Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.
Articolo 1 della Legge 27 luglio 2004, n. 212
Articolo 2
- Legge 27 luglio 2004, n. 212
Articolo 1 della Legge 27 luglio 2004, n. 212
Versione
18 agosto 2004
18 agosto 2004