tali circostanze, assenti nel caso di specie, si può ritenere che una delibera comunale di adozione di una variante al piano regolatore generale sia dotata di “efficacia esterna lesiva propria”, rimanendo, in caso contrario, un mero “atto interno di un procedimento ancora in corso”, destinato a concludersi con l'atto di approvazione
(Consiglio di Stato sez. IV - 01/04/2025, n. 2729; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
9 marzo 1983 n. 1).
La possibilità di impugnare un atto di adozione è legata, dunque, innanzitutto all'applicazione di misure di salvaguardia, assenti nel caso di specie.
Queste misure, previste dall'articolo unico della L. n. 1902/1952 e dall'art. 12 co. 3
T.U. Edilizia, sono volte a preservare l'assetto del territorio nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione e a evitare che, in tale lasso temporale, “le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere” (cfr. T.A.R.
Milano, sez. II, 23/07/2021, n.1814).
Tali misure non sarebbero state neppure astrattamente applicabili nel caso in esame in quanto, come già evidenziato, l'area in questione, destinata a verde privato, era in precedenza zona bianca, comunque inedificabile.
Come già osservato, l'atto di adozione in questione non aveva, in definitiva, alcun
32 margine di immediata lesività: da un lato, infatti, disponendo il passaggio da zona bianca a verde privato, non presentava nemmeno in astratto alcuna possibilità di applicazione di misure di salvaguardia;
dall'altro, non conteneva nemmeno vincoli immediatamente applicabili di altra natura, quali ad esempio quelli finalizzati all'espropriazione.
Anche i motivi d'appello relativi al ricorso del 2009 non avevano, quindi, apprezzabili possibilità di accoglimento.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni deve essere respinta.
**
Atteso il rigetto delle domande attoree di condanna, non vi è luogo a provvedere in ordine alle domande di garanzia proposte, trasversalmente e nei confronti dei rispettivi assicuratori, dai convenuti e CP_1 Parte_3
***
Le spese di lite, secondo l'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli attori, soccombenti.
Inoltre, per Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889 (“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), gli attori devono essere condannati a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata assicuratore di Controparte_5 [...]
. Parte_3
33 Con riguardo, però, al rapporto processuale , deve Parte_10 osservarsi che, atteso che la domanda attorea di risoluzione del contratto viene accolta (nei confronti di parte e considerato che la domanda di condanna alla restituzione dei CP_1 compensi percepiti per il giudizio avanti il Consiglio di Stato (formulata nei confronti dello stesso è stata ritenuta fondata nell'an, ma respinta esclusivamente per difetto di CP_1 allegazione e prova del quantum, ritiene questo giudice che sussistano giustificati motivi
(ex art. 92 c.p.c. e Corte Cost. n. 77/2018) per disporre la compensazione delle spese relative al rapporto processuale in parola.
Le spese di lite che gli attori dovranno rifondere alle altre parti vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
dichiara risolto per inadempimento di il contratto d'opera tra questo Controparte_2
e gli attori, relativo alla difesa nel giudizio d'appello istaurato avanti il Consiglio di Stato al n. 3884/2011 R.G.;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande di garanzia proposte da CP_1
e Parte_3
compensa tra gli attori, e Controparte_12 Controparte_17
le spese relative ai rapporti processuali che li riguardano;
[...]
34 condanna e a rifondere a a Pt_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
e a le spese relative al presente giudizio, liquidate, per ciascuna di
[...] Controparte_5 tali parti, in € 20.000,00, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e di CPA.
Milano, 6.8.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e comunque risulta dal doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 vecchio testo c.p.c. di parte Controparte_3 2 ridotto a 120 dall'art. 17 co. 7 lett. a) del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113;