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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8717 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9/09/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21810/2024 RG promossa
DA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tiburtina, 603 presso lo
[...]
studio degli avv.ti Giusi Pezzella ed Alessandro Aureli, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla
Dott.ssa Cristina SCALAMANDRE'
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 05/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, premesso di Persona_1
aver ottenuto sentenza del Tribunale di Roma n. 10998/2023 di riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 4.05.2020, ha adito nuovamente il Tribunale
per chiedere la condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei CP_2
maturati e maturandi sul diritto precedentemente riconosciuto, non avendo l' provveduto al pagamento della sorte. CP_1
Con atto di costituzione del 18.10.2024 si sono costituiti e Parte_1 Pt_2
in qualità di eredi di , deceduta in data 22/07/2024,
[...] Persona_1
i quali hanno reiterato le conclusioni svolte in precedenza, chiedendo la liquidazione dei ratei come indicati in sentenza e fino all'epoca del decesso.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha rilevato la pendenza della fase istruttoria CP_2
presso la sede competente per il controllo dei requisiti amministrativi atti a comprovare l'insorgenza del diritto.
Concesso un rinvio per consentire la conclusione della fase istruttoria,
all'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
L' non ha depositato note di trattazione scritta, né ha provveduto, nelle CP_2
more del rinvio, a liquidare i ratei della riconosciuta indennità agli eredi.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (sentenza favorevole di riconoscimento del diritto debitamente notificata, modello AP70 presentato all' e integrazione della CP_2
successione di ). Persona_1
2 Dalla sentenza risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa,
il modello AP70, presentato alla sede provinciale dell' , attesta la presenza CP_2
delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state peraltro contestate dall' ; infine la dichiarazione di successione presentata su richiesta CP_1
dell' attesta il possesso in capo agli odierni ricorrenti della qualità di erede. CP_2
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_2
ciascuno per la propria quota, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo a dal primo giorno del mese successivo a Persona_1
quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.05.2020 fino al
22.07.2024, epoca del decesso, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Non risulta infatti che l' abbia provveduto al pagamento dei ratei CP_1
anzidetti, non avendo lo stesso documentato la circostanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 21810/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e ciascuno per la propria quota, dei ratei di indennità di
[...]
3 accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.05.2020 fino al 22.07.2024,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma 9.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 9/09/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21810/2024 RG promossa
DA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tiburtina, 603 presso lo
[...]
studio degli avv.ti Giusi Pezzella ed Alessandro Aureli, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla
Dott.ssa Cristina SCALAMANDRE'
Resistente
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 05/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, premesso di Persona_1
aver ottenuto sentenza del Tribunale di Roma n. 10998/2023 di riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 4.05.2020, ha adito nuovamente il Tribunale
per chiedere la condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei CP_2
maturati e maturandi sul diritto precedentemente riconosciuto, non avendo l' provveduto al pagamento della sorte. CP_1
Con atto di costituzione del 18.10.2024 si sono costituiti e Parte_1 Pt_2
in qualità di eredi di , deceduta in data 22/07/2024,
[...] Persona_1
i quali hanno reiterato le conclusioni svolte in precedenza, chiedendo la liquidazione dei ratei come indicati in sentenza e fino all'epoca del decesso.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha rilevato la pendenza della fase istruttoria CP_2
presso la sede competente per il controllo dei requisiti amministrativi atti a comprovare l'insorgenza del diritto.
Concesso un rinvio per consentire la conclusione della fase istruttoria,
all'udienza del 9.09.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
L' non ha depositato note di trattazione scritta, né ha provveduto, nelle CP_2
more del rinvio, a liquidare i ratei della riconosciuta indennità agli eredi.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (sentenza favorevole di riconoscimento del diritto debitamente notificata, modello AP70 presentato all' e integrazione della CP_2
successione di ). Persona_1
2 Dalla sentenza risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa,
il modello AP70, presentato alla sede provinciale dell' , attesta la presenza CP_2
delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state peraltro contestate dall' ; infine la dichiarazione di successione presentata su richiesta CP_1
dell' attesta il possesso in capo agli odierni ricorrenti della qualità di erede. CP_2
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_2
ciascuno per la propria quota, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo a dal primo giorno del mese successivo a Persona_1
quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.05.2020 fino al
22.07.2024, epoca del decesso, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Non risulta infatti che l' abbia provveduto al pagamento dei ratei CP_1
anzidetti, non avendo lo stesso documentato la circostanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 21810/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e ciascuno per la propria quota, dei ratei di indennità di
[...]
3 accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.05.2020 fino al 22.07.2024,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma 9.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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