Articolo 65 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 settembre 1967
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Versione
1 aprile 1973
Art. 65. Requisiti per il diritto a pensione

L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di eta' con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;
b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.
La pensione si consegue a qualsiasi eta' ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.
Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potra' essere inferiore alla meta' della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 67.
Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.
Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.
((I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.
Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda))
Entrata in vigore il 1 aprile 1973
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